Firmato il nuovo CCNL per i Letturisti – Conflavoro

 

Sottoscritto il nuovo CCNL Conflavoro per i  Letturisti, Acqua, Gas E Energia Elettrica

 

Il CCNL, che decorre dall’1/4/2019 e scadrà il 31/3/2022, prevede le seguenti nuove retribuzioni

Inquadramento

Retribuzione Base 1/6/2022

Retribuzione Base 1/6/2023

Retribuzione Base 1/6/2024

Quadri € 3.014,55* € 3.059,80* € 3.105,70*
Sesto Livello € 2.309,15 € 2.343,80 € 2.379,00
Quinto Livello € 2.101,05 € 2.132,60 € 2.164,60
Quarto Livello € 1.974,20 € 2.003,85 € 2.033,90
Terzo Livello € 1.847,30 € 1.875,05 € 1.903,20
Secondo Livello € 1.669,70 € 1.694,75 € 1.720,20
Primo Livello € 1.502,20 € 1.524,75 € 1.547,65

 

*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad €62,00 EDR pari ad €10,33 compreso nei minimi tabellari sopra riportati

Periodo di prova
– Quadri e sesto livello: 6 mesi.
– Altri livelli: 3 mesi.

Retribuzioni di primo ingresso
In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli dal 1° al 6°, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento pari al 7,5% per il primo anno e 5% per il secondo.  Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.

 

Sanità integrativa
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25,00 (€ venticinque/00) lordi per 14 mensilità.

Fisco: gli indirizzi operativi per il 2022

Pubblicato il programma sugli indirizzi operativi e linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti (Agenzia delle entrate – Circolare 20 giugno 2022, n. 21/E).

A fronte delle diverse previsioni normative introdotte nel corso degli ultimi due anni per fronteggiare la crisi economica connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’Agenzia delle entrate è stata chiamata a fornire un particolare contributo, sia sotto il profilo della pronta erogazione di servizi ai contribuenti sia per quanto concerne la prevenzione e il contrasto all’evasione fiscale e alle frodi.
Con riferimento alle attività di prevenzione e contrasto, l’«Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2022-2024» ha previsto un significativo incremento delle comunicazioni per la promozione della compliance (c.d. lettere di compliance), con l’indicazione di incrementare il personale dedicato a tale attività e di potenziare le infrastrutture tecnologiche e gli algoritmi di selezione, nonché l’interoperabilità delle banche dati, sfruttando al massimo i flussi informativi derivanti dallo scambio automatico di informazioni previsto dalle Direttive europee e dagli Accordi internazionali, e da quelli derivanti dalla fatturazione elettronica integrati con quelli generati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle transazioni verso i consumatori finali.
Tale impostazione è perfettamente coerente con le previsioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riferite alla «Riduzione del tax gap», che prevedono specifiche riforme declinate secondo due direttrici:
– rafforzare ulteriormente i meccanismi di incentivazione alla compliance basati sull’invio delle comunicazioni ai contribuenti;
– potenziare l’attività di controllo, aumentandone l’efficacia, anche mediante una migliore selezione preventiva delle posizioni da sottoporre ad accertamento.
Il citato atto di indirizzo ha, altresì, precisato che gli «strumenti di data analysis saranno utilizzati anche per la verifica dell’efficacia dell’invio di tali comunicazioni e, più in generale, delle azioni finalizzate alla promozione della compliance».
Un altro aspetto che occorre evidenziare riguarda l’intercettazione dei numerosi fenomeni di frode che hanno comportato l’indebita appropriazione di somme destinate a fronteggiare la crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che porta a indirizzare l’attività di controllo, in via prioritaria, nei confronti dei contribuenti ad elevata pericolosità fiscale e, in particolare, verso coloro che pongono in essere schemi frodatori, anche attraverso l’utilizzo indebito di crediti d’imposta ovvero la percezione di contributi a fondo perduto e ristori non spettanti.

