Licenziamento collettivo: ipotesi di unicità del complesso aziendale

4 mag 2022 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema di licenziamento collettivo, un’impresa può essere concepita come unitaria anche in presenza di gruppi genuini, in caso di codatorialità, presupponente l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale e la condivisione della prestazione di questi da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali (Cassazione, ordinanza 27 aprile 2022, n. 13207).

La Corte d’Appello territoriale confermava la decisione del Tribunale con cui veniva accertata la sussistenza di un unico complesso aziendale fra le due società convenute in giudizio e dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice all’esito di una procedura di licenziamento collettivo attivata dalla società, formale datrice di lavoro.
La stessa, in particolare, faceva propria la valutazione operata in primo grado circa la configurabilità di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra le due società, con la conseguenza che la verifica degli esuberi in relazione alla procedura collettiva attivata dalla formale datrice di lavoro dovesse essere operata alla luce della complessiva platea e quindi anche dei lavoratori in forze all’altra società.
Avverso la sentenza di appello le predette società hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando che la sentenza impugnata avesse ritenuto sussistente un unico centro d’imputazione di interessi tra le stesse, senza esaminare la posizione del singolo lavoratore in rapporto al suo inserimento nella complessiva struttura aziendale e senza accertare concretamente l’uso promiscuo della sua prestazione.

Respingendo il ricorso proposto, la Suprema Corte ha condiviso le conclusioni dei giudici di merito nel senso della sussistenza di elementi di collegamento fra le società che consentivano di ravvisare una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva ai fini di causa.
La Corte ha, a tal proposito, richiamato il consolidato principio secondo cui, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema di licenziamento collettivo, un’impresa può essere concepita come unitaria anche in presenza di gruppi genuini, in condizione di codatorialità, ossia in ipotesi di inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione dello stesso, al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali.
Tanto premesso, i giudici di legittimità hanno evidenziato che l’accertamento, alla base della decisione impugnata, relativo alla compenetrazione tra le strutture aziendali formalmente facenti capo a distinte società, determina la riferibilità della prestazione di lavoro ad un soggetto sostanzialmente unitario, assorbe il requisito dell’uso promiscuo dell’attività dei lavoratori da parte delle due società e consente di superare, nel caso in esame, il dato rappresentato dal titolo giuridico in base al quale i dipendenti della società formale datrice di lavoro venivano utilizzati dalla società collegata; l’accertamento della sostanziale unitarietà della struttura imprenditoriale esclude, inoltre, rende irrilevante la verifica circa la concreta, effettiva, utilizzazione da parte di entrambe le società delle prestazioni rese dal singolo lavoratore, la cui attività è da ritenersi, in ogni caso, prestata nell’interesse indifferenziato delle due società, distinte solo formalmente.
In ragione della sussistenza in concreto di un unico soggetto datoriale, pertanto, nel caso di specie, la procedura collettiva attivata dalla formale datrice di lavoro avrebbe dovuto coinvolgere, diversamente da quanto avvenuto, non solo i lavoratori della stessa bensì tutti i lavoratori dell’unico complesso aziendale risultante dalla integrazione delle due società.

Giornalisti: passaggio all’Inps della funzione previdenziale dal 1° luglio

Il servizio “Prestazioni pensionistiche – Domande” è stato implementato, al fine di consentire ai soggetti interessati e ai Patronati l’invio delle domande di prestazione pensionistica che, avendo decorrenza pari o successiva al 1° luglio 2022, saranno liquidate dall’Istituto.

Dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’INPGI, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’INPS.
Pertanto, da tale data, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la gestione sostitutiva dell’INPGI.
Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
– direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di identità elettronica 3.0 e seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Prestazioni pensionistiche – Domande”;
– utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
– chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164.
Dopo la scelta della domanda di interesse (pensione, ricostituzione, certificazione, ecc.), è necessario selezionare la gestione “Lavoratori Dipendenti” tramite l’apposito menu a tendina e, di seguito, il fondo “INPGI” (Messaggio Inps 4 maggio 2022, n. 1886).

