Proroga mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa

Grazie allo stanziamento di ulteriori 60 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, sono prorogati i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e i trattamenti di mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa. L’Inps fornisce chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della proroga (Messaggio 06 settembre 2022, n. 3295).

Al fine di completare i piani di recupero occupazionale sono stati stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 60 milioni di euro per l’anno 2022 per finanziare:
– ulteriori interventi di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa. Al fine di essere ammessa all’ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l’impresa deve presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria. (art. 44, co. 11- bis, D.Lgs. n. 148 del 2015);
– la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa, e che risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (art. 53-ter, D.L. n. 50 del 2017);
Al riguardo l’Inps ha precisato che possono intendersi implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno 2022 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, e all’articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all’articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.
Pertanto, a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria, possono essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.
Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, in data 9 marzo 2022 ha emanato il decreto interministeriale n. 5 con il quale ha ripartito le risorse finanziarie tra le Regioni:

Regione

Risorse

Lazio € 19.797.385,44
Campania € 12.018.707,24
Molise € 6.961.085,54
Abruzzo € 3.395.651,48
Puglia € 848.912,87
Sardegna € 10.186.954,45
Umbria € 2.546.738,61
Sicilia € 4.244.564,36
Totale € 60.000.000,00

Dichiarazione IVA emendabile

Riconosciuta l’emendabilità in giudizio, anche oltre i termini decadenziali di cui all’art. 2, DPR n. 322/1998, della dichiarazione Iva corredata da errori materiali commessi dal contribuente (Corte di cassazione – sentenza 31 agosto 2022, n. 25554).

Il caso di specie si riferisce all’insussistenza di un credito IVA esposto, derivante dalla dichiarazione dell’anno precedente rispetto a quello oggetto di ripresa e il credito non era stato posto in compensazione bensì era stata rettificata l’originaria dichiarazione attraverso la proposizione di una dichiarazione successiva. La contribuente assumeva di aver agito nel rispetto dell’art. 2 co. 8 D.P.R. n. 322/1998 e dei termini dell’art. 43, D.P.R. n. 600/1973.
A riguardo, la giurisprudenza ha più volte riconosciuto la facoltà per il contribuente di rettificare anche oltre i termini decadenziali di cui all’art. 2, DPR n. 322/1998 la dichiarazione fiscale originariamente inficiata da errori materiali.
In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all’art. 43, DPR n. 600/1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A., mentre, se intesa, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro 48 mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.
La Corte ha così statuito il diritto per il contribuente di opporsi in giudizio alla maggiore pretesa erariale avanzata dall’Amministrazione, anche correggendo eventuali errori commessi in sede dichiarativa, e tale correzione è stata ammessa a prescindere dall’osservanza dei termini prescritti dall’ordinamento ai fini della presentazione di una dichiarazione integrativa e anche nel caso in cui quest’ultimo atto non sia stato redatto anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale.
In tal senso depongono in primo luogo la natura giuridica della dichiarazione fiscale, ravvisabile in linea generale in una mera dichiarazione di scienza e non in una manifestazione di volontà, salvo casi particolari o parti specifiche di essa e quindi sempre emendabile, con la conseguenza che il contribuente può fare valere eventuali vizi commessi nella redazione della stessa, che attengano al merito della pretesa tributaria, anche in sede contenziosa.
In secondo luogo, in materia di IVA e di imposte dirette sono applicabili i medesimi princìpi, compreso quello secondo il quale la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è in linea di principio emendabile.
Essa costituisce un momento dell’iter procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria atteso che la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma dichiarativo perché reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elemento di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti.

Ne consegue che l’emendabilità della dichiarazione non può ritenersi sottoposta al limite temporale di cui all’art. 37, co. 5, 6, DPR n. 633/1972, il quale riguarda la rimozione di omissioni o l’eliminazione di errori suscettibili di comportare un pregiudizio per l’erario, ma non la rettifica di dichiarazioni oggettivamente errate e quindi idonee a pregiudicare il dichiarante, anche in ragione del fatto che la negazione del diritto al rimborso determinerebbe un indebito incameramento del credito da parte dell’erario.

