CCNL Sanità: nuovo incontro per il rinnovo

Proposto dall’Aran un incremento medio di 130,00 euro lordi 

Il 26 settembre si è tenuto un nuovo incontro tra l’Aran ed i sindacati nell’ambito della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale del comparto sanità pubblica.  
Discussione centrale è stata la proposta dell’Aran in merito agli incrementi economici derivanti dalla distribuzione delle risorse attualmente disponibili, pari al 5,78% calcolati su un  incremento del costo della vita pari al triplo a cui si devono aggiungere le risorse stanziate dal D.L. 34/2023 destinate esclusivamente a coloro che operano nei Pronto Soccorso. L’ipotesi dell’Aran è destinare il 5,2% agli incrementi tabellari ed il restante 0,58% all’incremento delle altre indennità, che si tradurrebbe in un incremento medio sul tabellare di 130,00 euro lordi oltre a circa 15,00 euro lordi per il finanziamento degli altri istituti.
I sindacati hanno, però, sottolineato che circa la metà dell’incremento previsto viene già percepito come indennità di vacanza contrattuale e, pertanto, l’incremento previsto sarebbe di circa 63,00 euro. Per tale motivo sarebbe intenzione dei sindacati procedere con la mobilitazione. 

CCNL Ceramica Industria: pubblicati gli incrementi retributivi aggiornati e gli importi IPO

Con la ratifica dell’Ipotesi di accordo sono stati modificati gli importi relativi agli aumenti e resi noti quelli riguardanti l’IPO

Il 20 settembre 2024 con un comunicato stampa a firma delle OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, inviato ai rappresentanti di Confindustria Ceramica, è stato reso noto lo scioglimento della riserva sull’ipotesi di accordo siglata il 22 luglio 2024 per i settori delle piastrelle, materiali refrattari, ceramica sanitaria e stoviglieria. Le Parti hanno diramato le tabelle retributive con gli aumenti, che differiscono per alcuni importi da quelli presenti all’interno dell’ipotesi e le cifre relative all’indennità di posizione organizzativa.
Di seguito le tabelle con gli importi modificati con decorrenze al: 1° settembre 2024; 1° luglio 2025; 1° luglio 2026 e 1° giugno 2027 e quelli riguardanti l’IPO con le medesime decorrenze. In grassetto gli importi degli aumenti dei minimi variati rispetto a quelli dell’ipotesi. 

Incremento minimi retributivi e IPO Settore Piastrelle

Livello 1° settembre 2024 1° luglio 2025 1° luglio 2026 1° giugno 2027 Totale aumenti
  Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO
A 71,09 51,70 64,63  77,55 264,97
B1 63,61 3,74 46,26 2,72 57,83  3,40 69,37  4,09 237,07  13,95
B2 63,61 46,26 57,83  69,37  237,07
C1 56,12 3,74 40,81 2,73 51,01  3,41 61,24 4,07 209,18 13,95
C2 56,12 1,87 40,81 1,36 51,01 1,70 61,24 2,05 209,18 6,98
C3 56,12 40,81 51,01  61,24 209,18
D1 48,64 6,36 35,37 4,63 44,21  5,79 53,07 6,93 181,29 23,71
D2 48,64 2,99 35,37 2,18 44,21  2,73 53,07 3,26 181,29 11,16
D3 48,64 35,37 44,21  53,07 181,29
E1 41,16 4,49 29,93 3,27 37,41 4,09 44,90 4,89 153,40 16,74
E2 41,16 29,93 37,41 44,90 153,40
F 37,41 27,21 34,01 40,83 139,46

Incremento minimi retributivi e IPO Settore Materiali Refrattari

Livello 1° settembre 2024 1° luglio 2025 1° luglio 2026 1° giugno 2027 Totale aumenti
  Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO
A 71,09 51,70 64,63  77,55 264,97
B1 63,61 3,74 46,26 2,72 57,83  3,40 69,37  4,09 237,07  13,95
B2 63,61 46,26 57,83  69,37  237,07
C1 56,12 3,74 40,81 2,73 51,01  3,41 61,24 4,07 209,18 13,95
C2 56,12 1,87 40,81 1,36 51,01 1,70 61,24 2,05 209,18 6,98
C3 56,12 40,81 51,01  61,24 209,18
D1 48,64 6,36 35,37 4,63 44,21  5,79 53,07 6,93 181,29 23,71
D2 48,64 2,99 35,37 2,18 44,21  2,73 53,07 3,26 181,29 11,16
D3 48,64 35,37 44,21  53,07 181,29
E1 41,16 4,49 29,93 3,27 37,41 4,09 44,90 4,89 153,40 16,74
E2 41,16 29,93 37,41 44,90 153,40
F 37,41 27,21 34,01 40,83 139,46

