Metasalute: attivata la procedura per l’attribuzione dei piani sanitari 2025

Dal 1° ottobre 2024 è attiva la procedura per la scelta dei Piani per l’anno 2025

Il Fondo Metasalute ha comunicato che dal 1° ottobre 2024 è possibile effettuare la scelta dei Piani sanitari per il 2025. Tale procedura rimarrà attiva fino al 4 novembre 2024
Prima di effettuare la scelta, si consiglia la consultazione delle relative schede sintetiche e del documento “Nuovo Piano Sanitario 2024 2026 – Confronto breve”, disponibile sul sito ufficiale del Fondo, alla sezione “Piani Sanitari”. 
Ogni azienda può selezionare un massimo di 3 piani sanitari e attribuirli ai propri lavoratori secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento del Fondo. 
Se alla data del 4 novembre 2024 la procedura è stata completata parzialmente ovvero manca alcuna delle sezioni, il piano Base per l’intero anno 2025 verrà applicato senza possibilità di modifica. 

Esonero autocertificato dall’assunzione disabili: nuove modalità di versamento

Entrato in vigore il 1° ottobre 2024 il Decreto interministeriale dell’11 giugno 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 1 ottobre 2024).

Sono state modificate le modalità di versamento del contributo per l’esonero autocertificato dall’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3 della Legge n. 68/1999, per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato.

A comunicarlo è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che segnala al riguardo l’entrata in vigore il 1° ottobre scorso del Decreto interministeriale dell’11 giugno 2024 di modifica delle modalità di versamento del contributo esonerativo citato, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione “Pubblicità legale”, fin dal 5 agosto 2024.

Con il provvedimento in questione, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato infatti abrogato e sostituito il precedente Decreto interministeriale del 10 marzo 2016, concernente le modalità di versamento del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di assunzione in argomento.

Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che nelle giornate del e del 2 ottobre 2024 la nuova procedura integrata con la piattaforma PagoPA per i versamenti dovuti per la fruizione dell’esonero autocertificato, non sarà operativa a causa dello svolgimento delle previste attività di aggiornamento dei sistemi informatici del dicastero e, pertanto, la compilazione dell’autocertificazione sarà possibile soltanto a partire dal 3 ottobre 2024.

Informazioni più dettagliate in materia sono incluse nella nota ministeriale 15466/2024.

CCNL Funzioni Locali: resoconto del quinto incontro con l’Aran

Ulteriore confronto sulle proposte avanzate dalle Parti sociali per il rinnovo del contratto di settore

Nella giornata del 30 settembre 2024 si è svolto il quinto incontro per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022/2024, presso la sede dell’Aran. Durante il confronto, l’Aran ha sottolineato che saranno oggetto di approfondimento le proposte avanzate dalla Uil-Fpl in materia di: turno festivo, istituzione dell’Area EQ, indennità dovute durante i periodi di ferie, patrocinio legale, possibilità di ridurre la settimana lavorativa a 4 giorni.
Inoltre, la stessa ha espresso parere di condivisione su alcune delle proposte, formulate dalle OO.SS., di seguito riportate:
– possibilità di ampliare in delegazione decentrata il numero delle giornate rese in modalità agile o da remoto superando il vincolo attualmente previsto della preponderanza dei giorni in presenza su quelli da remoto;
– possibilità di ampliare il numero dei buoni mensa giornalieri in presenza di particolari casistiche da individuare in delegazione trattante;
– negoziare il fondo annualmente salvo diverso accordo tra le parti. In questo modo il “possono” previsto nel testo contrattuale vigente viene sostituito con “devono”, diventando un obbligo per la Parte Pubblica. Inoltre, è stato recepito l’obbligo di avviare la C.d.I. entro e non oltre il primo quadrimestre senza possibilità di deroghe;
– il tempo di trasferimento, in merito alle assemblee sindacali tenute in una sede diversa dello stesso ente, sarà considerato nel monte ore assegnato;
– l’interruzione delle ferie potrà avvenire solo per “documentati” motivi di servizio. Accolta anche la richiesta sindacale di estendere anche ai Comuni la disciplina delle ferie ad ore ma solo per le ferie pregresse;
– con riferimento al servizio mensa, gli enti non più facoltativamente ma obbligatoriamente devono istituire il servizio mensa o in alternativa devono attribuire i buoni pasto in presenza delle condizioni previste dal vigente contratto. Per il personale impegnato in servizi turnati la pausa, da definirsi in delegazione trattante ad inizio o fine turno, non verrà più rilevata.
– possibilità di seguire corsi di studio anche in modalità telematica sincrona e asincrona, previa certificazione di frequenza, nonché la possibilità di usufruirne anche per seguire periodi di tirocinio previsti dal titolo di studio.
Durante l’incontro è stato nuovamente ribadita l’impossibilità di sottoscrivere il contratto in assenza di risorse aggiuntive da parte del Governo, essendo quelle attualmente postate insufficienti per restituire il potere d’acquisto ai dipendenti del comparto. 
Nelle prossime settimane, l’Aran renderà nota la data della successiva convocazione.

