Fisco: guida aggiornata sui bonus edilizi

Fornita una guida aggiornata sui bonus “edilizi”, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi (Decreti “Sostegni ter”, “Milleproroghe”, “Energia”, “Aiuti”, “Ucraina”), sulle altre regole per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e sulle novità in materia di contrasto alle frodi.

Nello specifico, nella circolare n. 19/E del 2022 il Fisco precisa che, come previsto dall’articolo 3-sexies del decreto Milleproroghe, la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta per i bonus diversi dal Superbonus, se si tratta di spese sostenute anche nel periodo compreso fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021.
Ad eccezione degli interventi relativi al bonus facciate, inoltre, non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le “attività di edilizia libera” e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Il valore di 10mila euro va calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l’intervento è stato realizzato in periodi d’imposta diversi. L’esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.
Nella circolare, poi, è spiegato come optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione o all’acquisto di garage o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. In pratica, a partire dal 1° gennaio 2022, i contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 oppure di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022. I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1° gennaio 2022. In questo caso sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.
Sono ricapitolate anche le regole in materia di contrasto alle frodi, comprese quelle relative ai limiti previsti per la cessione dei crediti dai Decreti Sostegni ter, Frodi, Energia e dal Decreto Aiuti. In particolare, a partire dal 1° maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Sempre a partire dal 1° maggio, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente. Dal 1° maggio entra in vigore anche il divieto di cessione parziale, in base al quale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”.

Sospensione versamenti e adempimenti Inail per il settore sportivo

Per gli enti, le associazioni e le società operanti nel settore sportivo e impegnati in competizioni sportive la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria Inail è stata prorogata al 31 luglio 2022. L’INAIL ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione della proroga. (Circolare 27 maggio 2022, n. 23).

Le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, possono beneficiare della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 luglio 2022.
Il periodo di sospensione è stato prorogato dal 31 maggio 2022 al 31 luglio 2022 con il Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (art. 7, co. 3-bis).
I soggetti beneficiari della sospensione devono necessariamente operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020.

Per quanto riguarda gli adempimenti, restano quindi sospesi fino al 31 luglio 2022:
– la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022;
– la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, in relazione agli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021.
Entrambi devono essere effettuati dal 20 luglio 2022 al 10 agosto 2022.

I versamenti sospesi sono quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 in scadenza il 16 febbraio 2022. Per coloro che hanno optato per la rateazione del premio, i versamenti sospesi sono quelli relativi alla prima e alla seconda rata in scadenza rispettivamente il 16 febbraio e il 16 maggio 2022.

VERSAMENTO DEI PREMI SOSPESI

I versamenti sospesi vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.
In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ogni mese a eccezione della rata in scadenza a dicembre 2022 che deve essere versata entro il 16 del mese.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro; in ogni caso non è consentito il rimborso di quanto già versato.
La sospensione si applica anche ai versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni. In tal caso, le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, devono essere versate entro il 31 agosto 2022.
La sospensione non si applica ai versamenti delle rate relative alle rateizzazioni dei versamenti sospesi causa Covid nel 2020 e 2021.
Il pagamento dei versamenti sospesi deve essere effettuato tramite modello F24, indicando nel campo “numero di riferimento”:
– 999251 per il versamento in un’unica soluzione;
– 999252 per i versamenti in forma rateale.

COMUNICAZIONE DELLA SOSPENSIONE

Affinché la sospensione sia riconosciuta, è necessario presentare apposita comunicazione di sospensioni utilizzando il servizio online “Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali”.
Nella comunicazione deve essere specificata la natura del beneficiario della sospensione, e deve essere dichiarato di operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, specificando qual è la competizione sportiva a cui si prende parte, nonché la modalità prescelta per il versamento dei premi sospesi.
Qualora sia stata presentata la comunicazione di sospensione prima della proroga, la stessa si considera automaticamente prorogata al 31 luglio 2022, senza necessità di presentare un ulteriore comunicazione. In ogni caso, resta ferma la possibilità di estinguere il debito o provvedere agli adempimenti anticipatamente.

Edilizia Industria Milano: accordo per la verifica dell’EVR 2022

 

 

Firmato il 30/4/2022, tra l’ASSIMPREDIL ANCE delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza e la FENEAL-UIL di Milano, Cremona, Lodi, Pavia e Monza e Brianza, la FILCA-CISL dei comprensori di Milano, Pavia, Lodi, Monza e Brianza e Lecco, la FILLEA-CGIL dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ticino Olona, il verbale di verifica per l’erogazione dell’EVR anno 2022.

