Sospensione del RDC e domanda di AUU: i chiarimenti dell’INPS

L’Istituto è intervenuto sul tema degli effetti della sospensione del Reddito di cittadinanza per i nuclei familiari con figli maggiorenni e l’eventuale presentazione della domanda per fruire dell’Assegno unico e universale (INPS, messaggio 7 agosto 2023, n. 2896). 

Con il messaggio in commento, l’INPS ha chiarito alcuni aspetti dell’integrazione tra le misure di AUU e RDC alla luce delle novità apportate dal Decreto Lavoro. In realtà, con l’entrata in vigore del D.L. n. 48/2023 nulla cambia per i nuclei familiari che includono figli minori o disabili, per i quali la fruizione del Reddito di Cittadinanza è garantita senza soluzione di continuità sino al 31 dicembre 2023, salvo il caso in cui non si verifichino altre e diverse cause di decadenza dalla misura contemplate dalla legge. In tali casi, come di consueto, la quota di AUU che sarà erogata non è calcolata in misura integrale, ma subisce la decurtazione sulla base della scala di equivalenza, prevista per il RDC.

La questione della fruizione della misura di AUU, si pone invece per i nuclei percettori di RDC già sospesi nel mese di luglio e per quelli che progressivamente verranno sospesi dal beneficio nelle mensilità successive, tenuto conto della maturazione della settima mensilità di percezione della prestazione. Tale previsione è contenuta nel comma 313 dell’articolo 1 della Legge n. 197/2022 e riguarda, tra l’altro, i nuclei che includono figli maggiorenni, nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali ai sensi della normativa in materia di AUU permangono i requisiti per poter continuare a beneficiare dell’Assegno unico e universale anche dopo la sospensione del RDC.

Si tratta, in dettaglio, di nuclei che comprendono figli che si trovano nelle seguenti condizioni, accertate dall’INPS attraverso le dichiarazioni formulate a cura del titolare di Reddito di cittadinanza su modello “AU-COM”: 

– frequentano un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

– svolgono un tirocinio ovvero esercitano un’attività lavorativa e possiedono un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro;

– sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

– svolgono il servizio civile universale.

Per i nuclei familiari che si trovano in una o più situazioni come sopra evidenziate, l’integrazione AUU su RDC relativa alla mensilità di luglio verrà regolarmente corrisposta dall’INPS, senza subire ritardi. Il pagamento di quanto spettante a titolo di integrazione, infatti, avverrà in data 27 agosto con le ordinarie modalità di accredito di Reddito di cittadinanza, posto che la prestazione viene di norma liquidata nel mese successivo relativamente alla competenza maturata nel mese precedente.

In riferimento alle mensilità successive, occorre distinguere l’ipotesi in cui il cittadino abbia provveduto alla presentazione della domanda di AUU, da quelle in cui invece la domanda non sia stata presentata.

Nel primo caso, infatti, l’INPS provvederà a liquidare sulla carta RDC le mensilità che non sono state corrisposte e ad avviare il pagamento di AUU dal mese successivo a quello di presentazione della domanda per la prestazione.

Nel secondo caso, invece, l’INPS garantisce comunque la fruizione della prestazione per i figli maggiorenni per i quali ricorrano tutti i requisiti previsti dalla legge; ciò relativamente a tutte le mensilità spettanti fino alla competenza del mese di febbraio 2024.

 

Procedura di regolarizzazione delle cripto-attività e relativi redditi

L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello e le istruzioni per regolarizzare le cripto-attività detenute e/o i relativi redditi realizzati entro il 31 dicembre 2021 (Agenzia delle entrate, provvedimento 7 agosto 2023, n. 290480).

L’articolo 1 della Legge di bilancio per il 2023 ha introdotto la procedura di regolarizzazione delle cripto-attività, attraverso la quale le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che detengono cripto-attività in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi, possono regolarizzare la propria posizione.

