Legge delega per la riforma fiscale 2023: le principali novità

La Legge delega 9 agosto 2023, n. 111, per la riforma fiscale 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2023, n. 189. A partire dal 29 agosto 2023 il Governo avrà 24 mesi di tempo per l’emanazione dei decreti legislativi attuativi recanti la revisione del sistema tributario, nel rispetto dei principi costituzionali nonchè dell’ordinamento dell’Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi generali e dei principi e criteri direttivi specifici.

Il testo approvato è composto da 23 articoli, raccolti in 5 titoli:

  • Titolo I: i principi generali e i tempi di attuazione (i principi generali e termini, i principi e i criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente);

  • Titolo II: i tributi (le imposte sui redditi, l’ IVA, l’IRAP, gli altri tributi indiretti, i principi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale e i principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici);

  • Titolo III: i procedimenti e le sanzioni;

  • Titolo IV: testi unici e codici;

  • Titolo V: disposizioni finanziarie e finali.

I principi e i criteri direttivi generali che il Governo dovrà osservare nell’esercizio della delega sono:

– stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese;

– prevenire, contrastare e ridurre l’evasione e l’elusione fiscale;

– prevedere la possibilità di destinare alla compensazione della riduzione della pressione fiscale le risorse, accertate come permanenti ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della Legge n. 178/2020, derivanti  dal miglioramento dell’adempimento spontaneo degli obblighi tributari;

– razionalizzare e semplificare il sistema tributario;

– rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti;

– assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità;

– assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali.

 

Nell’esercizio della delega il Governo, inoltre, dovrà osservare i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, le cui disposizioni costituiscono principi generali dell’ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria:

 

a) rafforzare l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l’indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa; 

b) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto; 

c) razionalizzare la disciplina dell’interpello; 

d) disciplinare l’istituto della  consulenza giuridica, distinguendolo dall’interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 

e) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario; 

f)  prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità; 

g) prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione;

h) potenziare l’esercizio del potere di autotutela estendendone l’applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, prevedendo l’impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonchè, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose;

i) prevedere l’istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente e assicurando la complessiva invarianza degli oneri finanziari.

 

Tra i principali aspetti della riforma fiscale si sottolineano:

  1. la revisione e la graduale riduzione dell’IRPEF, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta, tenendo conto delle loro finalità;

  2. la revisione della tassazione d’impresa;

  3. la revisione dell’IVA: rivedendone le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, razionalizzando il numero e la misura delle aliquote secondo i criteri posti dalla normativa UE, rivedendo la disciplina della detrazione, riducendo l’aliquota prevista in caso di importazione delle opere d’arte, razionalizzando le disposizioni che riguardano il gruppo IVA, razionalizzando le disposizioni che riguardano l’IVA per gli enti del Terzo settore;

  4. il graduale superamento dell’IRAP;

  5. la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti, diversi dall’IVA;

  6. la revisione della disciplina doganale;

  7. la revisione delle disposizioni in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi;

  8. la revisione dell’attività di accertamento;

  9. la revisione del sistema nazionale della riscossione.

L’entrata in vigore della Legge è fissata alla data del 29 agosto 2023.

CCNL Coibenti Industria: con settembre 2° tranche Una Tantum per i lavoratori del Settore

Erogati 150,00 euro lordi di Una Tantum 

L’Ipotesi di Accordo siglata in data 29 maggio 2023 tra l’Associazione Nazionale Imprenditori Coibentazioni Termiche Acustiche (Anicta), Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil e con la partecipazione della Delegazione trattante unitaria, prevede all’art. 15 “Trattamento economico minimo e complessivo”, ed a copertura del periodo tra il 1° luglio 2022 ed il 31 maggio 2023, l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum pari a 600,00 euro lordi, suddiviso in 3 rate:
euro 300,00 lordi con la retribuzione del mese di giugno 2023;
euro 150,00 lordi con la retribuzione del mese di settembre 2023;
euro 150,00 lordi con la retribuzione del mese di novembre 2023.
Tale somma uguale per tutti i lavoratori viene versata a tutto personale in forza alla data del 29 maggio 2023 ed alle singole scadenze delle rate indicate, ed altresì commisurata all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1° luglio 2022 – 31 maggio 2023.
Da ultimo, si specifica che l’importo di cui sopra, non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del Trattamento di fine rapporto.