CCNL Istituti sostentamento del clero: avviata la trattativa per il rinnovo contrattuale

Presentata alle Parti datoriali la piattaforma rivendicativa che prevede incrementi retributivi, welfare contrattuale, aggiornamento della classificazione del personale e riduzione orario

È stato avviato il tavolo di trattativa per il rinnovo del CCNL Istituzioni sostentamento del clero e degli istituti diocesani italiani, in scadenza il 31 dicembre 2024. A renderlo noto è la Fisascat-Cisl con un comunicato del 1° ottobre 2024, affermando che insieme alle altre OO.SS. hanno presentato alle rappresentanze datoriali la piattaforma rivendicativa unitaria. 
Per le Sigle è importante attuare un incremento delle retribuzioni, al fine di contrastare gli effetti dell’inflazione, con il totale recupero del potere di acquisto dei salari del triennio 2022-2024 programmato nel triennio futuro 2025-2027 rispetto all’aumento dei prezzi al consumo (parametro Ipca). 
Sul fronte sindacale, si chiede un rafforzamento delle relazioni sindacali e il diritto di riunirsi in assemblea sindacale retribuita durante l’orario di lavoro con 12 ore annue dedicate, oltre al monte ore annuo di permessi sindacali retribuiti di cui le RSA/RSU possono disporre per lo svolgimento dell’attività sindacale. 
Occorre anche aggiornare la classificazione del personale, alla luce delle nuove professionalità presenti nel settore, puntando alla valorizzazione delle competenze e della formazione on the job. Necessari interventi anche in materia di smart working e diritto alla disconnessione; come pure l’istituzione di un’indennità mensile forfettaria per le spese di trasporto; il potenziamento del diritto allo studio; l’aumento delle maggiorazioni e la presenza di indennità adeguate in materia di orario di lavoro, puntando alla riduzione sperimentale dell’orario di lavoro a parità di salario. 
Occorre, altresì, modernizzare i diritti e le tutele contrattuali per quel che riguarda la genitorialità e i soggetti fragili; mediante l’implementazione di permessi e congedi. È importante sviluppare un welfare contrattuale, oltre alla stabilizzazione dei contratti di lavoro.
Il prossimo incontro è fissato per il 30 ottobre 2024. 

Ebrat Abruzzo: contributo per acquisto testi scolastici

Per le spese sostenute da giugno a dicembre la richiesta di rimborso deve essere presentata entro il 28 febbraio 2025

Per andare incontro alle esigenze delle famiglie e contrastare il caro-libri l’Ebrart Abruzzo, Ente bilaterale regionale per l’artigianato Abruzzo, ha deciso di aumentare il contributo corrisposto a dipendenti, titolari, soci e collaboratori delle imprese artigiane.
Dall’anno 2024 il contributo massimo richiedibile è passato da 200,00 a 300,00 euro lordi per ciascun figlio. Per presentare la domanda è necessario scaricare il modulo disponibile sul sito dell’Ente, compilarlo ed inviarlo unitamente ai documenti richiesti, indicati di seguito:
– autorizzazione al trattamento dei dati;
– busta paga del mese precedente alla richiesta;
– documentazione comprovante le spese sostenute.
L’Ente precisa che per le spese sostenute da giugno a dicembre la richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2025.

 

Istruzioni MIMIT per la presentazione delle domande del credito d’imposta per la quotazione delle PMI

In merito al credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha ricordato che per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 è possibile presentare le domande fino al 31 marzo 2025 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 1 ottobre 2024).

In attuazione dei commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2018, le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione potevano usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro.

Dopo svariate proroghe, con la Legge di bilancio 2023 la misura è stata prorogata al 31 dicembre 2023 con modifica delle condizioni: le PMI che inizino una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo e che ottengano l’ammissione alla quotazione, possono richiedere un credito d’imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti, fino a un massimo di 500.000 euro.

 

Il D.L. n. 215/2023 (“D.L. Proroghe”) ha, poi, prorogato la misura fino al 31 dicembre 2024 (costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell’anno 2024).