A tale riguardo, occorre tener conto delle novità normative apportate dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio), che, proseguendo nel solco tracciato dal decreto legge 11 novembre 2021, n. 157 (c.d. “Decreto Anti-frodi”), ha introdotto disposizioni urgenti per contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di cessione e fruizione dei crediti, con riferimento ai benefici previsti dall’articolo 121 (cosiddetto “Superbonus”) e dall’articolo 122 (bonus edilizi) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’attività di analisi del rischio, finalizzata a individuare le diverse fattispecie sopra evidenziate, consentirà di adottare le modalità istruttorie più idonee per la successiva attività di controllo, anche in funzione del profilo di rischio dei contribuenti.
Le strutture operative, nello svolgimento delle attività istruttorie, assicureranno un’applicazione generalizzata del contraddittorio preventivo, privilegiando, ove possibile e d’intesa con in contribuenti interessati, attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici ed informatici a disposizione, le modalità di confronto a distanza individuate dalla circolare 23 marzo 2020, n. 6/E. La citata circolare, oltre a delineare le varie fasi da seguire per la gestione del contraddittorio a distanza nell’ambito del procedimento di adesione, ha precisato che le indicazioni ivi contenute possono essere adattate, caso per caso, ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero il confronto con il contribuente.
Quindi, la strategia del controllo dovrà essere improntata ad una significativa individuazione delle forme più insidiose di frodi ed evasioni, effettuando la selezione delle posizioni da assoggettare a controllo in modo da coniugare il principio di equità con quello di proficuità dell’azione amministrativa.
Sul fronte dei servizi offerti ai contribuenti, l’Agenzia è orientata a realizzare nuovi servizi finalizzati a semplificare gli adempimenti fiscali e a favorire la tax compliance.
Saranno sviluppati, pertanto, nuovi servizi telematici quali, ad esempio, quelli finalizzati alla registrazione dei contratti di comodato d’uso gratuito e dei contratti preliminari di compravendita e verranno implementate forme moderne di assistenza a distanza. Resta fermo l’impegno ad individuare i processi dell’area servizi da semplificare, reingegnerizzandoli in modo da utilizzare al meglio le risorse umane disponibili.
L’Agenzia si impegna, inoltre, a trattare tempestivamente le istanze presentate dai contribuenti per il riconoscimento dei rimborsi e dei contributi a fondo perduto, al fine di immettere liquidità nel tessuto economico e contribuire allo sviluppo dell’economia del Paese. L’Agenzia garantirà, infine, il continuo aggiornamento dei dati catastali e di pubblicità immobiliare.
Tanto premesso, la presente circolare si articola nelle consuete tre sezioni, dedicate alle seguenti aree:
1. prevenzione, contrasto dell’evasione e contenzioso tributario;
2. consulenza;
3. servizi.
Nelle sezioni che seguono vengono, pertanto, forniti indirizzi per lo svolgimento delle azioni operative, distinte tra:
– attività di prevenzione e promozione dell’adempimento spontaneo, anche attraverso il ricorso ad istituti volti ad instaurare un’interlocuzione costante e preventiva tra contribuente e Agenzia, che tengano conto delle specificità delle diverse tipologie di soggetti (grandi imprese, anche operanti in ambito internazionale, medie imprese, imprese e lavoratori autonomi, persone fisiche, enti non commerciali);
– attività di controllo fiscale, destinate, in modo specifico, alle diverse macro-tipologie di contribuenti e finalizzate alla riduzione dei rischi di evasione/elusione attraverso strategie differenziate a seconda delle caratteristiche delle categorie interessate;
– attività di consulenza nonché altre attività che, per loro natura, non sono specificamente riferibili alle suddette macro-tipologie di contribuenti e hanno carattere trasversale. Trattasi, in particolare di quelle mirate a garantire il presidio dell’attività di interpretazione delle norme tributarie, mediante l’emanazione di circolari, risoluzioni e risposte ad interpelli/consulenze giuridiche nei confronti delle sopra indicate tipologie di contribuenti, di quelle a rilevanza internazionale, delle attività di contrasto alle condotte illecite, di quelle intese alla deflazione e riduzione delle controversie e delle impugnazioni o all’incremento delle vittorie in giudizio e alla riduzione del rischio di evasione da riscossione, nonché delle attività relative alle procedure di gestione della crisi di impresa;
– attività di servizi e assistenza ai contribuenti nei seguenti ambiti:
* erogazione dei servizi e assistenza fiscale resa a contribuenti e intermediari in materia di dichiarazioni fiscali, atti, versamenti fiscali e rimborsi, erogazione di contributi a fondo perduto e gestione dei crediti di imposta;
* assistenza per i servizi catastali, geotopocartografici e di pubblicità immobiliare resa a cittadini e professionisti;
* erogazione di servizi estimativi di consulenza tecnica e stima su beni immobili nei confronti di clienti istituzionali, nonché l’elaborazione di statistiche e quotazioni immobiliari utili ad orientare il cittadino nella determinazione del valore di compravendita dei beni immobili.