Nell’incontro del 30 aprile 2022, le parti sociali territoriali per l’Edilizia Industria di Milano, hanno effettuato la verifica dei parametri per l’erogazione dell’EVR spettante nell’anno 2022 e hanno convenuto quanto segue:

EVR – Misura piena
L’EVR da corrispondere in quote mensili nell’anno 2022, agli operai ed agli impiegati, da parte di impresa avente entrambi i parametri aziendali pari o positivi è pari al 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del 1° luglio 2018 secondo le tabelle seguenti:

IMPORTI E.V.R. – 4% SU MINIMI DI LUGLIO 2018

Livelli

Minimi di paga base al 1° luglio 2018

E.V.R. 4% su minimi al 1° luglio 2018 (valore mensile per un massimo di 12 mensilità)

7° livello – quadri e 1.a categoria super 1.720,71 68,83
6° livello -1 .a categoria 1.548,63 61,95
5° livello – 2.a categoria 1.290,52 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello 1.204,51 48,18
3° livello – 3.a categoria 1.118,46 44,74
2° livello – 4.a categoria 1.006,62 40,26
1° livello – 4.a categoria primo impiego 860,36 34,41

 

Livelli

Minimi di paga base al 1° luglio 2018

E.V.R. 4% su minimi al 1° luglio 2018 (valore orario)

Operaio di 4° livello 6,96 0,28
Operaio specializzato – 3° livello 6,47 0,26
Operaio qualificato – 2° livello 5,82 0,23
Operaio comune -1° livello 4,97 0,20
Guardiani 4,48 0,18
Guardiani con alloggio 3,98 0,16

EVR – Misura ridotta
Le aziende che hanno titolo per non erogare l’EVR 2022 o per erogarlo in misura parziale, pari al 65% dell’EVR territoriale e secondo importi ridotti, riportati nelle tabelle che seguono, dovranno rispettare previamente la nuova procedura di verifica dei parametri aziendali appositamente aggiornata.

IMPORTI E.V.R. – 65% DEL VALORE INTERO

Livelli

Minimi di paga base al 1° luglio 2018

E.V.R. (valore mensile) spettante nella misura prevista dall’art. 38, c. 18 e 19, CCNL 1 luglio 2014 (65% del valore intero

7° livello – quadri e 1.a categoria super 1.720,71  
6° livello -1 .a categoria 1.548,63  
5° livello – 2.a categoria 1.290,52  
4° livello – Impiegati di 4° livello 1.204,51  
3° livello – 3.a categoria 1.118,46  
2° livello – 4.a categoria 1.006,62  
1° livello – 4.a categoria primo impiego 860,36  

 

Livelli

Minimi di paga base al 1° luglio 2018

E.V.R. (valore orario) spettante nella misura prevista dall’art. 38, c. 18 e 19, CCNL 1 luglio 2014 (65% del valore intero

Operaio di 4° livello 6,96 0,18
Operaio specializzato – 3° livello 6,47 0,17
Operaio qualificato – 2° livello 5,82 0,15
Operaio comune -1° livello 4,97 0,13
Guardiani 4,48 0,12
Guardiani con alloggio 3,98 0,10

EVR – Arretrati
Il pagamento degli arretrati da gennaio 2022 dovrà avvenire entro il termine di corresponsione della retribuzione del mese di giugno 2022.

INPS: obblighi contributivi OTI, apprendisti e soci lavoratori

La misura degli obblighi contributivi che i datori di lavoro agricoli devono denunciare sul flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”, per gli operai a tempo indeterminato e per gli apprendisti, fermo restando che le contribuzioni relative agli ulteriori obblighi assicurativi (IVS, malattia, maternità, Fondo di garanzia, sono riscosse dall’Istituto nell’ambito della contribuzione agricola unificata.

