Cessione di ramo d’azienda illegittima: natura dei crediti vantati dal lavoratore

5 set 2022 In caso di dichiarata nullità o illegittimità della cessione di ramo d’azienda i crediti vantati dal lavoratore per effetto dell’omesso ripristino del rapporto da parte del cedente hanno natura retributiva e non risarcitoria. Da tanto consegue l’inapplicabilità del principio della compensatio lucri cum damno, posto alla base della detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento (Corte di Cassazione, Ordinanza 01 settembre 2022, n. 25853).

La Suprema Corte ha ribadito il principio in oggetto, pronunciandosi sul ricorso proposto da una lavoratrice avverso la sentenza d’appello che aveva respinto la domanda proposta dalla stessa nei confronti della società datrice di lavoro, per ottenere il pagamento delle somme maturate successivamente alla sentenza con cui era stata dichiarata inefficace la cessione del suo contratto di lavoro in relazione al trasferimento di ramo d’azienda.

I giudici del gravame avevano, difatti, ritenuto che anche nell’ipotesi di dichiarata nullità o illegittimità della cessione di ramo d’azienda, quale quella del caso in questione, l’omesso ripristino della funzionalità del rapporto da parte del cedente, a fronte di una tempestiva messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore, rilevasse sul piano risarcitorio, con conseguente eccepibilità dell’aliunde perceptum che, nella specie, in ragione della circostanza che l’istante aveva percepito le retribuzioni erogate dalla società cessionaria presso cui aveva continuato a prestare attività, era di entità tale da elidere il danno subito.

La Corte di legittimità, cassando la sentenza impugnata, ha, di contro, risolto la controversa questione della natura dei crediti vantati dalla lavoratrice per effetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro da parte della cedente, nonostante la sentenza di accertamento dell’ illegittimità della cessione del ramo d’azienda cui la stessa era addetta, con decorrenza dalla messa in mora, nel senso della natura retributiva e non più risarcitoria dei detti crediti.
A fondamento della decisione la stessa Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza 7 febbraio 2018, n. 2990), con la quale queste ultime hanno sancito il principio di diritto secondo cui, in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni a decorrere dalla messa in mora.

Come rilevato dai giudicanti, a tale indirizzo è stato riconosciuto valore di diritto vivente sopravvenuto dalla Corte costituzionale (Sent. 28 febbraio 2019, n. 29), anche con riguardo alla fattispecie della cessione del ramo d’azienda.
Da tanto consegue, dunque, che, sancita la natura retributiva delle somme da erogarsi dal cedente inadempiente al comando giudiziale ed escluso che la richiesta di pagamento dei lavoratori abbia titolo risarcitorio, il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento non trova applicazione.

Al via le domande per l’accesso al credito di imposta edicole per l’anno 2022

Dal 1° al 30 settembre 2022 è possibile presentare la domanda di accesso per l’anno 2022 al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (Presidenza del consiglio dei ministri – Comunicato 01 settembre 2022).

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù “Servizi on-line” -> “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito di imposta edicole”.
La misura agevolativa, istituita dall’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stata rinnovata, per gli anni 2021 e 2022, dall’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 67, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto “sostegni-bis”), che ha introdotto le seguenti modifiche:
– platea dei destinatari: per l’anno 2022 possono accedere al beneficio:
   * gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
   * le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita;
– spese ammesse all’agevolazione: come per l’anno 2021, anche per l’anno 2022 rientrano tra le spese cui è parametrato il credito gli importi pagati nell’anno precedente per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.
Lo stanziamento complessivo previsto, che costituisce limite di spesa, ammonta a 15 milioni di euro.
La misura massima stabilita per l’agevolazione è pari ad euro 4.000, analogamente agli anni 2020 e 2021.

Giornalisti autonomi: comunicazione reddituale all’Inpgi entro il 30/09

Entro il 30 settembre 2022, tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata dell’Inpgi sono tenuti a presentare all’Istituto una comunicazione dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2021 (INPGI – Circolare n. 8/2022).

Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti alla Gestione Separata che nel 2021 abbiano svolto attività autonoma giornalistica:
– libero-professionale con Partita IVA;
-·come attività “occasionale”;
– come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;
– mediante cessione di diritto d’autore.

La comunicazione reddituale deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi all’area riservata del sito www.inpgi.it, utilizzando il codice iscritto (ovvero il numero di posizione) e la password normalmente utilizzata per l’accesso ai dati personali. La procedura è attiva tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

La comunicazione deve essere presentata anche dai giornalisti che pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale, non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2021. In tal caso, anche in assenza di reddito autonomo è possibile procedere al versamento del contributo minimo e aggiuntivo utile all’acquisizione dell’anzianità contributiva riferita all’anno 2021, ovvero dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così, di fatto, la posizione assicurativa per il solo anno 2021.

Non sono tenuti all’invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In tal caso, tuttavia, ai fini dell’esonero dall’obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista che in precedenza è stato assicurato INPGI per altra attività libero professionale (partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione diritti d’autore, ecc.) che non vi avesse ancora provveduto deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.

In caso di inoltro della comunicazione reddituale oltre la scadenza è dovuta un’apposita sanzione per ritardata comunicazione reddituale.

Il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo (per il 2021 pari a 15.953,00 euro). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa – rapportata al predetto importo minimo – ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.
La procedura per la comunicazione reddituale online indica le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi. Il versamento del contributo aggiuntivo è facoltativo; in sua assenza, quindi, sarà attribuita la sola anzianità connessa al reddito giornalistico dichiarato.
I contributi dovuti e risultanti dall’elaborazione della comunicazione on line possono essere versati – a scelta del giornalista – in unica soluzione entro il 31 ottobre 2022, oppure in 3 rate mensili con scadenza il 31 ottobre, il 30 novembre ed il 31 dicembre.

Dichiarazione obbligatoria del volume d’affari Iva e del reddito professionale

Dal 1° del mese è operativa la procedura per presentare la dichiarazione obbligatoria del volume d’affari Iva e del reddito professionale prodotto nel 2021 nell’area riservata dei “Servizi Enpacl online” (Enpacl, comunicato 1 settembre 2022).

Da giovedì 1° settembre è disponibile nell’area riservata dei “Servizi ENPACL on line” la procedura per rendere la dichiarazione obbligatoria del volume d’affari IVA e del reddito professionale prodotti nell’anno 2021.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato a venerdì 30 settembre.

Per generare i relativi “pagoPA” (oppure i tracciati del modello F24), occorre collegarsi all’area riservata, sezione “Contribuzione”, voce ‘Obbligatoria anno 2022’.

Aspetti economici del CIPL Edilizia Industria Venezia

 

Dal 1° settembre 2022 entra in vigore il rinnovo del CIPL per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Venezia.

Seguono alcuni aspetti economici del rinnovo del CIPL per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Venezia.

Mensa operai e impiegati

L’azienda concorre alle spese della mensa in ogni caso in misura non superiore a € 12,00 giornaliere fino ai 31 dicembre 2023, poi dal 1 gennaio 2024 tale misura aumenterà automaticamente a € 13,00 salvo trattamenti di miglior favore accordati dall’azienda. Vista la specificità del territorio, si concorda che a partire dal 1 gennaio 2023 tutte le imprese che lavorano o hanno cantieri nel centro storico di Venezia e isole della Laguna il costo sia di € 13,00 giornaliere.

Ove il pasto non possa essere fornito nelle forme di cui sopra, troveranno applicazione per gli operai, per gli autisti, per gli impiegati sia tecnici che amministrativi che prestano la loro opera nei cantieri, l’indennità sostitutiva di mensa pari ad € 5,29 giornaliera o in alternativa un servizio sostitutivo reso a mezzo di buono pasto di pari importo, elevabile fino a € 8,00 solo se fornito in forma elettronica.

