Nuovi valori ERN da aprile 2022 per il CCNL Tessile Abbigliamento

Decorrono, dal mese di aprile, i nuovi minimi retributivi per i dipendenti dell’industria tessile

In applicazione del vigente CCNL, che prevede la prima tranche di aumento dell’ERN, Sistema Moda Italia ha pubblicato i nuovi valori decorrenti da aprile 2022:

Aumenti contrattuali e relative decorrenze

livelli

parametri

1tranche aprile 2022

8 127 25,40 €
7 120 24,00 €
6 112 22,40 €
5 105 21,00 €
4 100 20,00 €
3bis 98 19,60 €
3 96 19,20 €
2bis 93 18,60 €
2 91 18,20 €
1 72 14,40 €

Conseguentemente l’Elemento Retributivo Nazionale -ERN- assumerà i seguenti valori mensili alle scadenze indicate:

Valori E.R.N. da aprile 2022

livello

ERN fino al 31 marzo 2022

ERN da aprile 2022

8 2.173,24 € 2.198,64 €
7 2.049,70 € 2.073,70 €
6 1.924,49 € 1.946,89 €
5 1.802,76 € 1.823,76 €
4 1.714,95 € 1.734,95 €
3bis 1.675,42 € 1.695,02 €
3 1.638,13 € 1.657,33 €
2bis 1.590,85 € 1.609,45 €
2 1.556,18 € 1.574,38 €
1 1.237,20 € 1.251,60 €

Viaggiatori e piazzisti

livello

ERN fino al 31 marzo 2022

ERN da aprile 2022

1a cat. 1.852,27 € 1.874,67 €
2a cat. 1.747,47 € 1.768,47 €

 

Costituito il “Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”

Il giorno 20 aprile 2022, tra ASSOTELECOMUNICAZIONI – ASSTEL e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL nonché UGL Telecomunicazioni, si è stipulato l’accordo istitutivo del “Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni”.

Con il suddetto accordo è stato costituito il Fondo Bilaterale denominato “Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni” cui possono accedere tutte le Imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, ecc.); Imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; Imprese che forniscono apparati e servizi di gestione, manutenzione e esercizio di impianti e reti di telecomunicazione; Imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle Imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali, siano esse rientranti e non rientranti nel campo di applicazione dell’att. 10 del DLgs n. 148 del 2015.
Il Fondo ha lo scopo di attuare, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, interventi nei confronti dei lavoratori delle Imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, ecc.); Imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; Imprese che forniscono apparati e servizi di gestione, manutenzione e esercizio di impianti e reti di telecomunicazione; Imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle Imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali, rientranti e non rientranti nel campo di applicazione dell’att. 10 del DLgs n. 148 del 2015.
Con riferimento alle Imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 10 del DLgs 148 del 2015, il finanziamento per le prestazioni avviene con:
a. un contributo ordinario mensile dello 0,80% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato, esclusi i dirigenti;
b. un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’ 1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.