 

Tale regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta fino al 2021 per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione, di cui all’articolo 4 del D.L. n. 167/1990 e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

La procedura prevede:
– la spontanea, consapevole e autonoma istanza di regolarizzazione del richiedente;
– il pagamento della sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale nella misura dello 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno;
– il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali nella misura del 3,5% del valore delle cripto attività, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha approvato il “Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi”, reso disponibile sul sito dell’Agenzia, unitamente alle relative istruzioni, l’ambito di applicazione, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza e di versamento degli importi, oltre che lo schema della relazione di accompagnamento che deve essere allegata all’istanza stessa.

 

La suddetta istanza deve essere presentata, esclusivamente via PEC, entro il 30 novembre 2023, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale nell’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.

Alla richiesta va allegata la ricevuta del versamento F24, da effettuare in un’unica soluzione, e la relazione di accompagnamento con la documentazione utile a dimostrare la provenienza delle somme investite, come per esempio le contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività e ogni altro documento da cui si evinca la riconducibilità delle cripto-attività al richiedente.

L’Agenzia, inoltre, ha annunciato che con una successiva risoluzione saranno istituiti i codici tributo per i versamenti, che non potranno essere effettuati in compensazione.

 

L’assistenza alla descritta procedura può essere fornita al contribuente dall’unità speciale costituita in attuazione dell’articolo 12, comma 3, del D.L. n. 78/2009, ora Ufficio Contrasto Illeciti Fiscali Internazionali del Settore Contrasto Illeciti presso la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle entrate, per le regolarizzazioni aventi un controvalore superiore ad 1 milione di euro. 

 

CCNL Bancari-Credito Cooperativo: definiti classificazione del personale e profili professionali

Importanti novità per i lavoratori del settore

Conclusosi nei giorni scorsi l’incontro tra Federcasse, le Segretarie Nazionali e i Coordinatori di Gruppo relativo alle tematiche dei profili professionali e della classificazione del personale, giungendo finalmente alla definizione di un accordo che rappresenta un primo punto di partenza per tale materia di cui non vi è più trattazione dal 2009.
Si è raggiunta difatti un’intesa sia sul livello di Quadro Direttivo, sia sul 1° livello retributivo, con il riconoscimento dei profili di seguito riportati:
Responsabile dei processi di gestione dei crediti problematici (NPL);
Coordinatore/Responsabile dell’attività dei lavoratori che non siano in organico a succursali, ed addetti stabilmente ed esclusivamente alla gestione di gruppi di clientela ad elevata complessità, composta da famiglie ed imprese;
Personale con responsabilità di miglioramento dei prodotti, che offre supporto specialistico agli addetti alla gestione di gruppi di clienti a cui si eroga consulenza e formazione, studiando le caratteristiche dei prodotti, anche assicurativi, e dando attuazione alle strategie di posizionamento;
Personale delegato ai rapporti con altre funzioni dell’ambito assicurativo, nonché responsabile dell’attività di distribuzione dei prodotti assicurativi per la rete commerciale, che provvede al mantenimento dei rapporti con le Società con cui la Banca stipula convenzioni.
Ulteriore passo è stato realizzato con riferimento ai lavoratori che:
– curano la comunicazione e la relazione con i soci;
– gestiscono le azioni di sostenibilità ambientale, sociale ed energetica dell’azienda;
– provvedono all’istruttoria della gestione dei Crediti Problematici (NPL);
– gestiscono gruppi di clientela composta da famiglie e da imprese, con la previsione di un percorso di graduale aumento di inquadramento rapportato ai mesi di effettivo svolgimento di tale attività;
– addetti allo sviluppo commerciale e consulenza prodotti.
Circa le succursali con oltre 5 addetti, è prevista altresì la figura del vice preposto, a cui viene riconosciuta un’indennità mensile pari al 60% dell’indennità spettante.
Inoltre, in caso di assenza del reggente di filiale, viene liquidata l’intera indennità, oltre all’eventuale differenza retributiva.
Invece con riguardo ai profili dell’ICT (information communication technology), ancora non vi sono aggiornamenti.
L’eventuale superamento della 1° e 2° area professionale avviene conseguentemente con specifiche sessioni dedicate ad esso, anche al fine di favorire processi di internalizzazione del personale impiegato in queste due aree.
Le OO.SS. apprezzano comunque il risultato raggiunto, poiché considerato necessario da tempo ed utile per consentire alle trattative di secondo livello di approfondire e sviluppare la nuova architettura degli inquadramenti adottati dai Gruppi Cooperativi Bancari dopo la riforma del Comparto.