Decreto Rilancio: sconto in fattura per il rilascio del visto di conformità

Con riferimento al quesito in esame, il Fisco ritiene che rientri tra i compensi connessi alla prestazione professionale, e come tale assoggettato a tassazione, anche l’eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per “l’attualizzazione del credito ricevuto”. (Agenzia delle entrate – risposta 04 maggio 2022, n. 243)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, il professionista, chiamato ad apporre il visto di conformità ai fini dell’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica o restauro della facciata degli edifici, rappresenta che in tale occasione i clienti, sia persone fisiche che condomìni, potrebbero richiedere l’applicazione dello “sconto in fattura” (art. 121, decreto legge n. 34/2020) anche con riferimento al compenso per l’apposizione del predetto visto di conformità.
L’ Istante rappresenta che la valutazione dell’applicazione dello sconto in fattura tiene conto anche del fatto che il relativo recupero fiscale avverrà in un arco temporale di alcuni anni, salvo la possibilità di cedere ulteriormente il credito così maturato a terzi, sostenendo ovviamente, nel caso di detrazioni spettanti nella misura del 65 per cento o del 50 cento, un aggravio finanziario pari all’attualizzazione del credito da parte dell’acquirente dello stesso.
Per tale motivo sta considerando, per i futuri incarichi, la possibilità di pattuire con il cliente il riconoscimento di tale onere finanziario e chiede quale sia la corretta procedura da seguire di tale riaddebito di oneri al cliente ai fini della corretta fatturazione e ai fini della determinazione del reddito professionale.
Con riferimento al quesito in esame, il Fisco ritiene che rientri tra i compensi connessi alla prestazione professionale, e come tale assoggettato a tassazione come reddito di lavoro autonomo, anche l’eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per “l’attualizzazione del credito ricevuto”.
Ai fini IVA, anche tale corrispettivo concorrerà, quindi, a formare la base imponibile e, come tale, assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati in base alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.

Fondo Fon.Te: nuovo Statuto

Da aprile 2022 è in vigore il nuovo Statuto del Fondo Fon.Te. di pensione complementare per i dipendenti da aziende del Terziario (Commercio, Turismo e Servizi).

Sono destinatari del Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché i lavoratori apprendisti ai quali si applica il CCNL del Terziario, della distribuzione e dei servizi, ovvero il CCNL per i dipendenti da aziende del Turismo, il CCNL delle imprese di Viaggio e Turismo, il CCNL Pubblici Esercizi – Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, stipulati da Confcommercio Imprese per l’Italia e dalle rispettive Federazioni di Categoria unitamente a FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTuCS.
Destinatari del Fondo sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato, secondo le previsioni dei CCNL applicati ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell’anno.
Al Fondo possono essere associati i lavoratori di settori affini i cui contratti nazionali siano stipulati da Filcams, Fisascat e Uiltucs e/o dalla sola Confcommercio Imprese per l’Italia. L’adesione al Fondo di tali lavoratori deve essere preventivamente concordata, mediante apposito accordo collettivo stipulato per ciascun settore, tra le citate organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali di settore ovvero tra la Confcommercio Imprese per l’Italia e le organizzazioni sindacali di settore, con particolare riferimento alla contribuzione dovuta, alla sua decorrenza ed ai tempi di adesione.
Sono altresì destinatari del Fondo.:
a) i liberi professionisti, i lavoratori autonomi – ivi inclusi i titolari delle imprese individuali ed i familiari partecipanti alle imprese familiari – che siano associati ad una delle suddette Parti Istitutive.
b) i liberi professionisti, i lavoratori autonomi – ivi inclusi i titolari delle imprese individuali ed i familiari partecipanti alle imprese familiari – che abbiano un rapporto di collaborazione non occasionale, così come definito dalla normativa tempo per tempo vigente, con aziende che applicano ai loro dipendenti uno dei contratti di cui sopra.
Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

Esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi

Le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati, nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate e le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all’esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate, sono escluse da qualunque obbligo di certificazione, compresi gli obblighi di fatturazione elettronica e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, fermo restando l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi (Agenzia delle entrate – Risposta 03 maggio 2022, n. 242).

Ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 6), del decreto IVA, sono esenti dall’IVA, tra le altre, « le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati (…) nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse (…), ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate».
Secondo il successivo n. 7), sono parimenti esenti « le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all’esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate».
Il n. 9) del citato articolo 10, prevede, infine, il regime di esenzione anche per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) dell’articolo 10.
Con riferimento agli obblighi di certificazione delle operazioni appena elencate, l’articolo 22 del decreto IVA consente di non emettere fattura nel caso di «[…] operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7),8), 9), 16) e 22) dell’art. 10», con esclusione, quindi, delle operazioni ex articolo 10, primo comma, n. 6), sicché detti compensi non sono riconducibili tra i corrispettivi i cui dati vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Inoltre, l’articolo 21, comma 6, del decreto IVA – nel disporre l’obbligo di fatturazione per alcune specifiche operazioni per le quali l’IVA non è comunque dovuta (perché non soggette, esenti, non imponibili,…) – alla lettera c) lo esclude per i corrispettivi relativi alle operazioni di cui al numero 6) del citato articolo 10. Detti compensi, dunque, possono semplicemente essere annotati nel registro dei corrispettivi.
Le operazioni di cui al n. 7) dell’articolo 10, invece, già escluse dall’obbligo di fatturazione in forza di quanto disposto dal citato punto 6) dell’articolo 22 del decreto IVA, sono, altresì, esonerate da qualunque obbligo documentale, dall’articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, secondo cui « 1. Non sono soggette all’obbligo di certificazione di cui all’articolo 1 le seguenti operazioni:
[…]

h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate».
Anche detti compensi possono solamente essere annotati nel registro dei corrispettivi.
Tanto premesso, l’Agenzia conferma l’efficacia degli esoneri dall’obbligo di documentazione sopra richiamati, nel presupposto che « l’obbligo di emettere una fattura, qualora prima non sussistente, non è venuto ad esistenza per effetto della legge n. 205 del 2017 e dei successivi provvedimenti che sono variamente intervenuti sulla stessa o sul d.lgs. n. 127 del 2015» (così, per tutti, la circolare n. 14/E del 19 giugno 2019), mentre, nonostante l’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi disposto dall’articolo 2 del citato d.lgs. n. 127, con decreto ministeriale del 10 maggio 2019, nel fissare «Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi», è stato stabilito che:
«1 . In fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, non si applica:
a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015 […]».
In conclusione, le operazioni di cui ai n. 6) e 7) dell’articolo 10 del decreto IVA, sono escluse da qualunque obbligo di certificazione, compresi gli obblighi di fatturazione elettronica e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, disposti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, fermo restando l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi.

Il Governo approva il DL Aiuti

Il Consiglio dei Ministri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (Presidenza Consiglio dei Ministri – comunicato 02 maggio 2022, n. 75).

Il nuovo provvedimento approvato dal Governo rafforza ulteriormente l’azione dell’esecutivo finalizzata a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
– energia, con misure per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;
– imprese, con misure per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;
– lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, con misure per lavoratori e pensionati contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali;
– enti territoriali, con misure per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti;
– accoglienza e supporto economico, con misure sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

Energia

Bonus sociale energia elettrica e gas: la misura, già adottata per il secondo trimestre 2022, è estesa al terzo trimestre 2022 e sarà attuata dall’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente).

Rafforzamento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per energia elettrica e gas:
– credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l’acquisto di gas naturale (D.L. n. 21/2022): dal 20 al 25%;
– credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale (D.L. nn. 4 e 17/2022): dal 20 al 25%;
– credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (D.L. n. 21/2022): dal 12 al 15%;
– credito di imposta riconosciuto per il primo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale: 10%.

Credito d’imposta per gli autotrasportatori: per far fronte all’eccezionale incremento del costo del carburante, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 28% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l’acquisto del gasolio da parte degli autotrasportatori utilizzato in veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate, di categoria euro 5 o superiore.