Edili Latina: Accordo per la verifica e la determinazione dell’EVR 2022

Il giorno 13/5/2022, ANCE Latina e FENEAL-UIL Latina, FILCA-CISL Latina, FILLEA-CGIL Frosinone-Latina, si sono incontrate per la verifica degli indicatori territoriali e per la conseguente determinazione a livello provinciale della percentuale dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) per l’anno 2022 ai sensi delle disposizioni del CCNL 3/3/2022 e del CCPL 6/4/2017

La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2021/2020/2019 sul triennio 2020/2019/2018.
I risultati di tale raffronto sono riportati nella seguente tabella:

Indicatori

2021

2020

2019

2020

2019

2018

VARIAZIONE 2021/20/19 SU 2020/19/18

Operai attivi 5.466 5.239 5.169 5.239 5.169 4.910  
Media triennale   5.291     4.106   + 3,63%
Ore Cassa edile 5.860.414 5.295.826 5.840.836 5.295.826 5.840.836 4.896.344  
Media triennale   5.665.692     5.344.335   + 6,01%
Massa salari 62.721.963 52.800.000 53.977.276 52.800.000 53.977.276 51.896.631  
Media triennale   56.499.746     52.891.302   + 6,82%
Rapp. Den./Vers. 5,42% 4,92% 4,73% 4,92% 4,73% 12,62%  
Media triennale   5,02%     7,42%   + 2,40%

All’esito della verifica effettuata a livello territoriale, risultano positivi quattro indicatori su quattro. Pertanto, considerata la somma delle incidenze ponderali degli indicatori positivi ai sensi di quanto previsto dal CCPL per il periodo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2022, la misura di E.V.R. stabilita a livello provinciale nel territorio di Latina, corrisponde al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 13 maggio 2022.
L’E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti (ivi compreso il TFR).
Per quanto sopra, gli importi di E.V.R. che le imprese sono tenute ad erogare ad operai e impiegati, a seguito della verifica aziendale disciplinata dal CCPL saranno i seguenti:

TABELLA UNICA: IMPRESA CON UNO O DUE PARAMETRI PARI O POSITIVI

Misura di E.V.R. a livello provinciale (4% dei minimi della paga base attualmente in vigore)

IMPIEGATI – VALORI MENSILI

Livello

Importi in Euro

7° Livello 75,79
6° Livello 68,21
5° Livello 56,84
4° Livello 53,05
3° Livello 49,26
2° Livello 44,34
1 ° Livello 37,89

OPERAI DI PRODUZIONE – VALORI ORARI

Livello

Importi in Euro

4° Livello 0,31
3° Livello 0,28
2° Livello 0.26
1° Livello 0,22

Operai discontinui

 

Guardiani senza alloggio 0,20
Guardiani con alloggio 0,18

L’impresa non dovrà erogare l’E.V.R. nei casi in cui entrambi i parametri aziendali risultino negativi, adottando la procedura disciplinata dal presente integrativo.

