INAIL: sorveglianza sanitaria eccezionale fino al 30 giugno 2022

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 30 giugno 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.
Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie.
Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.
Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, lo stesso datore riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata (INAIL, comunicato 28 marzo 2022).

Rimborso non imponiblie delle spese sostenute per tampone antigenico

In caso di spesa sostenuta per tampone antigenico dal dipendente, chiamato allo svolgimento di un’attività per conto del proprio datore di lavoro, il relativo rimborso non costituisce base imponibile, ai fini IRPEF, in quanto costo sostenuto nell’esclusivo interesse del datore. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 marzo 2022, n. 160)

In base al “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica il 15 aprile 2021, sono state disciplinate le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19.
Detto Protocollo, in particolare al punto 3, prevede che «Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici devono effettuare il test antigienico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove». Nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria, l’ente istante ha espletato nell’anno 2021 alcune procedure concorsuali, attenendosi a quanto previsto dal citato Protocollo, nominando quali membri delle commissioni anche personale dipendente, ed intende rimborsare la spesa dagli stessi sostenuta per i tamponi, previa presentazione della documentazione in originale (scontrino della farmacia o fattura del centro medico).
Trattandosi di una spesa sostenuta dal dipendente, chiamato allo svolgimento di un’attività per conto del proprio datore di lavoro, si ritiene che il relativo rimborso non costituisca base imponibile, ai fini IRPEF, in quanto costo sostenuto nell’esclusivo interesse del datore.
Resta fermo che in tale ipotesi sarà necessario che il datore acquisisca la documentazione attestante il sostenimento della spesa da parte del dipendente che, conseguentemente, non potrà fruire della detrazione di cui all’articolo 15 del TUIR. Più precisamente, il soggetto che riceverà il rimborso per la spesa sostenuta per l’effettuazione del tampone che presenta una dichiarazione dei redditi precompilata dovrà modificare il campo relativo alle spese mediche riducendolo del relativo importo.

Trattenuta della quota di sottoscrizione sindacale del CCNL Calzature industria

Le aziende a cui si applica il CCNL Calzature industria, con la busta paga di marzo, devono trattenere le quote per il servizio sindacale contrattuale in riferimento a quei lavoratori che non hanno manifestato il loro diniego alla suddetta trattenuta

Le Parti firmatarie hanno convenuto il versamento della quota di sottoscrizione contrattuale di 40 Euro a carico dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil.
I lavoratori che non hanno voluto aderire alla sottoscrizione lo hanno comunicaato per iscritto entro il mese di novembre 2021. Inoltre, la trattenuta non verrà effettuata ai lavoratori che hanno per iscritto di voler devolvere la quota di sottoscrizione contrattuale ad altra e diversa Organizzazione Sindacale;
Entro il 31/3/2022, l’Azienda dovrà versare le trattenute a mezzo di bonifico bancario, sul seguente c/c:
– n. IBAN IT13U0832703211000000004904
– presso Banca di Credito Cooperativo di Roma – ag. 7,
– intestato a Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil.

Comunicazione del lavoro intermediato tramite piattaforme digitali: modulo UNI-piattaforme

A decorrere dal 14 aprile 2022 viene attivato il modulo di comunicazione obbligatoria UNI-piattaforme, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 22 febbraio 2022, n. 31, per assolvere all’obbligo di comunicazione in caso di instaurazione del rapporto di lavoro intermediato da piattaforma digitale.

Costituisce lavoro intermediato da piattaforma digitale, la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione.
Si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d’opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente tramite una piattaforma digitale.
A tal fine, si intendono piattaforme di lavoro digitale, i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro.

In caso di instaurazione del rapporto di lavoro intermediato da piattaforma digitale, il committente è tenuto a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, tramite il modello “UNI-piattaforme”, disponibile sul sito dello stesso Ministero all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it.
La comunicazione assolve agli obblighi informativi nei confronti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’INPS, dell’INAIL, delle Regioni e Province Autonome e, nel caso di lavoratori stranieri, del Ministero dell’Interno.