Da ciò discende il riconoscimento dell’emendabilità in giudizio anche oltre i termini decadenziali di cui all’art. 2, DPR n. 322/1998 della dichiarazione originariamente affetta da errori materiali commessi dal contribuente.

Sinistro con mezzo aziendale: quando è esclusa la responsabilità datoriale

6 set 2022 In caso di sinistro che abbia coinvolto il terzo, avvenuto in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa, la responsabilità del datore di lavoro è esclusa quando il rischio concretizzatosi si pone al di fuori della sua sfera di gestione, essendosi realizzato un evento dipeso dalla presenza di più utenti su un tratto stradale, cagionato dalla strutturale difettosità di un automezzo regolarmente omologato (Corte di Cassazione, Sentenza 23 agosto 2022, n. 31478).

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna emessa nei confronti del legale rappresentante, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del preposto con funzioni di Capo Servizio della medesima società, ritenuti responsabili del reato di omicidio colposo, per aver cagionato la morte di una donna, la quale veniva travolta dall’autocompattatore, condotto dal dipendente della stessa società.
Quest’ultimo percorrendo in retromarcia una via posta in un’area privata, per raggiungere la via pubblica, dopo avere terminato l’operazione di carico dei rifiuti, investiva la persona offesa, che si trovava sul lato posteriore del mezzo, in posizione non visibile al conducente, in quanto posta in un cono d’ombra, non raggiungibile dalla visione degli specchietti retrovisori e dalla telecamera posteriore del veicolo.

I giudici di merito, a fondamento della decisione, avevano ritenuto applicabile la normativa antinfortunistica (D. Lgs. n. 81/2008), sul presupposto che il luogo ove era avvenuto il sinistro dovesse considerarsi “luogo di lavoro” e che le disposizioni rivolte alla tutela dei lavoratori dovessero estendersi all’incolumità dei terzi presenti sul luogo di lavoro.
A fronte, quindi, del nesso di causalità fra la violazione di norme di prevenzione e il sinistro occorso al terzo doveva ritenersi sussistente la penale responsabile del soggetto con posizione di gestore del rischio.
La Corte territoriale aveva, altresì, escluso che il comportamento della persona offesa, consistito nel camminare, al centro della strada, dietro il mezzo compattatore e voltando le spalle al medesimo, e la sua asserita incapacità di udire il segnalatore acustico , a causa dell’ipoacusia che la affliggeva, e probabilmente anche di vedere adeguatamente, per problemi di vista, costituisse evento interruttivo nel nesso causale fra la condotta degli imputati e l’evento morte.

Gli imputati hanno proposto ricorso congiunto avverso la sentenza, contestando, in primo luogo, la riconducibilità del rischio realizzatosi al novero dei rischi derivanti dallo svolgimento di attività lavorative, cui consegue l’applicabilità delle disposizioni di cui al D. L.gs. 81/2008, la cui violazione era loro contestata; escludendo, in secondo luogo, la prevedibilità del fatto, avuto riguardo alla conformità del mezzo utilizzato, essendo l’autocompattatore stato omologato quale monoperatore, e mantenuto in stato di piena efficienza.

I motivi di ricorso proposti sono stati giudicati fondati dalla Suprema Corte.

Quest’ultima, difatti, ha rilevato che il sinistro, nel caso in argomento, era avvenuto “in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa”, ma non con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dal momento che il rischio concretizzatosi si poneva al di fuori della sfera di gestione del datore di lavoro, inerendo piuttosto alla circolazione stradale ed essendosi realizzato un evento dipeso dalla presenza di più utenti su un tratto stradale, cagionato dalla strutturale difettosità di un automezzo regolarmente omologato.