Incremento minimi retributivi e IPO Settore Ceramica sanitaria e stoviglieria

Livello 1° settembre 2024 1° luglio 2025 1° luglio 2026 1° giugno 2027 Totale aumenti
  Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO Minimo IPO
A 55,00 21,39 40,00 15,56 50,00 19,45 59,99 23,33 204,99 79,73
B1 50,73 16,11 36,90 11,71 46,12 14,64 55,35 17,57 189,10 60,03
B2 50,73 11,91 36,90 8,66 46,12 10,83 55,35 12,97 189,10 44,37
C1 46,94 13,03 34,14 9,47 42,67 11,84 51,20 14,22 174,95 48,56
C2 46,94 11,12 34,14 8,09 42,67 10,12 51,20 12,11 174,95 41,44
C3 46,94 9,59 34,14 6,97 42,67 8,72 51,20 10,46 174,95 35,74
D1 41,25 13,75 30,00 10,00 37,50 12,50 45,00 15,00 153,75 51,25
D2 41,25 8,40 30,00 6,11 37,50 7,64 45,00 9,17 153,75 31,32
D3 41,25 6,11 30,00 4,44 37,50 5,55 45,00 6,68 153,75 22,78
E1 37,46 8,76 27,24 6,37 34,05 7,96 40,87 9,55 139,62 32,64
E2 37,46 3,79 27,24 2,76 34,05 3,45 40,87 4,13 139,62 14,13
E3 37,46 1,88 27,24 1,37 34,05 1,71 40,87 2,05 139,62 7,01
F 38,19 27,77 34,71 41,69 142,36

 

Applicazione informatica per approvazione Prospetto aliquote IMU Comuni

Il MEF comunica che nella seconda metà del mese di ottobre 2024 sarà resa disponibile, all’interno del Portale del federalismo fiscale, l’applicazione informatica attraverso la quale i comuni potranno elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote IMU per l’anno di imposta 2025 (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 27 settembre 2024).

All’esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell’anno 2024, è stato emanato il Decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, che integra il Decreto 7 luglio 2023, concernente l’individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 e che riapprova l’Allegato A, il quale sostituisce quello di cui al precedente decreto. 

In particolare, tale Allegato A modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023.

 

Al riguardo, il MEF chiarisce che l’applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l’anno di imposta 2025 sarà resa disponibile, all’interno dell’apposita sezione denominata “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale, nel corso della seconda metà del mese di ottobre 2024.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, dunque, verrà chiusa la fase sperimentale, avviata nel corso degli anni 2023 e 2024, e non sarà più consentito ai comuni accedere all’applicazione informatica per simulare l’elaborazione del Prospetto.

 

Sono, inoltre, pubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, aggiornate con le modifiche apportate dal citato decreto 6 settembre 2024.

 

Infine, il MEF ricorda che per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e all’articolo 1, comma 767, terzo periodo, della Legge n. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicheranno le aliquote di base, che continueranno ad essere applicate fino a quando il comune non approverà una delibera secondo le modalità prescritte.

Agricoltori, artigiani e commercianti, l’emissione degli avvisi bonari

In corso le elaborazioni per le emissioni relative alle diverse gestioni (INPS, messaggi 26 settembre 2024, nn. 3188 e 3189).

Con i messaggio in commento, l’INPS ha comunicato che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi bonari relativi alla Gestione contributiva Agricola e alle Gestioni Artigiani e Commercianti.