Trasferta: operai/impiegati

L’indennità giornaliera di trasferta, secondo le condizioni previste dal presente contratto, all’operaio o impiegato è erogata per le tre fasce con le seguenti misure giornaliere per andata e ritorno:

a) 1.a fascia: 17,00 € a/r

b) 2.a fascia: 27,00 € a/r

c) 3.a fascia: 31,00 € a/r

L’indennità giornaliera di trasferta non è dovuta nei caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio, impiegato in servizio comandato o quando, recandosi direttamente nel cantiere di destinazione, venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza od abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. Qualora l’operaio o impiegato in trasferta si avvalga di un mezzo messo a disposizione dall’impresa per raggiungere il luogo di lavoro ma non guidi (così detto “passeggero trasportato”) l’indennità giornaliera di trasferta è quantificata in relazione alle tre fasce:

a) 1.a fascia: 8,50 € a/r

b) 2.a fascia: 14,50 € a/r

c) 3.a fascia: 18,50 € a/r

Anche in questo caso l’orario di lavoro decorre dai momento dì arrivo ai cantiere dì destinazione.
Nella medesima ipotesi, all’operaio o impiegato che conduce il mezzo messo a disposizione dall’azienda per trasportare i colleghi il rimborso giornaliero di trasferta è attribuito nella stessa misura fissata all’operaio o impiegato in trasferta rispettivamente

a) 1.a fascia: 17,00 € a/r

b) 2.a fascia: 27,00 € a/r

c) 3.a fascia: 31,00 € a/r

Anche in questo caso l’orario di lavoro decorre dal momento di arrivo al cantiere di destinazione.

Reperibilità aziendale

La reperibilità è un istituto accessorio alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è rintracciabile dall’azienda fuori dall’orario di lavoro al fine di assicurare con tempestività lo svolgimento di determinate attività o l’erogazione di un determinato periodo di servizio in presenza di esigenze non programmate di lavoro. I periodi di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale. L’indennità di reperibilità per gli operai e gli impiegati, che acconsentono per iscritto alla richiesta del datore di lavoro di essere reperibili anche fuori dall’orario di lavoro normalmente praticato dall’impresa, è fissata, a decorrere dall’1 settembre 2022, nelle seguenti misure minime giornaliere:

Compenso giornaliero:

16 ore

giorno lavorato

24 ore

giorno libero

24 ore

giorno festivo

€ 7,00 € 9,00 € 12.00

In caso di disponibilità alla reperibilità, l’azienda adotterà criteri di rotazione del personale.
Qualora il periodo di reperibilità abbia interessato più di una intera settimana consecutiva nel mese, per il periodo seguente e consecutivo eccedente la prima settimana, le indennità sopra riportate verranno così aumentate:

16 ore

giorno lavorato

24 ore

giorno libero

24 ore

giorno festivo

€ 9,00 € 12,00 € 16,00

Fondo imprese creative: dal 06 settembre apre lo sportello

Al via dal 6 settembre l’apertura dello sportello per accedere alle agevolazioni del Fondo Imprese Creative (Invitalia – Comunicato 30 agosto 2022).

La misura finanzia le micro, piccole e medie imprese operanti in qualunque settore che intendono acquisire un supporto specialistico nel settore creativo e introdurre innovazioni di servizio, prodotto o processo.

I servizi specialistici dovranno essere erogati da imprese creative e riguardare i seguenti ambiti strategici:

– azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand

– design e design industriale

– incremento del valore identitario del company profile

– innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di prodotti di particolare valore artigianale, artistico e creativo.

La dotazione finanziaria è di 9,6 milioni di euro.

La presentazione prevede due fasi, una prima fase di compilazione e una fase successiva di invio.

La compilazione delle domande è possibile dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022 e fino alle ore 10.00 del 22 settembre 2022.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma web di Invitalia.