Realizzazione di nuova capacità di rigassificazione: al fine di potenziare la sicurezza energetica nazionale e diversificare le fonti di approvvigionamento, le opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale e alla realizzazione di nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, nonché le connesse infrastrutture, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Per la celere realizzazione di tali opere, oggetto di un procedimento unico attivabile su richiesta dei soggetti interessati alla realizzazione delle opere, saranno nominati uno o più Commissari straordinari di governo.

Produzione di energia e semplificazioni: si individuano ulteriori aree idonee ai fini dell’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e vengono ulteriormente semplificati i procedimenti relativi alla realizzazione degli impianti. Vengono introdotte misure per potenziare la produzione di energia rinnovabile per il settore agricolo e per semplificare i procedimenti di autorizzazione per ammodernare le linee elettriche esistenti. Sono previste misure per incrementare temporaneamente la produzione da fonti fossili.

Gestione dei rifiuti di Roma Capitale: al fine di consentire le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e prevenire criticità nella gestione dei rifiuti, il Sindaco, già nominato Commissario straordinario del Governo, predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti della città, regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate, approva i progetti di nuovi impianti.

Credito di imposta in materia di bonus edilizi: interventi ammissibili: la detrazione del 110% spetta anche, in relazione agli interventi su unità immobiliari effettuati da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Imprese

Garanzie in favore delle imprese

Imprese con sede in Italia: previa autorizzazione della Commissione europea, SACE S.p.A. può concedere, sino al 31 dicembre 2022, garanzie in favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese che devono fronteggiare esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla crisi ucraina, ivi compresa la necessità di aprire credito a supporto delle importazioni di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari.
Sempre previa autorizzazione della Commissione europea, la garanzia del Fondo centrale di garanzia, nella misura massima del 90%, può essere concessa in relazione a finanziamenti che realizzino obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici.

PMI agricole e della pesca e dell’acquacoltura: previa autorizzazione della Commissione europea, potrà essere concessa la garanzia diretta dell’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) pari al 100% dell’importo del finanziamento a beneficio delle PMI che hanno registrato, nel 2022, un incremento dei costi per l’energia, i carburanti o per le materie prime.

Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina: sono stanziati 200 milioni di euro per il 2022 per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese che abbiano perduto fatturato a causa dalla contrazione della domanda a seguito della crisi ucraina, abbiano registrato l’interruzione di contratti e progetti esistenti, siano state coinvolte nella crisi delle catene di approvvigionamento.

Rafforzamento dei crediti d’imposta
– per investimenti in beni immateriali 4.0: l’aliquota del credito d’imposta previsto dalla L. n. 178/2020 è aumentata, sino 31 dicembre 2022 o 30 giugno 2023 se è stato effettuato un pagamento in acconto pari almeno al 20% del valore dei beni, dal 20 al 50%;
– per formazione 4.0: le aliquote del credito d’imposta previsto dalla L. n. 160/2019 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche sono aumentate dal 50 al 70% (per le piccole imprese) e dal 40 al 50% (per le medie imprese);
– per il cinema: è potenziato il TAX credit sale cinematografiche, si modifica la misura del credito d’imposta e il suo ambito oggettivo di applicazione, sostituendo il vigente tetto massimo del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive con il tetto massimo del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.

Rifinanziamento del Fondo IPCEI (Progetti di Comune Interesse Europeo): è rifinanziato il Fondo IPCEI a supporto di iniziative industriali strategiche.

Misure per fronteggiare l’aumento dei prezzi materiali da costruzione: per consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e stimolare la partecipazione alle nuove gare, si introducono misure per fronteggiare il caro-materiali e l’aumento dei prezzi dei carburanti e dell’energia. Sono stanziati complessivamente 3 miliardi di euro per il 2022, 2,55 miliardi per il 2023 e 1,5 miliardi dal 2024 al 2016.