Fermo restando il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, in caso di prestazione autonoma, ivi inclusa quella occasionale, il committente è tenuto a inviare la comunicazione con il modello “UNI-piattaforme”entro il 20° giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro.
In caso di stipulazione contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, caratterizzati dalle medesime informazioni temporali, di ore di lavoro previste e luogo della prestazione, l’obbligo di comunicazione può essere assolto mediante un’unica comunicazione contenente le generalità del committente e dei prestatori d’opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, la durata presunta, espressa in ore, della prestazione e l’inquadramento contrattuale.
Le comunicazioni di avvio delle prestazioni lavorative non possono essere né annullate né rettificate.

L’accesso al portale per la comunicazione con il modello “UNI-piattaforme”è consentito solo tramite le credenziali SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE). La comunicazione può essere inviata direttamente dal referente aziendale oppure tramite delega ad un soggetto abilitato.
I referenti aziendali e i soggetti abilitati devono, per poter inviare le comunicazioni, preventivamente registrare rispettivamente le aziende o lo studio professionale o l’impresa capogruppo.
Sono considerati soggetti abilitati all’invio delle comunicazioni UNI-Piattaforme: i Consulenti del Lavoro; gli Avvocati e Procuratori Legali; i Dottori Commercialisti; i Ragionieri; i Periti Commerciali; le Associazioni di categoria; le Associazioni di categoria dei Datori di lavoro agricoli; Consorzi e Gruppi di imprese; Periti agrari e agrotecnici.

Conversione DL Sostegni-ter: esteso il regime fiscale dei pensionati neoresidenti

La Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), ha previsto l’estensione del regime fiscale dei pensionati neoresidenti di cui all’art. 24-ter del TUIR (art. 6-ter, D.L. n. 4/2022, conv. con modif. In L. n. 25/2022).

Ai sensi dell’art. 24-ter, D.P.R. n. 917/1986, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.

Condizione per fruire della sostitutiva è il trasferimento in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni, con popolazione non superiore a 3.000, colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

La conversione in Legge del DL Sostegni-ter, ha esteso la suddetta condizione, prevedendo che il regime di favore è ammesso in caso di trasferimento della residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

CCNL Autostrade: alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto

Siglato il 14/3/2022, tra AUTOSTRADE per l’ITALIA S.p.A. e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, la SLA CISAL, la UGL VIABILITA’, l’accordo che ha regolamentato l’accesso al “lavoro agile”.

Con il presente accordo le Parti condividono la necessità di una equilibrata alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto e sul conseguente ripensamento del tempo e dello spazio di lavoro, al fine di coniugare le esigenze produttive dell’Azienda con quelle di contemperamento tra tempi di vita e di lavoro, nonché di recupero della socialità dei lavoratori.
Le Parti, oltre a garantire nella massima sicurezza il graduale rientro in sede dei lavoratori in vista del definitivo superamento dell’emergenza epidemiologica ed una equa rotazione per i lavoratori tra lavoro in presenza e lavoro agile, ritengono opportuno introdurre modalità organizzative per la realizzazione ed il consolidamento delle istanze di mobilità sostenibile e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali intendono farsi promotrici.
Le Parti, al fine di assicurare il miglior coordinamento tra le discipline del lavoro in presenza e del lavoro da remoto, riconoscono quali valori fondativi: la fiducia, la collaborazione, la trasparenza, la digitalizzazione, l’management by objectives, la responsabilità, l’inclusione delle diversità, l’operational excellence, la cultura del feedback, il life long learning.
L’adesione al nuovo modello ibrido di lavoro è volontaria ed è consentita a tutti i lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato che sottoscriveranno l’apposito accordo individuale in allegato e scaricabile dal portale welfare.
Sono esclusi dal modello ibrido i lavoratori turnisti con mansioni operative.
Le Parti riconoscono che la prestazione di lavoro può essere organizzata per fasi, cicli e obiettivi e può essere resa indistintamente in presenza o da remoto.
Nel modello di lavoro ibrido, la settimana lavorativa si articolerà di regola in 3 giornate di lavoro in presenza ed in 2 giornate di lavoro da remoto, salvo diverse determinazioni concordate tra le Parti interessate (lavoratore e linea), anche al fine di conciliare al meglio i tempi vita/lavoro.
Al fini economico-normativi, la prestazione svolta in “Lavoro Agile” è parificata a tutti gli effetti alla prestazione effettuata In “presenza”.
Le Parti convengono che il presente accordo scadrà il 31/12/2022.

