Fondo Asim: Piano Sanitario Straordinario per gli alluvionati di Emilia Romagna e Marche

Nuove prestazioni per gli iscritti al Fondo e il proprio nucleo familiare

Fondo Asim, Fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore di aziende che esercitano servizi di pulizia, servizi integrati-multiservizi, fornisce da sempre il sostegno necessario per la salvaguardia della salute delle lavoratrici e dei lavoratori aderenti ad esso.
A tal proposito, il predetto ha realizzato un Piano Sanitario Straordinario Emergenza Emilia Romagna e Marche, integrativo dell’ordinario conseguentemente alle alluvioni accadute in Emilia Romagna e nelle Marche lo scorso 16 maggio.
Possono fruire del rimborso delle prestazioni, gli iscritti che hanno la copertura sanitaria attiva nel mese di maggio 2023, residenti nelle due regioni coinvolte, nonché i familiari presenti nel loro nucleo abitativo che hanno subito danni.
Le prestazioni offerte sono valide dal 16 maggio 2023 al 31 luglio 2023 o fino a esaurimento budget dedicato a queste e sono gestite esclusivamente in forma di rimborso direttamente da Asim.
Per utilizzarle non è richiesta alcuna prescrizione medica né l’applicazione di franchigia.
Quelle previste sono le seguenti:
– visite specialistiche ed accertamenti diagnostici per i familiari;
– il rimborso della franchigia sostenuta dagli iscritti per visite specialistiche e accertamenti diagnostici effettuate mediante il Piano Sanitario Ordinario presso strutture convenzionate;
– visita psicologica per iscritti al Fondo e familiari;
– le prestazioni di medicina fisica e riabilitativa effettuate da medici specialisti per gli aderenti ed i familiari;
– acquisto o noleggio di ausili socio sanitari;
– rimborso nella misura del 70% dell’acquisto di occhiali da vista, lenti e lenti a contatto.
Affinché anche il nucleo abitativo possa fruire delle prestazioni sanitarie offerte dal Fondo Asim, nella sezione “Elenco file allegati” del portale di Asim, all’interno della propria area riservata, deve esser debitamente compilata l’autocertificazione del nucleo abitativo.

Rinuncia agevolata al ricorso in Cassazione: ambito di applicazione

L’Agenzia delle entrate torna sul tema della rinuncia agevolata alle liti tributarie in Cassazione, prevista dall’ultima Legge di Bilancio come alternativa alla definizione agevolata, soffermandosi sull’ambito di applicazione (Agenzia delle entrate, circolare 26 luglio 2023, n. 21/E).

La Legge di bilancio 2023, ai commi da 213 a 218 dell’articolo 1, introduce, in alternativa alla definizione automatica di cui ai commi da 186 a 204, una speciale forma di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione in cui sia parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.

 

Tale rinuncia agevolata prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti del giudizio in Cassazione e il successivo pagamento delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge e interessa le controversie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, che risultano pendenti dinanzi alla Corte di cassazione al 1° gennaio 2023.

 

Nella circolare del 19 aprile 2023, n. 9/E, emerge che possono rientrare nella rinuncia agevolata quali atti impositivi:

  • gli avvisi di accertamento;

  • gli atti di recupero dei crediti d’imposta non spettanti;

  • ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria qualificata.

Ne restano, invece, escluse le liti vertenti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso, quelle aventi ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione.

 

La definizione in argomento si pone in sostanziale continuità con l’accordo conciliativo agevolato esperibile dinanzi alle giurisdizioni di merito.

I due istituti, infatti, hanno il medesimo ambito applicativo e il medesimo beneficio della riduzione delle sanzioni.

Resta esclusa la possibilità, consentita invece con riguardo alla conciliazione agevolata, di giungere ad un accordo avente ad oggetto solo una parte delle pretese contenute nell’atto impositivo impugnato.

 

La rinuncia agevolata è applicabile in alternativa alla definizione agevolata, perciò, il medesimo atto impositivo non può essere oggetto di entrambe le definizioni.

Tuttavia, nei casi in cui il giudizio pendente in Cassazione interessi più atti impositivi, l’Agenzia delle entrate ritiene ammissibile l’adesione del contribuente alla definizione automatica e la successiva definizione dell’intera pretesa residua mediante rinuncia agevolata.

 

La definizione si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di imposta, interessi, sanzioni ed eventuali accessori entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.

Tali somme sono calcolate al netto degli importi già versati dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria e frazionata in pendenza di giudizio.

