Riders: configurabilità del rapporto di lavoro subordinato

Non esclude la natura subordinata del rapporto di lavoro l’assenza di un obbligo ad eseguire la prestazione che rende libero il rider di non accettare o disdire le proposte di consegna e lavorare per altri committenti (Tribunale di Milano, Sentenza 20 aprile 2022, n. 1018).

Il Tribunale locale ha accolto il ricorso proposto da un rider, volto all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro full time intercorso tra questi e la società che gestiva la piattaforma per conto della quale lo stesso operava.
Sulla base delle risultanze processuali il Tribunale, in particolare, è giunto a ritenere che l’attività lavorativa svolta dal predetto presentasse i connotati propri della subordinazione in quanto il lavoratore, in qualità di rider, lavorava all’interno e per le finalità di un’organizzazione della società titolare della piattaforma, sulla quale non poteva esercitare alcuna influenza, senza avervi interesse e senza assumere alcun rischio d’impresa; all’epoca dei fatti di causa, la prestazione risultava completamente organizzata dall’esterno con un’incidenza diretta sulle modalità di esecuzione, sui tempi e sui luoghi.
Dfatti l’accesso alle fasce orarie di prenotazione non era libero, ma era condizionato dal punteggio posseduto dal rider, secondo gli indici di prenotazione; il rider veniva penalizzato con decurtazione del punteggio per il ritardo nel Iogin nella sessione prenotata e/o se non si rendeva disponibile negli orari e nei giorni che la società considerava “più rilevanti per il consumo di cibo a domicilio”e, per essere selezionato dall’algoritmo e ricevere la proposta, doveva trovarsi nelle vicinanze del locale da cui deve essere ritirata la merce; la piattaforma indicava al rider dove recarsi per ritirare il prodotto e dove consegnarlo e la società, attraverso il sistema di geolocalizzazione, controllava la posizione del rider durante tutto lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Sulla scorta di tali evidenze il Tribunale ha, in particolare, giudicato irrilevanti le deduzioni della società convenuta secondo cui la natura di rapporto di lavoro subordinato sarebbe stata esclusa nel caso in questione dall’assenza di un obbligo ad eseguire la prestazione, essendo il rider sempre libero di non accettare o disdire le proposte di consegna e lavorare per altri committenti.
Al riguardo, invero, il Giudicante ha evidenziato che la facoltà di rifiutare la singola prestazione non determina affatto un’ incompatibilità rispetto alla subordinazione, perché, da un lato, il lavoro subordinato può afferire ad una singola prestazione, dall’altro, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, non assume significato determinante la circostanza che il collaboratore sia libero o meno di accettare se svolgere la prestazione, trattandosi di elemento che incide sulla costituzione del rapporto e sulla sua durata, ma non sulla natura dello stesso.

Inoltre, con riguardo alla fattispecie in esame, il Tribunale ha evidenziato che l’effettiva libertà del rider fosse senz’altro limitata dalla decurtazione del punteggio prevista che non solo si configurava come espressione di un potere disciplinare ma si poneva anche come manifestazione di un più generale potere direttivo.
Al pari, le modalità di assegnazione degli incarichi di consegna (in base all’algoritmo) previste nella fattispecie, costringendo il lavoratore a essere a disposizione del datore di lavoro nel periodo di tempo antecedente l’assegnazione, mediante la connessione dell’app, e ad essere fisicamente vicino ai locali di ritiro, incidono, senz’altro, anche sul piano della qualificazione del rapporto di lavoro, imponendosi in tal modo al rider di essere già disponibile ad effettuare la consegna.
Nondimeno, tali modalità precludono al rider di trovarsi in altro luogo per la ricezione dell’offerta nonché di ricevere offerte relative a locali più distanti, condizionando la sua scelta delle prestazioni da eseguire.
A ciò si aggiuge che al rider non è concessa la facoltà di cumulare al meglio i prodotti da consegnare per migliorare l’efficienza della propria attività, questi, infatti, è obbligato a consegnare un pacco per volta sulla base delle disposizioni della società, che decide se affidare a lui una consegna e quante consegne affidargli nel corso del turno.
Pertanto il lavoratore non dispone di un concreto spazio di libertà decisionale nemmeno per quanto riguarda il quantum della prestazione e la sua libertà di scelta risulta ulteriormente ridotta alla luce del fatto che le proposte vengono assegnate dalla piattaforma, tramite l’algoritmo, sulla scorta di criteri del tutto estranei alle preferenze e agli interessi del lavoratore.