Rinnovato il CIRL per gli impiegati agricoli del Piemonte

Stipulato, il 18/7/2022 tra CONFAGRICOLTURA Piemonte, COLDIRETTI Piemonte, CIA Piemonte e CONFEDERDIA, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL l’accordo per il rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro per i Quadri e gli Impiegati agricoli del Piemonte

1) Decorrenza e durata
L’accordo ha durata quadriennale, decorre dall’1 gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025;

2) Aumento contrattuale
Si concorda un adeguamento economico complessivo del 5% da calcolarsi sul minimo tabellare in vigore alla data attuale e da corrispondersi in due trance:

– a decorrere dall’1 luglio 2022 verrà corrisposto il 3,5% di aumento pari a:

Categorie

Importi

Quadri 80,73 € lordi
1.a categoria 77,54 € lordi
2.a categoria 68,86 € lordi
3.a categoria 62,18 € lordi
4.a categoria 56,66 € lordi
5.a categoria 53,23 € lordi
6.a categoria 49,63 € lordi

– a decorrere dall’1 gennaio 2023 la restante parte dell’1,5% di aumento pari a:

Categorie

Importi

Quadri 34,60 € lordi
1.a categoria 33,23 € lordi
2.a categoria 29,51 € lordi
3.a categoria 26,65 € lordi
4.a categoria 24,28 € lordi
5.a categoria 22,81 € lordi
6.a categoria 21,27 € lordi

– Si concorda di corrispondere una quota una tantum per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente verbale con la mensilità di luglio 2022 nelle seguenti misure:

Categorie

Importi

Quadri 116,00 € lordi
1.a categoria 111,00 € lordi
2.a categoria 99,00 € lordi
3.a categoria 89,00 € lordi
4.a categoria 81,00 € lordi
5.a categoria 77,00 € lordi
6.a categoria 71,00 € lordi

3) Commissione Paritetica
Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica che dovrà definire, la stesura definitiva del presente verbale di accordo e più in particolare riguardante il lavoro a tempo parziale, la banca a ore, la salute e sicurezza sul lavoro, le ferie solidali e lo smart working.

INAIL: dal 1° luglio 2022 aumentano minimale e massimale

L’INAIL ha rivalutato il minimale e il massimale della retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi dell’anno 2022 (Circolare 02 settembre 2022, n. 33).

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2022, le prestazioni economiche erogate dall’INAIL per il settore industria come segue:
– minimale Euro 17.780,70;
– massimale Euro 33.021,30.
Sulla base di tali importi, l’INAIL ha conseguentemente rivalutato i limiti della retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2022, già stabiliti con la circolare 16 maggio 2022, n. 21.

LAVORATORI CON RETRIBUZIONE CONVENZIONALE PARI AL MINIMALE DI RENDITA

Dal 1° luglio 2022 l’imponibile giornaliero (euro 17.780,70 : 300) corrisponde a Euro 59,27, mentre quello mensile (euro 59,269 x 25 ovvero euro 17.780,70 : 12) corrisponde a Euro 1.481,73.
I lavoratori interessati sono:
– detenuti e internati;
– allievi dei corsi di istruzione professionale;
– lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
– lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
– lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
– giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

FAMILIARI PARTECIPANTI ALL’IMPRESA FAMILIARE (ART. 230-BIS C.C.)

Dal 1° luglio 2022 l’imponibile giornaliero corrisponde a Euro 59,51, mentre quello mensile corrisponde a Euro 1.487,74.
Rientrano in questa categoria il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che non sono alle dipendenze del datore di lavoro titolare dell’impresa familiare.

LAVORATORI DI SOCIETÀ EX COMPAGNIE E GRUPPI PORTUALI (LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84)

Dal 1° luglio 2022 l’imponibile mensile (euro 110,47 x 12 gg.) corrisponde a Euro 1.325,64.

LAVORATORI DELL’AREA DIRIGENZIALE SENZA CONTRATTO PART-TIME

Dal 1° luglio 2022 l’imponibile giornaliero (euro 33.021,30 : 300) corrisponde a Euro 110,07, mentre quello mensile corrisponde (euro 110,07 x 25) a Euro 2.751,78.