 

Sono espressamente escluse:

– la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997;

– la restituzione delle somme versate dal contribuente in pendenza di giudizio in misura superiore rispetto a quanto risulti dovuto in base all’accordo.

 

Con riguardo ai requisiti della rinuncia agevolata e al relativo procedimento, si fa riferimento al comma 217 delle Legge di bilancio 2023 che richiama, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 390 c.p.c., nelle quali è stabilito che la parte possa rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale.

Ai fini della formalizzazione della rinuncia, si richiede un atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo avvocato, se munito di mandato speciale a tale effetto.

 

In merito agli effetti, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere accettizio. Ma basandosi la rinuncia agevolata su una composizione ex lege del rapporto tributario, idonea a sovrapporsi alla situazione processuale, non determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ma costituisce, piuttosto, una modalità di estinzione del giudizio disciplinata dalla legge.

 

CCNL Alimentari Industria: iniziate le trattative per il rinnovo

Tra le richieste dei sindacati 230,00 euro sul TEM e 70,00 sullo IAR, per quanto riguarda la parte normativa innovazioni su welfare, appalti, classificazione, formazione e riduzione dell’orario di lavoro settimanale a parità di salario da 40 a 36 ore

Il 25 luglio Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno presentato alle associazioni datoriali la piattaforma per il rinnovo del CCNL Alimentari – Industria 2023-2027 in scadenza il prossimo 30 novembre, applicabile ad  oltre 400mila lavoratori del settore.
Innanzitutto, è stato constatato l’andamento produttivo positivo e per tale motivo sono state richiesti un aumento di 230,00 euro sul TEM e di 70,00 euro sullo IAR, oltre a 40,00 euro in caso di mancata contrattazione di secondo livello e 150,00 euro come indennità di quadro.
Per quanto riguarda gli aspetti normativi, è richiesta l’introduzione di innovazioni su welfare, appalti, classificazione, formazione, oltre alla riduzione dell’orario di lavoro settimanale a parità di salario, da 40 a 36 ore.
Con questo rinnovo, pertanto, i sindacati vogliono frenare la precarietà e difendere dall’inflazione il potere d’acquisto delle retribuzioni.
I prossimi incontri sono previsti per il 18 settembre, il 25 settembre e il 3 ottobre.

Disabilità e parità di genere negli appalti pubblici: le Linee guida

Pubblicato sulla G.U. del 26 luglio 2023 il decreto contenente le Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché’ l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (D.P.C.M. 20 giugno 2023). 

Le Linee guida, adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, definiscono gli strumenti e i meccanismi premiali che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari, ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

 

I commi 4 e 5 dell’articolo 1 dell’allegato II.3 citato decreto legislativo recano disposizioni dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e l’assunzione di giovani di età inferiore a 36 anni e di donne.

 

In particolare, costituiscono requisiti necessari dell’offerta:

 

a. l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge n. 68/1999;

 

b. l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.

 

Le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono verificare casi i cui è concessa la possibilità di deroga, come: affidamenti diretti per importi di modico valore o di procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiore a 3 unità di personale; assunzione di personale con abilitazioni tali da rendere la platea dei potenziali interessati alle assunzioni limitata nel breve periodo; procedure per somma urgenza o protezione civile o, comunque, altrimenti giustificate da specifiche ragioni di urgenza.

 

Si prevede, inoltre, che i bandi contengano ulteriori misure premiali che prevedano l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato.

 

Le Linee guida in commento, pertanto, illustrano alle stazioni appaltanti e agli operatori economici alcuni criteri applicativi riguardanti:

 

– la definizione della metodologia da utilizzare per definire la quota del 30% delle assunzioni da destinare, rispettivamente a occupazione giovanile e femminile;

 

– l’indicazione delle circostanze che rendono il ricorso all’inserimento di clausole di premialità o il rispetto della destinazione della quota del 30% alle nuove assunzioni giovanili e femminili, in tutto o in parte impossibile o contrastante con gli indicati obiettivi e pertanto, plausibile il ricorso alle deroghe;

 

– l’indicazione esemplificativa e non esaustiva di alcune clausole di premialità che le stazioni appaltanti possono utilizzare per la predisposizione della documentazione di gara.