Patti territoriali dell’alta formazione per le imprese: al fine di promuovere l’interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati che possano soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, le università possono promuovere “Patti territoriali per l’alta formazione per le imprese” con soggetti pubblici e privati e ricevere un contributo statale a titolo di co-finanziamento, in particolare al fine di colmare i divari territoriali. I Patti devono recare la puntuale indicazione di progetti volti, tra l’altro, a potenziare l’offerta formativa nelle materie STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics, integrate con altre discipline umanistiche e sociali.

Lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini

Lavoro e pensioni: è riconosciuto un assegno per i lavoratori e pensionati con reddito inferiore a 35.000 euro per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi;

Locazioni: è incrementato il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (c.d. “Fondo affitti”).

Servizi di cittadinanza digitale: il Ministero dello sviluppo economico stipula convenzioni con le amministrazioni pubbliche al fine di realizzare il progetto “Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale” per rendere accessibili i servizi dei comuni.

Enti territoriali

Misure in favore di Regioni ed enti locali per il 2022: in ragione dell’aumento dei prezzi dell’energia, il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è incrementato di 200 milioni di euro. Per garantire la continuità dei servizi erogati, i contributi già stanziati in favore degli enti locali dal decreto-legge n. 17/2022 sono integrati con 200 milioni di euro (170 milioni in favore dei comuni e 30 milioni in favore di province e città metropolitane).

Misure in favore di Province e Città metropolitane: sono stanziati 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2024 destinati alle province, alle città metropolitane, alle regioni a statuto ordinario e ad alcune regioni a statuto speciale che hanno subito una riduzione del gettito dell’Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o RC auto.

Misure in favore delle grandi città: per rafforzare gli interventi del PNRR, ai comuni con popolazione superiore a 800 mila abitanti sono riconosciuti contributi per un totale di 100 milioni di euro per il 2022, 200 milioni di euro per il 2023 e il 2024, 100 milioni di euro per il 2025.

Misure per il riequilibrio finanziario di Province, Città metropolitane e Comuni capoluogo di provincia: sono stanziati 30 milioni di euro per il 2022 e 15 milioni di euro per il 2023 per favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane in procedura di riequilibrio o in dissesto finanziario.

Accoglienza e supporto economico

Misure a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea: il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad incrementare le disponibilità delle forme di accoglienza diffusa delle persone provenienti dall’Ucraina per un massimo di ulteriori 15 mila unità, ad incrementare i destinatari delle forme di sostegno economico per un massimo di ulteriori 20 mila unità, ad integrare il contributo forfettario per l’accesso al Servizio sanitario nazionale in favore delle province autonome di Trento e Bolzano per un massimo di ulteriori 20 mila unità, a riconoscere ai Comuni che ospitano richiedenti il permesso di protezione temporanea un contributo una tantum per l’erogazione dei servizi sociali, nel limite di 40 milioni di euro per il 2022.

Misure a favore dei minori non accompagnati: ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina in conseguenza della crisi politica e militare in atto è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti sino ad un massimo ai 100 euro al giorno pro-capite. Si prevede a tal fine uno stanziamento di 58 milioni di euro per il 2022.

Conversione delle banconote ucraine: in attuazione della Raccomandazione (UE) del Consiglio del 19 aprile 2022, gli sfollati provenienti dall’Ucraina possono ottenere il cambio delle banconote denominate in “hryvnia” (“banconote ucraine”) in banconote denominate in euro.

Prestito all’Ucraina: sono autorizzati uno o più prestiti a beneficio del Governo dell’Ucraina d’importo complessivo non superiore a 200 milioni di euro per supportare il funzionamento della pubblica amministrazione ucraina e nell’ottica di salvaguardarne la stabilità macroeconomica.

Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.101 del 2 maggio 2022, il Decreto Legge 02 maggio 2022, n. 38 recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti, in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all’8 luglio 2022, le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
– benzina: 478,40 euro per mille litri;
– oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
– gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
– gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 aprile 2022, e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all’8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non trova applicazione per il periodo dal 22 aprile 2022 all’8 luglio 2022.
Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 15 luglio 2022, all’Ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tramite PEC ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell’8 luglio 2022. Viene meno l’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo al 22 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21), con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.
Per la mancata comunicazione di cui sopra trova applicazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro prevista dall’articolo 50, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione è applicata per l’invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

 

Firmato il rinnovo contrattuale del CCNL Turismo Anpit – Cisal

Sottoscritto il rinnovo CCNL del Turismo, Agenzie di Viaggio e dei Pubblici Esercizi

Le Parti concordano che il rinnovo del CCNL abbia decorrenza dal 1° maggio 2022, con validità fino al 30 aprile 2025 e concordano che la nuova Classificazione del Personale del rinnovando CCNL comprenderà anche la Categoria dei Dirigenti, oltre che dei Quadri, Impiegati ed Operai.
I Livelli, per uniformità logica e sostanziale, saranno così sostituti:

Previgente CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi”, fino al 30/4/2022

Nuovo CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi”, dal 1/5/2022

Non previsto Dirigente
Quadro A1 Quadro
Direttivo A2 Direttivo A1
Direttivo A3 Direttivo A2
B1 B1
Non previsto Operatore di Vendita Gestionale
B2 B2
Operatore di Vendita di 1.a Categoria Operatore di Vendita di 1.a Categoria
C1 C1
Operatore di Vendita di 2.a Categoria Operatore di Vendita di 2.a Categoria
G2 C2
Operatore di Vendita di 3.a Categoria Operatore di Vendita di 3.a Categoria
D1 D1
D2 D2

Nel testo integrale del CCNL, le Parti pubblicheranno la Classificazione estesa di tutti i Livelli d’inquadramento, comprensiva di Declaratorie, Profili ed Esemplificazioni, conformi all’E.Q.F.
Pertanto, viene previsto un aumento retributivo a partire dal 1° Maggio 2022 della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello “medio” C1, sarà complessivamente di € 160,80 lordi mensili, che sarà suddiviso in scadenze annuali, così come riportato nella successiva Tabella.
Pertanto, dal 1° maggio 2022, non sarà più dovuta l’Indennità di Vacanza Contrattuale prevista dall’Accordo del 15 settembre 2020.

Livello

Dal 1/05/2022

Dal 1/01/2023

Dal 1/01/2024

Dal 1/01/2025

Quadro (ex Quadro A1) 92,00 46,00 46,00 92,00
A1 (ex A2) 80,00 40,00 40,00 80,00
A2 (ex A3) 70,00 35,00 35,00 70,00
B1 64,00 32,00 32,00 64,00
B2 58,00 29,00 29,00 58,00
C1 53,60 26,80 26,80 53,60
C2 48,80 24,40 24,40 48,80
D1 44,80 22,40 22,40 44,80
D2 40,00 20,00 20,00 40,00

P.B.N.C.M., espressa in valori lordi in euro e per il tempo, prevista dal presente rinnovo contrattuale

Livello

P.B.N.C.M. 30/4/2022

P.B.N.C.M. 1/5/2022

P.B.N.C.M. 1/1/2023

P.B.N.C.M. 1/1/2024

P.B.N.C.M. 1/1/2025

Quadro (ex Quadro A1) 2.252,90 2.344,90 2.390,90 2.436,90 2.528,90
A1 (ex A2) 1.959,04 2.039,04 2.079,04 2.119,04 2.199,04
A2 (ex A3) 1.714,16 1.784,16 1.819,16 1.854,16 1.924,16
B1 1.567,23 1.631,23 1.663,23 1.695,23 1.759,23
B2 1.420,30 1.478,30 1.507,30 1.536,30 1.594,30
C1 1.273,38 1.326,98 1.353,78 1.380,58 1.434,18
C2 1,175,42 1.224,22 1.248,62 1.273,02 1.321,82
D1 1.077,47 1.122,27 1.144,67 1.167,07 1.211,87
D2 979,52 1.019,52 1.039,52 1.059,52 1.099,52

Il testo integrale del CGNL comprenderà le Tabelle retributive per ciascun livello d’inquadramento (comprensive dell’Elemento Perequatine Mensile Regionale e dell’Indennità di Mancata Contrattazione), inclusa la nuova Categoria dei Dirigenti e gli Operatori di Vendita.