Rapporto di lavoro subordinato e onere della prova in capo allo stagista

2 set 2022 Il lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ha l’onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (Corte di Cassazione, Ordinanza 30 agosto 2022, n. 25508).

Confermata dalla Cassazione la decisione della Corte di Appello che aveva rigettato la domanda di uno stagista, avente ad oggetto l’ accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, proposta nei confronti di una S.p.A..

Lo stagista, quale frequentante di un master universitario, aveva svolto presso la detta società un primo periodo di tirocinio di tre mesi, poi prorogato.
Terminato lo stage formativo, lo stesso aveva presentato istanza di assunzione, avendo appreso che altra stagista, concluso il tirocinio, era stata assunta a tempo determinato; tale istanza veniva, tuttavia, respinta dalla società.

I Giudici di merito motivavano la sentenza di rigetto, evidenziando l’assenza, nel caso in esame, degli indici rivelatori della subordinazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità, quali l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, ovvero, in via sussidiaria, l’inserimento continuativo del lavoratore stesso nell’impresa; il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l’assenza di rischio.

Lo stagista ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, deducendo che il rapporto intercorso con la società celerebbe un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, alla luce delle modalità di svolgimento dello stesso e che, pertanto, la lettera con la quale la società aveva respinto l’istanza di assunzione, corrisponderebbe ad una vera e propria intimazione di un licenziamento illegittimo.

Le doglianze formulate con il motivo di ricorso sono state ritenute infondate dalla Suprema Corte, la quale ha fatto proprio il percorso motivazionale seguito dalla Corte di Appello, concludendo che, nel caso in argomento, non fosse ravvisabile alcuno degli indici che connotano la subordinazione.

Sul punto, la Corte di legittimità ha, in particolare, ribadito che, ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso anche mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall’effettivo svolgimento del rapporto.

A tal fine sono stati richiamati gli indici di subordinazione rappresentati da:

– retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;

– orario di lavoro fisso e continuativo;

– continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali; – il – vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;

– inserimento nell’organizzazione aziendale.

Dunque, sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l’onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata.
Al contrario, nel caso di specie, come correttamente rilevato dai giudici del gravame, lo stagista non aveva fornito alcuna prova relativa neppure agli indici sussidiari di subordinazione.
Da tanto conseguiva il rigetto del ricorso.

Turismo: emissione dei MAV di settembre del Fondo Fast

 

  Il 30 settembre scade il termine per il pagamento dei contributi per i lavoratori delle aziende del settore turismo iscritti al Fondo di assistenza sanitaria FAST

Il Fondo comunica alle aziende  del settore turismo al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti, che la prossima la prossima emissione dei MAV avverrà il 16 settembre 2022 e riguarderà i MAV richiesti entro il 13 settembre. I relativi pagamenti dovranno avvenire entro il 30 settembre 2022.
Le emissioni previste per l’intero 2022 sono:
– 21 ottobre (richieste entro il 18);
– 18 novembre (richieste entro il 15);
– 16 dicembre (richieste entro il 13).
Le precedenti emissioni sono avvenute l’8 agosto, il 21 luglio, il 17 giugno, 22 aprile; il 22 marzo; il 18 febbraio; il 21 gennaio; il 17 dicembre; il 19 novembre

Privacy: sistema che monitora la presenza dei minori stranieri non accompagnati

Il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM) è conforme alla disciplina di protezione dati (Garante privacy, nota 1 settembre 2022, n. 494).