 

In ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale del 30% si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l’arco temporale di esecuzione del contratto. In riferimento all’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% nelle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, le Linee guida precisano che deve sussistere una relazione o un nesso funzionale tra l’esecuzione del contratto e le assunzioni, nel senso che nel calcolo della quota corrispondente al numero delle assunzioni obbligatorie occorre fare riferimento a tutte le assunzioni funzionali a garantire l’esecuzione del contratto aggiudicato, escludendo quelle non funzionali al predetto scopo.

 

In caso di subappalto, qualora l’appaltatore abbia già raggiunto la percentuale del 30%, il subappaltatore non sarà tenuto ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate dalla norma primaria, fermo restando che le assunzioni da questi effettuate rileveranno per determinare la base di calcolo della quota del 30%.

 

Le stazioni appaltanti dovranno dare una adeguata e specifica motivazione nei casi in cui intendano avvalersi di una delle deroghe previste dal comma 7 dell’articolo 1 dell’allegato II.3. 

 

Per quanto attiene all’occupazione giovanile, ad esempio, la motivazione, a sostegno della deroga all’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% di nuove assunzioni di giovani, potrebbe considerare i casi in cui esigenze specifiche correlate alle caratteristiche delle mansioni da svolgere per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, richiedano, per oltre il 70% delle nuove assunzioni, una pregressa esperienza o specializzazione tali da rendere la fascia anagrafica giovanile con esse incompatibile, quale, a titolo esemplificativo, quella corrispondente ad un arco temporale ultra quindicennale. In tali casi, quindi, la stazione appaltante potrà individuare la riduzione della quota da applicare ritenuta più congrua, motivando, in modo analitico, la necessità della predetta esperienza. 

 

Riguardo all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, si ricordi che, il comma 3 dell’articolo 1 dell’allegato II.3 del Codice degli appalti pubblici, impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, di consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge n. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

 

Il decreto in commento ritiene che l’assolvimento dell’obbligo di cui sopra dovrebbe essere richiesto, con espressa previsione nel bando di gara, anche agli operatori economici con più di 50 dipendenti.

Alluvioni: le istruzioni INAIL per la sospensione di adempimenti e versamenti

L’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione degli interventi disposti dal D.L. n. 61/2023 in favore dei territori colpiti dagli eventi climatici (INAIL, circolare 24 luglio 2023, n. 33).

L’INAIL è intervenuto per fornire istruzioni applicative in materia di sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei premi nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023. Si tratta, in effetti, di provvedimenti stabiliti dal cosiddetto Decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023), oltre che con 4 delibere del Consiglio dei ministri adottate il 4, il 23 e il 25 maggio 2023.

In particolare, la circolare precisa chi sono i soggetti destinatari, quali sono i versamenti sospesi, indica le modalità per effettuare la richiesta di sospensione e i termini e le modalità per la ripresa dei versamenti e degli adempimenti.

La sospensione degli adempimenti

L’articolo 1 del “Decreto Alluvioni”, ha individua l’ambito soggettivo del provvedimento ossia i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto, disponendo la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, oltre che dei versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

Prevista, inoltre, nel medesimo periodo, la sospensione dei termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell’allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. 

Viene disposto che i versamenti sospesi siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023, mentre termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati sempre entro il 20 novembre 2023.  

Viene anche disciplinato (comma 9, articolo 1, D.L. n. 61/2023) il differimento di 3 mesi dei termini e delle scadenze previste dall’articolo 1, commi da 153 a 158, da 166 a 226, 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023).

Viene stabilita anche la sospensione dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 dei termini per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali (articolo 2, comma 4, quarto periodo), oltre che dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, inclusi quelli sanzionatori (articolo 4, comma 1) e dei termini (di cui al comma 1) relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, inclusi quelli sanzionatori (articolo 4, al comma 2). 

I destinatari della sospensione

La sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive nei territori di cui all’allegato 1 del D.L. n. 61/2023. Pertanto, la sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali
(PAT) con sede dei lavori nei suddetti territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.

Ai fini dell’individuazione della posizione assicurativa territoriale si fa riferimento, come di consueto, alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l’attività economica del soggetto assicurante. Le aziende plurilocalizzate possono sospendere soltanto i versamenti dei premi riferiti alle posizioni assicurative territoriali (PAT) ubicate nei Comuni colpiti.

Sono sospesi per l’intero periodo i termini degli adempimenti a carico dei consulenti del
lavoro e degli altri soggetti di cui alla Legge n. 12/1979 che abbiano sede o operino nei territori indicati nell’allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Di conseguenza, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse ai relativi adempimenti.