Cassa Edile di Caserta: Contributi in vigore dall’1/1/2022

La Cassa Edile della Provincia di Caserta, pubblica la nuova contribuzione in vigore dal 1° gennaio 2022

 

Cassa Edile Caserta – Riepilogo contributi dall’1/1/2022

DESCRIZIONE

A CARICO DITTA

A CARICO DIPENDENTE

TOTALE

CASSA EDILE 1,875 0,375 2,250
QUOTE TERRITORIALI DI ADESIONE CONTRATTUALE 1,050 1,050 2,100
QUOTE NAZIONALI DI ADESIONE CONTRATTUALE 0,225 0,225 0,450
ENTE UNICO DI FORMAZIONE 1,000 0 1,000
ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE 2,530 0 2,530
R.L.S.T. 0,500 0 0,500
FONDO SANITARIO NAZIONALE 0,600 0 0,600
FONDO PREPENSIONAMENTO 0,200 0 0,200
FONDO” SOST. AL CREDITO “ 0,100 0 0,100
FONDO INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE 0,100 0 0,100
FONDO INIZ. TERRITORIALI DI SETTORE 0,100 0 0,100
TOTALE 8,280 1,650 9,930

Le percentuali di cui sopra devono essere calcolate su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, sul trattamento economico per le festività in vigore sull’E.d.r. e sull’ E.E.T..

Anticipazione dell’indennità di vacanza contrattuale per il pubblico impiego

Stabilita, dal corrente mese di aprile, l’anticipazione dell’indennità di vacanza contrattuale dell’anno 2022, al personale appartenente al Pubblico Impiego

La Legge di Bilancio 2022  prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2022-2024, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’ anticipazione e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:
– dal 1° aprile al 30 giugno 2022 0,30%
– dal 1° luglio 2022 0,50%
Precisazioni per il personale appartenente ai comparti Funzioni Centrali, Istruzione e Ricerca, Sanità, Funzioni Locali e alle corrispondenti Aree
Per il personale appartenente ai comparti Funzioni Centrali, Istruzione e Ricerca, Sanità, Funzioni Locali e alle corrispondenti Aree, l’importo dell’IVC 2022 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio previsto dai vigenti CCNL di riferimento.
Per il personale dirigente appartenente alla PCM per il quale non è stato ancora definito il CCNL 2019-2021 l’importo dell’IVC 2022 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio previsto dal vigente CCNL 2016-2018.
Tali importi si aggiungono a quello relativo all’IVC in godimento dal 2019 e andranno rideterminati all’atto dell’entrata in vigore del CCNL 2019-2021 sulla base del nuovo stipendio.

Questionario online Cassa Mutua Nazionale

Con circolare 5/2022 della Cassa Mutua Nazionale è stato comunicato che dallo scorso 20 Aprile e fino al 5 Maggio p.v., è stato avviato un questionario online per conoscere, analizzare e predisporre una migliore assistenza e le più idonee prestazioni da dedicare alle situazioni di fragilità presenti nella platea degli iscritti.