MISE: esenzioni 2022 per la ZFU Sisma Centro Italia

Forniti chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sullo stanziamento per l’annualità 2022 in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita nei comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 (Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare 28 marzo 2022, n. 120680).

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle nuove agevolazioni le seguenti categorie di soggetti:
a) le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2020, già beneficiari delle agevolazioni fiscali e contributive di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero;
b) le imprese e i professionisti, di qualsiasi dimensione che, all’interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:
i. svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007, come risultante dal certificato camerale e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016;
ii. alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, ivi incluse le esenzioni fiscali e contributive quelle di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017.

Requisiti di accesso alle agevolazioni

Ai fini dell’accesso alle nuove agevolazioni, i soggetti già beneficiari devono confermare, in sede di presentazione dell’istanza, il mantenimento dei pertinenti requisiti, già dichiarati in occasione dei precedenti bandi, così come eventualmente variati o aggiornati per effetto di comunicazioni di variazione trasmesse al Ministero e da questo approvate.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i soggetti che hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, devono essere in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:

– Costituzione
Tutte le imprese devono essere costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione.
I professionisti devono, alla data di presentazione dell’istanza, essere iscritti agli ordini professionali o aver aderito alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero.

– Disponibilità della sede all’interno della zona franca urbana
I soggetti istanti, per l’esercizio dell’attività economica, devono disporre, sulla base di un idoneo titolo di disponibilità regolarmente registrato, della sede principale o di una unità locale ubicata all’interno della zona franca urbana. Qualora il titolo di disponibilità sia un contratto di comodato, questo, ai fini dell’ammissibilità, deve necessariamente assumere una forma scritta.
Per le imprese, la sede di cui sopra deve essere regolarmente segnalata alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e risultare dal relativo certificato camerale.
Per i professionisti, la sede deve essere stata comunicata all’Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attività.

– Attività svolta all’interno della zona franca urbana
Possono accedere alle agevolazioni i soggetti che, disponendo della sede principale o di una unità locale ubicata all’interno della zona franca urbana, hanno avviato l’iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
A tal fine, rileva la data di inizio dell’attività come risultante da certificato camerale, ovvero, nel caso di professionisti, la data di inizio attività comunicata all’Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attività.

– Attività economica
Possono accedere alle agevolazioni i soggetti che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione dei soggetti operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
I soggetti richiedenti rientrano nell’ambito di applicazione di uno dei predetti regolamenti de minimis in relazione al codice ATECO 2007 riferito all’attività svolta nella sede principale o nell’unità locale ubicata nella zona franca urbana alla data di presentazione dell’istanza, come risultante dal relativo certificato camerale dell’impresa istante, ovvero, per i professionisti, dalla comunicazione di inizio attività.
Nel caso in cui, nella medesima sede ubicata nella zona franca urbana, sono svolte, congiuntamente all’attività ammissibile alle agevolazioni, anche attività riconducibili al settore della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l’attività ammissibile,
In tali casi, in merito all’obbligo in capo al soggetto beneficiario di assicurare, si applica un’adeguata separazione delle attività e/o la distinzione dei costi, che le attività escluse dall’ambito di applicazione dei predetti regolamenti non beneficino degli aiuti in oggetto.
A tal fine, si ritiene che un “criterio giuridico” idoneo possa essere quello della “contabilità separata”, mediante il quale è agevole la verifica che il beneficio resti confinato nell’ambito dell’attività ammissibile in relazione alla quale è concesso.
Nel caso in cui il soggetto interessato svolga la propria attività anche al di fuori della zona franca urbana e, al contempo, eserciti, all’interno della stessa, anche un’attività riconducibile al settore della pesca e dell’acquacoltura, andrà garantita dal punto di vista contabile la separazione dei redditi prodotti fuori dalla zona franca urbana da quelli prodotti al suo interno, nonché, con riferimento a questi ultimi, la segregazione di quelli esclusi e, pertanto, non agevolabili.