Gli Avvisi bonari per la Gestione Agricola saranno resi disponibili all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, sezione “Dati Complementari” > “Lista Avvisi Bonari” sia per i coltivatori diretti, coloni mezzadri e imprenditori agricoli professionali, che per le aziende assuntrici di manodopera agricola. In particolare, l’avviso indicherà il dettaglio dei dati relativi al residuo debito per i contributi previdenziali e assistenziali e le somme aggiuntive, riferiti ai periodi richiesti con l’emissione dell’anno 2023 per i lavoratori autonomi e con le emissioni del 3° e 4° trimestre dell’anno 2022 e del 1° e 2° trimestre dell’anno 2023 per i datori di lavoro agricolo.
Gli Avvisi per le Gestioni Artigiani e Commercianti, relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di febbraio e maggio 2024, saranno messi a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”. Nella comunicazione sarà allegato anche un documento contenente i riferimenti per la compilazione del modello di pagamento F24 o per la presentazione dell’istanza telematica di rateazione.
In entrambi i casi, il mancato pagamento dell’importo dovuto comporterà l’invio di un Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

AGENTI DI COMMERCIO – Commercio: ai nastri di partenza la trattativa per il rinnovo del contratto

Nell’incontro le Parti Sociali si sono confrontate sulla figura dell’Agente di Commercio e sulle definizioni di vendita

Nelle scorse settimane le organizzazioni sindacali di categoria, al tavolo con le Associazioni imprenditoriali Confcommercio, Confcooperative e Confesercenti, hanno illustrato i punti cardine della piattaforma unitaria per il rinnovo dell’Accordo Economico Collettivo applicabile agli Agenti e Rappresentanti di Commercio del settore commerciale, scaduto nel 2021. Sono circa 200mila gli addetti interessati dai negoziati. 
La proposta di parte sindacale mira ad individuare gli strumenti necessari per affrontare le nuove sfide dei mercati locali, comunitari e globali. Tra i temi oggetto di confronto si segnalano l’aumento delle spese per l’esercizio della professione, la scarsa formazione dei nuovi addetti. Le OO.SS. richiedono alle Associazioni imprenditoriali un’analisi di mercato sull’impatto del commercio elettronico nel settore dell’intermediazione, non solo in termini di ricadute occupazionali ed economiche sugli agenti di commercio, ma anche in termini di qualità della promozione dei beni e dei servizi offerti dalle aziende, nonché della conclusione degli affari.
Al fine di poter aggiornare e adeguare l’AEC le Parti Sociali si sono inoltre confrontate sulla figura dell’Agente di Commercio, sulle definizioni di vendita, e-commerce e variazioni di zona.
Il confronto proseguirà in commissione ristretta il 24 ottobre, il 7 e il 28 novembre.

Esonero per assunzioni di ex Alitalia: le indicazioni operative

Sul sito dell’INPS è disponibile il modulo di istanza on-line “ALI24” per richiedere il beneficio (INPS, messaggio 26 settembre 2024, n. 3172).

Dopo la circolare n. 47/2024, l’INPS torna a occuparsi dell’esonero contributivo per le assunzioni di lavoratori precedentemente occupati presso Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a (articolo 12, comma 6, D.L. n. 104/2023).

In particolare, l’Istituto comunica che, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito dell’INPS, al seguente percorso “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line “ALI24”, per richiedere il beneficio in trattazione.

La domanda di ammissione

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione, deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “ALI24”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

– l’indicazione del lavoratore assunto;

– il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;

– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;

– l’indicazione della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale;

– la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

Qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro e vi sia sufficiente capienza di risorse finanziarie, l’INPS informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.

L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita attraverso le denunce contributive.

Al riguardo, l’INPS precisa che, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro prestato nel corso di un rapporto lavorativo part-time, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l’importo già autorizzato nella procedura telematica. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.

A seguito dell’accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato può fruire dell’importo riconosciutogli, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive. Anche a seguito dell’autorizzazione alla fruizione dell’agevolazione, vengono effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo in oggetto. 

Infine, il messaggio in commento include le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero contributivo nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPA> e <PosAgri> del flusso Uniemens.

