Sicurezza sul lavoro: programmi di formazione finanziati dall’Inail

L’INAIL finanzia attraverso avvisi pubblici regionali/provinciali progetti di formazione finalizzati alla diffusione delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Le domande di finanziamento devono essere compilate e registrate esclusivamente in modalità telematica, e inoltrate allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico. (INAIL – Comunicato 12 ottobre 2022).

Sono online, sul sito istituzionale dell’INAIL (sezione: Attività/Prevenzione e sicurezza/Agevolazioni e finanziamenti/Finanziamenti per la sicurezza/Avviso pubblico formazione 2022), gli avvisi pubblici regionali/provinciali volti a finanziari programmi formativi al fine di diffondere e implementare la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nell’intero territorio nazionale.
Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei soggetti proponenti e per la compilazione e invio della domanda online, saranno pubblicati nella sezione dedicata all’Avviso pubblico formazione 2022.
La selezione delle domande di finanziamento presentate è effettuata con procedura valutativa a sportello, mentre la selezione delle proposte progettuali ammissibili sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Soggetti destinatari delle attività formative – rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
– rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
– rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
– responsabili dei servizi di prevenzione e protezione;
– lavoratori.
Soggetti proponenti le attività formative ammessi a) soggetti formatori già accreditati alla data di presentazione della domanda nella regione in cui si svolge il progetto formativo;
b) organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali dei lavoratori (possono partecipare all’avviso pubblico per lo svolgimento di attività formative direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione, o anche per il tramite di società controllate dalle predette organizzazioni, ad esclusione delle associazioni e federazioni ad esse aderenti;
c) ordini e collegi professionali limitatamente ai propri iscritti;
d) organismi paritetici.
Progetti ammessi I progetti che si articolano sulla base del catalogo delle offerte formative e delle condizioni e dei requisiti indicati negli avvisi pubblici regionali/provinciali.
Importo ammesso al finanziamento Il contributo finanziario varia in funzione del numero dei partecipanti e delle ore di formazione in cui si articolano, di importo orario predeterminato.
Per iniziative in presenza: euro 20,00 per ora per partecipante.
Per iniziative in modalità remota, videoconferenza sincrona: euro 15,00 per ora per partecipante.
Possono essere presentate proposte progettuali per interventi formativi di importo complessivo compreso tra un minimo di euro 20.000,00 ed un massimo di euro 140.000,00 in ragione del numero dei soggetti partecipanti, della durata degli interventi e della modalità di svolgimento scelta.
Modalità per la presentazione delle domande Le domande di finanziamento andranno inoltrate, esclusivamente in via telematica, previa autenticazione tramite SPID/CIE/CNS, mediante l’accesso ai servizi on-line disponibile sul portale dell’Istituto all’indirizzo: www.Inail.it – secondo le modalità indicate negli avvisi regionali/provinciali.
Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti e per la compilazione e invio della domanda on-line, saranno pubblicati sul sito www.inail.it nella sezione dedicata all’avviso pubblico formazione 2022.

Aspetti economici del rinnovato CIPL Edilizia Industria Benevento

Seguono alcuni aspetti economici del rinnovo del CIPL di Benevento per i lavoratori delle imprese edili e affini industria, siglato lo scorso settembre.

Il suddetto accordo di rinnovo con efficacia sino al 1 settembre 2024, prevede la seguente tabella paga dei lavoratori edili industria valide dal 1° marzo 2022 per la provincia di Benevento.

CATEGORIA

PAGA BASE

CONTINGENZA

ITS

E.D.R.

TOTALE ORARIO

Cassa Edile 18,50%

Cassa Edile 14,20%

Riposi annui 4,95%

4° liv. Operai S.specializzati 7,67 € 3,01 € 1,39 € 0,06 € 12,13 € 2,24 € 1,72 € 0,60 €
3° liv. Operai specializzati 7,12 € 3,00 € 1,29 € 0,06 € 11,47 € 2,12 € 1,63 € 0,57 €
2° liv. Operai qualificati 6,41 € 2,99 € 1,16 € 0,06 € 10,62 € 1,96 € 1,51 € 0,53 €
1° liv. Operai comuni 5,48 € 2,96 € 0,99 € 0,06 € 9,49 € 1,76 € 1,35 € 0,47 €

Indennità sostitutiva mensa giornaliera € 4,80 pari a € 0,60 per ogni ora di lavoro ordinario prestato.
Indennità di trasporto giornaliera € 3,20 pari a € 0,40 per ogni ora di lavoro ordinario prestato

CATEGORIA

PAGA BASE

CONTINGENZA

Premio di produzione

E.D.R.

Indennità di funzione (art. 76 CCNL)

Totale retribuzione mensile

QUADRO 7° Q liv. 1.894,71 € 533,82 € 346,15 € 10,33 € 140,00 € 2.925,01 €
IMPIEGATO 7° liv. 1.894,71 € 533,82 € 346,15 € 10,33 €   2.785,01 €
IMPIEGATO 6° liv. 1.705,23 € 529,63 € 316,82 € 10,33 €   2.562,01 €
IMPIEGATO 5° liv. 1.421,02 € 523,35 € 263,46 € 10,33 €   2.218,16 €
IMPIEGATO 4°liv. 1.326,31 € 521,25 € 239,81 € 10,33 €   2.097,70 €
IMPIEGATO 3° liv. 1.231,56 € 519,16 € 220,88 € 10,33 €   1.981,93 €
IMPIEGATO 2° liv. 1.108,41 € 516,43 € 199,20 € 10,33 €   1.834,37 €
IMPIEGATO 1° liv. 947,36 € 512,87 € 171,09 € 10,33 €   1.641,65 €

Indennità sostitutiva mensa € 103,80 mensili
Indennità di trasporto € 69,20 mensili

Formazione Professionale

Il contributo a carico delle Imprese per il funzionamento del Centro di Formazione e Sicurezza di Benevento, in ordine alla formazione, è fissato nella misura dello 0,85% da calcolarsi su paga base, indennità territoriale di settore e indennità di contingenza, applicando la nuova aliquota dal 1° ottobre 2022.
A tal fine, le parti concordano di sperimentare Patti Formativi finalizzati all’inserimento di nuovi occupati nel settore. Le imprese edili che assumeranno personale che ha partecipato a corsi di formazione professionali attestati e certificati dal C.F.S. di Benevento, avranno diritto, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di assunzione, e in costanza di rapporto di lavoro, alla riduzione del contributo previsto per il C.F.S. dello 0,15% esclusivamente per la posizione dei nuovi assunti.

Lavori speciali disagiati

Agli operai addetti ai lavori in galleria Gruppo B – spettano le seguenti indennità:
a. 46% di maggiorazione per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e/o di disagio;
b. 26% di maggiorazione per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al personale addetto al carico ed ai trasporti all’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione;
c. 18% di maggiorazione per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie;
d. 10% di maggiorazione al personale addetto ai piazzali laddove dovessero manifestarsi indifferibili esigenze produttive per l’effettivo e costante supporto alle lavorazioni che si svolgono in galleria.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco è prevista una ulteriore indennità pari al 20%.
Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle suddette condizioni.

Lavori in alta montagna

Per i lavori eseguiti ad un altitudine di 1.000 metri s.l.m. spetta una indennità pari al 18% che non va corrisposta ai lavoratori che risiedono nello stesso Comune dove si eseguono i lavori.

Anzianità professionale edile

L’Associazione Costruttori Edili e le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori della provincia di Benevento Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil preso atto dell’andamento del Fondo per la gestione dell’Anzianità Professionale Edile e della sua evoluzione, convengono che, il contributo a carico delle imprese, previsto per l’Anzianità Professionale Edile, viene stabilito nella misura del 2,53%, applicando la nuova aliquota regionale per la Campania, a decorrere dal 1 ottobre 2022.

ASD: revoca agevolazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 12 ottobre 2022 n. 29800 si è espressa sulla revoca delle agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro in presenza del carattere commerciale dell’attività esercitata (Corte di cassazione – Ordinanza 12 ottobre 2022, n. 29800).

L’esenzione d’imposta, prevista dall’art. 148, D.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative, dipende non dalla veste giuridica assunta dall’associazione, che costituisce un elemento formale, ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro.
E d’altronde le agevolazioni tributarie per gli enti associativi non commerciali, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, si applicano solo a condizione che esse si conformino concretamente alle clausole riguardanti la vita associativa, che siano inserite nell’atto costitutivo o nello statuto.

Non è determinante dunque il contenuto formale dello statuto o dell’atto costitutivo, che pur è d’obbligo quanto ai principi cui deve conformarsi l’attività, né la mera evidenza delle prescrizioni e regole organizzative (regolarità della tenuta dei libri contabili, regolarità delle iscrizioni dei soci, osservanza del principio di democraticità dell’ente), né la veste giuridica assunta.

Quello che invece rileva, ai fini del controllo e delle valutazioni, è l’esplicazione concreta di attività senza fini di lucro, nel perseguimento delle finalità associative.

Bonus edilizi: codice 8114 per la tardiva comunicazione

In materie di bonus edilizi, fornite istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (Agenzia delle entrate – Risoluzione 11 ottobre 2022, n. 58/E).

La comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura, relativa al Superbonus e alle altre detrazioni spettanti per lavori edilizi, deve essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. Tale comunicazione, per la cessione delle rate residue non fruite in detrazione, deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione (Agenzia delle entrate – Provvedimento n. 35873 del 3 febbraio 2022).
Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, l’articolo 10-quater, comma 1, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha consentito l’invio della comunicazione entro il 29 aprile 2022.
Inoltre, lo stesso articolo 10-quater del decreto-legge n. 4 del 2022 prevede, al comma 2-bis, che i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere la comunicazione entro il 15 ottobre 2022.
In presenza di determinate condizioni è consentito l’invio della suddetta comunicazione anche successivamente ai termini di cui sopra, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis (circolare n. 33 del 6 ottobre 2022).
A tal fine, tra l’altro, è necessario effettuare il versamento della misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.
Tanto premesso, il versamento della sanzione di cui trattasi è effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”, già istituito con risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018.
Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.
Con riferimento alla compilazione del modello F24 ELIDE, si fa presente che:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”:
– nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione;
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:
   * nel campo “tipo”, la lettera “R”;
   * nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
   * nel campo “codice”, il codice tributo 8114;
   * nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.

Firmato il CCNL Comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri

Firmato il 7 ottobre 2022, tra l’ARAN e le Organizzazioni e Confederazioni Sindacali competenti, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri condecorrenza 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018

Campo di applicazione
Il CCNL 7/10/2022 si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato ricompreso nel comparto autonomo di contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Durata e decorrenza
Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell’amministrazione mediante pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché mediante comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall’amministrazione entro trenta giorni dalla data di stipulazione.

Copertura economica
A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione di cui all’art. 47-bis co. 1 del DLgs n. 165 del 2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui alle vigenti disposizioni legislative, fermo restando – per il triennio 2019-2021 – quanto previsto in materia dall’art. 1, co. 440, della Legge n. 145/2018.

Stipendi tabellari, inserimento nuovi parametri, incremento dell’indennità di presidenza
Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dalla allegata Tabella

 

Retribuzione tabellare annua a seguito degli incrementi contrattuali

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13ma mensilità

Categorie

Parametri retributivi

Dall’1/1/2016

Dall’1/1/2017

Dall’1/1/2018

A F9 35.952,72 36.415,92 37.206,72
F8 34.387,32 34.831,32 35.587,32
F7 32.778,32 33.200,72 33.921,92
F6 30.887,00 31.285,40 31.964,60
F5 28.931,51 29.305,91 29.941,91
F4 27.164,60 27.515,00 28.112,60
F3 24.728,79 25.047,99 25.591,59
F2 23.409,40 23.711,80 24.226,60
F1 22.600,56 22.892,16 23.388,96
B F9 24.218,92 24.532,12 25.064,92
F8 23.414,12 23.716,52 24.231,32
F7 22.683,04 22.975,84 23.475,04
F6 21.948,04 22.231,24 22.714,84
F5 20.704,15 20.970,55 21.426,55
F4 19.462,06 19.714,06 20.141,26
F3 18.807,62 19.050,02 19.464,02
F2 18.151,43 18.386,63 18.785,03
F1 17.523,35 17.748,95 18.134,15

A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, la quota base dell’indennità prevista dall’art. 18 del contratto integrativo della Presidenza del 10 novembre 2009 e l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessano di essere corrisposte come specifiche voci retributive e sono conglobate nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella

Retribuzione tabellare annua a seguito del conglobamento dell’IVC e della quota base dell’indennità art. 18 del contratto integrativo della Presidenza del 10 novembre 2009

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13ma mensilità

Categorie

Parametri retributivi

Retribuzione tabellare dall’1/1/2018

IVC decorrenza 2010

Indennità base conglobata

Nuova retribuzione tabellare

A F9 37.206,72 267,96 5.981,54 43.456,22
F8 35.587,32 256,32 5.981,54 41.825,18
F7 33.921,92 244,32 5.981,54 40.147,78
F6 31.964,60 230,16 5.981,54 38.176,30
F5 29.941,91 215,64 5.981,54 36.139,09
F4 28.112,60 202,44 5.981,54 34.296,58
F3 25.591,59 184,32 5.981,54 31.757,45
F2 24.226,60 174,48 5.981,54 30.382,62
F1 23.388,96 168,48 5.981,54 29.538,98
B F9 25.064,92 180,48 4.873,85 30.119,25
F8 24.231,32 174,48 4.873,85 29.279,65
F7 23.475,04 169,08 4.873,85 28.517,97
F6 22.714,84 163,56 4.873,85 27.752,25
F5 21.426,55 154,32 4.873,85 26.454,72
F4 20.141,26 145,08 4.873,85 25.160,19
F3 19.464,02 140,16 4.873,85 24.478,03
F2 18.785,03 135,24 4.873,85 23.794,12
F1 18.134,15 130,56 4.873,85 23.138,56

A decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del presente CCNL, sono previsti due nuovi parametri retributivi F10, sia nell’ambito della categoria A che della categoria B, con i valori stipendiali indicati nell’allegata Tabella.

Nuovi parametri retributivi F10 in cat. A e in cat. B

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13ma mensilità

Categorie

Parametri retributivi

Retribuzione tabellare

A F10 45.629,03
F9 43.456,22
F8 41.825,18
F7 40.147,78
F6 38.176,30
F5 36.139,09
F4 34.296,58
F3 31.757,45
F2 30.382,62
F1 29.538,98
B F10 31.625.21
F9 30.119,25
F8 29.279,65
F7 28.517,97
F6 27.752,25
F5 26.454,72
F4 25.160,19
F3 24.478,03
F2 23.794,12
F1 23.138,56

Incrementi mensili dell’Indennità di Presidenza

Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità

Categorie

Parametri retributivi

Valore Indennità al 1/1/2016

Incremento dal 1/1/2018

Nuovo valore dell’Indennità di Presidenza

A F10 688,00
F9 676,00 12,00 688,00
F8 676,00 12,00 688,00
F7 676,00 12,00 688,00
F6 676,00 12,00 688,00
F5 676,00 12,00 688,00
F4 676,00 12,00 688,00
F3 635,00 11,28 646,28
F2 629,00 11,17 640,17
F1 629,00 11,17 640,17
B F10 559,77
F9 550,00 9,77 559,77
F8 550,00 9,77 559,77
F7 550,00 9,77 559,77
F6 550,00 9,77 559,77
F5 550,00 9,77 559,77
F4 550,00 9,77 559,77
F3 550,00 9,77 559,77
F2 536,00 9,52 545,52
F1 514,00 9,13 523,13

Bonus fonti rinnovabili: definite le modalità di richiesta

Definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del tax credit relativo alle spese sostenute nel 2022 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (Agenzia Entrate – provvedimento 11 ottobre 2022 n. 382045).

L’Istanza deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’Istanza è inviata dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023. Nello stesso periodo è possibile:
– inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
– presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l’anno 2022, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.

Bonus alle imprese per acquisto energia elettrica, gas naturale e carburante: codici tributo

Istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari (Agenzia delle entrate – risoluzione 11 ottobre 2022, n. 59/E)

Con alcuni provvedimenti legislativi sono state introdotte misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d’imposta, al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi. Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
6967 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
6968 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
6969 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
6970 – -credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
6971 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
6972 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
Le disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici sono state estese anche ai crediti d’imposta sopra indicati.
Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “7727” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
– “7728” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “7729” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “7730” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “7731” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “7732” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

INL: competenza a decidere per i ricorsi al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato

L’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce precisazioni sull’individuazione dell’Ispettorato territorialmente competente a decidere sui ricorsi avverso atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziari (Nota 2016/2022).

 

Per i ricorsi in questione, occorre privilegiare un criterio che valorizzi la trattazione unitaria del ricorso dinnanzi al Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale sia stato adottato l’atto di accertamento da parte dell’organo ispettivo.
L’INL richiama le istruzioni fornite con lettera circolare del 29.12.2016 nelle parti in cui è stato evidenziato, in relazione alla individuazione del soggetto cui presentare ricorso, che “salvo diverse modalità organizzative che potranno essere adottate dopo una prima fase di monitoraggio sulla quantità dei ricorsi presentati, gli stessi vanno inoltrati alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l’atto di accertamento da impugnare.”
Ciò premesso, depongono conclusivamente per l’attribuzione della competenza sul gravame ex art. 16 cit. in favore dell’Ispettorato nel cui ambito provinciale operi l’organo che abbia adottato l’atto di accertamento, tenuto conto altresì della necessità di assicurare la corretta gestione del ricorso in termini di completezza istruttoria e coerenza decisoria concernenti vicende ispettive confluite in un unico verbale di accertamento laddove, di contro, la frammentazione del gravame minerebbe in radice l’unitarietà delle valutazioni, nonchè dell’esigenza di garantire, in un’ottica di trasparente e leale interlocuzione con il soggetto sanzionato, che quest’ultimo sia posto nella condizione di avvalersi con pienezza della tutela impugnatoria riconosciutagli dall’art. 16 cit., a tal fine evitando che lo stesso sia gravato dall’incombente dell’individuazione, di volta in volta, dell’Ispettorato competente a decidere sul gravame.
Laddove il ricorso amministrativo sia stato definito con provvedimento, totale o parziale, di rigetto (espresso o implicito), una volta riscontrato il mancato pagamento delle sanzioni nei termini di legge, l’organo accertatore, cui andrà comunicato l’esito del gravame, provvederà a sua volta a trasmettere il rapporto a tutti gli Ispettorati competenti ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pertinenza.

Codatorialità nelle reti di impresa: impresa referente per comunicazioni di assunzione

Nell’ambito delle reti di impresa, quella individuata come referente per effettuare le comunicazioni previste per i rapporti in codatorialità, può legittimamente trasmettere le comunicazioni telematiche mediante la modulistica UNIRETE pur non rivestendo il ruolo di co-datore dello specifico rapporto di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota 10 ottobre 2022, n. 2015)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti in merito alle comunicazioni relative ai rapporti di lavoro in regime di codatorialità nell’ambito dei contratti di rete d’impresa (UNIRETE), e in particolare l’impresa legittimata ad effettuare le comunicazioni.
La norma di riferimento (D.M. n. 205/2021) individua due distinti soggetti che vengono coinvolti in occasione delle comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro in codatorialità:
– l’impresa referente per le comunicazioni, ossia un’impresa appartenente alla rete individuata nell’ambito del contratto di rete per effettuare le comunicazioni previste per i rapporti in codatorialità;
– l’impresa retista alla quale viene imputato, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto. Tale impresa ha la responsabilità di gestione degli adempimenti contributivi ed assicurativi quali la trasmissione dei flussi UniEmens, le registrazioni sul LUL, l’inserimento del lavoratore nell’autoliquidazione annuale INAIL.
Oltre a queste due figure vi sono, poi, tutte le imprese appartenenti alla rete che assumono il ruolo di co-datore rispetto al rapporto di lavoro oggetto di comunicazione telematica.
L’INL precisa che dal punto di vista normativo non vi sono ragioni che impediscano al soggetto referente per le comunicazioni di effettuare gli adempimenti comunicativi per conto delle altre imprese retiste, pur non rivestendo contemporaneamente anche il ruolo di co-datore dello specifico rapporto.
Del resto, il ruolo di referente per le comunicazioni non implica un’assunzione specifica di obblighi e di diritti inerenti il singolo rapporto, ma unicamente l’onere di effettuare le comunicazioni telematiche per conto della rete.
Dal punto di vista tecnico, osserva l’INL, l’attuale modello UNIRETE prevede un’apposita sezione “1° codatori”, nella quale devono essere riportati i dati identificativi di tutti i co-datori (datori di lavoro co-obbligati) e deve essere indicato, tra questi ultimi, mediante apposito “flag”, il co-datore di lavoro di riferimento ai fini previdenziali e assicurativi.
Pertanto, nel caso in cui l’impresa referente per le comunicazioni non sia anche co-datore, deve semplicemente limitarsi a compilare le schede relative ai co-datori; laddove, invece, sia anche co-datore, deve necessariamente inserire i propri dati anche nella sezione relativa ai co-datori.
Infine, l’INL precisa, che tra i soggetti che possono essere individuati quali referenti per le comunicazioni telematiche, rientrano anche la cd. “rete soggetto”, in quanto dotata di personalità giuridica propria, autonoma e distinta rispetto alle imprese retiste.

Rinnovato il CCNL del Noleggio Anav

Siglato il  rinnovo del CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate, scaduto il 31 dicembre 2020.

L’accordo, in attesa di pubblicazione dalle parti, che avrà valenza fino al 31 dicembre 2023, prevede:.

– una somma una tantum di 100 euro per il periodo pregresso da erogare in due tranches di pari importo con le retribuzioni dei mesi di novembre 2022 e maggio 2023;

– un aumento dei minimi tabellari di 90 euro da erogare in tre soluzioni di pari importo con le retribuzioni di ottobre 2022, febbraio e ottobre 2023;

– l’aumento dell’attuale valore del ticket restaurant a 6,50 euro a partire dal mese di marzo 2023 e a 7 euro a partire dal mese di novembre 2023;

– un contributo mensile di 12 euro a partire dal 2023 per il Fondo Tpl salute finalizzato alla definizione di un sistema di sanità integrativa per i lavoratori del settore;

– l’introduzione di uno nuovo elemento retributivo, denominato ERG, pari a 150 euro l’anno e a partire da ottobre 2024, riservato ai soli lavoratori sprovvisti di contrattazione di secondo livello o di trattamenti economici individuali o collettivi integrativi di quanto stabilito dal ccnl di categoria.