Invio denunce contributive giornalisti: Rilascio della procedura DASMINPS

L’INPS ha comunicato di aver adeguato il software per la compilazione e l’invio delle denunce contributive riferite ai periodi anteriori alla competenza di luglio 2022 (INPS, messaggio 3 agosto 2023, n. 2874).

Il software in uso presso l’INPGI, denominato “DASM”,  è stato adeguato con le modifiche necessarie alla presa in carico e all’elaborazione dei flussi sui sistemi dell’INPS per la compilazione e l’invio delle denunce contributive dei giornalisti  riferite ai periodi anteriori al luglio 2022.

A comunicarlo è stato l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a cui è stata trasferita dal 1° luglio 2022, limitatamente alla gestione sostitutiva, la funzione previdenziale già svolta dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria.

Il software adeguato, rinominato “DASMINPS”  consente di svolgere tutte le funzioni necessarie alla generazione delle denunce contributive da inviare per il tramite dell’Agenzia delle Entrate all’Istituto. Pertanto, per la variazione o l’invio di denunce contributive riferite a periodi di paga anteriori a luglio 2022, l’INPS segnala che i datori di lavoro o i loro intermediari devono utilizzare unicamente DASMINPS che può essere scaricato dal sito web dell’Istituto secondo quanto indicato nel messaggio in commento che include anche le modalità di supporto agli utenti e le comunicazioni di modifica dell’intermediario: senza queste ultime, infatti, le denunce contributive, eventualmente trasmesse attraverso un soggetto diverso dal datore di lavoro o dall’intermediario appositamente delegato, non sono accettate e, conseguentemente, scartate.

L’INPS informa anche che l’invio dei file generati con il software DASMINPS all’Istituto viene effettuato attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, analogamente alle modalità già utilizzate per i file prodotti da DASM INPGI. Prima della trasmissione, i file DASMINPS, contenenti le denunce contributive, devono essere sottoposti ai controlli di conformità operati con il software reso disponibile dall’Agenzia stessa.

Inoltre, l’Istituto ricorda ai datori di lavoro e ai loro intermediari che abbiano inviato denunce contributive riferite a periodi anteriori a luglio 2022 in formato pdf, che devono obbligatoriamente provvedere a inviare le stesse denunce anche tramite il software DASMINPS. Qualora i medesimi non provvedano alla corretta trasmissione delle denunce, le posizioni contributive dei giornalisti non potranno essere aggiornate.

 

CCNL Farmacie: c’è l’Accordo sulla contribuzione per Ebifarm

Stabilita la contribuzione all’Ente bilaterale Ebifarm nella misura di 2,00 euro

Le Sigle Sindacali Federfarma, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno comunicato la nuova contribuzione per l’Ebifarm. Come stabilito nell’Accordo sottoscritto il 7 settembre 2021 per i dipendenti da farmacia privata, il finanziamento all’Ente bilaterale nazionale è fissato con una quota contrattuale di servizio nella misura globale dello 0,10% di paga base e contingenza, per 14 mensilità, di cui lo 0,05% a carico del datore di lavoro e lo 0,05% a carico del lavoratore, a decorrere dal 1° luglio 2023. Nell’Accordo siglato il 20 luglio scorso, le Parti decidono di avvalersi del modello F24 per il versamento della quota contrattuale di servizio e stabiliscono che la corresponsione è a cadenza semestrale posticipata, entro il 16 gennaio del secondo semestre dell’anno precedente ed entro il 16 luglio per il primo semestre dell’anno in corso. Viene precisato, inoltre, che il primo versamento relativo al semestre 1° luglio 2023-31 dicembre 2023, deve essere effettuato entro il 16 gennaio 2024. In attesa del perfezionamento con pagamento della quota di servizio mediante F24 e mantenendo ferma la decorrenza del 1° luglio 2023, la medesima quota è rideterminata nella misura globale di 2,00 euro per 14 mensilità, di cui 1,00 euro a carico del datore di lavoro e 1,00 euro a carico del lavoratore.Il datore di lavoro che omette il versamento delle quote deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo maggiorato del 10% per 14 mensilità.