Infine, le disposizioni relative alla sospensione si applicano anche nei riguardi dei lavoratori infortunati residenti o domiciliati nei territori citati per gli adempimenti posti a loro carico.

I versamenti sospesi

Tra i versamenti sospesi ci sono quelli correnti relativi alla seconda e terza rata del premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 maggio 2023 e 21 agosto 2023, per coloro che hanno comunicato di pagare il premio di autoliquidazione in 4 rate, così come i premi mensili per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne e i premi assicurativi aventi scadenza ricadente nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023.

Rientrano nella sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023  anche le rate mensili nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, in corso alla data del 1° maggio 2023.

Modalità di sospensione

Per usufruire della sospensione i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione entro il 20 novembre 2023 utilizzando il servizio on line “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 25 luglio 2023 sul sito istituzionale dell’INAIL.

L’Istituto comunica che per gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizione in GRA web specifici codici di agevolazione che saranno inseriti sulle PAT interessate: codice 269 sospensione dei versamenti per i datori di lavoro privati e i lavoratori
autonomi; codice 270 sospensione delle rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto per i datori di lavoro
privati e i lavoratori autonomi; codice 271 sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023 dei termini per la presentazione dei ricorsi per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda, invece, la ripresa della riscossione, entro il 20 novembre 2023 deve essere effettuato il versamento in unica
soluzione dei premi sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023, mentre devono essere riavviati dal 1° settembre 2023 i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie e le rate sospese (1° maggio – 31 agosto 2023) devono essere versate in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 insieme alla rata in scadenza nello stesso mese.

Nel modello di pagamento F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi, i soggetti interessati devono indicare il numero di riferimento “999269“. Per il riavvio dei piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie, nel F24, deve essere indicato il numero di riferimento “80000x” comunicato con il provvedimento di concessione della rateazione.  

Infine, la circolare in commento include le istruzioni anche per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché per il rilascio del DURC online

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: al via il negoziato per il rinnovo

Le OO.SS. di settore richiedono l’aumento delle risorse e la valorizzazione delle nuove figure professionali

Nella giornata di giovedì 20 luglio 2023, si è svolto tra l’associazione datoriale Uneba e Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Fpl-Uil e Uiltucs il confronto sul rinnovo del contratto per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza. 
Durante l’incontro, Uneba ha illustrato l’attuale situazione nazionale riguardante le sue strutture, evidenziando le difficoltà del settore sociosanitario. Ha altresì ribadito che il settore in questione non è sufficientemente finanziato, con diversità evidenti tra una regione e l’altra, comunicando l’intenzione di voler proseguire il confronto per giungere al rinnovo del contratto in oggetto ma, al contempo, tenendo a mente l’obiettivo di un contratto unico di settore.
Le OO.SS., dopo aver illustrato la piattaforma presentata a gennaio 2022, sottolineando le trasformazioni che stanno investendo il comparto, hanno ribadito la necessità di giungere in tempi brevi ad un rinnovo che i lavoratori attendono da 3 anni, richiedendo un impiego di risorse tali da coprire l’aumento dell’inflazione che, in questi ultimi anni ha eroso il potere di acquisto, e la valorizzazione delle varie figure professionali impiegate nei vari servizi. 
Hanno evidenziato infine la necessità di superare alcuni istituti contrattuali, non più rispondenti alle esigenze dei lavoratori. Sono stati, infine, calendarizzati i successivi incontri di settembre e ottobre, nei quali si procederà ad un’analisi puntuale delle varie richieste di parte sindacale poste nella piattaforma rivendicativa.

Ebav – Veneto: previsto il contributo per i costi di trascrizione in caso di decesso del titolare

Fino al 31 luglio prevista la possibilità di un contributo per un importo massimo di 3.000,00 euro per il costo di variazione in caso di  decesso di titolare o socio dell’ azienda

L’Ebav, l’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto fino al 31 luglio un contributo a favore delle aziende artigiane per i costi sostenuti, in caso di decesso del titolare o del socio dell’azienda, per la trascrizione e conseguente variazione comunicata agli Enti.
Il contributo è previsto solo in caso di domanda A85, conseguente alle spese funerarie del titolare.
Per questo servizio, l’accesso alle prestazioni Ebav è considerato possibile se l’azienda risulta in regola con Ebav alla data di decesso titolare/socio.
Il Servizio è previsto esclusivamente a favore delle aziende della categoria  “Trasporto merci”.
E’ previsto fino al 100% dei costi sostenuti per un importo massimo pari a:
1.500,00 euro in caso di azienda aderente a Ebav da meno di 5 anni;
3.000,00 euro in caso di azienda aderente a Ebav da più di 5 anni.
I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data di scadenza del servizio tramite accredito su c/c intestato al soggetto richiedente il Servizio Ebav.