Pertanto, ricorda il MIMIT, per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) è possibile presentare le istanze a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025.

 

L’istanza, da trasmettere via PEC ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 23 aprile 2018, deve contenere il modulo di domanda e i seguenti elementi descritti all’articolo 6, comma 2:

  • elementi identificativi della qualità di PMI;

  • ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti nell’annualità di riferimento per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione di cui all’articolo 4, comma 4;

  • delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;

  • dichiarazioni antimafia.

CCNL Impianti Sportivi: siglato l’accordo di armonizzazione

Dal 1° ottobre il rapporto di lavoro dei dipendenti assunti per la raccolta e pagamento delle scommesse negli ippodromi e per gli addetti agli ingressi e ai servizi vari viene disciplinato dal CCNL per i lavoratori dello sport

Il 19 settembre è stata sottoscritta da Federippodromi e Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil l’ipotesi d’accordo di armonizzazione per il  passaggio dall’accordo dell’11 gennaio 2013 per la disciplina degli addetti alla raccolta e pagamento delle scommesse, agli ingressi e servizi vari negli ippodromi anche in concomitanza con le giornate di corse o di altre manifestazioni svolte all’interno degli ippodromi al CCNL per i lavoratori dello sport. 
L’accordo ha previsto che dal 1° ottobre 2024 per i lavoratori sopra indicati verrà applicato il CCNL dei lavoratori dello sport, specificando che il personale manterrà l’importo corrispondente agli scatti di anzianità maturati sino al 1° ottobre e per gli scatti futuri si porterà ad esaurimento la maturazione residua. 
Per quanto riguarda, invece, l’inquadramento del personale si dovrà tener conto delle mansioni svolte anche sulla base della declaratoria contrattuale del CCNL, come di seguito indicata.

Livello di Provenienza Livello di Assegnazione  
A 1° Livello
B 2° Livello
CS 3° Livello
C 4° Livello
D 5° Livello
E/F 6° Livello

                                                                                                                

Assicurazione degli infortuni dei giornalisti: le nuove funzionalità del servizio applicativo

Previsto l’invio della documentazione sanitaria necessaria per il prosieguo dell’istruttoria anche dopo l’inoltro della denuncia (INAIL, circolare 30 settembre 2024, n. 30).

L’INAIL ha comunicato di aver previsto nell’ambito del servizio applicativo Gestione transitoria infortuni ex Inpgi, una nuova funzionalità finalizzata a rendere possibile, anche dopo l’inoltro della denuncia, l’invio della documentazione sanitaria necessaria per il prosieguo dell’istruttoria e la definizione dell’infortunio mediante il servizio applicativo, e non più attraverso la posta elettronica certificata.

La documentazione trasmessa avvalendosi del suddetto servizio applicativo in un momento successivo alla denuncia di infortunio è registrata in un’apposita sezione della relativa pagina di dettaglio, distinta dalla sezione dei documenti allegati alla denuncia. 

In analogia con quanto disposto per la denuncia di infortunio, la trasmissione di tale documentazione attraverso il servizio applicativo sostituisce, con decorrenza dalla data di pubblicazione della circolare in commento, la trasmissione con PEC.

Al riguardo, l’INAIL segnala al fine di semplificare l’accesso alle informazioni rilevanti per il giornalista o dei familiari superstiti e di garantire una maggiore trasparenza dell’azione dell’Istituto, nella sezione di dettaglio della denuncia di infortunio è ora disponibile l’informazione relativa allo stato di lavorazione della pratica.
La valorizzazione dell’omonimo campo varia in funzione delle attività amministrative e medico-legali utili espletate per il riconoscimento dell’infortunio e l’eventuale indennizzo ed è comunicata agli interessati mediante notifica trasmessa dallo stesso servizio applicativo all’indirizzo di posta elettronica inserito nella denuncia di infortunio.

Le modalità di accesso e ulteriore documentazione

L’accesso al servizio applicativo Gestione transitoria infortuni ex Inpgi può essere effettuato esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS. Il servizio applicativo consente la trasmissione anche di ulteriore documentazione. A tal fine, una volta effettuato l’accesso, nel ruolo di “utente con credenziali dispositive”, sarà necessario accedere alla sezione Le mie denunce, selezionare la denuncia di infortunio interessata e caricare i relativi documenti nel box Ulteriori documenti

La circolare in argomento, infine, include indicazioni in materia di informazioni e assistenza.

