UNEBA VENETO: approvata l’ipotesi di CIRL sottoscritta il 22/2/2022

Con intesa del 21/3/2022, UNEBA Federazione Regionale Veneto e FP-CGIL, FP-CISL, FISASCAT-CISL, UIL-FPL, UILTUCS Regionale Veneto, a seguito delle consultazioni effettuate conclusesi con esito positivo, danno piena efficacia e validità al CIRL sottoscritto in data 22/2/2022.

Le Parti territoriali del Veneto firmatarie del settore contrattuale UNEBA, con accordo del 21/3/2022, danno piena efficacia e validità al CIRL già sottoscritto in data 22/2/2022.
Il CIRL decorre dall’1/1/2022 e scadrà il 31/12/2024.

Premesso che
– l’art. 43 del CCNL UNEBA in vigore prevede un “Elemento di Garanzia”, quale valorizzazione ulteriore a quanto previsto come minimo retributivo mensile nazionale e demandato alla contrattazione di secondo livello, che ne stabilisce modalità, tempi e condizioni di erogazione, anche legati a meccanismi premiali e formativi,
– con il contratto collettivo regionale di lavoro UNEBA Veneto sottoscritto il 2/11/2015 è stato istituito l’Elemento Variabile Territoriale (di seguito il “EVT”) quale elemento di premialità a carattere orario e di tipo variabile, con le caratteristiche e i presupposti indicati dal D.P.C.M. del 22/1/2013, dalla precedente legge n. 247 del 24/12/2007 nonché dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29/3/2018, relativa a premi di risultato e welfare aziendale,

con il nuovo Contratto Regionale del 22/2/2022, è istituito e reso efficace l’Elemento di Garanzia di cui al CCNL UNEBA in vigore e ne è stabilito il calcolo e l’erogazione nelle modalità e termini indicati, infatti le Parti convengono di migliorare ed integrare l’accordo sindacale di secondo livello dell’Elemento Variabile Territoriale (EVT) del 2/11/2015 con l’aggiunta dell’Elemento di Garanzia derivante dalla “Quota A)” e dalla “Quota B)” prevista dall’art. 43 del CCNL Uneba sottoscritto il 14/2/2020.

Le parti concordano che l’Elemento di Garanzia derivante dalla “Quota A)” e dalla “Quota B)” dell’ex art. 43 CCNL UNEBA vigente, al fine di far confluire tale elemento nell’E.V.T., viene direttamente e convenzionalmente convertito in ore mese sia per la quota A) che per la quota B) secondo la seguente tabella:

TABELLA 1

Anno di riferimento

Quota A – ore per anno

Quota B – ore per anno

Somma quota A + quota B

Somme convertite a titolo esemplificativo (liv. 4s)

2022 35 16 51 428,40
2023 38 24 62 520,80
2024 40 33 73 613,20

Le ore corrisponderanno alla paga oraria di ciascun lavoratore, rapportata all’inquadramento del mese di erogazione (luglio e aprile di ogni anno),
La maturazione delle ore spettanti riportate dalla suddetta tabella sopra è riferita ai Lavoratori a tempo pieno da riproporzionare per i contratti a part-time, le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero. Le assenze che concorrono alla maturazione delle ore spettanti sono: ferie, permessi/rol, banca ore, L.104, EVT, formazione, permessi sindacali, congedi parentali per maternità/paternità, maternità obbligatoria, congedo matrimoniale, infortuni, malattie legate al covid, malattie professionali, malattia oncologiche e/o terapie salvavita, permesso per lutto.