Compensi da lavoro autonomo professionale percepiti dopo chiusura partita IVA

Il Fisco fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, dei compensi per attività di lavoro autonomo professionale percepiti dopo la chiusura della partita IVA, in un periodo di imposta in cui il percipiente non è più fiscalmente residente in Italia (Agenzia delle entrate – risposta 26 aprile 2022, n. 218)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, l’Istante, avvocato iscritto all’AIRE dal mese di ottobre 2021, in seguito al proprio trasferimento all’estero avvenuto a dicembre 2021, ha chiuso la partita IVA.
Successivamente, nel mese di gennaio 2022, il Tribunale comunicava il deposito in cancelleria di un “decreto di liquidazione a difensore”, avvenuto a dicembre 2021 e relativo ad una prestazione professionale conclusa nel 2014.
L’Istante fa presente che al momento della prestazione era regolarmente in possesso di una posizione fiscale e, pertanto, nella condizione di emettere regolare  fattura e che gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati l’obbligo del contributo annuale per l’iscrizione all’albo.
L’ Istante, ritenendo di avere tutte le prerogative per l’esercizio della professione forense in Italia ed essendo, altresì, soggetto iscritto all’AIRE, chiede:
– se per le attività professionali già eseguite, ma di cui non è ancora pervenuto il decreto di liquidazione, è possibile emettere fattura in regime di cui alla legge n. 92 del 2012 (legge prestazione occasionale);
– se per le attività future eventualmente eseguite in Italia è possibile emettere documento fiscale ai sensi della (citata) legge n. 92 del 2012″.
Per il Fisco con riferimento al quesito relativo alla modalità di documentazione e dichiarazione di crediti maturati in un’annualità in cui l’Istante era ancora fiscalmente residente in Italia e svolgeva in modo abituale attività di lavoro autonomo ma liquidati/incassati dopo il suo espatrio e la chiusura della sua partita IVA si ritiene che la procedura corretta preveda, alternativamente, l’imputazione dei compensi che non abbiano ancora avuto manifestazione finanziaria al momento della chiusura della posizione IVA ai redditi relativi al 2021, ultimo anno di attività professionale, oppure il mantenimento della posizione IVA individuale fino all’ultimazione di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, secondo quanto previsto dalla prassi citata in precedenza, permettendo così l’emissione della fattura e la dichiarazione dei redditi nell’anno di imposta in cui si realizza l’incasso del credito, in applicazione del principio di cassa.
Nel presupposto che l’imputazione all’ultimo anno di attività dei crediti esigibili e non ancora riscossi derivanti dall’esercizio della professione legale in Italia non sia stata effettuata, non essendovene accenno in istanza, si ritiene che l’Istante, che ha impropriamente chiuso la propria partita IVA prima che fossero concluse tutte le attività ad essa connesse, dovrà procedere alla richiesta di riattivazione della propria posizione fiscale e, al momento dell’effettivo incasso dei singoli crediti, dovrà rendicontarli tramite l’emissione di una fattura per prestazione di lavoro autonomo e dichiararli come reddito professionale, utilizzando il modello Redditi Persone fisiche dell’anno di competenza.
Con riferimento, invece, al quesito relativo alla modalità di rendicontazione di eventuali e non precisate prestazioni di lavoro autonomo occasionale che l’ Istante potrebbe, solo ipoteticamente, svolgere in futuro in Italia, si ritiene che esso sia carente della rappresentazione di una specifica fattispecie relativamente alla quale sorgono dubbi interpretativi sull’applicazione di norme tributarie e, pertanto, debba essere ritenuto inammissibile.

Registro Terzo Settore: procedure di iscrizione e trasmigrazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di nuova iscrizione e di trasmigrazione degli enti esistenti al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore. (Circolare 21 aprile 2022, n. 9).

PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

Il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) è operativo dal 23 novembre 2021.
L’iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore avviene su istanza di parte, e prende avvio dalla presentazione della domanda, che può essere effettuata dal notaio oppure dal legale rappresentante dell’ente o della rete associativa cui l’ente aderisce.
L’iscrizione tramite il notaio è obbligatoria nelle seguenti ipotesi:
a) enti di nuova costituzione che con l’iscrizione al RUNTS, oltre alla qualifica di ETS, intendano acquisire anche la personalità giuridica di diritto privato;
b) enti già dotati di personalità giuridica che intendono acquisire la qualifica di ETS;
c) enti già iscritti al RUNTS, privi della personalità giuridica, che intendono acquisirla o associazioni non iscritte al RUNTS e non riconosciute, che intendono, oltre alla qualifica di ETS, acquisire, quale ulteriore effetto, la personalità giuridica.
La differenza sostanziale tra l’iscrizione effettuata dal notaio e quella effettuata dal legale rappresentante, risiede nel fatto che solo nel primo caso l’ente che ne sia privo potrà acquisire, quale effetto ulteriore dell’iscrizione nel RUNTS, la personalità giuridica. Si tratta di una modalità semplificata, che trova la propria ragione nel “favor” del legislatore nei confronti degli ETS; la personalità giuridica, con l’effetto dell’autonomia patrimoniale perfetta e della responsabilità giuridica limitata che produce è strumentale ad un più agevole svolgimento delle attività di interesse generale dell’ente e al miglior perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Nel procedimento di iscrizione tramite il notaio, il ruolo del professionista è peculiare in quanto, antecedentemente alla presentazione dell’istanza, ha la competenza esclusiva di verificare “la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, ed in particolare dalle disposizioni del … Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore”.
Tra i controlli di legalità che il notaio è tenuto ad effettuare c’è la verifica che l’atto costitutivo e lo statuto siano conformi tanto alle disposizioni applicabili alla generalità degli ETS quanto a quelle recate dalla disciplina particolare applicabile alla specifica qualificazione che l’ente intende conseguire (ODV, APS, ecc.). La selezione della sezione dove l’ente dovrà essere iscritto, effettuata dal notaio attraverso il sistema telematico, non è infatti un’operazione meramente meccanica, ma piuttosto essa costituisce l’esito dello scrutinio condotto dal professionista, sotto la propria personale responsabilità, circa l’effettiva rispondenza degli assetti statutari alle previsioni recate dalle norme.
Ulteriore oggetto della verifica del notaio è la sussistenza del patrimonio minimo. Riguardo a quest’ultimo aspetto, il Ministero ha evidenziato il differente regime giuridico introdotto dal Codice del Terzo Settore (CTS) rispetto alla previsione del DPR n. 361/2000: difatti, mentre quest’ultima disposizione reca il concetto di “adeguatezza del patrimonio” rispetto alla realizzazione dello scopo individuato nell’atto costitutivo/statuto, rimettendone la valutazione alla discrezionalità della P.A. competente, il CTS introduce il diverso concetto di “patrimonio minimo”, il cui livello di sufficienza è predefinito dal legislatore (15.000 euro per le associazioni; 30.000 euro per le fondazioni). La verifica circa la sussistenza del patrimonio minimo deve basarsi sulla consistenza del patrimonio nella sua interezza, comprensiva di tutte le sue componenti, inclusa, pertanto, l’eventuale parte eccedente la soglia minima legislativamente fissata.
Gli esiti di detta verifica devono essere attestati dal notaio espressamente, come parte integrante dell’atto depositato o con l’allegazione di un documento aggiuntivo alla domanda di iscrizione.
Nel procedimento di iscrizione tramite il notaio, dunque, residuano in capo all’Ufficio del RUNTS esclusivamente poteri di verifica della regolarità formale, tra cui rientrano la completezza e correttezza dell’istanza (ad esempio, la presenza delle informazioni e degli atti previsti).