LAVORATORI DELL’AREA DIRIGENZIALE CON CONTRATTO PART-TIME

Dal 1° luglio 2022 l’imponibile orario (euro 110,07 : 8) corrisponde a Euro 13,76.

RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO

La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita e si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.
Dal 1° luglio 2022 l’imponibile giornaliero (euro 17.780,70 : 300) corrisponde a Euro 59,27, mentre quello mensile (euro 59,269 x 25) corrisponde a Euro 1.481,73.

COMPENSI EFFETTIVI PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI

Per i lavoratori parasubordinati, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto, è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail. A detti limiti minimo e massimo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 12 mesi lavorativi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.
Per i rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno, la misura dei compensi deve essere preliminarmente ripartita per i mesi, o frazione di mese, di durata del rapporto.
Se il compenso medio mensile così ottenuto è di importo compreso fra i limiti del minimale e massimale mensile di riferimento, esso, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto, costituirà la base imponibile per il calcolo del premio.
Qualora il compenso medio mensile risulta, invece, di importo inferiore o superiore al minimale o massimale mensile, la base imponibile sarà comunque pari a detto minimale o massimale, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto.
Dal 1° luglio 2022 i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile corrispondono a:
– minimale Euro 1.481,73 (euro 17.780,70 : 12);
– massimale Euro 2.751,78 (euro 33.021,30 : 12).

RETRIBUZIONE EFFETTIVA ANNUA PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI

L’assicurazione è obbligatoria per gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnicosportivi e i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell’ambito delle discipline sportive professionistiche regolamentate dalla Federazione Ciclistica Italiana, dalla Federazione Italiana Golf, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Federazione Italiana Pallacanestro.
La base imponibile degli sportivi professionisti è costituita dalla retribuzione effettiva, nel rispetto del minimale e massimale di rendita.
Pertanto va, prima, applicato il criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime e, poi, va determinata mensilmente la retribuzione effettiva percepita nell’anno, da confrontare con il minimale ed il massimale annuo previsto per il pagamento delle rendite Inail.
Se la retribuzione effettiva annua è inferiore al minimale di rendita annuo, il premio deve essere calcolato in base al minimale di rendita. Se la retribuzione effettiva annua è superiore al massimale di rendita annuo, il premio deve essere calcolato in base al massimale di rendita. Se invece la retribuzione effettiva annua è compresa tra il minimale e il massimale di rendita il premio Inail è calcolato in base alla retribuzione effettiva percepita.
Dal 1° luglio 2022 i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono a:
– minimale Euro 17.780,70;
– massimale Euro 33.021,30.

ALUNNI E STUDENTI DELLE SCUOLE O ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, NON STATALI, ADDETTI A ESPERIENZE TECNICO-SCIENTIFICHE O ESERCITAZIONI PRATICHE O DI LAVORO

Dal 1° luglio 2022, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a euro 2,84 e, quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo dovuto per la regolazione dell’anno scolastico 2021/2022 risulta uguale a euro 2,81 (calcolato sommando 8/12 di euro 2,79 e 4/12 di euro 2,84). Pertanto, in ordine al periodo gennaio – ottobre 2022, in sede di regolazione dei premi per il suddetto periodo, va applicata una integrazione di euro 0,02 rispetto al premio di euro 2,79 già richiesto.

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali Premio annuale a persona Anno scolastico 2021/2022 regolazione Anno scolastico 2022/2023 anticipo
Euro 2,81 Euro 2,84

ALLIEVI DEI CORSI ORDINAMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALI CURATI DALLE ISTITUZIONI FORMATIVE E DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI (ALLIEVI IEFP)

L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.
Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale.

Anno formativo 2022/2023
Retribuzione minima giornaliera Euro 59,27
Premio speciale unitario annuale Euro 64,01*

Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa (NOTA 14).

Ne consegue che la misura dell’onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato è rideterminata in euro 50,86 a decorrere dal 1° settembre 2022, data di inizio dell’anno formativo 2022/2023.