Operaio a tempo indeterminato dipendente da datore di lavoro al quale non si applica la riduzione dell’aliquota CUAF

Voci contributive

Totale

A

carico

azienda

A carico lavoratore

CUAF (1) 0,68% 0,68%  
CIGO (2) Fino a 50 dipendenti 1,70% 1,70%  
Oltre 50 dipendenti 2% 2%  
CIGS (3) 0,90% 0,60% 0,30%
AspI 1,31% 1,31%  
Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 0,30% 0,30%  

 

Operaio a tempo indeterminato dipendente da datore di lavoro al quale si applica la riduzione aliquota CUAF

Voci contributive

Totale

A

carico

azienda

A carico lavoratore

CUAF 0 0  
CIGO (4) Fino a 50 dipendenti 1,64% 1,64%  
Oltre 50 dipendenti 1,94% 1,94%
CIGS (5) 0,90% 0,60% 0,30%
ASpI 0% 0%  
Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 0,30% 0,30%  

Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di secondo e terzo livello, i datori di lavoro interessati devono denunciare sul flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”, le seguenti contribuzioni

Voci contributive

Totale

A

carico

azienda

A carico lavoratore

CUAF (7) 0,11% 0,11%  
INAIL (8) 0,30% 0,30%  
CIGO (9) Fino a 50 dipendenti 1,70% 1,70%  
Oltre 50 dipendenti 2% 2%
CIGS(10) 0,90% 0,60% 0,30%
ASpI 1,31% 1,31%  
Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 0,30% 0,30%  

Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, è prevista una riduzione dell’aliquota complessiva in ragione dell’anno di vigenza del contratto. La suddetta riduzione si applica alle sole contribuzioni afferenti alle assicurazioni elencate all’articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e, quindi, per quanto attiene alle contribuzioni denunciate sul flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”, opera soltanto con riferimento alle aliquote CUAF e INAIL.
Nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, le contribuzioni dovute dal datore di lavoro sono CIGO, ASpI e il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978.
Per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello) il legislatore ha previsto specifiche agevolazioni.
Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo livello, il contributo CUAF è pari allo 0,06% della retribuzione imponibile e il contributo INAIL è pari allo 0,15% per l’intera durata del rapporto di lavoro. Inoltre, ai suddetti datori di lavoro è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della contribuzione ASpI, nonché del contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978.

Per le cooperative operanti in zone montane e zone svantaggiate, sulle contribuzioni dovute per gli operai a tempo indeterminato e per gli apprendisti a tempo indeterminato operano le agevolazioni previste dall’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall’articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dell’aliquota pari allo 0,30% dell’imponibile contributivo di cui al richiamato articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978.

Per il versamento del contributo CIGO e CIGS dovuto per le mensilità dal mese di gennaio 2022, per gli apprendisti di qualsiasi tipologia (quindi professionalizzanti e non), i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito:
– il nuovo valore “M026”, avente il significato di “Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022”;
– il nuovo valore “M032”, avente il significato di “Versamento contributo CIGS anno 2022”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione dovuta;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo dovuto in base all’inquadramento aziendale.
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese di esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio 2022, mese corrente e arretrati fino ad aprile 2022, giugno 2022, mese corrente e arretrati fino a maggio 2022 e luglio 2022, mese corrente e arretrati fino a giugno 2022 (messaggio del 27 maggio 2022, n. 2225).

Ente esente da imposte: obblighi dichiarativi ai fini delle imposte dirette

L’acquisizione della partita IVA da parte dell’ente esente da imposte sottintenda che questo effettui operazioni che abbiano i connotati dell’esercizio di attività d’impresa e, conseguentemente, che sussista in capo allo stesso l’obbligo della tenuta delle scritture contabili nonché il conseguente obbligo dichiarativo (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 maggio 2022, n. 312)