Nell’ipotesi di istanza presentata dal legale rappresentante, invece, l’ufficio del RUNTS accerta in primo luogo la regolarità formale dell’istanza, ovvero la presenza dei dati e delle informazioni necessarie nonché la completezza e correttezza della documentazione allegata. Successivamente, accerta, sotto il profilo di legittimità, la sussistenza delle condizioni previste dal CTS ai fini dell’iscrizione (conformità delle regole statutarie dell’ente alle norme inderogabili del CTS e rispondenza delle caratteristiche dell’ente alla sezione nella quale si richiede l’iscrizione). In proposito, il Ministero precisa che in ogni caso l’istruttoria deve consistere in una verifica della sussistenza delle condizioni previste dal CTS, escludendo che l’istruttore faccia ricorso alla discrezionalità amministrativa.

ENTI GIÀ ESISTENTI

Il procedimento di iscrizione al RUNTS è effettuato su domanda del notaio anche per gli enti già dotati di personalità giuridica, che intendono acquisire la qualifica di ETS. In tali casi, per effetto del provvedimento di iscrizione al RUNTS e per tutto il periodo di mantenimento dell’iscrizione stessa, viene sospesa l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di provenienza e conseguentemente si rendono inapplicabili le disposizioni del DPR n. 361/2000.
Tale effetto sospensivo non ha natura facoltativa, né tanto meno è rimesso alla libera determinazione dell’ente.
La disposizione ha lo scopo di evitare la sovrapposizione di funzioni e competenze derivanti da una doppia, contemporanea iscrizione degli enti del Terzo settore nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361/2000 (tenuti da prefetture e regioni) e nel Registro unico nazionale del terzo settore.
La sospensione implica che in caso di cancellazione dal RUNTS, si riattiva la pregressa iscrizione, evitando in tal modo la perdita della personalità giuridica precedentemente acquisita dall’ente sulla base del D.P.R. n. 361/2000.
In virtù della prospettata soluzione, per tutto il periodo nel quale l’ente è iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore, esso soggiace alla disciplina propria del CTS ed è sottoposto ai controlli in esso previsti, dovendosi escludere la contemporanea sottoposizione ai controlli da parte della P.A. competente alla tenuta del registro delle persone giuridiche. In altre parole, per effetto dell’iscrizione al RUNTS gli enti in parola non acquistano una nuova o diversa personalità giuridica rispetto a quella già riconosciuta ai sensi del DPR n. 361/2000. Ugualmente, a seguito dell’eventuale cancellazione dal RUNTS, in coerenza con quanto sopra esposto, non è ravvisabile un caso di reviviscenza della personalità giuridica acquisita precedentemente all’iscrizione al RUNTS, ma più correttamente la riespansione dell’efficacia dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche e, conseguentemente, il riattivarsi dei poteri di controllo in capo all’ufficio gestore del registro delle persone giuridiche, quale autorità governativa ai sensi del codice civile, caratterizzati, tra l’altro dalla discrezionalità nel valutare l’adeguatezza del patrimonio residuo ai fini del conseguimento dello scopo sociale.
Tra i controlli di legalità che il notaio deve effettuare nei confronti degli enti già dotati di personalità giuridica, resta la verifica della sussistenza del patrimonio minimo. La verifica deve essere effettuata sulla base di apposita documentazione contabile. Anche quando gli enti in questione dispongano di denaro sufficiente a raggiungere il limite previsto non è infatti possibile escludere a priori l’esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità. La verifica deve essere basata su documenti contabili – patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda. Riguardo ai documenti contabili-patrimoniali, il relativo valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro. In via subordinata, nel caso in cui l’ente si avvalga di un revisore legale esterno o quale componente dell’organo di controllo, la relazione giurata può essere sostituita da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di 120 giorni antecedenti la presentazione dell’istanza (ultimo bilancio d’esercizio approvato o bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell’organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione. Tali documenti, su cui deve essere basata l’attestazione del notaio circa la sussistenza del patrimonio minimo, devono essere allegati all’atto pubblico ed essere depositati unitamente all’istanza presso il competente ufficio del RUNTS.
La relazione giurata sulla consistenza del patrimonio, sulla quale si basa l’attestazione effettuata dal notaio, deve essere prodotta anche con riferimento alle associazioni non riconosciute già iscritte al RUNTS, o a quelle che richiedano l’iscrizione, ove intendano ottenere la personalità giuridica.