In applicazione dell’art. 42 del CCNL Uneba del 8/5/2013 (20 ore) e dell’art. 43 del CCNL Uneba del 14/2/2020 (Tabella 1 quota A), le parti convengono che l’Elemento di garanzia sommato all’EVT vengano erogati utilizzandone il controvalore attraverso la conversione in ore da equiparare alla paga oraria effettiva lorda di ogni lavoratrice/ore: dall’inizio di ogni anno, o dall’inizio del rapporto di lavoro se successivo. Ogni lavoratrice e lavoratore maturerà ogni anno e mese e fino a tutto il 2024 un monte ore base pari a:

TABELLA 2

Anno 2022 55 ore annue pari 4 ore e 35 minuti mensili
Anno 2023 58 ore annue pari 4 ore e 50 minuti mensili
Anno 2024 60 ore annue pari 5 ore mensili

Il CIRL prevede a tale proposito, 5 bonus di incremento e la disposizione secondo la quale l’Elemento Variabile Territoriale potrà essere alimentato anche da ROL e Banca Ore.
Infine, le parti, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, prevedono la possibilità di erogazione dell’EVT mediante welfare aziendale.

Iva ordinaria sulla fornitura del materiale didattico

Ai fini Iva, i servizi educativi all’infanzia effettuati tramite la fornitura di materiale didattico-ricreativo si configurano come una cessione di beni e non una prestazione di servizio, e sono soggetti ad aliquota ordinaria. (Agenzia delle entrate – risposta 22 marzo 2022, n. 148).

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria una Cooperativa Sociale Onlus nell’ambito della propria attività educativa intende fornire un servizio didattico-ricreativo rivolto ai bambini. Nello specifico, il servizio consta nella vendita on line di una scatola contenente differenti tipologie di oggetti e strumenti utili a svolgere attività didattiche, per il tramite di video tutorial realizzati dagli operatori culturali della Cooperativa, scaricabili online. Per la Cooperativa sociale non si tratterebbe di un mero insieme di oggetti materiali, bensì di un servizio educativo volto al coinvolgimento diretto e attivo dei partecipanti e in grado di stimolare i molteplici linguaggi infantili grazie alla ricchezza e completezza delle proposte offerte al suo interno che sostengono apprendimento e ricerca.
A tale riguardo, la Cooperativa chiede il trattamento IVA applicabile alla vendita della scatola e alle connesse spese di trasporto e di spedizione.
Per il Fisco, diversamente da quanto sostenuto dalla Cooperativa, le schede illustrative e i video tutorial non sembrano configurano un ” servizio educativo”, in quanto l’elemento prevalente dell’operazione è la cessione di beni.
Di conseguenza, l’operazione in esame, configurando una cessione di beni, deve essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria, non potendo trovare applicazione il trattamento agevolativo previsto dalla Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento alle prestazioni di cui al numero 20) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da parte di Cooperative sociali e loro consorzi.
Per le suesposte considerazioni, le spese di trasporto e di spedizione devono essere assoggettate ad aliquota IVA ordinaria.

CIPL Edilizia Industria di Massa Carrara: firmato il rinnovo

Siglato il 16/2/2022, tra l’Ance Toscana Costa e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, l’accordo di rinnovo del CIPL delle aziende industriali del settore edile operanti nella provincia di Massa Carrara, con validità dall’1/1/2022 al 31/12/2023.

Prestazioni extracontrattuali

Le Parti concordano che, a decorrere dall’1/1/2022, le Prestazioni extracontrattuali della Cassa Edile della provincia di Massa Carrara sono definite nelle assistenze di seguito elencate.
Al loro finanziamento si provvede, tramite lo 0,45% del contributo istituzionale Cassa Edile (pari al 2,25% come da tabella che segue) e nel limite della capienza di tale percentuale. In caso di superamento del predetto limite, si attingerà al Fondo Assistenza Lavoratori appositamente predisposto nel bilancio dell’Ente e comunque fino ad un massimo annuale di € 100.000.
Fermo restando che le assistenze sanitarie sono erogate attraverso l’utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale SANEDIL, alimentato con il contributo dello 0,60% secondo le disposizioni previste dal CCNL e dei successivi accordi ed intese in materia, le Prestazioni extracontrattuali della Cassa Edile della provincia di Massa Carrara sono le seguenti:

– Contributi scolastici: Ai lavoratori iscritti in Cassa Edile che abbiano nel proprio nucleo familiare figli che frequentano la scuola primaria (c.d. scuole elementari), viene riconosciuto un contributo sotto forma di buono spesa/buono acquisto di € 50,00 all’anno per figlio fino ad un massimo di € 250,00.
Ai lavoratori-studenti che frequentano la scuola secondaria inferiore e superiore, iscritti in Cassa Edile, nonché ai lavoratori iscritti in Cassa Edile che abbiano nel proprio nucleo familiare figli che frequentano la scuola secondaria inferiore e superiore viene riconosciuto un contributo per l’acquisto dei libri scolastici di testo pari ad € 150,00 all’anno.
Ai lavoratori iscritti in Cassa Edile che abbiano nel proprio nucleo familiare figli che frequentano l’Università viene riconosciuto il rimborso del 50% delle tasse annuali universitarie (tassa di studio da certificare con copia dei bollettini attestanti il pagamento) fino ad un massimo di € 1.500,00 a condizione che siano in corso regolare (60 CFU) e che abbiano la media di 24/30.
La documentazione necessaria per la richiesta dei contributi scolastici sarà reperibile presso gli uffici della Cassa Edile e sul sito della stessa.

– Rimborso spesa per Dichiarazione dei redditi: Ai lavoratori iscritti in Cassa Edile che presentino in Cassa la ricevuta di pagamento rilasciata dai CAF delle OO.SS. sottoscrittrici del presente accordo a cui il lavoratore si è rivolto per l’elaborazione del Mod.730 della dichiarazione dei redditi, viene riconosciuto un rimborso quantificato in € 20,00.

– Decesso causa malattia: Agli eredi dei lavoratori deceduti per malattia, è corrisposto un riconoscimento quantificato in € 1.000,00.

– Decesso causa infortunio sul lavoro: Agli eredi dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro, è corrisposto un riconoscimento quantificato in € 5.000,00.

– Premio matrimoniale: Al lavoratore iscritto in Cassa che contrae matrimonio, la Cassa Edile eroga un premio una tantum dell’importo di € 500,00.

– Premio di natalità: Per la nascita di ogni figlio/a, al lavoratore iscritto in Cassa Edile, la Cassa erogherà un contributo quantificato in € 250,00.

– Contributo a favore dei lavoratori che hanno figli portatori di handicap e che sostengono spese a causa di tale condizione: A favore dei lavoratori iscritti in Cassa Edile che abbiano figli che si trovano in condizioni di disabilità psichica, fisica e psicofisica e che sono costretti a sostenere delle spese a causa di tale condizione, la Cassa eroga, una volta all’anno, un contributo quantificato in € 1.500,00. Documentazione richiesta: domanda su modulo predisposto dall’Ente Cassa (da presentare entro il 30 novembre dell’anno di riferimento, data alla quale il richiedente deve risultare in forza); documentazioni sanitarie rilasciate dalla competente struttura pubblica comprovante l’infermità fisica, psichica o psicofisica e relativa percentuale di infermità che non deve essere inferiore a 2/3; estratto dell’atto di nascita del figlio/a; certificazione rilasciata dagli Enti preposti dalla quale risulti che il portare di handicap è stato incluso nell’elenco trimestrale degli invalidi civili.

– Premio Apprendistato: Agii apprendisti che avranno svolto il tirocinio presso la Scuola di Formazione per la Sicurezza – S.F.S. — della provincia di Massa Carrara e che, al termine del periodo di apprendistato, effettuato presso una o più imprese iscritte alla Cassa Edile, avranno conseguito la qualifica, sarà corrisposto un premio nella misura di € 750,00.