Nella fattispecie esaminata dal Fisco l’Istante rappresenta di essere un ente senza fini di lucro non riconosciuto che conduce una scuola autorizzata all’esercizio dell’attività di formazione con decreto del Ministero della pubblica Istruzione ed inserita nell’elenco delle scuole straniere funzionanti in Italia.
L’ Istante fa presente di essere assoggettato alle disposizioni del regio decreto, in base al quale è stata concordata la reciproca esenzione dalle imposte sui redditi statali, comunali e provinciali a favore delle scuole che esercitano la loro attività in Italia e dalle imposte a favore delle scuole italiane a condizione che  non abbiano fini di lucro. Per effetto di tale esenzione, l’ Istante non ha mai presentato alcuna dichiarazione reddituale.
A seguito di una disamina delle modalità operative di svolgimento della propria attività ed anche a seguito dell’introduzione dello strumento della fattura elettronica, l’Istante ha ritenuto di dotarsi della partita IVA, pertanto, scopo dell’istanza è di ottenere chiarimenti in merito alla sussistenza o meno di un obbligo dichiarativo ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) in capo ad un ente esente e, alle eventuali modalità di compilazione della dichiarazione, nell’ipotesi in cui tale obbligo dovesse ritenersi effettivamente sussistente.
Al riguardo, il Fisco ha chiarito che l’acquisizione della partita IVA sottintenda che l’Istante effettui operazioni che abbiano i connotati dell’esercizio di attività d’impresa (rilevanti ai fini IVA e IRES) e, conseguentemente, che sussista in capo allo stesso l’obbligo della tenuta delle scritture contabili nonché il conseguente obbligo dichiarativo.
In particolare, ai fini della dichiarazione dei redditi, si rileva che – come indicato nelle istruzioni al ” Modello REDDITI ENC – Enti non commerciali ed equiparati – tale modello deve essere utilizzato, tra l’altro, dai soggetti IRES: ” 1) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato”.
Viene, inoltre, specificato che: ” Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito.”.
Inoltre, con riferimento agli obblighi dichiarativi ai fini IRAP, si fa presente che, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina il presupposto per l’applicazione del regime IRAP, ” Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorché non ne consegua un debito di imposta”.
Pertanto, anche nell’ipotesi in cui il soggetto Istante risulti esente da IRAP sia tenuto comunque alla presentazione della dichiarazione ai fini IRAP. Per la compilazione dei predetti modelli, si rinvia alle istruzioni di compilazione degli stessi.

Sottoscritto il rinnovo del CCNL emittenza radiotelevisiva privata

Sottoscritta l’ipotesi di rinnovo del CCNL Emittenza Radiotelevisiva Privata

L’aumento concordato per il comparto televisivo, per il periodo 31 dicembre 2020-31 dicembre 2024 è pari a 115 euro parametrate al 5 livello, suddiviso in tre tranche:

Livelli

Incrementi

1/7/2022

1/11/2023

1/10/2024

Parametri

9 53,83 47,10 53,83 253
8 49,36 43,19 49,36 232
7 45,53 39,84 45,53 214
6 43,40 37,98 43,40 204
5 40,00 35,00 40,00 188
4 33,62 29,41 33,62 158
3 28,09 24,57 28,09 132
2 24,68 21,60 24,68 116
1 21,28 18,62 21,28 100

Livelli

Nuovi minimi

CCNL 2017

1/7/2022

1/11/2023

1/10/2024

9 1.851,92 1.905,75 1.952,85 2.006,68
8 1.697,55 1.746,91 1.790,10 1.839,46
7 1.565,37 1.610,90 1.650,74 1.696,27
6 1.493,38 1.536,78 1.574,76 1.618,17
5 1.376,00 1.416,00 1.451,00 1.491,00
4 1.157,02 1.190,64 1.220,05 1.253,67
3 965,65 993,74 1.018,31 1.046,39
2 849,29 873,97 895,57 920,25
1 731,90 753,18 771,79 793,07

Per il comparto radiofonico, invece, l’aumento a regime, per il periodo 31 dicembre 2020-31 dicembre 2024 è pari a 80.5 euro parametrate al 3 livello, suddiviso in due tranche:

Livelli

Incrementi

1/7/2022

1/11/2023

Parametri

6 63,42 64,22 225
5 56,94 57,65 202
4 46,79 47,38 166
3 40,00 40,50 141,9
2 33,74 34,16 119,7
1 28,19 28,54 100

Livelli

Nuovi minimi

CCNL 2017

1/7/2022

1/11/2023

6 1.361,96 1.425,38 1.489,60
5 1.221,55 1.278,49 1.336,14
4 1.005,07 1.051,86 1.099,24
3 858,20 898,20 938,70
2 724,58 758,32 792,49
1 605,54 633,73 662,27

UNA TANTUM
Viene stabilito che, con le competenze del mese di settembre 2022, venga erogato un importo di 250 euro non parametrate

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Al Fondo Pensione Byblos  a far data dal 01/01/2023 è previsto un aumento dello 0.2 della contribuzione a carico azienda che passa quindi all’1,2, che si affiancherà a quella del lavoratore che rimane all’1%.