TRUST

Il tema dell’accesso al RUNTS si pone anche con riguardo all’istituto del trust.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale il trust non è un soggetto giuridico, ma piuttosto un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale, non rilevando ai fini della conformazione della soggettività giuridica l’attribuzione della soggettività tributaria. L’affermata inesistenza della soggettività giuridica del Trust, ovvero la non configurabilità di esso come ente, ne preclude la possibilità di essere ricompreso all’interno del Terzo settore.

C.E.R.T. – Cassa Edile Regionale Toscana: contribuzione in vigore dall’1/3/2022

La Cassa Edile Regionale Toscana – C.E.R.T. – pubblica le percentuali di contribuzione in vigore dal 1 marzo 2022 per le imprese che applicano i diversi CCNL per i settori dell’Edilizia

Percentuale di contribuzione alla C.E.R.T., in vigore dal 1 Marzo 2022, da calcolarsi sulla retribuzione lorda:

– è pari al 9,77% per le azienda che applicano il CCNL Coopertive.

– è pari al 9,63% per le azienda che applicano il CCNL CONFAPI – ANIEM – ARTIGIANI – INDUSTRIA

CCNL EDILI COOPERATIVE

Tipo

Totale

Imprese

Lavoratori

Gestione 2,540% 2,130% 0,410%
Formazione e Sicurezza 0,800% 0,800%  
APEO 3,610% 3,610%  
Vestiario 0,500% 0,500%  
Q.A.C.T. 0,964% 0,482% 0,482
Q.A.C.N. 0,356% 0,178% 0,178
Fondo Sanitario 0,600% 0,600%  
Fondo Prepensionamenti 0,200% 0,200%  
Fondo Incentivo Occupazione 0,100% 0,100%  
Complessivo 9,67% 8,60% 1,070%
CONTRIBUTO RLST 0,100% 0,100%  
TOTALE 9,77% 8,70% 1,07%

CCNL EDILI: CONFAPI – ANIEM – ARTIGIANI – INDUSTRIA

Tipo

Totale

Imprese

Lavoratori

Gestione 2,300% 1,930% 0,370%
Formazione e Sicurezza 0,800% 0,800%  
APEO 3,610% 3,610%  
Vestiario 0,500% 0,500%  
Q.A.C.T. 0,960% 0,480% 0,480
Q.A.C.N. 0,360% 0,180% 0,180
Fondo Sanitario 0,600% 0,600%  
Fondo Prepensionamenti 0,200% 0,200%  
Fondo Incentivo Occupazione 0,100% 0,100%  
Complessivo 9,430% 8,400% 1,030%
CONTRIBUTO RLST 0,200% 0,200%  
TOTALE 9,630% 8,600% 1,030%

Conversione Decreto bollette: novità sulla cessione del credito

Con 207 voti favorevoli, 38 contrari e nessuna astensione, l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione definitiva, nel testo licenziato dalla Camera, del ddl n. 2588, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 sul contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale. Di seguito le novità introdotte sulle agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito (Senato – Comunicato 21 aprile 2022).

