Fondo per la Repubblica Digitale: pronto il codice tributo

Istituito il codice tributo per l’utilizzo mediante F24 del credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale” (Agenzia Entrate – risoluzione 04 ottobre 2022 n. 55).

L’art. 29, D.L. n. 152/2021, conv., con modif. dalla L. n. 233/2021 ha riconosciuto alle fondazioni di cui al DLgs 17 maggio 1999, n. 153, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 65%, per gli anni 2022 e 2023, e al 75%, per gli anni 2024, 2025 e 2026, dei versamenti effettuati al “Fondo per la Repubblica Digitale”, da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto.

Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:
– “6988” – denominato “credito d’imposta relativo ai  versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale”, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152″.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.

Licenziamento disciplinare: illegittimo se la contestazione non è specifica

5 ott 2022 La contestazione dell’addebito deve essere specifica, nel senso che deve contenere l’esposizione puntuale delle circostanze essenziali del fatto ascritto al lavoratore, al fine di consentire a quest’ultimo il pieno esercizio del suo diritto di difesa. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 30 settembre 2022, n. 28502.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di appello che aveva annullato il licenziamento intimato da un istituto di credito nei confronti del direttore di una filiale, con conseguente reintegra nel posto di lavoro e pagamento dell’ indennità risarcitoria.

Il licenziamento era stato intimato al lavoratore a seguito di contestazione disciplinare per una serie di irregolarità, riscontrate da una relazione ispettiva sulla anomala operatività della filiale.
La Corte territoriale, in particolare, premesso che la contestazione disciplinare appariva oscura ed ambigua in alcuni punti, senza che vi fosse una chiara indicazione del comportamento richiesto al lavoratore, rilevava che il datore di lavoro non aveva dimostrato il giustificato motivo soggettivo, cioè il notevole inadempimento da parte dello stesso direttore, con conseguente mancato assolvimento dell’onere probatorio a suo carico.
Secondo quanto evidenziato dai giudici del gravame, inoltre, la contestazione disciplinare era in larga parte frutto di frettoloso “copia-incolla” della relazione di ispezione. Tale circostanza emergeva dalla lettura comparata della nota di servizio AUDIT sull’anomala operatività presso la filiale e la contestazione disciplinare, in gran parte identiche.

La Suprema Corte, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla Banca, ha ritenuto inammissibili i relativi motivi, richiamando, in primo luogo, l’ orientamento secondo cui la contestazione dell’addebito deve essere specifica, dovendo contenere l’esposizione puntuale delle circostanze essenziali del fatto ascritto al lavoratore, al fine di consentire a quest’ultimo il pieno esercizio del suo diritto di difesa.
La verifica della specificità degli addebiti contestati al lavoratore è rimessa al giudice di merito e l’ apprezzamento di quest’ultimo è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato, come avvenuto, a parere della Corte di legittimità, nel caso sottoposto ad esame.

Il Collegio in proposito ha affermato che i motivi di ricorso proposti dalla Banca tendevano ad un’ inammissibile rivalutazione delle prove e ad una diversa ricostruzione della vicenda, attività non consentite in sede di legittimità.

In conclusione è stata ritenuta immune da censure la ricostruzione operata, nella specie, dalla Corte territoriale. La stessa aveva correttamente sottolineato, attraverso un esame accurato della documentazione e delle risultanze istruttorie, l’ evidente mancanza di prova sulla illiceità dei fatti e sulla ricorrenza del notevole inadempimento, in capo al lavoratore, tale da radicare legittimamente il giustificato motivo soggettivo, essendo la Banca venuta meno all’onere di dimostrare la sussistenza dei fatti nel loro rilievo illecito.

Associazioni professionali: applicabile il regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici

Forniti chiarimenti sul nuovo regime fiscale dei dividendi distribuiti alle società semplici previsto dall’articolo 32-quater del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, applicabile anche alle associazioni professionali (Agenzia delle entrate – Risposta 04 ottobre 2022, n. 486).