Indennità Oraria Corriere addetto alle consegne
Rilevando che, quale risposta alle restrizioni sanitarie, nell’ambito della ristorazione e/o pubblici esercizi si sono sviluppati in modo molto significativo i servizi di consegna al domicilio dei prodotti, le Parti, in ottica di continua ricerca e contemperazione degli opposti interessi, hanno concordato di prevedere un’apposita Indennità oraria per i lavoratori quando addetti a tali mansioni che, per loro natura, comportano disagio. La disciplina specifica di tale Indennità sarà prevista nel testo integrale del CCNL, al quale si rinvia.

Welfare Contrattuale
Le Parti hanno concordano l’introduzione di un Welfare Contrattuale minimo, come da seguente Tabella

Livello

Dall’anno 2023 e per tutta la durata del CCNL rinnovando

Dirigente € 720,00/anno, in quote mensili di € 60
Quadro (ex Quadro A1), A1 (ex A2) e A2 (ex A3) € 480,00/anno, in quote mensili di € 40
B1, B2, C1, C2 eD1, D2 Operatori di Vendita € 240,00/anno, in quote mensili di € 20

Previdenza Complementare
Le Parti, in considerazione delle modeste prospettive della previdenza pubblica, condividono l’importanza di accreditare il T.F.R. maturato dal Lavoratore ad un Fondo di Previdenza Complementare già costituito o al Fondo Complementare di Previdenza Complementare da costituire.
Ciò premesso, a richiesta del Lavoratore interessato, dal 1° gennaio 2023, il Datore accrediterà al Fondo scelto il T.F.R, maturato alle scadenze previste, oltre ad una quota aggiuntiva aziendale pari all’1% della P.B.N.C.M. spettante al Lavoratore stesso.
Restano impregiudicate condizioni di miglior favore eventualmente stabilite mediante Contrattazione Aziendale di Secondo Livello.

Quote associative 2022 Fondo Arco

Con Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione Arco tenuta il 27/4/2022, sono state approvate quote associative per il 2022.

Sono state approvate le seguenti quote associative per il 2022 al Fondo Pensione Arco dei lavoratori dipendenti dell’industria e piccola media impresa dei settori: Legno, sughero, mobile, arredamento, Boschivi/forestali; Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei; Maniglie ed accessori per mobili.

a. per gli Associati con contribuzione ordinaria nel corso dell’anno, per gli Associati con la sola destinazione del TFR: 24 euro (2021: 0,13% della retribuzione utile ai fini del calcolo della contribuzione; nel 2021 è stata mediamente di 23,10 euro);
b. per gli Associati che non effettuano versamenti nel corso dell’anno o che effettuano solo versamenti volontari, per i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e per gli Associati che hanno convertito la posizione in RITA: 14 euro (2021: 12 euro);
c. per i lavoratori che aderiranno tacitamente al Fondo: non sarà prelevata la quota di iscrizione, ma la quota associativa sarà pari a quella versata dai soci con contribuzione ordinaria nel corso dell’anno: 24 euro (2021: 0,13% della retribuzione utile ai fini del calcolo della contribuzione);
d. per gli iscritti contrattuali: 6,00 euro (invariata rispetto al 2021).

 

Datore di lavoro e Rspp: la necessaria distinzione dei ruoli

3 mag 2022 Il ruolo del r.s.p.p. deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, soprattutto da quello del datore, onde evitare la confusione di posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani differenti. Da ciò discende che la confusione di tali ruoli di per sé è indice di un colposo difetto di organizzazione che ricade sul datore di lavoro, e non costituisce esimente (Cassazione, sentenza 29 aprile 2022, n. 16562).