L’articolo 29-bis, inserito dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina dell’utilizzo di alcune agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito.
Per effetto delle modifiche in esame, dunque, nel caso di fruizione delle detrazioni sotto forma di sconto in fattura e credito di imposta cedibile, oltre alle tre cessioni effettuabili a legislazione vigente (una libera, e le due successive vincolate, ovvero in favore di banche e intermediari), si consente esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, di effettuare un’ulteriore quarta cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.
Le norme in commento si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

ISA: approvate le nuove specifiche tecniche

Definiti contenuto e caratteristiche tecniche per la richiesta degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021 da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica all’Agenzia tramite Entratel (Agenzia Entrate – provvedimento 21 aprile 2022, n. 136193).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel decreto del 21 marzo 2022 ha previsto la necessità di ulteriori dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Tali ulteriori dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per l’applicazione degli indici oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi modificati.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le specifiche tecniche con cui predisporre i file:

– contenente l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati;

– contenente l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, risultano delegati alla richiesta dei dati in argomento;

– contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d’imposta 2021.

Comunicazione welfare per le imprese artigiane dell’Emilia Romagna

Con la mensilità di aprile 2022, i datori di lavoro inseriranno nelle buste paga il modulo predisposto dalle Parti Sociali di EBER per infornare tutti i lavoratori delle prestazioni fornite dal welfare contrattuale.

Con accordo siglato lo scorso ottobre, le Parti sociali dell’Emilia Romagna intendono consolidare il sistema di relazioni sindacali nel comparto dell’artigianato.
A partire dal 2022 i datori di lavoro inseriranno nelle buste paga il modulo predisposto dalle Parti Sociali di EBER scaricabile dal sito www.eber.ora in “notizie”e comunque inviato tramite portale ABACO a tutte le Associazioni/Consulenze per infornare tutti i lavoratori delle prestazioni fornite dal welfare contrattuale previsto dall’accordo regionale del 27/9/2017 e successive modificazioni e integrazioni.
Tale comunicazione dovrà essere effettuata con le mensilità di aprile e settembre di ogni anno.
Gli accordi in Emilia Romagna sul “welfare contrattuale”, sottoscritti tra i Sindacati CGIL CISL UIL e le Associazioni dei Datori di lavoro dell’Artigianato, prevedono per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti di aziende artigiane il diritto ad ottenere sussidi e rimborsi per diverse spese personali e familiari.
Le prestazioni che possono essere richieste sono:
– Astensione facoltativa maternità: un contributo pari al 50% della retribuzione mensile per 6 mesi (aggiuntiva all’indennità Inps), fino a massimo 2200 € mensili
– Per la frequenza dei figli ad asili nido/materne/elementari/ medie inferiori /medie superiori/università: un contributo annuo compreso tra i 400€ e i 1000€ all’anno.
– Per i figli che studiano all’estero: un contributo una tantum di 500€
– Per i figli studenti che partecipano a Erasmus : un contributo una tantum di 1200€
– Borse merito scolastico a conclusione del percorso formativo: un contributo compreso tra i 500€ e i 1800€
– Per i figli che utilizzano il trasporto scolastico: un contributo pari a 200€ all’anno Un sostegno alla non autosufficienza – ricorso a strutture accreditate/autorizzate – ricorso a badanti: un contributo annuo compreso tra 600€ e 800€
– Centri estivi: un contributo di 40€ alla settimana per un massimo di 4 settimane Trasporto casa lavoro/ trasporto scolastico: un contributo di 200€ all’anno Spese funerarie: un contributo di 500€

– Recupero punti patente: un contributo di 150€
– Cure termali:un contributo di 150€
– Lenti e protesi: un contributo compreso tra i 150€ e i 300€
– Acquisto/ristrutturazione prima casa: un contributo una tantum compreso tra i 2000€ e i 2500 €

Le prestazioni elencate sono un diritto contrattuale esigibile dalle lavoratrici e lavoratori dell’artigianato, info e modulistica sono sul sito EBER.
La domanda, corredata di tutta la documentazione prevista, dovrà essere presentata dal datore di lavoro ad EBER tramite portale ABACO in via telematica, eventualmente supportato dalla propria Associazione, secondo le modalità previste dai regolamenti.
Inoltre, SANARTI è il sistema di sanità integrativa che integra le spese sanitarie delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dell’artigianato, unitamente a quelle sostenute dai datori di lavoro.