Contributo straordinario contro il caro bollette: pronti i codici tributo

Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo straordinario contro il caro bollette (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 20 giugno 2022, n. 29/E)

Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, ha istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica o di gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale o di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.
Il contributo è versato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “2710” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – ACCONTO – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
– “2711” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – SALDO – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
– “1939” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – INTERESSI – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”;
– “8939” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette – SANZIONE – art. 37, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Ferie non godute per maternità: la monetizzazione è consentita anche se la lavoratrice di dimette

L’indennità sostitutiva delle ferie spetta anche alla lavoratrice che non abbia potuto fruirne per astensione obbligatoria dal lavoro, restando invece neutra la modalità di cessazione del rapporto, connessa alla scelta di dimettersi (Corte di Cassazione, Ordinanza 15 giugno 2022, n. 19330).

La vicenda

La Corte di appello territoriale rigettava la domanda di una dipendente di condanna al pagamento dell’ indennità sostitutiva per ferie non godute delle quali non aveva potuto fruire perché in congedo obbligatorio per maternità sino alla risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni.
Secondo la Corte territoriale il rigetto della domanda della lavoratrice si fondava sull’applicazione della norma che impedisce la monetizzazione delle ferie non godute nei casi in cui l’estinzione del rapporto abbia avuto luogo per cause riconducibili alla volontà del lavoratore, come nel caso di dimissioni.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, contestando le conclusioni della Corte d’appello che aveva erroneamente ritenuto, nel caso di specie, la cessazione dal servizio imputabile alla lavoratrice per il solo fatto di essersi dimessa, non tenendo conto delle motivazioni e delle circostanze sottese.

La decisione della Cassazione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso, escludendo l’applicabilità al caso in argomento del principio richiamato dai giudici del gravame, secondo cui la monetizzazione delle ferie sarebbe stata preclusa dalla scelta operata dal lavoratrice di recedere dal rapporto di lavoro con le dimissioni.
Sul punto la Cassazione ha, difatti, precisato che nell’ipotesi in questione va valorizzata, in relazione al periodo precedente le dimissioni, l’impossibilità per il datore di concedere le ferie, ma soprattutto per la lavoratrice di fruirne, essendo in astensione obbligatoria per maternità.
A quest’ultima circostanza deve essere riconosciuta priorità, sia sul piano del bilanciamento degli interessi che su quello cronologico, rispetto alla scelta della lavoratrice di dimettersi; la dipendente, difatti, non avrebbe in alcun modo potuto fruire delle ferie nel periodo di astensione obbligatoria, indipendentemente dalla circostanza che ella abbia poi scelto di dare le dimissioni.
Ciò sulla base di un’ interpretazione dell’art. 5, co. 8, d.l. n. 95/2012 orientata alla luce dei principi tracciati dall’art. 7, co. 2, della Direttiva Ce n. 88 del 2003, e di quanto affermato dalla giurisprudenza della CGUE, da cui discende che la fruizione da parte della lavoratrice del congedo obbligatorio per maternità, ipotesi sostanzialmente sovrapponibile ad una condizione di malattia o comunque ad un’ ipotesi di impossibilità di fruizione delle ferie indipendente dalla volontà della lavoratrice, fino alla data della cessazione del rapporto di lavoro, rientra tra quelle ostative a disposizioni o pratiche nazionali che prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruirle.
Tanto premesso, come statuito dal Collegio, il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie va riconosciuto, come nel caso sottoposto ad esame, nei casi in cui l’impossibilità di fruizione è dipesa dal versare la lavoratrice nella situazione che impone l’astensione obbligatoria dal lavoro, restando, invece, neutra la modalità di cessazione del rapporto, ossia la successiva scelta della dipendente di dimettersi.

Assistenza fiscale 2022 e operazioni di conguaglio

Anche per il 2022, l’Inps assicura, nella qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’Istituto nel modello 730 e, quindi, provvede a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni (Messaggio 21 giugno 2022, n. 2499).