Imposta unica su giochi e scommesse: possibile la compensazione con bonus edilizi

L’Agenzia delle entrate, con due risposte a interpelli, ha chiarito che i crediti d’imposta derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (Superbonus e ristrutturazioni edilizie) possono essere utilizzati in compensazione per pagare i tributi su giochi e scommesse (Agenzia delle entrate, risposta 25 luglio 2023, nn. 394 e 395).

La riscossione dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e dell’imposta unica sui giochi è disciplinata dall’articolo 4 del D.P.R. n. 66/2002, il quale prevede che il pagamento dell’imposta può essere effettuato con le modalità di cui al Capo III del D.Lgs. n. 241/1997, tra le quali, all’articolo 17, è prevista la compensazione.

 

Il comma 2 del D.Lgs. n. 241/1997, in particolare, contiene l’elencazione dei crediti e dei debiti interessati dal versamento unitario e dalla compensazione, includendovi altresì una previsione che stabilisce che il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi alle altre entrate individuate con decreto del MEF, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore.

 

Una somma, dunque, può essere riscossa tramite Modello F24, perché:

  • è inclusa nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997;

  • è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera h ­ter del citato comma 2;

  • è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/ attuativa), con una formulazione che richiama l’applicazione dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Nel caso di specie, la riscossione del prelievo erariale unico (cd. PREU) sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento è disciplinata dall’articolo 6, comma 8 rispettivamente del decreto del MEF del 12 aprile 2007, che stabilisce che i versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e il versamento a saldo relativo all’anno solare sono effettuati con le modalità stabilite dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, tramite Modello F24­Accise.

 

Al fine di consentirne il versamento, con la risoluzione del 6 settembre 2007, n. 239/E, sono stati istituiti i rispettivi codici tributo da utilizzare esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ”importi a debito versati” nella specifica sezione ”Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello di versamento ”F24 ­ Accise”.

Tuttavia, come già chiarito con le risposte n. 1/2020 e n. 406/2022, è possibile versare le somme a debito indicate nella sezione ”Accise/Monopoli ed altre versamenti non ammessi in compensazione” mediante compensazione con i crediti esposti nelle altre sezioni dello stesso, mentre non è consentito utilizzare le eccedenze a credito indicate nella citata sezione del modello in parola per compensare i debiti relativi ad altre imposte e contributi.

 

L’Agenzia delle entrate, inoltre, osserva che la compensazione orizzontale è soggetta al limite annuale di compensabilità prescritto dall’articolo 34 della Legge n. 388/2000­, a meno che i crediti non siano esclusi espressamente dal computo del limite, come accade per i crediti oggetto di interpello.

 

In conclusione, quindi, l’Agenzia ritiene che i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi di cui agli articoli 119 (cd. superbonus) e 121, comma 2 (cd. bonus per interventi ”edilizi” diversi dal superbonus) possano essere utilizzati, mediante il modello F24­Accise, per compensare le somme a debito dovute a titolo di imposta unica sulle scommesse e di imposta unica sui giochi.

 

CCNL Autostrade: erogata Una Tantum a luglio

Dal 1° luglio, versata in busta paga l’Una Tantum a copertura della vacanza contrattuale  

Nei giorni scorsi, le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl, insieme a Federreti e Acap hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL 16 dicembre 2019 per il personale che opera nel Settore di società e consorzi concessionarie di autostrade e trafori. Il nuovo CCNL decorre dal 1° luglio 2023 e scade il 30 giugno 2025. A copertura dell’arco temporale di carenza contrattuale, compreso tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023, è stata stabilita l’erogazione dell’Una Tantum con la busta paga del mese di luglio 2023, come riportato nella tabella di seguito.