È sempre più necessario farsi carico degli specifici bisogni espressi dagli iscritti e, in particolare, di quelli che si trovano in situazioni di fragilità.
Per definire ed attuare idonee iniziative è, però, indispensabile avere maggiore conoscenza circa le condizioni di tutti gli iscritti, individuando quei soggetti ai quali rivolgere una particolare attenzione.
A tal fine, è stata predisposta un’indagine conoscitiva sanitaria, programmata tramite la piattaforma web e sarà disponibile dal 20 aprile al 5 maggio, sul sito istituzionale www.cmn.bcc.it il cui accesso avviene tramite credenziali.
Lo scopo di tale indagine facoltativa è quello di individuare le categorie degli iscritti in possesso di:
– Invalidità al 100% con Indennità di Accompagnamento;
– Invalidità civile superiore ai due terzi;
– patologie relative ad assistiti fragili e con cronicità.

IVA: esenzione per prestazioni proprie case di riposo e simili

Possono essere fatturate in esenzione da IVA le rette chieste per i servizi di alloggio, per i servizi assimilabili a quelli di sostegno e cura della persona nonché per le altre prestazioni accessorie a questi ultimi, che si rende agli ospiti portatori di handicap psichici. (Agenzia delle entrate – Risposta 27 aprile 2022, n. 221)

 

Nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria, un’impresa sociale senza scopo di lucro, la cui attività attuale consiste nel fornire assistenza sociale non domiciliare in favore di soggetti con disturbi psichiatrici, intende ampliare la propria attività avviando delle unità abitative in cui attuare programmi residenziali di “abitare supportato”, che non prevedono l’assistenza continua, ma si fondano sul sostegno offerto da operatori non stabilmente presenti nell’appartamento assegnato all’utente. All’utente verrà addebitata dalla Società una retta che include sia l’utilizzo dell’appartamento all’interno del quale risiederà, sia il supporto nello svolgimento delle attività quotidiane nonché l’utilizzo delle strutture comuni (“Club House”). Tra i servizi forniti vi sono le utenze domestiche (Acqua, luce, gas e immondizia), l’assicurazione a copertura dell’immobile e del suo contenuto, le manutenzioni ordinarie dell’immobile, l’accompagnamento a visite mediche ordinarie, attività pomeridiane. La Società chiede pertanto il corretto trattamento ai fini IVA di tali prestazioni.
Secondo il parere del Fisco, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 21) del dpr n. 633 del 1972 (Decreto Iva) sono esenti dall’imposta le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.
Come chiarito in diversi documenti di prassi, l’esenzione in argomento ha carattere oggettivo, essendo per la sua applicazione rilevante solo la riconducibilità dei servizi resi tra quelli ivi indicati e non anche la natura giuridica del soggetto prestatore.
Stante, pertanto, il carattere oggettivo dell’esenzione in oggetto, si ritiene che possano essere fatturate in esenzione da IVA le rette chieste dall’Istante per i servizi di alloggio, per i servizi assimilabili a quelli di sostegno e cura della persona nonché per le altre prestazioni accessorie a questi ultimi, che rende ai suoi ospiti portatori di handicap psichici.