POSTEL S.p.A.: premio di risultato

Con accordo del 3 agosto 2022 è stato determinato il Premio di Risultato di Postel S.p.A.

Il presente Accordo prevede una durata di vigenza economica e normativa, il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022.
Postel S.p.A. procederà alla corresponsione del premio di risultato (di cui al presente Accordo) al raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati, in miglioramento rispetto al consuntivo 2021
– Tempi di attraversamento MP: percentuale lavorazioni Mass Printing completate entro 3 gg dalla scadenza del flusso = target 30% con +1% incrementale
– Scarto Carta: quantità di carta scartate durante il ciclo di produzione nelle attività di stabilimento = -2% rispetto al 2021
Address Software S.r.l. procederà alla corresponsione del premio di risultato (di cui al presente Accordo) al raggiungimento dell’obiettivo di seguito indicato, in miglioramento rispetto al consuntivo 2021
– Servizio di Normalizzazione: attività di correzione indirizzi automatica e semiautomatica) – incremento dei volumi gestiti nel 2022 rispetto al 2021 (modalità di calcolo: rapporto tra l’incremento dei record lavorati nel 2022 rispetto al 2021 ed il totale dei record lavorati nel 2021, a parità di perimetro clienti) = +4% rispetto al 2021
Seguono gli importi unitari lordi del Premio di Risultato per l’anno 2022, distinti per livelli retributivi, secondo la suddivisione del personale Staff/Produzione prevista nell’Accordo del 4 aprile 2013.
Tali importi costituiscono, ad ogni effetto di legge e di contratto, retribuzione variabile correlata ad incrementi di Produttività, Qualità e Redditività aziendale. In particolare, il riconoscimento del 100% degli importi di cui all’alinea che precede è correlato ai risultati economici complessivi misurati per mezzo di un indicatore costituito dal parametro sottoindicato, individuato in base ad elementi tecnici rilevabili dal bilancio del Gruppo Poste Italiane:
EBIT-Earnings Before Interests and Taxes del Gruppo Poste Italiane (al netto del costo relativo al PdR di Poste Italiane valorizzato al 100%).

Livelli

Importo P.d.R. 2022 Personale di Staff

Importo P.d.R. 2022 Personale di Produzione

A1 1.775 1.874
A2 1.687 1.782
B 1.855 1.960
C 1.854 1.959
D 1.847 1.952
E 1.886 1.993

a) Il Premio non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto.

b) Il Premio, per il corrente anno, verrà determinato ed erogato nei confronti del personale dipendente di Postel S.p.A. e di Address Software S.r.l., con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato, che risulti in forza alla data del 31 dicembre 2022, nella misura spettante secondo le modalità di calcolo di cui al presente Accordo.

Il Premio sarà, altresì, erogato nei confronti del personale a tempo determinato dipendente di Postel S.p.A. e di Address Software S.r.l., che abbia prestato almeno sei mesi -anche non continuativi- di servizio nell’anno di competenza del Premio, nella misura spettante secondo le modalità di calcolo di cui al presente Accordo.

c) La corresponsione dell’importo del Premio spettante a livello individuale avverrà con le competenze del mese di giugno 2023 ed in coerenza con i tempi di approvazione del bilancio.

d) L’erogazione del Premio avverrà esclusivamente nel caso in cui si sia raggiunta la soglia di accesso all’indicatore EBIT del Gruppo Poste Italiane.

Il lavoratore potrà scegliere di fruire, in tutto o in parte, dell’importo del Premio di Risultato individuale spettante in prestazioni, opere e servizi con finalità di rilevanza sociale, corrisposti in via diretta o sotto forma di rimborso spese o mediante contributi aggiuntivi alla previdenza complementare e/o al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
Al lavoratore che sceglierà di destinare il Premio di Risultato in Servizi Welfare, verrà riconosciuto:
a) un credito di Welfare aggiuntivo pari a 50 euro -da destinare comunque ai servizi Welfare- qualora il medesimo sceglierà di convertire ed effettivamente fruirà in servizi Welfare almeno del 10% del proprio Premio;
b) un incremento Welfare aggiuntivo pari a 100 euro -da destinare comunque ai servizi Welfare- nel caso in cui sceglierà di destinare ed effettivamente fruirà del 50% del proprio Premio convertito in Welfare;
c) un credito Welfare pari a 50 euro, aggiuntivo rispetto agli importi di cui alle suddette lettere a) e b) -da destinare comunque ai servizi Welfare- nel caso in cui sceglierà di destinare ed effettivamente fruirà del 90% del proprio Premio in servizi Welfare.