 

In particolare, il SIM consente di monitorare la presenza dei minori stranieri non accompagnati, di tracciarne gli spostamenti sul territorio nazionale e di gestirne i dati relativi all’anagrafica, allo status e al loro collocamento.
La disciplina era stata già oggetto di uno schema di Dpcm, che il Consiglio di Stato aveva ritenuto non idoneo a disciplinare le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia, indicando invece la necessità di adottare un regolamento governativo.
Il nuovo testo recepisce pressoché integralmente le osservazioni rese dal Garante in un parere del 2019.
Dalle finalità del trattamento, di cui è titolare il Ministero, sono state infatti espunte quelle statistiche, di studio, di informazione e ricerca, mentre sono state precisate le modalità e le garanzie con cui legittimare la diffusione dei dati. Lo schema di regolamento precisa inoltre le tipologie di dati e di operazioni eseguibili e le modalità di accesso alle informazioni del SIM.
Al compimento del diciottesimo anno d’età, è previsto che i dati del minore possano essere conservati esclusivamente per il tempo, non superiore a 5 anni, necessario ad adempimenti di natura amministrativa o contabile o allo svolgimento di politiche di integrazione; alla scadenza del periodo i dati devono essere cancellati o anonimizzati.

Edilizia Industria Torino: accordo per la determinazione dell’EVR 2022

Firmato il 16/6/2022, tra il Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino e la FENEAL-UIL Piemonte, la FILCA-CISL della provincia di Torino, la FILLEA-CGIL della provincia di Torino, il verbale di accordo per la verifica e la determinazione dell’EVR anno 2022

Le Parti territoriali per il settore dell’Edilizia Industria della provincia di Torino, si sono incontrate per la verifica dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) e per la determinazione degli importi eventualmente da erogare.
Con la firma dell’accordo 16/6/2022, si è convenuto quanto segue:

1) Gli indicatori medi per il triennio 2019/2021, a confronto di quelli 2018/2020, che esprimono l’andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e indicati nell’Accordo Provinciale 20 aprile 2021, determinano il riconoscimento a livello territoriale dell’E.V.R. nella misura pari al 4%, in quanto i quattro indicatori sono risultati positivi;

2) Determinato l’EVR a livello territoriale nella misura di cui al precedente punto, ogni impresa procederà entro il 15 luglio 2022 alle verifiche degli indicatori aziendali – ore di lavoro denunciate in Cassa Edile e volume d’affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA – relativi ai medesimi trienni di riferimento (media 2019/2021 su media 2018/2020 ), con le modalità di cui all’allegato VIII dell’Accordo 20 aprile 2021;

3) In presenza di entrambi gli indicatori aziendali pari o positivi l’impresa erogherà l’EVR nella misura di cui alla Tabella 1. In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo l’impresa erogherà l’EVR nella misura ridotta di cui alla Tabella 2. In presenza di entrambi gli indicatori aziendali negativi l’impresa non erogherà l’EVR.

TABELLA 1 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.) IMPORTI ANNO 2022 MISURA DEL 4%

Importi orari EVR operai anno 2022

OPERAI

IMPORTO ORARIO

Operaio 4° livello 0,26 euro
Operaio specializzato – 3° livello 0,25 euro
Operaio qualificato – 2° livello 0,22 euro
Operaio comune – 1° livello 0,19 euro
Custodi B 0,17 euro
Custodi C 0,15 euro

Importi mensili EVR impiegati anno 2022

IMPIEGATI

IMPORTO MENSILE

7° livello 65,23 euro
6° livello 58,71 euro
5° livello 48,92 euro
4° livello 45,66 euro
3° livello 42,40 euro
2° livello 38,16 euro
1° livello 32,61 euro

TABELLA 2 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.) IMPORTI ANNO 2022 MISURA DEL 2,6%

Importi orari EVR operai anno 2022 – misura ridotta

OPERAI

IMPORTO ORARIO

Operaio 4° livello 0,17 euro
Operaio specializzato – 3° livello 0,16 euro
Operaio qualificato – 2° livello 0,14 euro
Operaio comune – 1° livello 0,12 euro
Custodi B 0,11 euro
Custodi C 0,10 euro

Importi mensili EVR impiegati anno 2022 – misura ridotta

IMPIEGATI

IMPORTO MENSILE

7° livello 42,40 euro
6° livello 38,16 euro
5° livello 31,80 euro
4° livello 29,68 euro
3° livello 27,56 euro
2° livello 24,80 euro
1° livello 21,20 euro