CCNL Trasporto Merci-Industria: con la stesura definitiva, variazione dell’EAR

Aumentata da euro 5,00 ad euro 8,00 la quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore 

Lo scorso 12 luglio, Aite, Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Trasportounito Fiap, assistite da Confetra, Anita, Fai, Assotir, Federtraslochi, Federlogistica, Fiap, Unitai, assistite da Conftrasporto, Cna-Fita, Confartigianato Trasporti, Sna-Casartigiani, Claai e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, hanno sottoscritto la stesura definitiva del CCNL Trasporto Merci-Industria, siglato il 18 maggio 2021, e che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l’autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l’attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all’interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del CCNL dei lavoratori dei porti.
Tra le novità apportate dalla suddetta stesura, si evidenzia quella concernente l’art. 52 “Ente Bilaterale – Ebilog”, in cui si disciplina al comma 3, la variazione dell’importo a titolo di EAR “elemento aggiuntivo della retribuzione”, ossia, le imprese che non aderiscono alle associazioni firmatarie del CCNL, né al sistema della Bilateralità e che non versano quindi il relativo contributo all’Ente Bilaterale, devono corrispondere una quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore pari ad euro 8,00 mensili per dodici mensilità (mentre antecedentemente la modifica, la somma era di euro 5,00 mensili per dodici mensilità).
Stante l’obbligo da parte delle aziende, sebbene non aderenti ad Associazioni datoriali firmatarie del presente CCNL, di realizzare quanto previsto dai singoli Organismi Bilaterali contemplati dal medesimo, si precisa che, le medesime sono tenute ad effettuare versamenti agli Enti Bilaterali come disciplinato dai singoli istituti nel rispetto della Legge e della Rappresentanza.

Diritti di ingresso alle mostre di oggetti d’arte di nuova realizzazione: requisiti per esenzione IVA

Ai fini dell’applicazione dell’esenzione IVA per i diritti di ingresso alle mostre di oggetti d’arte di nuova realizzazione, l’Agenzia delle entrate ha ribadito la necessaria sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla disposizione di cui al primo comma n. 22) dell’articolo 10 del Decreto IVA, soffermandosi in particolare sull’assenza di scopi speculativi e sulla rilevanza culturale e sociale del servizio prestato (Agenzia delle entrate, risposta 4 agosto 2023, n. 417).

Come già ricordato nella risoluzione n. 85/2004, le mostre rientrano tra le attività spettacolistiche di cui all’articolo 74­quater del Decreto IVA, mutuandone le modalità di certificazione dei corrispettivi della Tabella C, allegata al Decreto IVA, che comprende espressamente tra le attività spettacolistiche le mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali.

 

Ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 22), del citato Decreto, sono esenti da IVA le prestazioni inerenti alla visita a musei, gallerie, pinacoteche, monumenti e simili. L’importante è che siano rispettati tutti i requisiti indicati nella risoluzione n. 85/2004, ossia:

  • l’esposizione deve riguardare quadri, fotografie o altri beni di rilevante utilità sociale e culturale, oggetto di visita da parte del pubblico, in spazi appositi;

  • lo scopo dell’esposizione deve essere divulgativo e quindi di promozione della conoscenza (storica, artistica ecc.);

  • l’esposizione deve essere caratterizzata dall’assenza di scopi speculativi o commerciali anche indiretti.