MALATTIA
Per il periodo successivo ai primi 180 giorni (la cui disciplina rimane invariata, compresi i primi 3 giorni a carico azienda), nei successivi sei mesi il lavoratore avrà diritto ad un importo pari alla metà della retribuzione ordinaria netta. Tale trattamento aggiuntivo non potrà sommarsi all’indennità INPS e pertanto, opererà esclusivamente per i periodi all’interno dei sei mesi successivi al primo semestre, non coperti dall’intervento economico dell’Istituto.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRATI A T.D.
Le Aziende, potranno prorogare i contratti subordinati e somministrati a tempo determinato fino a un massimo di 48 mesi, ma soltanto sulla base delle causali richiamate nell’accordo. Il 40% di questi contratti, sempre su base aziendale, verrà trasformato in contratti subordinati a tempo indeterminato. I lavoratori somministrati, alla fine dei 48 mesi, potranno essere stabilizzati in capo all’utilizzatore, invece che dall’agenzia di somministrazione come inizialmente richiesto da parte datoriale.

APPALTI
Viene rafforzato il diritto d’informazione previsto nel contratto, ampliando gli obblighi di comunicazione dei dati numerici, qualitativi e quantitativi in capo all’Osservatorio, che prevederà sessioni specifiche su questi argomenti. Si prevede, inoltre, l’obbligo di verifica da parte dei committenti, dell’utilizzo dei Contratti sottoscritti dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative nelle società in appalto da loro contrattualizzate. Inoltre, si rafforza inoltre il passaggio che prevede, nei casi di cambio appalto, la possibilità di chiedere l’intervento dei committenti, al fine di favorire la soluzione delle eventuali problemi occupazionali che ne potrebbero derivare. .

Obbligo comunicazione contributi Pubbliche Amministrazioni

L’obbligo di comunicazione a carico dell’ente pubblico che corrisponde ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta d’acconto va assolto mediante l’inserimento dei dati nel quadro SF del modello 770

(AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 maggio 2022, n. 308)

 

Un Comune chiede chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione dei contributi corrisposti da pubbliche amministrazioni ad imprese commerciali e delle relative ritenute (articolo 20, comma 2, Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605). In particolare, l’istante fa presente di corrispondere annualmente dei contributi ad imprese commerciali, al fine di aumentare la presenza del Comune sui social media. I contributi sono concessi per ragioni diverse dall’acquisto di beni strumentali, e, pertanto, sul loro ammontare l’ente pubblico opera una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto delle imposte sul reddito, con obbligo di rivalsa (articolo 28, comma 2, Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).
L’istante afferma di versare le ritenute all’erario tramite modello F24 con codice tributo 1045 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del contributo e di presentare, come sostituto di imposta, la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), entro il 31 ottobre dell’anno successivo, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
In particolare, i dati riferibili ai contributi in argomento sono indicati nel quadro SF – destinato ad accogliere i dati identificativi dei percipienti dei contributi erogati dagli enti pubblici (e privati) – e, nello specifico, nel rigo SF4, punto 13, codice “D”. Mediante la dichiarazione 770, dunque, l’ente impositore dispone di tutti i dati concernenti il contributo erogato.
Tanto premesso, l’istante osserva che, l’articolo 20, comma 2, dPR n. 605 del 1973 dispone a carico dell’ente pubblico che corrisponde ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta d’acconto, un obbligo di comunicazione del domicilio fiscale dell’impresa percipiente, dell’ammontare e della causale dei pagamenti eseguiti, e dell’importo delle ritenute effettuate, da effettuare entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell’anno precedente. La norma, però, non dispone alcun modello specifico per tale comunicazione o una specifica modalità di consegna, diversamente da quanto disposto per l’invio telematico del Mod. 770.
L’istante, pertanto, chiede di sapere come va assolto quest’ulteriore obbligo di comunicazione.
Con riferimento al caso di specie, il Fisco ritiene che l’obbligo di comunicazione ex articolo 20, comma 2, del DPR n. 605 del 1973 sia in concreto assolto mediante l’inserimento dei dati nel quadro SF del modello 770 da inviare annualmente entro il 31 ottobre di ogni anno.

Ramo d’azienda: trattamento fiscale del fondo rischi

In un’operazione di acquisto di ramo d’azienda, gli utilizzi dei fondi per rischi e oneri non subiscono variazioni fiscali in aumento o in diminuzione ai fini Ires e Irap a prescindere dal metodo di contabilizzazione utilizzato (Agenzia Entrate – risposta 26 maggio 2022 n. 305).