INPS: prestazioni all’estero e accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2022/2023

L’Inps ha fornito precisazioni sul pagamento delle prestazioni all’estero: accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2022 e 2023 (Messaggio 6 settembre 2022, n. 3286).

Al fine di razionalizzare lo svolgimento dell’attività di verifica in un’ottica di semplificazione amministrativa, l’Istituto ha chiesto a Citibank NA di escludere dall’accertamento alcuni gruppi di pensionati quali, ad esempio, quelli che risiedono in Paesi in cui operano Istituzioni con le quali l’INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni sul decesso dei pensionati comuni. Pertanto, è stato valutato opportuno non inviare la richiesta di produrre la prova di esistenza in vita ai seguenti gruppi di soggetti: A) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili con le Istituzioni previdenziali tedesche e svizzere. L’Istituto ha stipulato con Deutsche Rentenversicherung  (DRV) e Ufficio centrale di compensazione (UCC) accordi di scambio delle informazioni di decesso, che riguardano un numero considerevole di pensionati residenti in Germania e in Svizzera, e che hanno già dato prova di sufficiente affidabilità, rendendo superflue ulteriori verifiche. Si sottolinea che tale decisione non riguarda tutti i pensionati residenti in Germania e in Svizzera, ma solo quelli che sono titolari anche di prestazioni a carico delle suddette Istituzioni e per i quali vengono scambiate le informazioni; B) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese; C) pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP); D) pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica. Infatti, la riscossione personale presso il Partner d’appoggio della Banca è considerata prova sufficiente dell’esistenza in vita, poiché le agenzie Western Union accertano, all’atto dell’incasso, l’identità del beneficiario attraverso documenti validi con foto; E) pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank NA a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

Citibank NA avvia la verifica dell’esistenza in vita con la spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di attestazione ai pensionati residenti nei Paesi compresi nella lista. La modulistica è stata redatta sia in lingua italiana sia, a seconda del Paese di destinazione, in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese. Con riferimento ai pensionati residenti in Svizzera, Citibank NA invierà la lettera e il modulo in tre lingue, italiano, francese e tedesco.
Nelle citate lettere esplicative è indicata anche la data di restituzione del modulo di attestazione dell’esistenza in vita.
La lettera riporterà le seguenti informazioni:
-le istruzioni per la compilazione del modulo di esistenza in vita;
-la richiesta di documentazione di supporto (fotocopia di un valido documento d’identità del pensionato con foto);
-le indicazioni per contattare il Servizio Citibank NA di assistenza ai pensionati.
Per consentire un’ordinata e tempestiva gestione del flusso di rientro delle attestazioni, il modulo sarà personalizzato per ciascun pensionato. Per questo motivo gli interessati dovranno utilizzare il modulo ricevuto da Citibank NA e non potranno essere utilizzati moduli in bianco.
Nel caso in cui un pensionato non riceva il modulo o lo smarrisca, dovrà contattare il Servizio di assistenza della Banca, che provvederà a inviare un nuovo modulo personalizzato.
Le informazioni in merito all’avvio dell’accertamento generalizzato e alle modalità da seguire per il completamento del processo, anche con riguardo alla localizzazione del pagamento agli sportelli del Partner d’appoggio, saranno portate a conoscenza dei pensionati attraverso il sito web della Banca (www.inps.citi.com).
Citibank NA ha reso disponibili ai pensionati coinvolti in tale accertamento le seguenti diverse modalità per fornire la prova di esistenza in vita.