Ai fini dell’assistenza fiscale 2022, i contribuenti muniti delle credenziali di autenticazione necessarie per l’accesso ai servizi on line dell’INPS (SPID almeno di II livello, CIE, CNS) possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale dell’Inps.
Tale servizio è, inoltre, disponibile nella app “INPS mobile”, scaricabile da “Play Store” e da “App Store”.
Attraverso il servizio è possibile consultare i seguenti dati: avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi; conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante; eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta; importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Per un puntuale riscontro tra quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730 in possesso del contribuente e i conguagli che saranno effettuati dall’INPS sulla prestazione in pagamento, si rammenta quanto segue.
Il risultato contabile della dichiarazione è rappresentato con un singolo importo, complessivamente a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (compresi eventuali primo acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e a credito del dichiarante e dell’eventuale coniuge, se la dichiarazione è congiunta, scaturite dalla liquidazione della dichiarazione presentata con il modello 730.
Tale dato è indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/4, se a debito del contribuente, al rigo 161, con la seguente descrizione: “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” (colonna 1 e 2) o, se a credito del contribuente, al rigo 163, con la seguente descrizione: “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.
Oltre alla funzione di consultazione, a partire dal 15 luglio 2022, il servizio in esame, presente sul sito istituzionale dell’Istituto, consentirà ai contribuenti di trasmettere onlinela richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto IRPEF o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la scadenza prevista per il 10 ottobre 2022.
L’applicazione dell’annullamento e/o della variazione della seconda rata di acconto dipenderà dai tempi di predisposizione dei flussi di pagamento relativi al mese di novembre 2022.
Qualora la richiesta pervenga dopo l’elaborazione della rata di prestazione di novembre 2022, il conguaglio a debito relativo alla seconda rata di acconto sarà applicato su tale rata. Con il pagamento del mese successivo verrà restituito quanto trattenuto.
Nei casi in cui l’Istituto, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, si trovi nell’impossibilità di completare i conguagli a debito del modello 730/4 (ad esempio, a seguito della cessazione della prestazione, del decesso del dichiarante o di incapienza dei pagamenti spettanti), invierà un’apposita comunicazione all’interessato o agli eredi dello stesso, con l’invito a provvedere al versamento dei residui importi a debito, con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione di tale sopravvenuta impossibilità di completare i conguagli verrà fornita, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, anche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione stessa.
Inoltre, che nel caso di decesso del dichiarante in presenza di dichiarazione congiunta, il coniuge/parte dell’unione civile dovrà versare il debito del superstite, mentre potrà far valere il credito nella successiva dichiarazione dei redditi.
Il termine ultimo di presentazione della dichiarazione è fissato al 30 settembre 2022.

Credito d’imposta ZES: chiarimenti dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate con la risposta 21 giugno 2022, n. 322 ha fornito chiarimenti sul credito d’imposta ZES cumulabile con gli investimenti in beni strumentali nuovi.

L’art. 4, D.L. n. 91/2017, conv. con modif. dalla L. n. 123/2017 ha previsto la possibilità di istituire le c.d. ZES, Zone Economiche Speciali, all’interno delle quali le imprese possono beneficiare di un credito d’imposta che a partire dal 1° maggio 2022 è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Il credito di imposta è esteso per l’acquisto di terreni e per l’acquisizione, per la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati a partire dal 1° maggio 2022.

Viceversa, per gli investimenti effettuati sino al 30 aprile 2022, il medesimo credito di imposta spetta esclusivamente per l’acquisto di immobili.

Invece, il credito d’imposta non spetta per l’acquisto di immobili strumentali all’interno delle aree ZES tra imprese tra le quali intercorre un rapporto di controllo e/o di collegamento.

Sulla possibilità di cumulare sulle medesime spese (acquisto di celle frigorifere) il credito di imposta ZES e il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla Legge n. 178 del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione ZES risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.

Pertanto, alla luce delle regole di cumulabilità delle due misure agevolative, tenuto conto che la disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno,  applicabile anche agli investimenti nelle ZES, prevede la cumulabilità, a determinate condizioni, di tale beneficio con altri aiuti di Stato, non escludendo espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale, qual è il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in relazione ai medesimi investimenti, è possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.