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero

In tema di incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, fermo restando i requisiti previsti dalla disciplina agevolativa, non costituisce motivo di esclusione la prestazione di attività lavorativa subordinata part-time con modalità a distanza per una società italiana contestualmente allo svolgimento di attività di docenza e ricerca all’estero, né lo svolgimento di un soggiorno di ricerca temporaneo in Italia per un periodo inferiore a 183 giorni nell’anno. (Agenzia delle Entrate – Risposta 27 aprile 2022, n. 222).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero.
Nella fattispecie, una ricercatrice italiana, residente all’estero da ottobre 2012, ha svolto documentata attività di ricerca e docenza all’estero presso università e centri di ricerca pubblici e privati. In particolare, l’attività di ricerca è stata svolta:
– per 24 mesi continuativi dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2016, presso un’Università svizzera;
– per 4 mesi continuativi dal 1° novembre 2017 al 31 marzo 2018, presso un Istituto svizzero;
– per 18 mesi continuativi dal 1° aprile 2018 al 30 settembre 2019, presso un’Università francese.
Inoltre, è stata svolta attività di ricerca e docenza per 18 mesi continuativi dal 1° aprile 2020 al 31 agosto 2021 presso un’Università svizzera.
Contestualmente all’attività di ricerca all’estero, dal 27 dicembre 2016 al 18 aprile 2018, è stata svolta attività di lavoro subordinato part-time (20 ore a settimana) in modalità a distanza per una società italiana.
Inoltre, dal 1° marzo 2017 al 30 giugno 2017, è stato svolto un soggiorno di ricerca temporaneo in Italia.
Considerato che dal 1 ° aprile 2022 la ricercatrice inizia attività di ricerca in Italia, come collaboratrice scientifica in forza di un contratto di lavoro subordinato full-time a tempo determinato (3+2 anni), trasferendo la residenza fiscale in Italia, si chiede se sia possibile accedere al regime fiscale agevolato previsto per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero.
In particolare, fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina agevolativa, si chiede se sono ostativi alla fruizione dell’agevolazione:
1) la prestazione di attività lavorativa subordinata part-time con modalità a distanza contestualmente allo svolgimento di attività di docenza e ricerca all’estero e lo svolgimento di un soggiorno di ricerca temporaneo in Italia, per i periodi sopra rispettivamente indicati;
2) l’aver svolto attività di ricerca e docenza all’estero per un periodo di due anni continuativi (dal 01.09.2014 al 31.08.2016) non coincidente con i due anni immediatamente precedenti il rientro in Italia (01.04.2022).

In relazione al secondo quesito, riguardante il requisito dell’attività di ricerca e docenza svolta all’estero, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che detta attività non necessariamente deve essere stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l’interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali qualificate attività all’estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi.

Con riferimento al primo quesito, concernente lo svolgimento di attività per società, enti ed istituzioni italiane durante la permanenza all’estero, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’attività di lavoro dipendente part-time per la società italiana, dall’estero e in modalità a distanza, deve ritenersi produttiva di redditi fuori dal territorio italiano, pertanto non è ostativo alla fruizione del beneficio;
Riguardo al soggiorno di ricerca temporaneo in Italia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, siccome la predetta attività di ricerca (in Italia) è stata svolta per un periodo inferiore a 183 giorni, nel periodo d’imposta non risulta integrata la condizione che determina la fictio juris della residenza fiscale in Italia, ovvero non può essere assunto come periodo d’imposta in cui il reddito da docenza o ricerca risulta prodotto nel territorio dello Stato in modo prevalente. Pertanto, non deve ritenersi ostativo della fruizione del beneficio.

ASSOCIAZIONI e CGIL CISL UIL: Accordo di solidarietà per il popolo ucraino

Il giorno 25/3/2022, tra CASARTIGIANI, CNA, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFETRA, CONFIMINDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL, si è sottoscritto l’Accordo di solidarietà per il popolo ucraino

Le Confederazioni Cgil Cisl Uil e le Associazioni Datoriali CASARTIGIANI, CNA, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFETRA, CONFIMI INDUSTRIA, condividendo i valori della Pace, della Democrazia, della Solidarietà, dell’amicizia dei Popoli, di fronte alla drammatica situazione che la guerra sta determinando in Ucraina, con milioni di profughi, hanno concordato di impegnarsi attraverso un sostegno mirato a sviluppare azioni concrete destinate a finalità umanitarie per il popolo ucraino nell’emergenza e per il futuro.
A tale scopo è stato attivato un conto corrente bancario denominato “CGIL CISL UIL Fondo di solidarietà per il popolo ucraino”, IBAN: IT90N0103003201000003300022, dove far confluire contributi volontari da parte delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese da raccogliere nelle modalità che i diversi soggetti intenderanno individuare.
Le Organizzazioni firmatarie del suddetto Accordo effettueranno puntuale valutazione delle modalità di intervento umanitario attraverso la nomina di un “Comitato di indirizzo”.
La raccolta dei contributi avrà termine il 31 ottobre 2022.