Ai fini delle imposte dirette, il trasferimento d’azienda (o di un ramo), attraverso la sua cessione a titolo oneroso, determina ordinariamente una “cesura” tra la posizione del dante causa (alienante) e quella dell’avente causa (acquirente).
A fronte della cessione, infatti, il cedente rileverà un’eventuale plusvalenza o minusvalenza derivante dal trasferimento degli asset facenti parte dell’azienda ceduta e l’acquirente provvederà a iscrivere i singoli asset acquisiti attraverso una propria autonoma valutazione, indipendentemente da quella effettuata dall’avente causa. L’acquirente contabilizzerà il fair value delle attività e delle passività “identificabili” acquisite e/o assunte alla data di acquisizione e rileverà in bilancio l’eventuale differenza tra il costo dell’aggregazione (i.e. dell’acquisto del ramo d’azienda) e tale fair value.
Sotto il profilo fiscale, la cessione di un’azienda (o di un ramo di essa) è, per il cedente, un atto di realizzo dei beni che la compongono, che simmetricamente comporta il diritto dell’acquirente a iscrivere l’azienda acquisita al prezzo di cessione pagato, allocandolo, fermo il rispetto del criterio di ragionevolezza, fra gli asset (attivi e passivi) trasferiti e/o acquisiti ricompresi nell’azienda medesima.
Pertanto, con la cessione d’azienda non si assiste ad alcuna forma di subentro o di successione da parte dell’acquirente nei valori e nelle posizioni fiscali del cedente, data la natura realizzativa dell’operazione.
Ciò comporta, quindi, che con l’acquisto dell’azienda, il soggetto acquirente potrà iscrivere, sussistendone i relativi presupposti e sempre nel rispetto delle regole contabili, a titolo originario i fondi in esame con piena rilevanza fiscale.
Il successivo utilizzo di tali fondi (frutto di una autonoma valutazione dell’acquirente in sede di acquisto dell’azienda, iscritti direttamente nello stato patrimoniale) seguirà le proprie regole contabili con il conseguente riconoscimento fiscale.
Anche per quanto riguarda l’IRAP, il predetto fondo iscritto in sede di acquisizione del ramo d’azienda e il suo utilizzo assumeranno piena valenza ai fini della determinazione della sua base imponibile.

Fisco: ulteriori chiarimenti dal Fisco

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti su interventi di consolidamento antisismico su di un edificio di unico proprietario prevalentemente residenziale e in relazione al caso di un locatario persona fisica di unità immobiliare di proprietà di una società di capitali (Agenzia delle entrate – Risposte 26 maggio 2022, nn. 306 e 307).

Nello specifico, è stato precisato che:
– ai fini dell’applicazione del Superbonus, per quanto riguarda gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, in particolare, va verificato che l’edificio oggetto degli interventi sia residenziale nella sua interezza; pertanto, è possibile fruire del Superbonus, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento. Ai fini della predetta verifica, occorre fare riferimento alla superficie catastale delle unità immobiliari determinata secondo quanto previsto nell’allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, denominato ” Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria”. Inoltre, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, le pertinenze non vanno considerate autonomamente ai fini del computo delle unità immobiliari, anche se distintamente accatastate, mentre rilevano, invece, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni, qualora tale limite sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi.
– gli interventi effettuati su una unità abitativa « funzionalmente indipendente» e con « uno o più accessi autonomi dall’esterno», possono essere ammessi al Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, indipendentemente dalla circostanza che tale unità immobiliare sia ubicata in un edificio escluso dall’agevolazione in quanto, ad esempio, composto da più di 4 unità immobiliari possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professioni ovvero composto da più unità immobiliari interamente di proprietà o in comproprietà di soggetti diversi da quelli elencati nel comma 9 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, tra i quali rientrano anche le società di capitale.

INAIL: prorogata al 31 luglio 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale

L’INAIL informa che sono state prorogate fino al 31 luglio 2022 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2 (Comunicato del 26 maggio 2022).

L’Istituto precisa che i datori di lavoro pubblici e privati possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Ente tramite l’apposito servizio online.
Ai datori di lavoro è imposto l’obbligo di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità.

Tale attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si concreta in una visita medica sui lavoratori qualificabili come “fragili” ovvero su coloro che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
L’Istituto ricorda, altresì, che i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente possono nominarne uno per la durata dello stato di emergenza o, in alternativa, possono fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, nuovamente disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile mediante Spid, Cns o Cie.
La richiesta di visita medica può essere inoltrata dal datore di lavoro o da un suo delegato; in quest’ultimo caso sarà necessario compilare ed inoltrare l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.

All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2. Il giudizio di non idoneità temporanea sarà, invece, espresso solo per i casi che non consentano soluzioni alternative.