 

CIPL Agricoltura Operai Como-Lecco e Varese: siglato il nuovo contratto provinciale

Previsto un aumento salariale per gli operai agricoli e florovivaisti delle province di Como, Lecco e Varese

Nei giorni scorsi, le Parti territoriali hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del contratto provinciale, scaduto lo scorso 31 dicembre 2023, per i lavoratori e le lavoratrici del comparto agricolo, florovivaistico, della manutenzione del verde e delle attività agrituristiche delle province di Como, Lecco e Varese.
Con il rinnovo, a partire dal 1° settembre 2024, i lavoratori delle province di Come e Lecco hanno diritto ad un aumento salariale del 6,3%. Agli stessi, viene erogato nella stessa mensilità di settembre, un importo a titolo di Una Tantum pari a 100,00 euro (riparametrato per i lavoratori a tempo determinato) a titolo compensativo per i mesi di vacanza contrattuale. 
Inoltre, con il nuovo contratto provinciale, è previsto:
– un miglioramento delle maggiorazioni sulle diarie in caso di trasferte;
– l’aumento di 70,00 euro dell’indennità di capo operaio;
– l’aggiornamento della declaratoria con l’introduzione di nuove figure professionali di operaio qualificato.
Invece, per la provincia di Varese, per gli oltre 2600 lavoratori è stato riconosciuto a partire dal 1°settembre 2024 un aumento dei salari pari al 6,2%, insieme all’erogazione, nella medesima busta paga di settembre, ad Una Tantum di 100,00 euro a titolo compensativo (riparametrato per i lavoratori a tempo determinato) per i mesi di vacanza contrattuale.
L’accordo stabilisce inoltre, l’effettiva operatività della figura del RLST dal 14 ottobre 2024, al fine di avere una rappresentanza per i lavoratori in materia di salute e sicurezza in quelle imprese che non hanno la figura del RLS in azienda.

CCNL Idraulico Forestale ed Agraria: approvata la piattaforma di rinnovo

Unanimità per la piattaforma di rinnovo del CCNL 2025-2028

Le sigle sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, a seguito del confronto con i numerosi delegati e delegate giunti da tutta Italia sugli emendamenti provenienti dalle assemblee territoriali, nella giornata del 25 settembre 2024 hanno approvato, all’unanimità, la piattaforma di rinnovo del contratto che interessa gli operai idraulico forestali.
A parere delle stesse, la piattaforma costituisce un passo avanti importante per valorizzare le competenze e le professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, tutelando il loro potere d’acquisto in una fase in cui l’aumento dell’inflazione ha eroso significativamente i salari.
Di seguito, le principali richieste avanzate:
– aumento della retribuzione mensile pari a 160,00 euro;
– riduzione dell’orario di lavoro;
– maggiori verifiche sugli appalti;
– riconoscimento dell’anzianità professionale degli operai;
– maggiore formazione e contrasto alla violenza di genere;
– lotta alla precarietà con stabilizzazioni occupazionali e semplificazioni del turnover.

CCNL Telecomunicazioni: continua la trattativa per il rinnovo

Argomento centrale è stato l’adeguamento della classificazione del personale a seguito dell’introduzione di nuove figure professionali

Si sono tenuti il 12, 24 e 25 settembre i nuovi incontri tra Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil ed i rappresentati di Asstel per discutere sul rinnovo del CCNL applicabile al personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.
Innanzitutto, sono stati trattati i temi relativi alle nuove figure professionali ed alla conseguente rivisitazione della classificazione del personale, con l’ipotesi di una nuova suddivisione per aree professionali che permetta una valorizzazione delle competenze. 
Per quanto riguarda la disciplina del  “lavoro agile”, le parti sono concordi nell’aggiornamento della disciplina al fine di renderlo sempre più utilizzato all’interno delle singole organizzazioni del lavoro.
I prossimi incontri sono fissati per il  16 e 17 ottobre 2024, con l’obiettivo di proseguire il confronto soprattutto in merito alla necessità di un aumento salariale conseguente all’inflazione degli ultimi anni. 

Modalità di accesso al credito d’imposta ZLS

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024, n. 226, il Decreto 30 agosto 2024, recante le disposizioni applicative per l’attribuzione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all’articolo 13 del D.L. n. 60/2024, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto 30 agosto 2024, possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle zone logistiche semplificate individuate ai sensi dell’art. 1, commi da 61 a 65-bis, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione agli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle medesime ZLS.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonchè nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

 

L’articolo 3 del nuovo Decreto chiarisce, poi, che sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonchè i materiali di consumo.

 

Il credito d’imposta è determinato nella misura massima consentita per le grandi imprese dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Si applicano, pertanto, le intensità massime di aiuto indicate dalla Carta.

 

Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, l’articolo 5 del Decreto spiega che i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.