Accompagnamento alla pensione, le indicazioni dell’INPS

L’Istituto ha comunicato le nuove modalità di gestione dei versamenti della provvista in unica soluzione per le prestazioni in oggetto e per l’indennità mensile erogata ai lavoratori posti in esodo a seguito di contratti di espansione (INPS, messaggio 14 agosto 2023, n. 2952).

Dopo i messaggi n. 2873/2020 e n. 196/2021, l’INPS torna a occuparsi di accompagnamento alla pensione per comunicare le nuove modalità di gestione dei versamenti della provvista in unica soluzione relativamente alle prestazioni di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter della Legge n. 92/2012 (cosiddetta isopensione) e all’indennità mensile erogata ai lavoratori posti in esodo a seguito di contratti di espansione (articolo 41, comma 5-bis, D.Lgs. n. 148/2015).

In effetti, il versamento in unica soluzione rappresenta la forma di garanzia di adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’Istituto, alternativo alla fideiussione. Ai fini della fideiussione, l’importo complessivamente dovuto viene maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15%, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’INPS. 

Per le indennità di espansione, in caso di versamento della provvista e della contribuzione correlata in unica soluzione, gli importi dovuti sono determinati considerando una maggiorazione pari almeno al 15%.

In ogni caso, terminata l’erogazione della prestazione di esodo dell’ultimo lavoratore compreso nel relativo piano, l’Istituto effettua a consuntivo la verifica della congruità dell’importo versato, a garanzia della prestazione, con gli importi effettivamente corrisposti ai lavoratori e procede all’eventuale rimborso ovvero alla richiesta di ulteriori risorse al datore di lavoro. 

Gli adeguamenti della procedura

Al riguardo, l’INPS segnala che il “Portale prestazioni atipiche” (PRAT), accessibile dal servizio “Prestazioni esodo”, è stato adeguato con una funzionalità che consente l’abbinamento automatico del bonifico ricevuto con l’importo preteso, con conseguente registrazione contabile della provvista versata in unica soluzione. 

Nel caso in cui il datore di lavoro scelga di versare la provvista con la modalità in unica soluzione il Portale predispone i seguenti documenti economici: la lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro; il prospetto di quantificazione; il documento di validazione dell’accordo. 

La lettera deve essere scaricata dal datore di lavoro, firmata dal legale rappresentante e caricata sul Portale a cura del datore stesso.

A seguito della validazione da parte della struttura territoriale dell’INPS, il Portale – lato internet – espone all’utente nella sezione “Pagamenti” > “Importi dovuti” > “Unica Soluzione”: l’importo preteso per la prestazione; la stringa “ESCXXXXUSaaaayy”, da utilizzare per il pagamento. La stringa deve essere riportata nella causale del bonifico del pagamento in modo da consentire automaticamente la riconciliazione contabile della somma versata.

A seguito della validazione nel Portale delle garanzie di pagamento (prestazione e contribuzione correlata) viene inviata una notifica al datore di lavoro che potrà procedere alla compilazione e alla trasmissione delle domande di prestazione relative al piano di esodo. Il messaggio in commento contiene, infine, le informazioni relative ai flussi Uniemens per i datori di lavoro che hanno versato la contribuzione correlata in unica soluzione.

 

 

 

 

 

 

CCNL Scuole Private religiose: con il mese di agosto l’erogazione del premio annuale di professionalità

Sulla base dei punteggi raggiunti dal personale verrà riconosciuto un premio annuale che varia da 150,00 a 180,00 euro

In virtù del contratto siglato il giorno 8 febbraio 2022 tra l’Agidae – Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica e Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil Scuola Rua, Snals-Confsal, Sinasca, viene riconosciuto con la retribuzione del mese di agosto dell’anno di riferimento un premio annuale di professionalità (PAP) al personale che abbia raggiunto:
– 35 punti del punteggio previsto, sarà riconosciuto un importo pari a 150,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time;
– da 36 a 50 punti del punteggio previsto, sarà riconosciuto un importo pari a 180,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time;
– oltre 50 punti del punteggio previsto, sarà riconosciuto importo pari a 220,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time.
Ai lavoratori che per 3 anni consecutivi hanno ottenuto il Premio Annuale di merito, viene consolidato su base annua il 70% della media triennale dei premi acquisiti. Tale consolidamento viene erogato in 13 quote mensili come elemento aggiuntivo personale di retribuzione. Il tempo di maturazione del punteggio al fine del PAP è riferito all’anno scolastico. 