 

CIRL Metalmeccanica Artigianato Marche: con il rinnovo un aumento dell’1,2% mensile sui minimi tabellari

Per l’anno 2024 è previsto il riconoscimento per tutti i dipendenti di 100,00 euro di welfare 

Il giorno 25 settembre 2024 è stato sottoscritto da Fim-Fiom-Uilm regionali e Cna produzione, Casartigiani, Claai Marche l’accordo di rinnovo del contratto regionale per gli addetti all’area meccanica delle Marche. L’intesa raggiunta interessa circa 35.000 addetti nella Regione.
Le Parti Sociali hanno stabilito un aumento dell’1,2% mensile sui minimi tabellari per i lavoratori metalmeccanici artigiani della regione. Non solo, per l’anno 2024 è previsto il riconoscimento per tutti i dipendenti di 100,00 euro di welfare nel mese di ottobre.
Dal punto di vista normativo sono previsti miglioramenti in tema di permessi retribuiti, mediante l’aggiunta di ore per la cura degli anziani e per inserimento dei figli a scuola. E’ stato allungato il periodo di comporto per malattia per preservare il posto di lavoro in caso di malattie gravi. Sono state inoltre ampliate le casistiche e diminuiti i tempi per richiedere anticipazioni del TFR. Viene inoltre riconosciuta la possibilità di lavorare in modalità agile (smart working), nonchè in part-time, per assistere figli entro i 36 mesi e parenti con invalidità.
I Sindacati, soddisfatti del risultato raggiunto, hanno comunicato che l’avvio di una campagna informativa con le assemblee dei lavoratori per illustrare i risultati e i termini dell’intesa. 

Istruzioni operative delle Entrate ai fini della sottoscrizione digitale dei processi verbali

In attuazione dell’articolo 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, introdotto dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 13/2024,  l’Agenzia delle entrate ha individuato le modalità operative ai fini della sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia delle entrate nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 30 settembre 2024, n. 372380).

Il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate dispone che i processi verbali redatti dal personale dell’Agenzia nel corso o al termine delle attività amministrative di controllo fiscale possano essere sottoscritti con la firma digitale.

 

Il contribuente, o il suo delegato, potrà a sua volta sottoscrivere il processo verbale, previamente condiviso e senza alterarne il contenuto, mediante firma digitale se ne è in possesso ovvero con firma autografa. A tal fine il processo verbale deve essere inviato dalla casella di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del contribuente, o del suo delegato, così come indicata nel processo verbale.

Parimenti, nel medesimo processo verbale deve essere evidenziato l’eventuale domicilio digitale.

Successivamente alla sottoscrizione digitale, il contribuente, o il suo delegato, dovrà provvedere alla trasmissione del processo verbale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo.

Alla ricezione del processo verbale digitalmente sottoscritto dal contribuente, il personale incaricato del controllo dovrà provvedere ad apporre la firma digitale sul documento, verificandone la formale integrità rispetto a quello originariamente trasmesso.

 

Il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni digitali necessarie, dovrà essere poi protocollato dal personale dell’Agenzia incaricato del controllo e trasmesso al domicilio digitale del contribuente .

In alternativa il contribuente, sprovvisto di indirizzo PEC, potrà chiedere la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato.

 

Qualora il contribuente, dotato di firma digitale, risulti sprovvisto di un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi, o non richieda la trasmissione del processo verbale all’indirizzo PEC del proprio delegato, il personale dell’Agenzia incaricato al controllo dovrà procedere mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o tramite raccomandata A/R della copia conforme analogica.

 

Qualora il contribuente, o il suo delegato, non fosse munito di firma digitale il processo verbale potrà essere firmato in modalità analogica. A tal fine il processo verbale dovrà essere stampato e consegnato nelle mani proprie del destinatario.

 

A seguito dell’apposizione della firma autografa del contribuente, o del suo delegato, sul processo verbale, il personale incaricato del controllo dovrà produrre una copia informatica del documento analogico, attestandone la conformità. Il documento così formato costituirà l’originale informatico.

Una volta predisposto il documento originale informatico, il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni necessarie, dovrà essere protocollato e consegnato al contribuente.

 

Nei casi di rifiuto di sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente, o del suo delegato, il personale dell’Agenzia delle entrate ne dovrà dare evidenza nello stesso processo verbale, indicandone i motivi e procedendo alla sottoscrizione digitale del documento e alla consegna.

 

Qualora, infine, il contribuente, o il suo delegato, rifiutasse la consegna del processo verbale nelle proprie mani, il personale dell’Agenzi potrà procedere all’invio della copia analogica del processo verbale informatico con contrassegno elettronico mediante raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente ovvero con trasmissione del documento informatico originale tramite PEC.