L’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi stabilisce, al comma 1, che i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
In base al successivo comma 2, le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Le disposizioni riportate recano il generale principio di imputazione per trasparenza ai soci dei redditi delle società di persone residenti in Italia. In base a tale principio, i redditi sono dapprima determinati in capo alla società secondo le regole proprie di quest’ultima e poi imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, secondo la rispettiva quota di partecipazione.
Il comma 3 del medesimo articolo 5 del Tuir, alla lettera c), stabilisce che le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici. In tal caso, tuttavia, l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata che determina le quote di partecipazione agli utili può essere redatto fino al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione, con effetto sulla ripartizione dell’utile cui la dichiarazione si riferisce.
In considerazione della natura personale della prestazione degli associati nell’ambito di un’associazione professionale, tale ultima disposizione consente di stabilire a posteriori le quote di reddito da attribuire a ciascun associato, al fine di determinarle più correttamente in base alle prestazioni effettivamente svolte.
L’articolo 32-quater del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha modificato il regime fiscale degli utili distribuiti dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a ), b), c) e d), del Tuir a partire dal 1° gennaio 2020.
In particolare, il menzionato articolo 32-quater prevede, al primo periodo del comma 1, che i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.
In altri termini, ai fini fiscali, i dividendi distribuiti alla società semplice si considerano percepiti direttamente dai soci nel momento in cui sono corrisposti alla società semplice. In tale momento, quindi, i dividendi sono assoggettati a tassazione, in capo a ciascun socio, e secondo il regime fiscale proprio di ognuno di essi, come se ciascun socio avesse percepito i medesimi dividendi direttamente dalla società emittente.
Tale nuova modalità di imputazione dei dividendi ai soci della società semplice comporta, in primo luogo, che gli stessi non concorrono a formare il reddito complessivo della società semplice e comporta, altresì, che la tassazione dei dividendi prescinde dalla loro distribuzione in favore dei soci (tassazione per imputazione).
Detto regime fiscale stabilisce una nuova modalità di tassazione dei dividendi distribuiti a una società semplice, con l’applicazione delle regole di determinazione dei redditi di capitale riferibili al socio della società semplice.
Tale interpretazione è in linea con la ratio sottesa alle nuove disposizioni, finalizzata a eliminare le criticità derivanti dalle modifiche al regime fiscale delle partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche, che avevano comportato un inasprimento della tassazione degli utili percepiti dalle società semplici – a causa della eliminazione della disposizione contenuta nell’articolo 47, comma 1, primo periodo, del Tuir, che prevedeva la concorrenza parziale dei dividendi alla formazione del reddito complessivo – e la perdita di neutralità fiscale per i redditi derivanti da partecipazioni detenute per il tramite di società semplici.
Con riferimento all’ambito di applicazione del predetto regime fiscale, si ritiene che lo stesso, per quanto espressamente riferito ai dividendi corrisposti alle società semplici, trovi applicazione anche in caso di distribuzioni di dividendi deliberate in favore di associazioni tra professionisti, sia per effetto della equiparazione, ai fini fiscali, fra associazioni professionali e società semplici operata dall’articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir, che della particolare ratio ispiratrice del nuovo regime fiscale.
Pertanto, nel caso di specie, i dividendi distribuiti dalla Società istante, interamente partecipata dall’associazione professionale, saranno tassati da quest’ultima, nella sua qualità di sostituto d’imposta, con le seguenti modalità:
– la quota imputabile ai soci persone fisiche dell’Associazione fiscalmente residenti nel territorio dello Stato sarà assoggettata a tassazione mediante ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26 per cento ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 32-quater, comma 1, lettera c), del d.l. n. 124 del 2019;
– la quota imputabile ai soci persone fisiche dell’Associazione fiscalmente non residenti sarà assoggettata a tassazione mediante ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26 per cento ai sensi dell’articolo 27, comma 3, primo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 32-quater, comma 1, lettera c-ter), primo periodo, del d.l. n. 124 del 2019, ovvero nella misura inferiore prevista dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, ove applicabili.
Inoltre, per quanto riguarda il criterio da adottare per l’individuazione degli Associati e la determinazione delle quote di partecipazione agli utili che la Società istante deve distribuire in favore dell’Associazione professionale, l’Agenzia ritiene che il criterio debba essere individuato avendo riguardo agli Associati che risultano tali al momento in cui la Società istante effettua il pagamento dei dividendi all’Associazione, pagamento che costituisce il presupposto per l’applicazione dell’imposizione in capo agli Associati, in base alle quote di ripartizione individuate nella più recente scrittura notarile, comunicate dall’Associazione alla Società istante.
Il criterio appena enunciato, in quanto riferito a una diversa modalità di determinazione dei dividendi, che non concorrono più alla formazione del reddito complessivo della società semplice o dell’associazione, deroga parzialmente al criterio stabilito per le associazioni professionali dall’articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir, che individua il termine ultimo per la redazione dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata in quello di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione stessa.
Resta inteso che, relativamente alla distribuzione agli Associati degli utili prodotti dall’Associazione, diversi dai dividendi ad essa erogati dalla Società istante, in quanto non interessata dal nuovo regime fiscale, rimangono valide le regole di determinazione per trasparenza stabilite dal citato articolo 5 del Tuir, anche in riferimento ai criteri di determinazione delle quote di partecipazione agli utili stabiliti nel comma 3, lettera c), del medesimo articolo 5.
Con riferimento, infine, agli adempimenti dichiarativi e certificativi, la Società istante, sulla base delle informazioni ricevute dall’ Associazione:
– dovrà compilare il Modello 770 relativo al periodo di imposta in cui sono stati erogati i dividendi all’Associazione, inserendo nel quadro SI il dato complessivo dei dividendi pagati nel periodo di imposta, nonché, nel quadro SK, i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato nei cui confronti gli utili sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, anche se in misura convenzionale;
– potrà rilasciare la Certificazione relativa agli Utili e agli altri Proventi Equiparati (CUPE) agli Associati non residenti che hanno percepito utili assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta per consentire agli stessi di ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d’imposta relativo alle imposte pagate in Italia.
Nel caso in cui fra l’Italia e il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzione contro la doppia imposizione, l’eliminazione della stessa avverrà secondo le modalità ivi previste.

Incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti

Attuazione del Fondo – Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive – (Presidenza del consiglio dei ministri – Decreto 04 agosto 2022)

Sono stati definiti gli incentivi per il sostegno agli investimenti per l’insediamento, la riconversione e la riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive, con particolare riferimento allo sviluppo e alla produzione di:
a) nuovi veicoli nonché sistemi di alimentazione e propulsione che aumentino l’efficienza del veicolo minimizzando le emissioni ;
b) tecnologie, materiali, architetture e componenti strutturali funzionali all’alleggerimento dei veicoli nonché dei sistemi di trasporto per la mobilità urbana;
c) nuovi sistemi, componenti meccanici, elettrici, elettronici e software per la gestione delle funzioni principali del veicolo, propulsione, lighting, dinamica laterale e longitudinale, abitacolo;
d) nuovi sistemi, componenti meccanici elettrici, elettronici e software per sistemi avanzati per l’assistenza alla guida (ADAS), la connettività del veicolo (V2V e V2I), la gestione di dati, l’interazione uomo veicolo (HMI) e l’infotainment;
e) sistemi infrastrutturali per il rifornimento e la ricarica dei veicoli.
Una quota delle risorse del fondo pari a euro 50 milioni per l’anno 2022 e a 350 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 è destinata alla concessione delle agevolazioni previste dai Contratti di sviluppo, dagli Accordi per l’innovazione attivati nell’ambito del Fondo.
Gli interventi sono finalizzati all’incentivazione degli investimenti, secondo il seguente riparto:
a) contratti di sviluppo, nella misura del 70 per cento delle risorse annue;
b) accordi di innovazione, nella misura del 30 per cento delle risorse annue.