CCNL Agenzie Marittime ed aeree: nuovi minimi retributivi

Con la retribuzione di settembre in arrivo nuovi minimi retributivi 

Le Sigle Sindacali Federagenti, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno stabilito nuovi minimi retributivi a partire dal 1° settembre 2023. Il contratto si applica ai rapporti di lavoro subordinato tra le agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi e a tutto il personale dipendente. Nella tabella riportata di seguito vengono indicati gli importi della paga conglobata (paga base, contingenza ed EDR).

Livello  Minimo
7 2.253,52
6 2.152,58
5 2.093,61
4 1.977,70
3 1.744,85
2 1.671,90
1 1.454,04

 

Smart working e frontalieri: tutti i chiarimenti delle Entrate sulle ultime novità

L’Agenzia delle entrate ha riepilogato e analizzato i più recenti orientamenti della prassi in materia di smart working, anche ai fini dell’applicazione dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. Sono stati, inoltre, forniti chiarimenti sulla disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri alla luce delle ultime novità introdotte dalla Legge n. 83/2023 (Agenzia delle entrate, circolare 18 agosto 2023, n. 25).

L’articolo 2, comma 2, del TUIR introduce e disciplina il concetto di “residenza fiscale”, in base al quale si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):

 

– sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;

– hanno nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio;

– hanno nel territorio dello Stato italiano la propria residenza.

 

In base alla previsione recata dall’articolo 3, comma 1, del TUIR, le persone residenti in Italia devono sottoporre ad imposizione nel nostro Paese tutti i loro redditi, ovunque prodotti. Ai non residenti, invece, si applicano le disposizioni dell’articolo 23 del TUIR e gli stessi saranno assoggettati a imposizione in Italia sulla base dei criteri di territorialità indicati nel predetto articolo. Inoltre, il comma 2-bis dell’articolo 2 del TUIR introduce una presunzione relativa di residenza fiscale, al fine di contrastare il fenomeno della frequente migrazione fittizia verso Paesi a fiscalità privilegiata.

I criteri di radicamento della residenza fiscale delle persone fisiche restano quelli previsti dall’articolo 2 del TUIR e non subiscono alcun mutamento per coloro che svolgono un’attività lavorativa in smart working.

In altri termini, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non incidono sui criteri di determinazione della residenza fiscale, che restano ancorati all’integrazione di almeno una delle suddette condizioni di cui all’articolo 2 del TUIR.

 

Per quanto riguarda i regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, l’Agenzia ricorda che:

  • il regime speciale per lavoratori impatriati è disciplinato dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ed è accessibile al soggetto che trasferisce la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento in Italia;

  • il regime speciale per docenti e ricercatori è disciplinato dall’articolo 44 del D.L. n. 78/2010 ai sensi del quale, ai fini delle imposte sui redditi, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

La Circolare passa, poi, a ricordare i presupposti di esistenza di una stabile organizzazione (o base fissa), che sono:

1) esistenza della sede d’affari nella disponibilità dell’impresa o del professionista;

2) fissità spaziale e temporale della sede d’affari;

3) svolgimento dell’attività d’impresa o professionale in tutto o in parte per mezzo della sede fissa d’affari.

 

Tali presupposti, per l’Agenzia, sono integrati anche nel caso di una persona fisica che svolge, nel territorio dello Stato, attività d’impresa o di lavoro autonomo da remoto.

 

La seconda metà della circolare è, invece, dedicata ai frontalieri: quei lavoratori, sia dipendenti che autonomi, che svolgono la propria attività in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono e che ritornano nello Stato di residenza, in linea di massima, quotidianamente o almeno una volta alla settimana.