– Assenza di procedure concorsuali
I soggetti istanti devono trovarsi, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.

– Sanzioni interdittive
Non possono essere ammessi alle agevolazioni i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva.
Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni i soggetti che si trovino in condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

– Incompatibilità delle agevolazioni con il regime fiscale di vantaggio e forfetario per i contribuenti minimi
I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità, per poter accedere alle agevolazioni devono aver optato, alla data di presentazione dell’istanza, per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle esenzioni fiscali e contributive di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017. Nello specifico:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca;
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l’esercizio dell’attività economica;
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.
Per i soggetti già beneficiari, le predette agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per il periodo di imposta 2022. Le esenzioni fiscali, sono riconosciute alle sole imprese e ai professionisti; i titolari di reddito di lavoro autonomo, non rientranti nella definizione di professionisti, possono beneficiarie esclusivamente dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Per i soggetti che hanno avviato l’attività in zona franca urbana in data successiva al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, le agevolazioni sono riconosciute per i periodi d’imposta 2021 e 2022.

Modalità e termini di presentazione delle istanze

Le istanze per l’accesso alle agevolazioni sono presentate esclusivamente tramite la procedura informatica. Ciascun soggetto può presentare una sola istanza di accesso.
Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 6 aprile 2022 e sino alle ore 12:00 del 4 maggio 2022.
Si evidenzia che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.
Per i soggetti istanti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, ovvero per gli studi professionali e associazioni tra professionisti, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo zfu@pec.mise.gov.it. La richiesta, che potrà essere inoltrata a partire dalle ore 10:00 del 4 aprile 2022 ed entro le ore 10:00 del 27 aprile 2022, deve essere corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione del soggetto istante, del suo legale rappresentante e dell’eventuale delegato alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.

Modalità di concessione delle agevolazioni

Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di accesso all’agevolazione, per ogni soggetto richiedente, acquisisce gli aiuti a titolo di de minimis ottenuti dall’”impresa unica” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti dal Registro Nazionale degli Aiuti.

Modalità di fruizione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ivi incluso il codice tributo appositamente istituito dall’Agenzia delle entrate.
Le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione concessa dal Ministero.

INPS: prorogato per il 2022 esonero da TFR e ticket licenziamento

l’Inps ha fornito istruzioni operative per l’inoltro delle domande di esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e dal versamento del c.d. ticket di licenziamento per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021 (messaggio n. 1400 del 29 marzo 2022).

Col messaggio in oggetto l’Inps ha reso nota la proroga per l’anno 2022 delle disposizioni in materia di esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e dal versamento del c.d. ticket di licenziamento (art. 43-bis, DL 28 settembre 2018, n. 109), già in essere per gli anni 2020 e 2021, a favore delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
L’applicazione dei suddetti esoneri deve essere richiesta al Ministero del Lavoro, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) (o in sede di integrazione della stessa domanda), e il relativo decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri.
Le aziende interessate, in possesso del decreto ministeriale di autorizzazione, possono, poi, accedere agli sgravi presentando specifica istanza di accesso all’Istituto.
Per quanto attiene alle quote di TFR, l’Inps precisa che in relazione alle specifiche caratteristiche dell’azienda e alle scelte operate dal lavoratore, il TFR può essere destinato alternativamente: ai Fondi di previdenza complementare (decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252); al Fondo di Tesoreria (legge 27 dicembre 2006, n. 296); o accantonato presso il datore di lavoro.