Contribuzione alla Cassa Edile della provincia di Massa Carrara

La Tabella delle contribuzioni dovute dalle imprese in favore della Cassa Edile a partire dall’1/1/2022 è la seguente

 

Totale

A carico Ditta

A carico lavoratore

Contributo Cassa Edile 2,25% 1,83% 0,42%
Contributo Vestiario 0,40% 0,40%
Contributo S.F.S. 0,65% 0,65%

Scuola edile

 

 

 

Contributo S.F.S. CPT Edilizia 0,35% 0,35%  
Quote Serv. Sind. Territ. 0,95% 0,45% a carico ditta 0,50% a carico lavoratore
Quote Serv. Sind. Naz 0,446% 0,223% 0,223%
Contributo Anz. Profess. Edile 3,09% 3,09%
Contributo Fondo Sanitario Naz 0,60% 0,60
Contributo Fondo prepensionamento 0,20% 0,20%
Contributo Fondo incentivi occupazione 0,10% 0,10%
TOTALE CONTRIBUTI 9,036% 7,893% 1,143%

Carenza malattia

Le Parti concordano che, a partire dal mese di marzo 2022, le imprese corrisponderanno un trattamento economico pari al 100% (coefficiente 1) degli elementi della retribuzione di cui all’art.26 del CCNL per i giorni di carenza di cui alla vigente normativa sul trattamento di malattia, indipendentemente dalla durata della malattia stessa, per le malattie insorte successivamente alla data dell’1/2/2022.

Indennità sostitutiva di mensa

L’indennità sostitutiva di mensa è aumentata, con decorrenza 1/1/2022, ad euro 6,00 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, pari ad euro 0,75 per ogni ora di effettivo lavoro ordinario prestato.
Relativamente al servizio mensa, il costo pasto sarà ripartito in ragione dell’85% a carico dell’azienda e del 15% a carico del lavoratore con un limite massimo di intervento da parte dell’impresa sul costo del pasto di euro 6,00. Resta inteso che il limite massimo di intervento da palle dell’impresa sul costo del secondo pasto (che continua ad essere a completo carico dell’impresa) da erogarsi solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui il personale pernotti in cantiere, sarà pari a 6,00 euro.

Indennità di guida

A decorrere dal mese di marzo 2022 è istituita l’indennità di guida pari ad € 1,00 lorde orarie calcolate sulle ore di lavoro ordinario a favore del dipendente che, in caso di trasferta in cantiere ubicato fuori dal Comune ove ha sede l’impresa e ad una distanza superiore ai 10 chilometri sia adibito alla guida del mezzo aziendale e al trasporto di altre persone (non intendendosi per tale il lavoratore che svolge le mansioni di autista), con assorbimento di eventuali trattamenti aziendali già erogati allo stesso titolo fino a concorrenza.

Indennità di trasferta

L’operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso e fuori dal Comune rispetto a quello per il quale è stato assunto, ha diritto a percepire una diaria, oltre al rimborso delle spese di viaggio, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione, secondo i seguenti criteri:
a) per distanze dal cantiere di assunzione superiori a 10 km: 10%
b) per distanze dal cantiere di assunzione superiori a 15 km: 15%
c) per distanze dal cantiere di assunzione superiori a 20 km: 20%
d) per distanze dal cantiere di assunzione superiori a 40 km : 25%

E.V.R.

Per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Massa Carrara viene confermato l’Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. nella misura del 4% dei minimi di paga base in vigore alla data dell’1/7/2014.
L’E.V.R. sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il TFR.
L’E.V.R. decorre dall’1/1/2022 e fino al 31/12/2023

DL Ucraina-bis: rateizzazione delle bollette per i consumi energetici

Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, pubblicato nella G.U. 21 marzo 2022, n. 67, tra le misure per contrastare gli effetti economici della crisi Ucraina ha previsto la rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e (art. 8, D.L. n. 21/2022).

Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.

Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A., rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro.

Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell’inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022.

Codici tributo restituzione bonus riduzione del canone di locazione

Istituiti i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante, previsto dal cd. “Decreto Ristori” in favore del locatore per la riduzione del canone di locazione dell’immobile utilizzato dal locatario come abitazione principale (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 21 marzo 2022, n. 14/E).