La disciplina tributaria del lavoratore frontaliere è contenuta anche in alcune Convenzioni, stipulate dall’Italia con Austria, Francia, San Marino e Svizzera, contro le doppie imposizioni.

In particolare, tra il 2014 e il 2015, Italia e Svizzera hanno avviato le negoziazioni per un nuovo Accordo sull’imposizione dei redditi di lavoro dipendente percepiti dai frontalieri, ratificato con Legge 13 giugno 2023, n. 83, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2024.

Il nuovo accordo fornisce una nuova definizione di “lavoratore frontaliere“, che identifica qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente che:

– è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente;

– svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;

– ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

 

L’Agenzia individua come principale novità il regime impositivo di cui godranno i suddetti frontalieri: alla tassazione esclusiva nel Paese della fonte prevista dall’Accordo del 1974, infatti, subentra la previsione di una tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza. L’articolo 7 del nuovo Accordo, inoltre, prevede una specifica cooperazione amministrativa che introduce un obbligo di scambio automatico di informazioni, utilizzate ai fini dell’imposizione di salari, stipendi e remunerazioni analoghe ricevute dai frontalieri.

 

CIRL Allevatori Zootecnici – Lombardia: rinnovato il contratto

Nel rinnovo sono previste nuove misure per lavoro straordinario, ferie e permessi, indennità e Una Tantum Welfare 

L’Associazione regionale allevatori della Lombardia e le Organizzazioni sindacali regionali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno sottoscritto il rinnovo del CIRL per i lavoratori che operano nel Settore della Zootecnica della regione Lombardia. Il contratto prevede una serie di importanti novità per quel che riguardano straordinari, indennità, ferie e permessi e welfare. Il contratto scade il 31 dicembre 2024.

Straordinario e Banca Ore
In materia di straordinario, per il personale addetto alle attività di C.F., viene stabilito che saranno considerate tali solo le ore, autorizzate, che risultano, su base mensile, in eccedenza rispetto all’orario di lavoro, alle quali viene applicata la maggiorazione prevista dal CCNL. E’ bene precisare che le prestazioni lavorative straordinarie o supplementari che vengono autorizzate vanno a confluire nella Banca Ore, per un massimo di 25 ore mensili. Il recupero delle suddette varia a seconda del luogo in cui si opera. Nella fattispecie, per i territori di pianura, il recupero deve avvenire entro 3 mesi; per i territori di montagna, entro 12 mesi. Se entro questi termini, le ore non vengono recuperate, si procede alla retribuzione delle stesse. La maggiorazione viene corrisposta entro il mese successivo alla maturazione. E’ compito dell’Associazione comunicare ai lavoratori il “saldo” mensile delle ore maturate, che risultano all’interno della Banca Ore; fermo restando che l’orario di lavoro settimanale non può superare le 48 ore. Per coloro i quali prestano servizio presso gli uffici e i laboratori, su richiesta, hanno facoltà di convertire parte delle ore di straordinario, in riposi compensativi.

Ferie e permessi
Per quel che concerne ferie e permessi anche qui c’è una differenza tra il personale addetto alle attività di C.F. e gli impiegati. Per i primi, come da contratto, le ferie possono essere fruite a giornate intere. La fruizione dei permessi, con esclusione di quelli previsti per i TGA che possono essere fruiti come giornate intere, come recita il CIRL, ha il limite massimo della mezza giornata di lavoro, ovvero sia 4 ore per il tempo pieno. Inoltre, per un massimo di 2 giorni, le ferie possono essere fruite anche a mezze giornate. I permessi non possono essere concessi congiuntamente alle ferie. Per il personale di uffici e laboratori resta ferma la fruizione delle ferie a giornate intere; tuttavia, con l’esaurimento dei permessi è possibile usufruire anche delle ferie a mezze giornate e anche ad ore, per un massimo di 2 giorni. La richiesta dei permessi è prevista ad ore (minimo un’ora). Nell’ambito della richiesta, la fruizione dei permessi viene conteggiata come risultante dalla timbratura. I permessi hanno il limite massimo di mezza giornata per essere fruiti (4 ore per il lavoro a tempo pieno).