INL: precisazioni sulla tessera di riconoscimento del personale ispettivo

Con nota del 4 ottobre scorso, n. 392, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito precisazion sul rilascio della tessera di riconoscimento del personale ispettivo, anche a seguito di specifiche richieste pervenute dal territorio in relazione al ruolo ed alle funzioni esercitate da tale personale in forza della vigente normativa.

Il “personale ispettivo” è individuato in quello operante presso gli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro incaricato di svolgere “le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale”.
In base ai D.Lgs. n. 149/2015 e D.P.C.M. 23 febbraio 2016, il personale dirigenziale dell’INL riveste un ruolo assolutamente primario proprio con riferimento alle “funzioni di vigilanza”.
A titolo esemplificativo, basti pensare che al personale dirigenziale è affidato il compito di coordinare sul piano operativo tutta l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, “definendo periodicamente, anche attraverso strumentazioni informatiche, la programmazione dell’attività del personale ispettivo dell’Ispettorato, dell’INPS e dell’INAIL” e di provvedere alla “definizione dei programmi ispettivi periodici” dei Nuclei Carabinieri anche per il tramite del funzionario responsabile delle strutture di coordinamento della vigilanza; senza contare le disposizioni di rango primario che stabiliscono come il personale dell’Arma dei Carabinieri che opera presso gli Ispettorati interregionali e territoriali è tenuto a svolgere la propria attività in dipendenza funzionale dei “dirigenti” delle rispettive strutture territoriali di questa Agenzia.
Dunque, la competente Direzione centrale identità professionale, pianificazione e organizzazione provvede, in relazione al personale dirigenziale che ne sia ancora sprovvisto, all’assegnazione della tessera di riconoscimento in parola, quale documento attestante la qualifica rivestita ed i connessi poteri e responsabilità dettate dalla vigente normativa.

Autorizzazione deroghe VLE per esposizione a campi elettromagnetici

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito i criteri e le modalità che, ai fini della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro devono osservare per ottenere l’autorizzazione per le deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) nelle attività che comportano esposizione ai campi elettromagnetici (Decreto 30 settembre 2022).

In base alle misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso di attività che comportino esposizione ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare che l’esposizione dei lavoratori non superi i valori limite di esposizione (VLE) relativi agli effetti sanitari e i valori limite di esposizione (VLE) relativi agli effetti sensoriali.
In presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, il datore di lavoro può richiedere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l’autorizzazione a derogare al rispetto dei VLE, informando altresì il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della richiesta di deroga.

L’istanza di autorizzazione alla deroga deve essere presentata dal datore di lavoro, con apposito modello (vedi allegato in fine), al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it), esclusivamente in via telematica.
In particolare, l’istanza deve contenere i seguenti elementi:
a) generalità, codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di società devono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale;
b) descrizione dell’attività lavorativa/processo produttivo oggetto della richiesta di deroga;
c) l’ubicazione dei locali e delle aree destinati all’attività lavorativa/processo produttivo di cui al punto b;
d) risultanze della valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 209, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dalle quali risulti dimostrato che i VLE sarebbero superati per le attività lavorative/processi produttivi di cui al punto b, con indicazione dei gruppi omogenei dei lavoratori esposti;
e) le misure tecnico-organizzative messe in atto per limitare l’esposizione dei lavoratori, tenuto conto dello stato dell’arte;
f) le circostanze che giustificano debitamente il superamento dei VLE per i gruppi omogenei di lavoratori di cui al punto d;
g) le caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle attività lavorative nonché il numero dei lavoratori coinvolti;
h) dimostrazione da parte del datore di lavoro che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale;
i) nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo, manutenzione degli apparati di risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata, il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l’uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante nel rispetto della normativa europea;
j) modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria da effettuare nel caso di concessione della deroga;
k) dimostrazione da parte del datore di lavoro che i gruppi omogenei di lavoratori di cui al punto d) sono debitamente formati sul significato del superamento dei VLE, sulle modalità di riconoscimento e segnalazione di sintomi riconducibili all’esposizione e sulle misure di tutela da adottarsi di cui al punto h);
l) dimostrazione da parte del datore di lavoro di aver posto in essere adeguate procedure circa la comunicazione, da parte dei lavoratori, dell’insorgenza di fattori di suscettibilità individuale e la conseguente informativa al medico competente.
La documentazione tecnica deve essere firmata, per la parte di competenza, dal RSPP.