Nel caso di specie, la società istante ha interesse a sapere se la diffusione ”virale” delle immagini delle proprie opere esposte costituisca un ”beneficio commerciale indiretto” così da impedire l’applicazione di tale esenzione di cui al numero 22) del suddetto articolo 10, chiarendo che il servizio che intende realizzare non è funzionale a promuovere le opere e le realizzazioni esposte ai fini di una potenziale vendita.

 

L’Agenzia delle entrate chiarisce che l’assenza di scopi speculativi o commerciali anche indiretti sussiste quando l’esposizione è finalizzata esclusivamente alla divulgazione e non anche alla commercializzazione delle opere artistiche ivi esposte.

Pertanto ritiene che la divulgazione spontanea tramite ”social” delle opere artistiche della Società da parte dei visitatori non costituisca di per sé un ostacolo all’applicazione dell’articolo 10, primo comma, n. 22), del Decreto IVA.

È invece di ostacolo l’assenza di una rilevante utilità sociale e culturale dell’esposizione e delle opere esposte, dovendo essere finalizzate alla promozione della conoscenza (storica, artistica ecc.).

Dunque, affinché si possa ritenere applicabile il regime di esenzione IVA, non è sufficiente che la Società esponga in spazi appositi le proprie creazioni, in assenza dei dichiarati scopi speculativi, ma occorre altresì che il servizio prestato abbia una certa rilevanza culturale e sociale.

 

La Società, infatti, afferma di voler esporre al pubblico opere artistiche nuove, realizzate dai soci, mentre secondo la risoluzione n. 30/1998, l’esenzione opera ogni qual volta vengano esposti in spazi appositamente predisposti, quadri, fotografie, stampe, statue, di autori di chiara fama, con scopo unicamente divulgativo, prescindendo dal carattere permanente o meno della manifestazione o dal soggetto pubblico o privato che la realizza.

La ratio dell’esenzione IVA risiede nella volontà di incentivare ­per il tramite delle mostre ­la divulgazione e la promozione della conoscenza unicamente di quei beni che abbiano rilevante utilità sociale e culturale e che siano state realizzate da autori di chiara fama.

 

Secondo un costante principio della giurisprudenza unionale, conclude l’Agenzia, i termini con i quali sono state designate le esenzioni, di cui all’articolo 132 della Direttiva IVA, devono essere interpretati restrittivamente, in quanto deroghe al principio generale stabilito dall’articolo 2 della medesima Direttiva.

 

CIGO E CISOA per gli operai agricoli a rischio per il caldo

L’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dell’integrazione salariale ordinaria e della Cassa integrazione speciale operai agricoli (INPS, circolare 3 agosto 2023, n. 73).

Con la circolare in commento, l’INPS è intervenuta per illustrare i contenuti del D.L. n. 98/2023, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento” e per dettarne le istruzioni operative. 

Il provvedimento, entrato in vigore il 29 luglio 2023, contiene in particolare due disposizioni con le quali, in attuazione delle politiche finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore, si rende più agevole, per alcune categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) e per quelli tutelati dalla Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di eventi metereologici avversi.

Settori edile, lapideo e dell’escavazione

L’articolo 1 del D.L. n. 98/2023 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni – rientranti nel campo di applicazione della CIGO – per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere all’integrazione salariale ordinaria senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato dalla normativa in 52 settimane nel biennio mobile.

Peraltro, l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del D.L. n. 98/2023 stabilisce che, per le richieste di trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del D.Lgs n. 148/2015, le domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Dal punto di vista contributivo, i periodi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del decreto in questione rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs n. 148/2015, qualora sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariali fruiti nel quinquennio mobile.

Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni continueranno ad attenersi alle consuete modalità.

Cassa integrazione speciale operai agricoli 

L’articolo 2 del D.L. n. 98/2023 stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.

La previsione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 89/2023 deroga, quindi, ancorché per un periodo temporaneo, alla disciplina di carattere generale (Legge n. 457/1972), consentendo, così, ai datori di lavoro agricoli l’accesso al trattamento di CISOA anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa nel solo caso di domanda per avversità atmosferiche e con riferimento ai soli operai a tempo indeterminato e non più solo in caso di sospensione dell’attività lavorativa.