Per la fruizione degli esoneri in oggetto, in particolare, i curatori fallimentari o i commissari straordinari devono inoltrare all’INPS – mediante il modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” – una domanda di ammissione.
l’Inps evidenzia, inoltre, che gli stessi soggetti sono tenuti ad inoltrare all’Ente una nuova domanda di ammissione nel caso in cui vi sia stata una sospensione del trattamento straordinario in ragione della fruizione del trattamento ordinario con causale “emergenza COVID-19”.

Qualora in sede ministeriale siano emessi più provvedimenti di autorizzazione all’esonero riferibili a più unità produttive riconducibili a un’unica matricola, è necessario che l’azienda richiedente presenti più domande tramite il “Portale Agevolazioni” e le stesse dovranno essere riferite a ogni singolo provvedimento di autorizzazione ministeriale.

Per le aziende che hanno sospeso la fruizione di un trattamento di integrazione salariale straordinaria in essere alla data del 23 febbraio 2020, per fruire del trattamento ordinario con causale “emergenza COVID-19”, gli organi della procedura e i rappresentanti dei lavoratori dovranno chiedere al Ministero del Lavoro di adottare un provvedimento integrativo che autorizzi una nuova ripartizione degli oneri per TFR, ottenuto il quale potranno inoltrare all’Istituto istanza di liquidazione delle relative quote.

I chiarimenti del Fisco sulle novità del Milleproroghe

Il Fisco fornisce chiarimenti sulle notività relative all’imposta di registro, Iva e Irap introdotte dal Decreto Milleproroghe (AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 29 marzo 2022, n.8/E)

 

Sospensione dei termini per le agevolazioni “prima casa”

Dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022 è in vigore una sospensione dei termini che condizionano le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, in cui rientrano, tra gli altri, il periodo di 18 mesi entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione oppure il termine di un anno entro il quale il neoproprietario deve procedere alla vendita della vecchia abitazione acquistata, a sua volta, usufruendo dei benefici “prima casa”. Se, per esempio, l’acquisto dell’abitazione è avvenuto prima del 23 febbraio 2020, i termini sono sospesi dal 23 febbraio 2020 per riprendere il loro decorso il 1° aprile 2022, mentre se l’acquisto è avvenuto tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022, i termini sospesi inizieranno a decorrere direttamente il 1° aprile 2022. L’Agenzia delle entrate con la circolare in oggetto, oltre a confermare la sospensione anche per il periodo anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga (1° gennaio 2022 -28 febbraio 2022), chiarisce che il contribuente che nel frattempo abbia versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni può ottenerne il rimborso.

Versamenti sospesi

Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie a causa delle emergenze, il decreto prevede la proroga al 31 luglio 2022 delle scadenze comprese tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dei versamenti riguardanti le ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973) e le trattenute relative alle addizionali Irpef regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta, nonché dei versamenti Iva.
Non sono dovuti interessi per i versamenti effettuati fino al 31 luglio 2022.

Irap non corrisposta

Slitta ancora il termine per regolarizzare gli omessi versamenti Irap per errata applicazione dell’esonero previsto dal Dl n. 34/2020 (decreto Rilancio). In particolare il Milleproroghe interviene sul Dl n. 104/2020 (decreto Agosto) posticipando al 30 giugno 2022 il termine entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi, il saldo Irap 2019 e il primo acconto Irap 2020, nel caso in cui tali importi non siano stati versati per una erronea interpretazione dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (c.d. Temporary Framework).

Liberi professionisti e lavoratori autonomi iscritto a Fon.Te. da Aprile 2022

Ampliata, a partire da Aprile 2022, la platea ai liberi professionisti e lavoratori autonomi al Fondo Fon.Te

Fon.Te è il Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario ed  estende la platea a tutti i liberi professionisti e lavoratori autonomi che si trovano a lavorare nei settori di interesse del Fondo. A partire da aprile 2022, grazie all’approvazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), i commercianti potranno integrare la propria pensione aderendo a Fon.Te..
Si ricorda che il valore complessivo della quota associativa è fissato nella misura di euro 22,00, fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro, pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR per ciascun lavoratore iscritto, e quella minima dei lavoratori pari allo 0,55%o della retribuzione utile per il computo del TFR.