L’eventuale variazione dei dati comunicati nell’istanza di autorizzazione deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it).
Qualora nel provvedimento di rilascio della deroga siano state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalità di esercizio dell’attività lavorativa/processo produttivo, il datore di lavoro deve inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it) un piano delle misure da attuare comprendente le relative valutazioni di sicurezza e protezione.
Fatte salve le limitazioni espressamente indicate nell’atto di rilascio, la deroga ha validità per un massimo di 4 anni salvo rinnovi.
Qualora non si intenda più avvalersi della deroga deve essere data comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it)

Qualora nel corso del periodo di validità della deroga, il medico competente riscontri effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori riconducibili al superamento dei VLE oggetto di deroga, ne dà tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che provvede a sospendere con immediatezza l’applicazione della deroga, informando le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione.
A seguito della segnalazione del datore di lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste per il mantenimento dell’autorizzazione alla deroga, convoca per l’acquisizione di apposito parere il tavolo tecnico istituzionale.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute, sulla base del parere del tavolo tecnico, provvedono all’eventuale revoca dell’autorizzazione medesima.

Nuova contribuzione per la Cassa Edile della provincia di Asti

5 OTT 2022 In armonia con le disposizioni contrattuali nazionali di cui all’accordo del 22/9/2022, la Cassa Edile della provincia di Asti pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022

Contributi Cassa Edile Asti dall’1/10/2022

Contributi

% Azienda

% Lavoratore

% Totale

Contributo Cassa Edile 1,87% 0,38% 2,25%
Oneri Mutualizzati 1,15%   1,15%
A.P.E. 3,66%   3,66%
Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza 1,00%   1,00%
Quote sindacali nazionali 0,18% 0,18% 0,36%
Quote sindacali territoriali 0,45% 0,70% 1,15%
Fondo Prepensionamento 0,20%   0,20%
Fondo Incentivo Occupazione 0,10%   0,10%
Fondo Sanitario Operai 0,60%   0,60%
RLST 0,30%   0,30%

Agevolazioni piccola proprietà contadina salva con la prova di utilizzo diretto del fondo

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 29 settembre 2022, n. 28437, ha fornito chiarimenti in merito ad un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento della maggiore imposta di registro in relazione all’atto di acquisto, dichiarata la decadenza dalle agevolazioni di cui all’art. 2, L. n. 604/1954 per la formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina, in considerazione dell’accertata cessazione della coltivazione diretta del fondo, all’esito della stipula di contratto di comodato prima del decorso di un quinquennio dall’atto.

I giudici della Corte hanno già più volte affermato che la prova della qualità di coltivatore diretto può essere fornita con qualsiasi mezzo dal contribuente ed il relativo accertamento costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice del merito.

In relazione al caso di specie, né assume rilevanza la circostanza della mancanza di data certa rispetto ai terzi dell’accordo solutorio non registrato, posto che la questione rilevante, ai fini della decisione, è quella della mancata esecuzione del contratto di comodato risolto o, comunque, della mancata interruzione, in virtù di tale contratto di comodato immediatamente risolto, della coltivazione diretta del fondo da parte del contribuente.

Il presupposto fattuale della revoca dell’agevolazione è stato dall’Agenzia delle Entrate individuato nel comodato e nella cessazione della coltivazione diretta: si tratta, però, di un presupposto fattuale (insindacabilmente) smentito dal giudice di merito sulla base degli elementi probatori desunti dalla scheda Agea e dalla mancata esecuzione del contratto di comodato non ratificato dalla cooperativa comodataria.

Ed a fronte di un accertamento fattuale di questo tipo, in base al quale i contratti ed i relativi effetti rilevano quali eventi materiali di continuità coltivativa e non quali fonte di obbligazione nei riguardi dell’Agenzia terza, vengono proposti unicamente motivi di violazione di legge, il che denota appunto come il ricorso, per un verso, non abbia colto l’esatta ragione decisoria della Commissione Tributaria Regionale e, per altro, miri in realtà a suscitare in questa sede una non consentita rivisitazione del quadro probatorio e fattuale della vicenda.

Sport bonus 2022 : apertura anticipata per l’inoltro delle domande

Apertura anticipata al 1° ottobre della seconda finestra 2022 per l’inoltro delle domande da parte delle imprese che vogliono usufruire del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro da effettuarsi in favore di impianti sportivi pubblici (Presidenza del consiglio dei ministri – Avviso 30 settembre 2022).

Con la nuova legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 190, legge n. 234/2021) è stata estesa anche per l’anno 2022 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 (art. 1 commi da 621 a 627).
I soggetti che possono effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.
Il limite all’importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2021), mentre l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere 13,2 milioni di euro per l’anno in corso.
Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale. A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese ad usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Al fine di consentire alle imprese di utilizzare la prima quota annuale del credito di imposta richiesto entro l’anno in corso, il Dipartimento per lo sport ha deciso di anticipare l’apertura della seconda finestra 2022 dal 15 ottobre al 1° ottobre 2022.
Le domande pervenute all’Ufficio prima del 1° ottobre non verranno prese in considerazione e, pertanto, dovranno essere riproposte necessariamente entro i termini citati.

Maggiorazioni AUU figli disabili: l’Inps corrisponde il conguaglio

Per l’annualità 2022 (1/3/2022 – 28/2/2023) l’importo dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli con disabilità è stato maggiorato. Per le domande presentate entro il 30 giugno 2022 l’Inps provvede ad erogare la differenza a conguaglio. (INPS – Comunicato 03 ottobre 2022).

Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità, il cd. “Decreto semplificazioni” ha aumentato, limitatamente all’anno 2022 (periodo dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023), gli importi spettanti a titolo di assegno unico e universale per i figli disabili senza limiti di età.
Dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023, infatti:
– l’INPS riconosce un importo pari a 175 euro mensile per l’assegno unico e universale ai nuclei familiari con figli con disabilità.
– tale importo è maggiorato, per ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni di età, di un importo, determinato in base alla condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari nel massimo a 105 euro mensili;
– l’importo della maggiorazione transitoria dovuto ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e con un ISEE non superiore a 25.000 euro (a condizione dell’effettiva percezione nel 2021 di assegni al nucleo familiare), è incrementato di 120 euro mensili.

Per le domande di AUU presentate entro il 30 giugno 2022, l’Inps provvede all’adeguamento degli importi attraverso il conguaglio retroattivo a partire dall’assegno di marzo 2022 e riconosciuto per il periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023.
Per le domande presentate dal 1° luglio 2022, il pagamento dell’assegno è adeguato ai nuovi importi.

A decorrere dal 1° marzo 2023, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, è previsto il ripristino degli importi suddivisi per fascia di età in base alla disciplina ordinaria dell’assegno unico e universale per i figli a carico.

ESEMPI:

A) Figlio disabile fino a 18 anni, appartenente a nucleo familiare con ISEE =15.000 euro, per il periodo dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023:
– Importo AUU (precedente): Euro 175 + [min 85 euro; max 105 euro(*)];
– Importo AUU (attuale): Euro 175 + [min 85 euro; max 105 euro(*)];

B) Figlio disabile 18-20 anni, appartenente a nucleo familiare con ISEE =15.000 euro, per il periodo dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023:
– Importo AUU (precedente): Euro 85,00 + Euro 80,00;
– Importo AUU (attuale): Euro 175 + [min 85 euro; max 105 euro(*)];

C) Figlio disabile di età pari o superiore a 21 anni, appartenente a nucleo familiare con ISEE =15.000 euro, per il periodo dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023:
– Importo AUU (precedente): Euro 85,00;
– Importo AUU (attuale): Euro 175,00.

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(*) L’importo della maggiorazione è modulato in funzione del grado di disabilità media, grave, non autosufficiente.