L’articolo 2 in esame stabilisce altresì che i trattamenti concessi a tale titolo, sempre nel periodo ricompreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno e che i periodi oggetto di sospensione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’ articolo 8 della Legge n. 457/1972.

L’INPS precisa anche che in corrispondenza delle giornate per le quali sarà autorizzata la CISOA in commento, le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presenteranno una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa si è regolarmente svolta e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.

Ai fini della presentazione delle domande, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità indicando, quale causale, “CISOA eventi atmosferici a riduzione”. Le istanze dovranno essere presentate a fare tempo dal 10 agosto 2023. Conseguentemente, il termine per la trasmissione delle stesse, per periodi di riduzione decorrenti dal 29 luglio 2023 al 9 agosto 2023, è fissato al 25 agosto 2023. Le domande per periodi di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 10 agosto 2023, dovranno, invece, essere presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di riduzione.

Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi lavoratori agricoli a tempo indeterminato con sospensione giornaliera dell’attività lavorativa, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità, indicando la causale ordinaria “eventi atmosferici”.

Infine, la circolare in commento include, tra l’altro, le modalità operative per CIGO e CISOA (Uniemens, presentazione delle domande, autorizzazioni e modalità di pagamento).

CCNL Poste: firmato l’Accordo sul Premio di Risultato 2023/2024

L’Accordo prevede 1.000 euro per i lavoratori a tempo indeterminato, incremento economico e bonus

Le Sigle Sindacali Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failp-Cisal, Confsal Com.ni, Ugl-Com.ni hanno sottoscritto l’Accordo sul Premio di Risultato 2023/2024 destinato alle lavoratrici ed ai lavoratori del Gruppo Poste Italiane. Nella fattispecie, il successo della trattativa tra Parti Sociali e Azienda consiste nel riconoscimento di un Premio aggiuntivo di 1.000 euro per i lavoratori a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti, che viene erogato a novembre 2023. A questo si aggiunge un incremento economico del 4%, pari in media a 95 euro, erogato nella busta paga di giugno 2024 ed è stato confermato il bonus 50,00 euro per i lavoratori che non fanno registrare assenze nel corso dell’anno. Inoltre, su base volontaria, è possibile accedere ad ulteriori vantaggi tramite l’adesione alla piattaforma Welfare aziendale, destinando parte o tutto l’importo del Premio di Risultato in beni e servizi.

IVA al 4% se la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata in “mense aziendali”

A seconda che l’attività di preparazione dei cibi venga considerata ”cessione di beni” o ”prestazione di servizi”, l’IVA da applicare cambia: la somministrazione è assoggettata all’aliquota del 10%; la cessione è assoggettata ad IVA con l’aliquota propria applicabile in relazione alla singola tipologia di bene alimentare venduto (Agenzia delle entrate, risposta 2 agosto 2023, n. 412).

Per quanto concerne l’aliquota applicabile alla cessioni di pasti, l’Agenzia delle entrate ricorda che il numero 121) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA prevede l’applicazione dell’aliquota del 10% alle somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande.

Il numero 80) della predetta Tabella A, Parte III, prevede, tra l’altro, che tale aliquota agevolata venga applicata alle preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, da interpretare, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della Legge di bilancio 2021, nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

 

Con la suddetta disposizione, il legislatore ha inteso fornire una soluzione alla problematica concernente la qualificazione, agli effetti dell’IVA, dell’attività di preparazione dei cibi da consegnare a domicilio o da asporto, in ordine alla quale, anteriormente, erano sorti dubbi se dovesse considerarsi quale ”cessione di beni” o ”prestazione di servizi”.

Tale distinzione rileva in quanto il contratto di somministrazione di alimenti e bevande viene inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, secondo comma, n. 4) del medesimo Decreto IVA e risulta caratterizzato dalla commistione di ”prestazioni di dare” e ”prestazioni di fare”. Tale elemento distingue le prestazioni di somministrazione dalle vendite di beni da asporto, che sono a tutti gli effetti cessioni di beni in virtù del prevalente obbligo di dare.