Protocollo Nazionale contro la corruzione

Lo scorso 16 giugno 2022, tra l’ANAC e la CGIL, la CISL, la UIL, è stato siglato il protocollo d’intesa Nazionale contro la corruzione.

Il presente Accordo mira a strutturare la cooperazione tra le Parti, con specifico riguardo agli impatti sulla disciplina del rapporto di lavoro derivanti dall’attuazione degli strumenti previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici.
L’Autorità si impegna a coinvolgere le Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente accordo, con le modalità ritenute più opportune, nelle attività finalizzate all’adozione di atti a carattere generale, quali bandi tipo o contratti tipo, per le questioni strettamente attinenti alla tutela del rapporto di lavoro e al rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro.
Per lo svolgimento delle azioni di cooperazione, le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, a mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo e a garantire lo scambio di informazioni, metodologie, esperienze e buone pratiche.
L’Autorità e le OO.SS. firmatarie, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e attività istituzionali, si adopereranno per favorire la più ampia interconnessione della BDNCP con altre banche dati istituzionali, ivi comprese quelle degli enti previdenziali quali la Commissione Nazionale delle Casse Edili, l’INPS, e l’INAIL, al fine di promuovere l’utilizzo della BDNCP nonché di verificare il rispetto degli obblighi contributivi e le altre disposizioni in materia di diritto del lavoro.
Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.

Aziende energetiche: fissate le regole per il contributo straordinario

Pronte le regole per il versamento del contributo da parte delle aziende del settore energetico finalizzato ad alleggerire i costi di energia e gas a beneficio di famiglie e imprese. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 17 giugno 2022, 221978)

Si tratta, in particolare, del contributo a titolo solidaristico straordinario previsto dal decreto Ucraina (Dl n. 21/2022) a carico dei soggetti che producono energia elettrica o gas metano o che estraggono gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di quelli che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Con il provvedimento in oggetto sono stati definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di pagamento del contributo. Il versamento deve essere effettuato, per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, utilizzando i codici tributo istituiti con separata risoluzione.
La base imponibile su cui calcolare il contributo è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo si applica nella misura del 25% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro. Il contributo non è invece dovuto se l’incremento è inferiore al 10%. Ai fini del calcolo si considera il totale delle operazioni attive e il totale delle operazioni passive, al netto dell’Iva, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

Nulla la notifica dell’accertamento presso un luogo diverso dal domicilio fiscale del destinatario

La notifica al familiare, diverso dal destinatario dell’accertamento, presso domicilio eletto per l’attività d’impresa individuale diverso dalla residenza anagrafica comporta la nullità della notifica per vizio (Corte di cassazione – ordinanza 13 giugno 2022, n. 18979).

Ai sensi dell’art. 60, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 600/1973, salvo il caso di consegna in mani proprie, la notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario.

Tanto premesso, a norma dell’art. 58, del cit. decreto, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte ed inoltre che in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo, mentre l’art. 60 prevede che è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano e che in tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La norma in commento non precisa particolari requisiti formali per tale elezione di domicilio e a riguardo, in giurisprudenza è consolidato il principio che, in tema di notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio, non corrisponde l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di verificare e controllare l’attualità e l’esattezza del domicilio eletto, sicché, in caso di originaria difformità, non importa se per errore o per malizia, tra residenza anagrafica e domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi, la notificazione dell’avviso di accertamento perfezionata presso quest’ultimo indirizzo (anche mediante compiuta giacenza) si deve ritenere valida. Una diversa interpretazione renderebbe del tutto priva di scopo l’indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi e urterebbe contro il consolidato indirizzo della Corte di cassazione secondo cui l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria residenza (o di un proprio domicilio in un indirizzo diverso da quello di residenza, ma nell’ambito del medesimo comune ove il contribuente è fiscalmente domiciliato) va effettuata in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario.