Il rifinanziamento del Fondo vittime dell’amianto

Le risorse disponibili sono pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (D.M. 16 luglio 2024).

Il D.M. 16 luglio 2024, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha finanziato il Fondo per le vittime dell’amianto (articolo 24, comma 2, D.L. n. 34/2023) per il 2024, 2025  e 2026, assicurando risorse pari a 20 milioni di euro per ciascun anno.

Il Fondo eroga prestazioni ai lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell’articolo 13 della Legge n. 257/1992, e che risultino destinatari di provvedimenti di seguito specificati, aventi a oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore degli stessi, secondo i seguenti termini e modalità:

– per l’anno 2024, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo;

– per l’anno 2025, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo;

– per l’anno 2026, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo.

Modalità di presentazione delle domande

I soggetti che intendono accedere alle prestazioni del Fondo, devono presentare domanda all’INAIL a mezzo posta elettronica certificata (PEC), a pena di inammissibilità, entro e non oltre:

– il 31 gennaio 2025 per l’annualità 2024;

– il 31 gennaio 2026 per l’annualità 2025;

– il 31 gennaio 2027 per l’annualità 2026.

Insieme alla domanda è necessario trasmettere all’INAIL copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta che individua il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e la relativa quantificazione.

Inoltre, bisognerà produrre a corredo della domanda di accesso al Fondo, a pena di inammissibilità, apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in ordine al mancato pagamento di quanto dovuto dalla società partecipata pubblica a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sulla base della relativa sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.

Infine, sarà necessario allegare, a pena di inammissibilità, la quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale stabilito nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, a favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche, o, in caso di decesso, ai loro eredi, individuati quali beneficiari nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.

Al momento dell’invio della domanda all’INAIL, i soggetti interessati devono darne contestuale comunicazione alla società debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta. Analoga comunicazione deve essere fatta dalla società partecipata pubblica che faccia domanda di accesso diretto al Fondo, nei confronti dei lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali o dei loro eredi.

 

CCNL Noleggio Automezzi Artigianato: a settembre l’ultima tranche di Una Tantum

L’importo di 250,00 euro verrà erogato agli apprendisti nella misura del 70%

L’accordo di rinnovo siglato il 3 aprile 2024 tra le organizzazioni datoriali CNA Fita NCC Bus, Confartigianato Auto-Bus Operator, Sna – Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti- Uil ha stabilito l’erogazione di un importo Una Tantum per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.
In particolare, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2021-31 dicembre 2023, ai soli lavoratori in forza alla data del 3 aprile 2024 verrà corrisposta la 3ª rata di un importo forfetario “Una Tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 250,00 euro.
Agli apprendisti in forza alla data di cui sopra detto importo verrà erogato nella misura del 70%. L’importo di “Una Tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i lavoratori in servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. Detto importo, riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento, è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali saranno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nell’accordo. Pertanto, tali importi potranno essere detratti dalla stessa “Una Tantum” fino a concorrenza. 

MIMIT, nuove misure a tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2024, n. 200, il Decreto 3 luglio 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy, il quale detta disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale.

In attuazione di quanto previsto all’articolo 7, comma 5, della Legge n. 206/2023, il nuovo Decreto MIMIT stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro nella titolarità nonché di successivo utilizzo dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale da parte del Ministero, al fine di garantire la loro tutela e prevenirne l’estinzione salvaguardandone la continuità.

 

Subentro nella titolarità del marchio

 

Viene stabilito, all’articolo 3 del Decreto 3 luglio 2024, che l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni, che intenda cessare definitivamente l’attività, debba notificare alla direzione generale il progetto di cessazione dell’attività, almeno sei mesi prima dell’effettiva cessazione.

Tale progetto deve contenere, in particolare, l’indicazione degli effetti derivanti dalla cessazione, i motivi economici, finanziari o tecnici della stessa, nonchè i tempi di chiusura e le strategie inerenti al marchio in questione, specificando che lo stesso non è o non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso prima della cessazione delle attività. Al progetto va altresì allegata la documentazione comprovante la titolarità del marchio o la legittimazione a disporre dello stesso.

 

La direzione generale, entro tre mesi dalla notifica di cui al precedente comma, comunica all’impresa gli esiti dell’istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, manifestando l’intenzione o meno di subentrare nella titolarità del marchio, nel caso in cui lo stesso non sia stato ovvero non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso entro la data della cessazione dell’attività.

Nel corso del suddetto termine, l’impresa titolare non può disporre del marchio mediante cessione a titolo gratuito.

Nel caso in cui la direzione generale abbia manifestato l’interesse a subentrare nella titolarità del marchio, l’impresa giuridicamente legittimata a disporne, entro i successivi due mesi, cede gratuitamente il marchio al Ministero, con apposito atto redatto secondo le disposizioni vigenti, anche mediante una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dalla direzione generale, con l’elencazione dei diritti oggetto della cessione.

Deposito di domanda di marchio inutilizzato

 

L’articolo 3 del Decreto MIMIT tratta dei marchi per i quali si presume il non utilizzo da almeno 5 anni e che possono risultare di particolare interesse e valenza nazionale. Riguardo ad esse, la Direzione generale provvede a formulare istanza di decadenza del marchio all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

In caso di accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo, la direzione generale può depositare domanda di registrazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

 

Utilizzo dei marchi

 

L’articolo 5 stabilisce che l’impresa, nazionale o estera, che intenda investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all’estero, interessata ad utilizzare uno o più marchi di titolarità del Ministero, potrà formulare richiesta all’Unità di missione, indicando gli elementi informativi inerenti al progetto di investimento, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali.

 

A seguito di ricezione della richiesta, l’Unità di missione provvede, ai fini di trasparenza, a dare comunicazione sul proprio sito istituzionale della ricezione di manifestazione di interesse identificando il marchio oggetto dell’istanza.

La stessa Unità procede, poi, ad una valutazione comparativa di tutte le richieste pervenute riguardanti il medesimo marchio, sulla base dei seguenti criteri:

  • entità dell’investimento;

  • ricadute occupazionali;

  • settore di riferimento;

  • localizzazione dell’investimento;

  • tempi di realizzazione dello stesso.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine, l’Unità di missione deve provvedere a pubblicare gli esiti della valutazione comparativa sul sito istituzionale e a comunicare, all’impresa selezionata, il riconoscimento del diritto all’utilizzo del marchio.

 

Il marchio viene messo a disposizione dell’impresa dalla direzione generale mediante contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a 10 anni, rinnovabile. In ogni caso, il contratto di licenza si risolve automaticamente, anche prima della scadenza del termine di durata dello stesso, qualora l’impresa cessi l’attività o delocalizzi gli stabilimenti produttivi al di fuori dei confini nazionali.

Assunzioni  giovani disabili nel Terzo Settore: pubblicato il decreto sull’accesso al contributo

Definite le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione, i termini di presentazione delle domande e le procedure di controllo (Presidenza del Consiglio dei ministri, Decreto 27 giugno 2024).

In ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 28 del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto scorso, il Decreto 27 giugno 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri. Infatti, il Decreto Lavoro aveva previsto un fondo per il riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo Settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della Legge n. 68/1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2023.

L’articolo 28 stabiliva anche l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisse le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo.

Il contenuto del Decreto 27 giugno 2024

In particolare, il Decreto 27 giugno 2024 in commento stabilisce che il citato contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che sia intervenuta nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024 (articolo 2, comma 2, Decreto 27 giugno 2024).

Il contributo, cumulabile con altre misure incentivanti l’assunzione di persone con disabilità, è erogato nella misura pari a 12.000 euro una tantum, quale contributo per l’assunzione effettuata, e nella misura pari a 1.000 euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024.

Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto.

Per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a 12.000 euro, nonché la quota mensile per il mese di assunzione.

Le condizioni e le modalità per presentare domanda

Il beneficio è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro sia in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e non abbia commesso violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I soggetti sopra citati devono presentare, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024 domanda on-line sul portale dell’INPS a cui sarà attribuito un codice identificativo.

L’INPS procede a valutare le domande presentate e a pubblicare l’elenco dei destinatari del contributo che verrà erogato in unica soluzione entro il 31 dicembre 2024. I destinatari sono individuati tramite il relativo codice identificativo.

CCNL Acquedotti: con la retribuzione di settembre nuovi minimi retributivi

Stabiliti minimi retributivi a partire da settembre

Le Parti datoriali Utilitalia, Proxigas, Anfida, Assogas e le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno sottoscritto il 30 settembre 2022 un rinnovo contrattuale che prevede l’erogazione di nuovi minimi retributivi a partire dal 1° settembre 2024. Il contratto riguarda i lavoratori delle imprese che gestiscono i servizi relativi alla distribuzione ed alla vendita del gas, al trasporto, rigassificazione, stoccaggio, al teleriscaldamento ed alla cogenerazione ed i servizi relativi al ciclo integrale dell’acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie ed i loro dipendenti; inoltre anche i dipendenti addetti alle attività di estrazione, trasporto, compressione, ricompressione esercitate dalle aziende attualmente aderenti a IGAS/ASSOGAS ed alle attività di gestione calore esercitate dalle aziende attualmente aderenti a UTILITALIA e gli impiegati amministrativi ed ai dipendenti addetti alle funzioni centrali nelle imprese e gruppi pluriservizio. Nella tabella riportate di seguito, i nuovi minimi retributivi.

Livello Minimo Edr Totale
Quadro 3.367,73 10,33 3.378,06
8 3.041,31 10,33 3.051,64
7 2.809,99 10,33 2.820,32
6 2.578,39 10,33 2.588,72
5 2.347,94 10,33 2.358,27
4 2.204,68 10,33 2.215,01
3 2.062,61 10,33 2.072,94
2 1.864,61 10,33 1.874,94
1 1.677,64 10,33 1.687,97

Oblio oncologico, le informazioni del Garante per cittadini e datori di lavoro

Pubblicate le FAQ sull’argomento dell’Autorità per la protezione dei dati personali (Garante per la protezione dei dati personali, nota 9 agosto 2024).

Il Garante della privacy ha pubblicato sul sui sito istituzionale una serie di FAQ in materia di oblio oncologico, alcune delle quali riguardano il mondo del lavoro al fine di prevenire le discriminazioni e tutelare i diritti delle persone che sono guarite da malattie oncologiche. Ad esempio: le banche, le assicurazioni e i datori di lavoro possono chiedere informazioni su una patologia oncologica conclusa da diversi anni?

Il documento oltre a fornire chiarimenti ai cittadini sul diritto all’oblio oncologico (Legge n. 193/2023) dà indicazioni utili a tutti i datori di lavoro pubblici e privati e a banche, assicurazioni, intermediari del credito e finanziari affinché possano applicare correttamente la nuova normativa.

Nelle FAQ viene spiegato che il compito di vigilanza sulla corretta applicazione della legge è affidato all’Autorità per la protezione dei dati personali che in caso di eventuali violazioni della disciplina sulla protezione dei dati potrà infliggere le sanzioni previste dal GDPR.

Inoltre viene chiarito che la normativa vieta a banche, assicurazioni, e a tutti i datori di lavoro (sia nella fase di selezione del personale, sia durante il rapporto lavorativo) di richiedere all’utente e al dipendente informazioni su una patologia oncologica da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento si sia concluso – senza episodi di recidiva – da più di 10 anni (ridotti a 5 se il soggetto aveva meno di 21 anni al momento in cui è insorta la malattia).

 

Cadiprof: rimborso spese frequenza asilo nido

Prevista la copertura delle spese nella misura del 20%

Cadiprof rimborsa il 20% delle spese sostenute dagli iscritti per la frequenza dei propri figli, di età inferiore ai 3 anni, all’Asilo nido, nella misura massima di rimborso di 600,00 euro per anno scolastico e di 800,00 euro nel caso di figli portatori di handicap ai sensi della L. 104/92. La garanzia opera per un massimo di due annualità scolastiche (settembre-agosto).
Il rimborso può essere richiesto dagli iscritti per le spese sostenute durante il periodo di copertura si seguito riportate:
– quota di iscrizione relativa all’anno scolastico (settembre-agosto);
– retta annuale o rette mensili relative all’anno scolastico;
– quote aggiuntive per refezione o attività di supporto.
L’istanza deve essere presentata in unica soluzione per l’intera somma erogabile per annualità scolastica con allegata la seguente documentazione:
– autocertificazione dello stato di famiglia o certificazione anagrafica dell’iscritto dalla quale risulti la composizione del nucleo familiare ed i rapporti di parentela;
– copia fotostatica delle fatture e/o ricevute fiscalmente valide, bollettini postali, o dichiarazioni rilasciate da asili nido pubblici o privati che evidenzino l’annualità scolastica, l’ammontare della spesa annuale o mensile pagata e intestata al bambino frequentante e/o al dipendente iscritto titolare della spesa;
– copia del verbale rilasciato dalla ASL di appartenenza ai sensi della Legge 104/1992 nel caso di richiesta del contributo maggiorato;
– copia fotostatica dell’ultima busta paga.
Il termine di prescrizione per le richieste di rimborso è di due anni dalla data della spesa. 

Riforma tributaria: pubblicata in G.U. la Legge che proroga il termine di adozione dei testi unici

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2024, n. 197, la Legge 8 agosto 2024, n. 122, recante la proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici.

La Legge 8 agosto 2024, n. 122, è composta da due soli articoli.

 

L’articolo 1 reca disposizioni volte a prorogare il termine di adozione dei testi unici previsto dall’articolo 21, comma 1, della Legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale stabilisce la delega al Governo per adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge (29 agosto 2023), uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;

  • coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati;

  • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

La disposizione, dunque, proroga il termine di adozione dei sopra citati testi unici dal 29 agosto 2024 al 31 dicembre 2025.

 

A partire dal 13 marzo 2024, sono stati posti in consultazione pubblica, sul sito dell’Agenzia delle entrate, nove testi unici. Fino al 13 maggio 2024, i soggetti interessati hanno avuto la possibilità di inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione.

I citati testi unici concernono:
– Imposte sui redditi;
– IVA;
– Imposta di registro e altri tributi indiretti;
– Tributi erariali minori;
– Agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori;
– Adempimenti e accertamento;
– Sanzioni tributarie amministrative e penali;
– Giustizia tributaria;
– Versamenti e riscossione.

L’articolo 2, invece, stabilisce l‘entrata vigore della Legge n. 122/2024 dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: il 24 agosto 2024.

CCNL Alimentari Industria: previsti aumenti a settembre

Da settembre stabilita la seconda tranche di aumenti per i lavoratori del settore 

Il Verbale di Accordo del 1° marzo 2024 sottoscritto da Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unaitalia, Unione Italiana Food, Unionzucchero e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil ha previsto per i lavoratori dell’industria alimentare la seconda tranche di aumenti a decorrere da settembre 2024.
Di seguito i nuovi minimi.

Livello Aumenti dal 1° settembre 2024 Nuovi minimi dal 1° settembre 2024
1S 58,76 euro 2.569,39 euro
1 51,09 euro 2.234,22 euro
2 42,15 euro 1.843,27 euro
3A 37,04 euro 1.619,83 euro
3 33,21 euro 1.452,29 euro
4 30,66 euro 1.340,55 euro
5 28,10 euro 1.228,86 euro
6 25,55 euro 1.117,15 euro

VIAGGIATORI O PIAZZISTI

Livello Aumenti dal 1° settembre 2024 Nuovi minimi dal 1° settembre 2024
I 42,15 euro 1.843,27 euro
II 33,21 euro 1.452,29 euro

Adeguato alla riforma degli ammortizzatori sociali il Fondo di solidarietà della Provincia di Bolzano

Fornite le istruzioni amministrative e operative in materia di prestazioni di assegno di integrazione salariale (INPS, circolare 22 agosto 2024, n. 88).

In considerazione dell’introduzione della riforma degli ammortizzatori sociali (Legge n. 234/2021 che ha modificato il D.Lgs. n. 148/2015), l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative e operative relative alle prestazioni di assegno di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol.

In proposito bisogna rammentare l’emanazione del D.M. 22 agosto 2023, entrato in vigore il 24 ottobre 2023, che sostituisce integralmente il decreto interministeriale, n. 98187/2016, adeguando la disciplina del Fondo a quanto disposto dai commi 1-bis dell’articolo 30 e 1-bis dell’articolo 40 del D.Lgs.  n. 148/2015, introdotti dalla Legge n. 234/2021.

Le modifiche normative apportate più rilevanti sono relative all’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo, alla durata e alla misura dell’assegno di integrazione salariale, all’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie, all’eliminazione del cosiddetto tetto aziendale.

I beneficiari

Innanzitutto, il Fondo di solidarietà in questione ha lo scopo di assicurare ai lavoratori dei datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale o dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 148/2015, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, tutele del reddito nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

In particolare, hanno diritto alla prestazione di assegno di integrazione salariale, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 ottobre 2023, tutti i lavoratori subordinati, compresi i dirigenti e gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato, nonché i lavoratori a domicilio, per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, a condizione che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento (articoli 2, commi 7 e 8, e 6, comma 1 del D.I.).

Le causali

L’accesso all’assegno di integrazione salariale è previsto in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 (ordinarie) e 21 (straordinarie) del D.Lgs. n. 148/2015, e successive modificazioni.

I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo in commento possono presentare istanze per tutte le causali straordinarie previste dalla normativa, con l’avvertenza di rispettare i criteri previsti dal D.M. n. 94033/2016, e successive modificazioni, a seconda del requisito dimensionale posseduto nel semestre precedente alla data della domanda.

Le istanze per le causali ordinarie sono valutate sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 95442/2016.

L’assegno di integrazione salariale

Per quanto riguarda la misura dell’assegno di integrazione salariale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del D.I. in argomento la misura dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari alla misura del trattamento di integrazione salariale, così come definita dall’articolo 3 del D.Lgs n. 148/2015, anche in relazione ai massimali.

In merito alla durata della prestazione di assegno di integrazione salariale garantita dal Fondo, l’articolo 6, comma 3 del D.I. 22 agosto 2023 prevede che l’assegno di integrazione salariale può essere concesso per una durata non superiore a 13 settimane per singola richiesta, differenziando la durata massima della prestazione in funzione del numero di lavoratori occupati nel semestre precedente.