Livello Parametro Una Tantum
A 235 1.111,49 euro
A1 210 993,24 euro
B 185 875,00 euro
B1 169 799,32 euro
C 148 700,00 euro
C1 135 638,51 euro
D 100 472,97 euro

Gli importi corrisposti unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2023, vengono proporzionalmente determinati in funzione dei mesi di effettivo servizio prestati nel periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene computata come mese intero. Per il personale a tempo parziale tali importi vengono erogati nella misura del 60%. Tale misura è elevata al 70% quando la durata mensile, o rapportata al mese in caso di prestazione su base annua, risulti superiore ad 80 ore. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell’istituto competente e/o di integrazione a carico delle aziende, vengono considerate utili ai fini della maturazione degli importi di cui sopra. Con riferimento al medesimo periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023, le Parti convengono inoltre di assegnare alla contrattazione di secondo livello l’importo di 300 euro Una Tantum in favore di ciascun lavoratore in forza a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente accordo, da destinare a forme di Welfare. L’importo sale a 330 euro nel 2024 e a 360 euro nel 2025.

Programmi di formazione professionale e civico-linguistica all’estero: risposte del Ministero del lavoro

Pubblicate sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alcune Faq riguardanti i programmi di formazione professionale e civico-linguistica all’estero destinati ai cittadini stranieri residenti in Paesi terzi e/o gli apolidi e gli stranieri rifugiati, presenti in Paesi Terzi di primo asilo o di transito (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 25 luglio 2023).

Secondo le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Cutro (D.L. n. 20/2023, come convertito dalla Legge n. 50/2023) in materia di flussi, potranno entrare nel nostro paese e soggiornare per lavoro subordinato, a fronte della richiesta nominativa presentata da un datore di lavoro – anche al di fuori delle quote del Decreto Flussi – cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

La domanda di visto di ingresso deve essere presentata entro 6 mesi dalla conclusione del corso di formazione, e deve essere corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro.

 

I programmi sono finalizzati alla realizzazione di attività formative: i corsi professionali mirano a fornire ai partecipanti conoscenze specifiche per l’esercizio di una determinata professione o attività lavorativa, ivi incluse nozioni di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro; i corsi di formazione civico-linguistica forniscono ai partecipanti le competenze linguistiche e civiche necessarie per avviare un processo di integrazione nel contesto socio-culturale e lavorativo in Italia.

 

I programmi in questione devono riportare le seguenti informazioni:

 

– i profili professionali e i relativi settori d’impiego, sulla base di un’accurata analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro italiano;
– le modalità di selezione dei destinatari della formazione nel Paese di realizzazione del programma formativo;
– le modalità dettagliate delle attività di formazione professionale e civico-linguistica con la specificazione della durata e della data prevista di inizio, nonché delle modalità didattiche previste (lezione frontale, FAD, laboratori professionali,) e degli strumenti utilizzati;
– l’indicazione del soggetto attuatore, delle risorse umane coinvolte, delle risorse strumentali utilizzate per lo svolgimento dell’attività, nonché la disponibilità di idonee sedi operative didattiche nel Paese di intervento;
– le modalità di coordinamento con Istituzioni e/o altri soggetti pubblici/privati locali;
– le fonti di finanziamento, a copertura del budget necessario allo svolgimento delle attività formative, nel rispetto del divieto di oneri in capo ai partecipanti;
– le modalità di realizzazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro in Italia ai fini dell’inserimento lavorativo dei destinatari formati;
– le modalità per la valutazione e il monitoraggio del percorso proposto.

 

E’ richiesto un contenuto essenziale, ovvero i programmi devono necessariamente prevedere:

 

a) la formazione linguistica per il raggiungimento almeno del livello A1 ed elementi di educazione civica, per l’acquisizione di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell’organizzazione e del funzionamento delle Istituzioni pubbliche e del contesto socio-culturale italiano;

 

b) la formazione professionale, che dovrà includere nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori, elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, lessico di settore e sessioni di orientamento al lavoro per il potenziamento delle competenze trasversali e il supporto alla ricerca attiva del lavoro.

 

Riguardo alle concrete modalità di svolgimento della formazione, la stessa potrà essere erogata con l’utilizzo combinato di metodologie didattiche differenti, tra le quali la formazione a distanza – FAD. È rimessa alla discrezionalità dei soggetti proponenti la facoltà di definire le percentuali di ricorso a questa modalità di erogazione della formazione che, ad ogni modo, non potrà essere esclusiva.

 

I soggetti proponenti devono inviare al Ministero il programma di formazione professionale e civico-linguistica affinché sia esaminato da una Commissione interministeriale di valutazione convocata periodicamente dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione.

 

Tutte le eventuali variazioni, rispetto al programma approvato, andranno comunicate al Ministero a cui dovrà, inoltre, essere inviata una relazione conclusiva al termine del corso di formazione.