Buono fiere: domande dal 9 settembre

Dalle ore 10 del 9 settembre 2022 le imprese potranno presentare le domande per il “Buono Fiere”, l’incentivo che mette a disposizione 34 milioni di euro per sostenere la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Comunicato 02 settembre 2022).

La misura prevede un contributo a fondo perduto, nella misura massima di 10 mila euro, pari al 50% delle spese sostenute per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi, i servizi per le attività promozionali e quelle relative al trasporto, il noleggio di impianti nonché le spese per l’impiego di personale a supporto dell’azienda.
Il Buono fiere può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario in relazione a una o più fiere.
Gli eventi rispetto ai quali è possibile beneficiare del contributo sono quelli organizzati nel periodo che va dal 16 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti che ha introdotto la misura) al 31 dicembre 2022.
Per facilitare la presentazione delle domande le imprese potranno effettuare, già a partire dalle ore 10 del 7 settembre, le verifiche sul possesso dei requisiti tecnici e delle autorizzazioni necessarie in vista dell’invio della domanda di prenotazione del buono dal 9 settembre.
Il “Buono Fiere” verrà riconosciuto in considerazione dell’ordine temporale di presentazione delle domande e tenuto conto delle risorse stanziate per la misura.

Startup siciliane: via libera alle istanze per il credito d’imposta

06 SETT 2022 L’incentivo messo a disposizione dalla Regione siciliana va a rafforzare il mix agevolativo di cui beneficiano le aziende ammesse a Resto al Sud e consente l’abbattimento di parte delle imposte e tasse regionali (INVITALIA – Comunicato 05 settembre 2022)

Per favorire la ripresa economica e sostenere le start-up siciliane, messe in difficoltà dalla pandemia da COVID-19, la Regione Sicilia ha istituito un contributo, sotto forma di credito di imposta, finalizzato ad accrescere l’efficacia, sul territorio regionale, della misura agevolativa Resto al Sud.
La Regione rende dunque disponibile, a chi ha scelto di avviare le proprie attività imprenditoriali in Sicilia usufruendo dell’incentivo, uno strumento finanziario rafforzato con il quale sostenere il proprio sviluppo e contrastare l’emigrazione di giovani professionisti, in questo periodo di grave crisi economica.
Le istanze dovranno essere compilate nel periodo compreso tra le ore 12:00 del 15 settembre ed entro le ore 12:00 del 30 settembre 2022 alla pagina dedicata con accesso attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) – livello 2 e successivamente trasmesse via PEC al Dipartimento Finanze e Credito. I fondi disponibili per l’anno 2022 ammontano a 1,9 milioni di euro.

Prorogati i termini di trasmissione dei dati POS

Le informazioni relative alle operazioni contabilizzate dal 1° settembre dovranno essere inviate entro il 15 ottobre, quelle sulle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022, entro il 30 novembre. Il termine di trasmissione a regime è ampliato di un giorno (Agenzia delle entrate – provvedimento 02 settembre 2022, n. 340401).

Con provvedimento n. 253155 del 30 giugno 2022 sono state definite le informazioni, le modalità e i termini entro cui gli operatori finanziari devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, tramite la società PagoPA S.p.a, i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate da questi ultimi mediante gli stessi strumenti.

In particolare, il provvedimento aveva stabilito che la prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, doveva essere effettuata entro il 5 settembre p.v. ed entro il 31 ottobre quelle riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. Inoltre, il provvedimento aveva stabilito che, a regime, il flusso informativo doveva essere trasmesso entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione.

Detto questo, a fronte delle diverse segnalazione circa la difficoltà tecniche nel rispettare le scadenze di trasmissione sopra citate, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato i predetti termini di trasmissione rispettivamente al 15 ottobre p.v. per le operazioni contabilizzate dal 1° settembre e al 30 novembre per la trasmissione delle informazioni relative alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. Inoltre, è stato ampliato di un giorno il termine di trasmissione a regime.