L’articolo 9-quater, co. 1, D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori) prevede che per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
– “8143” denominato “Contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 9-quater, comma 1, DL n. 137 del 2020”;
– “8144” denominato “Contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 9-quater, comma 1, DL n. 137 del 2020”;
– “8145” denominato “Contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 9-quater, comma 1, DL n. 137 del 2020”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8143, 8144 oppure 8145);
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”;
– nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Edilizia Industria Rieti: definito l’E.V.R. 2022

Firmato il 3/2/2022, tra ANCE Rieti e FENEAL-UIL Viterbo Rieti, FILCA-CISL Lazio Nord, FILLEA-CGIL di Rieti-Roma e V.A., l’accordo per la definizione degli importi dell’E.V.R. per l’anno 2022 da erogare ai dipendenti delle aziende del settore Edili Industria della provincia di Rieti

Le Parti confermano il valore dell’E.V.R. (Elemento Variabile della Retribuzione) nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore all’1/7/2015 e riscontrando la positività di tutti i parametri previsti nella contrattazione di settore, definiscono il valore dell’E.V.R. nei valori che seguono, con decorrenza dall’1/10/2021 al 31/12/2022. Resta inteso che la quota maturata tra ottobre e dicembre 2021, verrà riparametrata sui restanti 12 mesi con decorrenza 1/1/2022.

OPERAI – Valore E.V.R. dall’1/1/2022

 

Operaio Comune

Operaio Qualificato

Operaio Specializzato

Operaio IV Livello.

1/7/2015 4,86 5,68 6,31 6,80
E.V.R. 33,61 39,33 43,70 47,06

IMPIEGATI – Valore E.V.R. dall’1/1/2022

 

Livello 1°

Livello 2°

Livello 3°

Livello 4°

Livello 5°

Livello 6°

Livello 7°

1/7/2015 840,36 983,22 1.092,46 1.176,51 1.260,52 1.1512,63 1.680,71
E.V.R. 33,61 39,33 43,70 47,06 50,42 60,51 67,23

L’E.V.R., quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore nel territorio, si intende al lordo di ogni eventuale ritenuta di legge, pertanto, non avrà incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, né sul TFR in ordine al quale si è voluto, in base all’art. 2120 c.c., escluderne espressamente l’imputazione.
L’E.V.R., se dovuto e nella misura risultante dalla verifica dei parametri aziendali e ferma restando l’omnicomprensività, viene erogato mensilmente ai dipendenti in forza secondo le regole in atto per gli istituti retributivi con paga mensilizzata per gli impiegati ed oraria per gli operai.
Pertanto:

– per gli impiegati, l’erogazione avverrà mensilmente, per periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi;
– per gli operai, l’erogazione avverrà mensilmente e il calcolo viene effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173.

Resta inteso che le Parti si aggiorneranno entro il mese di gennaio 2023, per la verifica dei parametri e delle incidenze ponderali necessarie alla determinazione dell’E.V.R. 2022.

INPS: istruzioni per accedere all’esonero contributi IVS

 

L’Inps fornisce istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’ esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dipendente per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 (Circolare del 22 marzo 2022, n. 43).

Il beneficio in oggetto è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2022 che ha previsto che per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, sarà, inoltre, riconosciuta nel mese di competenza di dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro
Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda  sia inferiore o uguale al limite previsto, sarà possibile accedere alla riduzione anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).

Per accedere al beneficio i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di pubblicazione della circolare, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
Per esporre l’esonero spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, iseguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L024”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
L’Inps sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.
Per esporre l’esonero spettante relativo alla tredicesima mensilità o al rateo corrisposto:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori;
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L026”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

I datori di lavoro interessati all’esonero contributivo della contribuzione a carico del lavoratore, che hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero in trattazione, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

I datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica, a partire dal flusso Uniemens- ListaPosPA del mese di pubblicazione della circolare, dovranno dichiarare nell’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le seguenti modalità:
– nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio;
– nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
– nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il codice “29”, avente il significato di “Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
– nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio pari allo 0,8% dei contributi a carico del lavoratore.

Per poter esporre correttamente l’importo dello sgravio per la parte relativa alla tredicesima mensilità qualora corrisposta in un’unica soluzione, ovvero con ratei mensili, sono istituiti altresì specifici Codici Recupero.