La diversa qualificazione, chiarisce l’Agenzia, incide ai fini della individuazione dell’aliquota IVA da applicare, in quanto la ”somministrazione” è assoggettata all’aliquota del 10%, mentre la ”cessione” è assoggettata ad IVA con l’aliquota propria applicabile in relazione alla singola tipologia di bene alimentare venduto.

 

In merito alla distinzione in esame, la Corte di giustizia ha chiarito che, al fine di stabilire se una prestazione complessa unica debba essere qualificata cessione di beni o prestazione di servizi, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali si svolge l’operazione per ricercarne gli elementi caratteristici e identificarne gli elementi predominanti. In particolare, la Corte ha giudicato l’operazione di ristorazione come una prestazione di servizi solo se caratterizzata da una serie di elementi e di atti, dei quali la cessione di cibi rappresenta soltanto una parte e nel cui ambito risultano predominanti ampiamente i servizi, diversamente dal caso di un’operazione di mera cessione avente ad oggetto alimenti da asportare non accompagnata da servizi volti a rendere più piacevole il consumo in loco in un ambiente adeguato.

Pertanto, la sola fornitura di cibi e bevande nell’ambito dei servizi di ristorazione è considerata sia dal diritto unionale sia dall’Amministrazione finanziaria, una cessione di beni.

 

Nel caso di specie, in base ad un contratto stipulato tra una APSP e una ONLUS per il servizio di confezionamento pasti, l’APSP deve provvedere alla preparazione dei pasti e al relativo confezionamento negli appositi contenitori termici per il trasporto, con materie prime e alimenti a suo carico all’intero della propria cucina e successivamente al consumo alla pulizia dei contenitori e delle casse termiche.

Spetta, invece alla ONLUS:

-­ mettere a disposizione i contenitori e le casse termiche necessarie al trasporto dei pasti;

-­ prendere in carico i pasti presso la cucina dell’APSP;

-­ fornire le bevande e i condimenti, nonché le stoviglie, le posate e tutto il necessario per la distribuzione e la somministrazione dei pasti;

-­ distribuire e somministrare i pasti medesimi.

 

L’ONLUS/committente, dunque, effettua una serie di attività tra le quali la presa in carico dei pasti presso la cucina dell’APSP e la relativa distribuzione agli utenti, oltre alla fornitura di tutti i beni diversi dalle materie prime necessarie alla preparazione dei pasti, che porta a ricondurre l’attività resa dall’istante più propriamente tra ”le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” di cui al richiamato numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, alla luce dell’interpretazione datane dall’articolo 1 della Legge n. 178 del 2020.

 

In merito, dunque, alla possibilità di applicare l’aliquota IVA del 4% al corrispettivo relativo ai pasti consumati dal personale della ONLUS, l’Agenzia ne ricorda l’applicabilità per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni.

Il legislatore fiscale ha voluto oggettivamente agevolare in senso ampio l’attività di somministrazione ai dipendenti, purché realizzata nel locale ”mensa aziendale”, precisando il significato da attribuire a tale locuzione. Per ”mense aziendali”, infatti, si devono intendere quelle la cui gestione è data in appalto ad un’impresa specializzata ovvero effettuata direttamente dall’azienda, indipendentemente dal luogo in cui è situata la mensa; inoltre l’appaltatore deve assumere l’obbligo di fornire la prestazione esclusivamente ai dipendenti del soggetto appaltante.

Nel caso di specie, il contratto sottoscritto tra le parti non ha per oggetto la ”somministrazione” di pasti all’interno della mensa aziendale della ONLUS, bensì, la preparazione e confezionamento dei pasti, ritirati presso la cucina dell’istante, che l’ONLUS distribuisce in minima parte anche al proprio personale. Pertanto, l’Agenzia esclude l’applicabilità della predetta aliquota del 4%.