Pagamento delle festività per i turnisti del CCNL Carta Industria

In seguito al rinnovo del CCNL cartai e cartotecnici e alla mensilizzazione della retribuzione è stato stabilito il correttivo tecnico del pagamento delle festività per i soli turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette

La Circolare Assocarta, nell’ambito della stesura del testo a stampa del CCNL con le OO.SS. Nazionali, riporta un correttivo per il pagamento delle festività per i soli operai turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette.

Tale modifica è stata anticipatamente discussa e condivisa dalla Commissione Risorse Umane Assocarta che si è svolta il 25 marzo scorso e risponde all’esigenza di rispettare con maggiore puntualità la normativa vigente sul pagamento delle festività per gli stessi operai turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette.

Sul punto, dopo diverse proiezioni svolte sul medio e lungo periodo degli anni a venire, è emerso che il criterio del pagamento delle festività in vigore per gli impiegati con la mensilizzazione, potesse portare in diversi casi a uno svantaggio per gli operati turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette.

Le parti hanno pertanto condiviso un correttivo da apportare al testo contrattuale in sede di stesura, come nota a verbale dell’articolo delle festività.

In sostanza, viene stabilito che agli operai turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette verrà riconosciuto il pagamento delle festività cadenti nei giorni di riposo e non più quelle cadenti la domenica, come invece previsto per gli impiegati.

Se il giorno di riposo coincide con la domenica, la festività viene comunque riconosciuta.

Pertanto, verrà inserita la seguente nota a verbale nel testo a stampa del CCNL:

“- Nota a verbale n.1 – Norme particolari per il settore cartario:

Per gli operai turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette, con il passaggio alla mensilizzazione della retribuzione, qualora una delle festività di cui al presente articolo sia coincidente con un giorno di riposo, è dovuto in aggiunta al normale trattamento economico un importo pari a un ventiseiesimo (1/26°) della normale retribuzione mensile.

Per effetto di quanto sopra, a differenza di quanto avviene per gli impiegati, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo per le festività cadenti di domenica e coincidenti con un giorno per il quale è prevista una prestazione lavorativa.

Tale correttivo si applica con il passaggio alla mensilizzazione (gennaio 2022) e pertanto comprende anche il pagamento delle festività del 1 ° e 6 gennaio 2022. Invitiamo le aziende ad effettuare il conguaglio con le buste paga dei prossimi mesi.”

Imprese agricole: differito il pagamento dei contributi eccedenti l’esonero

Differito dal 27 aprile 2022 al 6 maggio 2022 il termine di scadenza per il pagamento dei ceontributi eccedenti l’esonero contributivo previsto dal “Decreto Ristori” in favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021. (Inps, messaggio 20 aprile 2022, n. 1712).

Tra le misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il cd. Decreto Ristori” ha stabilito, in favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021, sia per i dipendenti in qualità di datori di lavoro, sia a titolo personale in qualità di lavoratore autonomo.
Il 28 marzo 2022, l’Inps ha comunicato ai richiedenti gli esiti; quindi, il termine di pagamento degli importi residui della contribuzione, al netto degli esoneri riconosciuti ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi agricoli, è stato fissato al 27 aprile 2022 (30 giorni alla data di comunicazione degli esiti).
Ora, in seguito alle difficoltà operative rappresentate dagli intermediari delle aziende agricole a rispettare detto termine, l’Inps ha disposto il differimento della scadenza dal 27 aprile 2022 al 6 maggio 2022.

Pertanto, ai fini della verifica della regolarità contributiva, gli importi residui eccedenti l’esonero non sono richiesti con invito a regolarizzare fino al 6 maggio 2022.
Qualora si intenda regolarizzare mediante rateazione le partite debitorie notificate con l’invito a regolarizzare – dal quale è stato escluso l’importo differito al 6 maggio 2022 – la domanda, fatta salva l’espressa volontà del contribuente di effettuare tale pagamento in unica soluzione, deve comprendere anche la contribuzione eccedente l’esonero.
Qualora, alla data del 6 maggio 2022, si intenda regolarizzare la propria esposizione debitoria in modalità rateale e si abbia in corso una rateazione principale, è possibile accedere a una nuova rateazione, dopo aver estinto anticipatamente la rateazione principale con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute. In alternativa, è possibile richiedere l’estinzione del debito riferito alla contribuzione eccedente l’esonero mediante una domanda integrativa della rateazione principale che potrà essere concessa per un numero di rate pari a quello delle rate accordate e non ancora scadute della rateazione principale.