La Corte di appello territoriale confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti del datore di lavoro per il delitto di omicidio colposo aggravato, per avere, nella qualità di legale rappresentante, di direttore di stabilimento nonché di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella medesima società, per colpa dovuta alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, causato la morte dell’operaio incaricato di effettuare la manutenzione e la pulizia di un macchinario mescolatore a pale.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso con il quale contestava la qualifica di datore di lavoro attribuitagli nelle sentenze, in contrasto con quanto desumibile dalla delibera del consiglio di amministrazione che invece attribuiva allo stesso solo compiti di ordinaria amministrazione.
Il ricorrente lamentava, inoltre, l’erronea concusione della Corte di appello che avrebbe ritenuto esistente la responsabilità dell’imputato anche per il ruolo causale del mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; obbligo che, in assenza della qualifica di datore di lavoro, non sarebbe spettato allo stesso.

La suprema Corte, rigettando il ricorso, ha in primo luogo evidenziato, con riguardo alla qualifica di datore di lavoro, che i giudici di merito avevano correttamente individuato nell’imputato, quale soggetto rappresentante legale della società, la figura del datore di lavoro, titolare anche dell’esercizio dei poteri decisionali e di spesa.
La delibera richiamata dalla difesa, attribuendo all’imputato solo compiti di ordinaria amministrazione, non escluderebbe, difatti, implicitamente quello di curare la sicurezza dei lavoratori, dal momento che l’atto di nomina conferiva all’imputato la qualifica di amministratore delegato e di rappresentante legale della società, derivando da tanto, dunque, la maturazione in capo a questi  della qualifica di datore.
In particolare, sulla scorta della ricostruzione delle sentenze di merito, la qualifica di datore di lavoro è riconosciuta in capo all’imputato non solo quale amministratore delegato della società ma anche quale direttore di stabilimento con ampia capacità gestoria dell’intera azienda.
L’esercizio in concreto dei poteri organizzativi datoriali, nel caso concreto associati alla titolarità formale di vertice dell’impresa quale amministratore delegato e rappresentante legale, pongono in capo all’imputato la qualifica datoriale.
La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che il fatto che l’imputato abbia impropriamente cumulato alla qualifica datoriale quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quindi anche di soggetto deputato alla elaborazione materiale della valutazione del rischio, contribuisce a costituire in capo al medesimo soggetto il complesso di tutti gli obblighi che convergono in materia di valutazione del rischio, di posizione di garanzia, di adempimenti datoriali.
Infatti, sebbene la qualità di datore di lavoro e quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in relazione alle dimensioni dell’azienda, avrebbe dovuto risiedere in capo a soggetti diversi, aver unificato entrambe le funzioni, per scelta dello stesso datore di lavoro, da luogo alla concentrazione in capo al medesimo soggetto di tutti gli oneri in materia di valutazione, gestione, organizzazione del rischio e di esercizio dei poteri decisionali e di spesa che caratterizzano la figura del datore di lavoro.
Il ruolo consultivo e interlocutorio del r.s.p.p., al contrario, come posto in evidenza dalla Corte, deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, soprattutto da quello datoriale, per evitare che si incrocino posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani diversi, decisionale il primo, consultivo il secondo.
La Corte ha evidenziato, altresì, che dalla piena qualifica datoriale, riconosciuta in capo all’imputato, discende che l’omessa completa ed esauriente valutazione del rischio connesso all’impianto presso il quale operava la vittima rientrava pienamente nei compiti dello stesso. Ciò, sia come soggetto titolare del servizio di prevenzione e protezione, sia come soggetto apicale con poteri decisionali e organizzativi su tutta l’attività produttiva. Nella qualità di titolare del ruolo datoriale l’imputato, in particolare, avrebbe dovuto tenere aggiornato il documento di valutazione dei rischi anche con la mansione cui era addetto il lavoratore infortunato in relazione all’uso del macchinario che lo ha travolto.
Proprio dalla duplice qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di datore di lavoro, difatti, deriva il compito in capo alla medesima persona di valutare, elaborare, prevenire e gestire il rischio, ivi compreso l’aggiornamento del documento di valutazione del rischio che inoltre è compito indelegabile del datore di lavoro.