Nel caso di lavoratori nel frattempo cessati, per i quali non è stato possibile beneficiare dell’esonero nel mese di gennaio e febbraio 2022, si dovrà trasmettere l’elemento V1 Causale 5 relativo a tale mese, evidenziando la quota dello sgravio secondo la modalità illustrata. Qualora in tutti i casi in cui si sia usufruito dello sgravio senza averne diritto, in quanto non in possesso nel mese di denuncia dell’informazione relativa ad eventuali emolumenti erogati da altra Amministrazione, in virtù dei quali viene superata la soglia mensile di reddito prevista, si dovrà provvedere appena in possesso di tale informazione, a trasmettere per ciascuna di tali mensilità l’elemento V1 Causale 5 a correzione, omettendo le informazioni relative all’esonero.

L’Inps precisa, altresì, che a decorrere dal flusso di competenza del mese di aprile 2022 i datori di lavoro agricoli per indicare i nominativi dei lavoratori ai quali applicare l’esonero dovranno valorizzare l’elemento <TipoRetribParticolare> in PosAgri / DenunciaAgriIndividuale / DatiAgriRetribuzione / TipoRetribuzione con uno dei codici alternativi stabiliti.
Per accedere all’esonero è necessario valorizzare almeno uno dei codici 7, 8 e 9 nell’elemento <TipoRetribParticolare>.
Dal 1° maggio 2022 potranno essere compilati i nuovi campi sopra dettagliati per esporre i ratei di tredicesima, ovvero la tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre 2022 o le quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore non abbia diritto all’esonero nel mese di gennaio, febbraio o marzo 2022, i datori di lavoro dovranno inviare dal 1 al 31 maggio nuovi flussi per sostituire quelli trasmessi in precedenza valorizzando l’elemento <TipoRetribParticolare> con il codice “5” avente il significato di “Non adesione all’esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
Il codice “5” potrà essere valorizzato solo per i mesi gennaio, febbraio e marzo 2022 inviati dal 1 al 31 maggio 2022.

Per i flussi relativi ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2022 con imponibili maggiori della soglia di 2.692,00 euro nei quali sono ricompresi ratei o le quote della tredicesima mensilità relativa al 2022, i datori di lavoro potranno reinviare, dal 1 al 31 maggio, i flussi compilati con le nuove indicazioni per sostituire quelli inviati in precedenza e consentire al lavoratore l’accesso all’esonero.

Piattaforma integrata della genitorialità

Nell’ambito dei progetti finalizzati alla realizzazione del Piano operativo del PNNR, è stata prevista, tra gli altri, la creazione di una piattaforma integrata della genitorialità.

L’accesso al Portale avviene attraverso il sito istituzionale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Portale delle Famiglie” e selezionando tra i risultati il Servizio “Portale delle Famiglie”, tramite SPID di livello 2 o superiore o Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Il servizio è nella Home Page del sito www.inps.it ed è raggiungibile cliccando il seguente link: https://serviziweb2.inps.it/AS0207/PortaledelleFamiglie/.
Ad oggi, il Portale integra le prestazioni riguardanti il bonus asilo nido, l’assegno temporaneo per i figli minori, l’assegno di natalità (bonus bebè), il bonus baby-sitting e i centri estivi.
Il cittadino può visualizzare le informazioni sulle prestazioni erogate o in corso di erogazione, lo stato di lavorazione delle sue domande, gli eventuali pagamenti, le informazioni relative ai figli minori, il valore del proprio ISEE, se presente.
Con i prossimi rilasci, la consultazione sarà estesa anche alle altre prestazioni dedicate al sostegno delle famiglie, gestite dall’Istituto, con particolare riferimento all’Assegno Unico e Universale.
Attraverso il Portale delle Famiglie, l’utente può accedere direttamente alle singole procedure per la trasmissione delle domande di prestazioni. Il portale è integrato con il sistema ISEE e con il Libretto Famiglia; pertanto, il cittadino ha la possibilità di chiedere direttamente un nuovo ISEE o di consultarlo, se già lo possiede.
Inoltre, l’utente può consultare tutte le comunicazioni ricevute, in maniera integrata e centralizzata, riguardanti le prestazioni suddette.
L’utente, durante la navigazione, avrà sempre a disposizione un assistente virtuale in grado di fornire informazioni, sintetiche e rapide, circa l’accesso alle prestazioni e la disciplina delle stesse. Potrà, inoltre, simulare alcune prestazioni, a cui potrebbe avere diritto, ottenendo una previsione degli ipotetici importi corrisposti (Messaggio Inps 18 marzo 2022, n. 1263).