Linee guida per le piccole produzioni agro-alimentari

Pubblicata nella G.U. 22 aprile 2022, n. 94, la Legge 01 aprile 2022, n. 30 recante norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agro-alimentari di origine locale.

Per piccole produzioni locali (PPL) si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell’azienda, destinati all’alimentazione umana, ottenuti presso un’azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.
Per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall’azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.

Le aziende PPL sono identificate con apposito logo che deve essere esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati oppure all’interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, e deve essere pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti.

La vendita diretta al consumatore finale dei prodotti PPL e il consumo immediato possono avvenire:
– presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo;
– nell’ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo;
– negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

La produzione e la commercializzazione dei prodotti PPL deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti dell’igiene sui prodotti alimentari e di quelle specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

I locali già registrati sono ritenuti conformi per l’attività sui prodotti PPL.
Possono essere istituiti corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL, da svolgersi nella regione o provincia autonoma nel cui territorio ha luogo l’attività dell’azienda. Il corso, ove istituito, deve essere frequentato entro 15 mesi dalla registrazione dell’attività e in ogni caso prima dell’avvio delle lavorazioni, a meno che l’operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati da parte dell’autorità competente rispetto alla tipologia di prodotti PPL di interesse.

L’imprenditore che immette sul mercato prodotti qualificandoli erroneamente come PPL è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro. In tal caso, in caso di utilizzo del logo è disposta altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d’uso del logo stesso per un periodo da 1 a 3 mesi e in caso di reiterazione della violazione la revoca della licenza d’uso del logo.

Istituito il codice tributo bonus per l’acquisto della carta dei giornali

Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite (Agenzia delle entrate – Risoluzione 22 aprile 2022, n. 19/E).

L’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, riconosce, per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, alle condizioni e nei termini ivi indicati.
Successivamente, l’articolo 67, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto che il credito d’imposta disciplinato dall’articolo 188 del decreto-legge n. 77 del 2020 è riconosciuto anche per l’anno 2021, per le spese di acquisto della carta sostenute nell’anno 2020.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Contestualmente alla pubblicazione, il citato Dipartimento trasmette il suddetto elenco alla medesima Agenzia.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui trattasi, è istituito il seguente codice tributo:
– “6974” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite – art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Ai sensi dell’articolo 6 della circolare del 14 dicembre 2021, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dal citato Dipartimento.

 

Lavoratori autonomi occasionali: ulteriori precisazioni sulla comunicazione

L’Inl ha fornito precisazioni sulla comunicazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.

 

Il 30 aprile pv è il termine ultimo per adempiere all’obbligo di comunicazione in parola a mezzo e-mail, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. Nel corso delle ultime settimane le comunicazioni in parola sono state effettuate, in buona parte, attraverso la citata applicazione che, evidentemente, rappresenta un efficace strumento per gli Uffici per svolgere l’attività di monitoraggio richiesta dallo stesso dettato normativo.
Tuttavia, al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (ad es. quando il committente che abitualmente si rivolge al professionista per l’adempimento è invece costretto ad operare in proprio), è opportuno mantenere attive le caselle di posta elettronica (nota n. 29 dell’11 gennaio
In ogni caso, la trasmissione della comunicazione a mezzo e-mail non consente, contrariamente a quanto può avvenire attraverso il servizio predisposto dal Ministero del lavoro, un efficace monitoraggio degli adempimenti, proprio in ragione delle difficoltà di disporre di un “quadro complessivo” del)e trasmissioni effettuate dal medesimo committente e dei relativi contenuti. Eventuali verifiche, anche a campione, che gli Uffici devono attivare sono prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della citata applicazione (nota Inl 22 aprile 2022, n. 881).