Indennità di pasto

Dal 1° maggio 2023, viene erogato al lavoratore un buono pasto di 7,00 euro, nel caso in cui svolga un’attività pari o superiore alle 6 ore consecutive svolte nelle aziende di allevamento nelle fasce orarie 12:00-13:30 o 18:30-20:00. Su questo punto le Parti si riservano di rivedere le fasce orarie nel corso dell’incontro previsto entro il 31 ottobre. Al personale di ufficio, nelle giornate di rientro pomeridiano, viene riconosciuto un buono pasto di 7,00 euro. Mentre, per i tecnici di laboratorio che lavorano in turno, il buono pasto è di 2,00 euro.

Rimborso chilometrico

Per gli anni 2023-2024, il rimborso del costo chilometrico è riconosciuto con aggiornamenti fissati al 1° aprile, al 1° luglio e al 1° ottobre. Per il 2023, il primo adeguamento è previsto dal 1° luglio.

Altre Indennità

Al personale addetto alle attività di C.F. vengono riconosciute le seguenti indennità:

148,00 euro l’anno, controvalore per beni e servizi;

122,00 euro l’anno, rimborso energia elettrica, per i frigoriferi di proprietà ARAL posti presso le abitazioni dei TGA;

120,00 euro l’anno, per l’uso del telefono cellulare personale per motivi di lavoro, per i dipendenti che non utilizzano il cellulare aziendale;

150,00 euro l’anno, per l’utilizzo della propria autovettura per lo svolgimento delle mansioni assegnate.

Al personale di ufficio e laboratori vengono riconosciute le seguenti indennità:

77,47 euro lordi, come indennità di turno, per le quattordici mensilità contrattuali (solo per gli analisti di laboratorio che effettuano i turni e già riconosciuta da ARAL a partire dall’introduzione della turnazione); con decorrenza dal 1° luglio 2023 tale indennità turno è elevata all’Importo lordo di 90,00 euro;

148,00 euro l’anno, controvalore di beni e servizi.

Per l’altro personale di campagna le indennità previste sono:

148,00 euro l’anno, controvalore per beni e servizi;

10,00 euro per 11 mensilità (da gennaio a novembre) per i dipendenti che non utilizzano il cellulare aziendale, in qualità di rimborso delle spese telefoniche.

Premio di risultato e Una Tantum Welfare

Il Premio di risultato per il 2024 è previsto previo incontro tra le Parti entro il 31 ottobre 2023. L’ottenimento del Premio è correlato al raggiungimento di risultati specifici nel realizzare obiettivi concordati al fine di ottenere incrementi di produttività, qualità, efficacia, innovazione ed efficienza organizzativa. In seguito alla verifica delle condizioni economiche dell’azienda e accertato che vi siano le condizioni, il Premio è fissato in un importo medio di 600,00 euro a lavoratore, di cui 50,00 euro riferiti alla vigenza 2022. Per quel che concerne l’anno 2023, l’Aral ha riconosciuto l’Una Tantum Welfare per un importo complessivo di 400,00 euro, di cui 50,00 euro riferiti alla vigenza 2022.

Assegno unico, l’applicazione della maggiorazione per i nuclei vedovili

La disamina dell’INPS sull’intervento del Decreto Lavoro che dal 1° giugno disciplina le regole per la fruizione della prestazione (INPS, circolare 10 agosto 2023, n. 76).

L’INPS è intervenuto in materia di Assegno unico e universale e, in particolare, di applicazione della maggiorazione per genitori lavoratori in caso di nuclei vedovili, materia sulla quale il Decreto Lavoro ha recentemente prodotto alcune modificazioni normative con l’articolo 22.

Infatti, l’articolo citato prevede che la maggiorazione prevista nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro per ciascun figlio (articolo 4, comma 8, D.Lgs. n. 230/2021) venga riconosciuta anche nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, se l’altro risulta deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi all’evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno.

In particolare, l’articolo 22 del Decreto Lavoro ha previsto espressamente l’estensione della maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori ai nuclei monogenitoriali che sono tali a causa del decesso dell’altro genitore. Tuttavia, è stato tuttavia limitato l’effetto del nuovo disposto alle rate maturate a partire dal 1° giugno 2023, senza che sia prevista la possibilità di riconoscere “somme a titolo di arretrati” e tenendo conto della data in cui si è verificato il decesso che non deve comunque essere anteriore al quinquennio.

Pertanto, per i soggetti che risultano vedovi e che presentano la domanda per la fruizione dell’Assegno unico per i figli a carico, è possibile beneficiare a partire dal 1° giugno 2023 della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori, nel caso in cui risultino soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

–  l’evento del decesso dell’altro genitore si è verificato in data non antecedente al quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda di AUU;

–  il genitore deceduto risultava al momento del decesso lavoratore o pensionato;

–  il genitore superstite risulta lavoratore al momento della domanda di AUU.

Integrazione della domanda in caso di decesso di uno dei genitori

L’INPS recentemente ha introdotto nel gestionale dell’AUU alcune funzionalità per la gestione dei casi di decesso di uno dei due genitori con il duplice obiettivo di ridurre la gravosità degli adempimenti e degli oneri a carico dell’unico genitore rimasto in vita e, al tempo stesso, di assicurare la continuità nei pagamenti della prestazione senza che si determini la perdita di mensilità dell’AUU spettante per i figli a carico.

In particolare, in caso di decesso di uno dei due genitori presenti nella domanda di AUU, l’Istituto provvederà in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e, ricorrendo le condizioni, al riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.

Nel caso in cui una domanda sia stata a suo tempo presentata dal richiedente qualificando il proprio nucleo familiare come “monogenitoriale”, e indicando che il motivo era “altro genitore deceduto”, è necessario, per poter usufruire della maggiorazione, integrare la domanda con i seguenti dati:

– il codice fiscale dell’altro genitore deceduto;

– la data del decesso;

– la dichiarazione che il genitore deceduto svolgeva attività di lavoro oppure era pensionato al momento del decesso.

L’integrazione deve essere effettuata solo sulle domande ancora in corso di validità al 1° giugno 2023, quindi non decadute, respinte o rinunciate a tale data ed è possibile fino al quinto anno (incluso) dalla data del decesso del genitore.

 Le ipotesi di subentro nella domanda

Nelle ipotesi di decesso di entrambi i genitori o di decesso dell’unico genitore, in presenza di nuclei monogenitoriali è previsto il “subentro” nella domanda di AUU da parte dei seguenti soggetti:

– affidatario del figlio;

– tutore del figlio;

– figlio maggiorenne per se stesso.

In tutti i casi citati, l’INPS ricorda che al soggetto che agisce viene presentata la possibilità di procedere al “subentro” nella domanda già presentata, attraverso la quale potrà sostanzialmente effettuare una nuova richiesta in continuità con la precedente.

Il soggetto utilizzando la sezione “Nuova domanda/Nuova domanda come figlio maggiorenne”, presente nella procedura “Assegno unico e universale per i figli a carico”, inserirà i dati del figlio o i propri. La procedura riconosce in automatico che si tratta di figlio di genitore/i deceduto/i, la cui domanda si trova nello stato “decaduta per decesso”, permettendo al subentrante di presentare la propria istanza, la quale deve comunque essere supportata da idonea documentazione comprovante il ruolo legittimamente ricoperto dal soggetto (ad esempio, sentenza di affido familiare temporaneo o preadottivo del figlio, nomina del tutore ecc.).

Invece, nell’ipotesi di decesso del genitore richiedente l’assegno unico e universale, il subentro automatico nella domanda da parte del genitore superstite può avvenire con differenti modalità:

– nel caso in cui il genitore superstite abbia già una propria domanda attiva per figli avuti con un diverso genitore, la “scheda figlio” interessata viene trasferita d’ufficio nella suddetta domanda di cui viene mantenuta la modalità di pagamento;

– nell’ipotesi in cui il genitore superstite non abbia invece una domanda in essere, la posizione del genitore deceduto viene trasferita d’ufficio al genitore superstite, con la creazione automatica di una nuova domanda di assegno unico e universale in cui viene designato come richiedente. In questo caso vengono preservate le modalità di pagamento, qualora presenti (se il pagamento era ripartito al 50%). Diversamente, in assenza di una modalità di pagamento, la prestazione viene pagata con bonifico domiciliato presso uno degli sportelli di Poste Italiane S.p.A. che ne darà apposita comunicazione al beneficiario. Il genitore superstite può modificare la modalità di pagamento in qualsiasi momento, accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS) alla procedura “Assegno Unico e universale per i figli a carico” sul portale INPS.

Se il pagamento della prestazione era effettuato interamente nei confronti del genitore deceduto, il genitore superstite deve inserire in procedura una dichiarazione con la quale specifica di essere l’unico soggetto legittimato alla percezione dell’assegno. A tale l’INPS rilascerà un’apposita funzione.

Infine, per quel che le domande già decadute per decesso del richiedente, l’Istituto precisa che con il trasferimento d’ufficio della domanda al genitore superstite, saranno accreditate a quest’ultimo le eventuali mensilità non erogate successivamente alla decadenza. 

CCNL Commercio-Cooperative: focus su aumenti salariali

Ampio dibattito tra OO.SS. ed Associazioni Datoriali sul salario spettante ai lavoratori del Settore

Nei giorni scorsi si è svolto l’incontro tra Filcams, Fisascat e Uiltucs per il rinnovo del CCNL Commercio-Cooperative, con le Associazioni Datoriali Ancc-Coop, Confcooperative Consumo e Utenza e Agci.
Durante le trattative è stata esaminata la questione relativa agli aumenti salariali considerando le emergenze dovute dalle dinamiche economiche e sociali che stanno influenzando pesantemente il potere d’acquisto dei lavoratori del Comparto.
Le Federazioni Nazionali pur constatando che il dibattito non presenta caratteristiche problematiche relative al confronto su istituti contrattuali importanti hanno comunque sollevato la necessità di velocizzare i tempi di questo, prospettando conclusioni positive entro settembre.
Le richieste avanzate dalle OO.SS. si sono focalizzate sulla proposta di aumento salariale, tenuto conto che la determinazione del valore assoluto economico si basa sugli indici Ipca, secondo quanto previsto dal modello contrattuale in vigore dal 2009, per gli anni 2022-2025.
Da ultimo è stato poi ribadito, che nel prossimo appuntamento stabilito per il giorno 14 settembre 2023 verranno affrontati prioritariamente il tema del salario complessivo, tempi di vigenza, lavoro precario, povero e disagiato. 

CIRL Zootecnia Veneto: ok al rinnovo

Novità per i lavoratori del settore

Lo scorso 18 luglio, si sono incontrate l’Associazione Regionale Allevatori del Veneto (Arav), le Rsa e le OO.SS. Regionali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia, per realizzare il rinnovo del CIRL Zootecnia Regione Veneto, avente decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. La presente disciplina contrattuale si applica al personale Arav in forza alla data di sottoscrizione della medesima.
Di seguito gli aggiornamenti apportati dal contratto integrativo di cui trattasi.
Personale addetto alle attività di C.F.
– L’orario di lavoro del personale addetto alle attività di C.F. (Tecnici di Gestione Aziendale, c.d. Tga) è distribuito su 5 giorni settimanali in base all’attività svolta nelle aziende zootecniche. I calendari degli ingressi nelle aziende zootecniche sono predisposti dagli uffici competenti tenendo in considerazione anche i tempi di viaggio necessari al raggiungimento delle suddette aziende.
– Straordinari e monte ore: qualora sia necessario lo svolgimento di lavoro straordinario, lo stesso viene determinato su base bisettimanale, calcolando le ore autorizzate in eccedenza rispetto all’orario di lavoro, comprendendo tutte le assenze che danno luogo a retribuzione da parte dell’Associazione o a carico degli Enti Previdenziali. Ed inoltre, tutte le prestazioni lavorative straordinarie o supplementari autorizzate confluiranno nella Banca ore. La percentuale di maggiorazione viene corrisposta con le competenze del mese successivo a quello di svolgimento dell’attività lavorativa straordinaria. Il recupero delle ore accantonate in banca ore viene realizzato entro 6 mesi dalla loro maturazione; trascorso tale periodo, quelle non ancora recuperate vengono pagate con le mensilità di luglio e di gennaio di ciascun anno.
– Turni di lavoro: in considerazione della particolare attività dei Tga, l’intervallo tra i turni di lavoro può essere ridotto fino ad un massimo di 8 ore, restando intesa la disponibilità e volontarietà dei lavoratori interessati.
– Maggiorazione orario di lavoro: prevista l’erogazione di un’indennità pari al 13% della quota oraria lorda per il lavoro notturno svolto dai Tga.
– Ferie e permessi: la fruizione delle ferie è prevista a giornate intere e per i Tga anche per frazioni di minimo di 4 ore. I permessi devono essere richiesti con un preavviso di 3 giorni; per ragioni di urgenza comunicate obbligatoriamente al datore di lavoro, può esser derogato il preavviso minimo previsto.
Personale di ufficio e laboratorio
– Orario di lavoro e flessibilità orario: le Parti concordano di incontrarsi entro e non oltre il prossimo 31 ottobre per la definizione di un accordo in merito.
– Ferie e permessi: la fruizione delle ferie è prevista a giornate intere, mentre quella dei permessi è possibile per frazioni di minimo di 4 ore. Quest’ultimi devono essere richiesti con un preavviso di 3 giorni; e per ragioni di urgenza trasmesse all’azienda, possono esser derogati.
Premio di risultato – Welfare
Le Parti Firmatarie hanno concordato per l’anno in corso, la definizione di un Premio di Risultato pari ad euro 900,00 a lavoratore, determinato sulla base di diversi parametri.
Questo viene così strutturato:
– Quota A, pari al 50%, obiettivi produttivi collettivi;
– Quota B, pari al 50%, obiettivi produttivi e qualitativi individuali e/o di settore.
Il suddetto poi non viene versato ai dipendenti che nell’anno di riferimento:
– hanno ricevuto sanzioni disciplinari superiori alla multa;
– sono stati distaccati presso altri Enti;
– hanno fruito di aspettative previste dal CCNL o da altre disposizioni di legge per l’intero periodo di riferimento.
Ai lavoratori che hanno prestato servizio presso l’Arav per un periodo inferiore all’anno, viene riconosciuto il Premio di Risultato pro-quota, mentre per i dipendenti di prima assunzione, il valore dell’emolumento in questione è rapportato al numero dei mesi di servizio prestati durante l’anno di riferimento, e calcolando come mese intero anche la presenza di almeno 15 giorni.
Tale Premio per effetto del raggiungimento dei requisiti viene corrisposto agli assunti che non superano 20 giorni di assenza su base annua (periodo 1° ottobre-30 settembre) per malattia, infortunio extra professionale o congedo straordinario. Per i dipendenti che superano i 20 giorni, viene proporzionalmente ridotto per ogni giorno di assenza, compresi i giorni di franchigia, ed assumendo altresì come indicatore il valore del premio maturato diviso per il coefficiente 220. Vengono esclusi i casi di ricovero e successivo periodo di convalescenza, cure specialistiche e oncologiche, patologie di particolare gravità, permessi L. n. 104/92, permessi sindacali, assemblee sindacali, maternità e paternità, permessi per donazione di sangue o midollo osseo, day hospital debitamente certificato.
Monitoraggio e tempi di pagamento
Il premio viene corrisposto in un’unica soluzione entro dicembre 2023, previa verifica definitiva realizzata entro il 15 novembre 2023.
In occasione della verifica definitiva le Parti valuteranno le eventuali modifiche e riproposizione dei Premi di Risultato per l’anno 2024, sempre compatibilmente con le disponibilità economiche dell’Associazione.
Erogazione del premio di risultato in forma Welfare
I lavoratori cui è destinato il premio di risultato, possono scegliere per il versamento totale o parziale di questo in forma di beni e servizi di Welfare fruiti entro e non oltre il termine di un anno. Il premio Welfare trova applicazione mediante piattaforma, o versamento ad Agrifondo.
Formazione
L’Arav si impegna a garantire percorsi di formazione del personale, servendosi anche di piani formativi nazionali del sistema allevatori o con determinate iniziative.
Monitoraggio ed applicazione dell’accordo
Previsti incontri periodici al fine di monitorare l’applicazione del presente CIRL, relativamente all’orario di lavoro dei Tga, e per gli aggiornamenti in ordine all’attività dell’Arav, con incontro annuale stabilito entro il 15 novembre.