Una tantum a marzo per il CCNL Area Metalmeccanica Artigiani

  Spetta, con la busta paga del mese di marzo, la prima tranche di una tantum per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, e delle imprese del Settore Odontotecnica

L’accordo sottoscritto lo scorso dicembre ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° /gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, ai soli lavoratori in forza al 17/12/2021, un importo forfetario “Una Tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 130 euro./
L’importo “Una Tantum” è suddiviso in 2 soluzioni: la prima di 70 euro spetta con la retribuzione del mese di marzo 2022, la seconda di 60 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L’importo dell'”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.L'”una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “Una tantum” fino a concorrenza.

Ulteriori settimane di cassa integrazione per aziende in difficoltà economica

Il “Decreto Ucraina-bis prevede ulteriori settimane di cassa integrazione in favore dei datori di lavoro in situazioni di particolare difficoltà economica che accedono a trattamenti di integrazione salariale nel 2022 e l’esonero dal contributo addizionale per alcuni settori dell’industria manifatturiera che accedono a trattamenti di integrazione per il periodo 22 marzo – 31 maggio 2022. (art. 11, D.L. n. 21/2022).

Cassa integrazione in deroga

Per l’anno 2022 sono previste ulteriori settimane di ricorso a trattamenti di integrazione salariale in favore dei datori di lavoro che si trovino in situazioni di particolare difficoltà economica ed abbiano esaurito i limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni. In particolare:
In particolare, è riconosciuto un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022, ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni.

Inoltre, è riconosciuto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà, che operano in una delle seguenti attività specificamente individuate:
– Alloggio (codici Ateco 55.10; 55.20);
– Agenzie e tour operator (codici Ateco 79.1; 79.11; 79.12; 79.90);
– Stabilimenti termali (codice Ateco 96.04.20);
– Ristorazione su treni e navi (codice Ateco 56.10.5);
– Sale giochi e biliardi (codice Ateco 93.29.3);
– Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codice Ateco 93.29.9);
– Musei (codici Ateco 91.02; 91.03);
– Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua (codice Ateco 52.22.09);
– Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codice Ateco 59.13.00);
– Attività di proiezione cinematografica. (codice Ateco 59.14.00);
– Parchi divertimenti e parchi tematici (codice Ateco 93.21).

Esonero contributo addizionale su domande di integrazione salariale

È previsto l’esonero dal contributo addizionale in favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022, operanti nelle seguenti attività dell’industria manifatturiera specificamente individuate:
A) Settore Siderurgia:
– (CH 24.1) Siderurgia – Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe;

B) Settore Legno:
– (AA 02.20) Legno grezzo;
– (CC 16) Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;

C) Settore Ceramica:
– (CG 23.31) Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
– (CG 23.41) Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
– (CG 23.42) Articoli sanitari in ceramica;
– (CG 23.43) Isolatori e pezzi isolanti in ceramica;
– (CG 23.44) Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale;
– (CG 23.49) Altri prodotti in ceramica n.c.a.;

D) Settore Automotive:
– (CL 29.1) Fabbricazione di autoveicoli;
– (CL 29.2) Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;
– (CL 29.3) Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori;

E) Settore Agroindustria (mais, concimi, grano tenero):
– (CA 10.61.2) Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali);
– (CA 10.62) Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais);
– (CE 20.15) Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost);
– (AA 01.11.1) Coltivazione di cereali (escluso il riso).