Competitività delle PMI: le agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile

Pubblicato sulla G.U. del 2 settembre 2023 il decreto ministeriale che disciplina l’intervento agevolativo del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo e la competitività delle piccole e medie imprese (D.M. 13 luglio 2023).

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con il decreto in oggetto, ha illustrato le  procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle PMI.

 

Le agevolazioni in questione sostengono i progetti realizzati nei territori delle regioni meno sviluppate, ovvero quelle di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e di accelerare, al contempo, la ricerca collaborativa e il processo di scoperta dinamica e imprenditoriale di nuovi domini di  specializzazione.

 

Una quota pari al 60% delle risorse attivate è riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese. Ai fini dell’accesso alla predetta riserva, i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in forma congiunta devono appartenere tutti alla categoria delle PMI, ad eccezione degli organismi di ricerca, o devono realizzare il progetto mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

 

Soggetti beneficiari delle agevolazioni sono:

 

a) le imprese che esercitano le attività di cui all’art. 2195, numeri 1) e 3) del c.c. (ovvero un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi o un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla Legge n. 443/1985;

b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’art. 2195 c.c., in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);

d) i centri di ricerca;

e) le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 c.c., che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2, lettera a) del decreto;

f) gli organismi di ricerca, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2, lettera a) del decreto.

 

Tra i requisiti che le imprese devono possedere al momento della presentazione della domanda elencati dall’art. 3, comma 3 del decreto, vi è anche quello di non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità locale interessata dalla realizzazione del progetto in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, con l’impegno a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento del progetto stesso.

 

I progetti devono essere diretti a introdurre significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase di ricerca, e prevedere attività strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto.

 

Per essere ammissibili alle agevolazioni i progetti devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a un milione di euro e non superiori a cinque milioni di euro e, comunque, per le imprese, non superiori al 60% della media del fatturato relativo agli ultimi due esercizi contabili del singolo soggetto proponente e devono avere una durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a trentasei mesi, prorogabili massimo per dodici mesi.

 

Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie nelle seguenti forme, in concorso tra loro:

 

a) nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 50% dei costi e delle spese ammissibili;

 

b) nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:

 1) 35% per le imprese di piccola dimensione;

 2) 30% per le imprese di media dimensione;

 3) 25% per le imprese di grande dimensione.

 

Per gli organismi di ricerca le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al 60% dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 40% dei costi e delle spese ammissibili di sviluppo sperimentale.

 

Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra uno e otto anni, oltre un periodo di preammortamento fino all’ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla data del decreto di concessione.

 

Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni, ad eccezione degli gli organismi di ricerca che possono partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria.

 

Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore sulla base delle richieste per stato d’avanzamento del progetto presentate dal soggetto beneficiario, nel numero massimo di 5, più l’ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.

Ebap Piemonte: contributo per attività sportive

Previsto un rimborso spese del 20% del costo sostenuto per l’effettuazione di attività sportive

L’Ebap, Ente Bilaterale Artigianato del Piemonte, ha messo a disposizione un contributo pari al 20% del costo sostenuto per l’effettuazione di attività sportive, comprese eventuali quote d’iscrizione/assicurazione, per un massimo di 100,00 euro per ogni richiesta, con un massimo di 2 richieste per nucleo familiare. 
Il rimborso delle spese sostenute viene erogato per l’effettuazione di attività sportive quali:
– associazioni sportive;
– palestre;
– piscine;
– altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica dilettantistica.
Requisito necessario è la presentazione della seguente documentazione:
– copia ricevuta pagamento effettuato;
– attestazione ISEE standard in corso di validità al momento della presentazione della domanda, non superiore a 35.000 euro;
– modello C.
Per richiedere il contributo l’iscritto può rivolgersi personalmente o tramite e-mail agli Sportelli delle Organizzazioni Sindacali. Le richieste devono essere presentate entro il 31 marzo dell’anno successivo al pagamento.  

CIPL Edilizia – Industria Verbania: sottoscritto il verbale

Principali argomenti del rinnovo sono l’incremento dell’indennità di mensa, l’introduzione dell’indennità per lavori in alta montagna e in galleria, dell’indennità di trasferta e dell’indennità di reperibilità

Il 24 luglio 2023 è stato sottoscritto tra Ance Verbania e Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl Piemonte, Fillea-Cgil Novara il verbale di accordo per il rinnovo del contratto territoriale relativo al settore edile, per la provincia del Verbano.
Di seguito gli argomenti considerati di maggior rilievo.
Indennità sostitutiva di mensa 
A decorrere dal 1°agosto 2023, l’indennità sostitutiva di mensa per gli operai viene progressivamente elevata secondo le seguenti scadenze: 
 – 0,55 euro orari fino al 31 dicembre 2023, 
 – 0,60 euro orari dal 1°gennaio 2024 al 28 febbraio 2025,
 – 0,65 euro orari dal 1°marzo 2025.
A decorrere dal 1°agosto 2023, per gli impiegati l’importo mensile dell’indennità sostitutiva di mensa viene progressivamente elevata secondo le seguenti scadenze:
– 95,00 euro mensili fino al 31 dicembre 2023;
– 103,00 euro mensili dal 1°gennaio 2024.
Indennità per lavori in alta montagna 
Sono stati concordati i seguenti parametri:
– per lavori che si svolgono in località site oltre i 1100 metri e fino a 1500 metri sul livello del mare: 8%;
– per lavori che si svolgono in località site oltre i 1500 metri e fino a 2000 metri sul livello del mare: 13%;
– per lavori che si svolgono in località site oltre i 2000 metri sul livello del mare: 18,5%.
Lavori in galleria 
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un’indennità fissata nelle seguenti percentuali:
–  per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale nonché addetto ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio, relativo alle piccole sezioni fino a 10 mq. di superficie: 55%;
–  per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale nonché addetto ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio, relativo alle grandi sezioni oltre 10 mq. di superficie: 51%;
–  per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie nonché ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti all’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione, relativo alle piccole sezioni fino a 10 mq. di superficie: 32%;
–  per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie nonché ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti all’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione, relativo alle grandi sezioni oltre 10 mq. di superficie: 28%;
–  per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 22%.
Indennità di trasferta
L’operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, ha diritto, in luogo della diaria ad una trasferta così determinata: 
– senza presentazione di documentazione:

Distanza cantiere  Dal 1°agosto 2023 
oltre i 3,5 km e fino a 18 km  6,80 euro 
oltre i 18 km e fino a 45 km  10,10 euro 
oltre i 45 km  11,80 euro 

– con presentazione di documentazione:

Distanza cantiere  Dal 1°agosto 2023 
oltre i 3,5 km e fino a 18 km  10,20 euro 
oltre i 18 km e fino a 45 km  13,10 euro 
oltre i 45 km  15 euro 

Agli impiegati tecnici di cantiere, in assenza delle pattuizioni aziendali, è dovuta una trasferta, senza presentazione di documentazione, così determinata:

Distanza cantiere  Dal 1°agosto 2023 
oltre i 3,5 km e fino a 18 km  6,80 euro 
oltre i 18 km e fino a 45 km  10,10 euro 
oltre i 45 km  11,80 euro 

Elemento Variabile della Retribuzione
E’ confermato l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), con decorrenza dal 24 luglio 2023. 

La misura è pari al 4% dei minimi in vigore alla data del 30 giugno 2023.
A livello aziendale ogni impresa procede al calcolo dell’E.V.R. utilizzando i due parametri aziendali contrattualmente previsti: ore denunciate in Cassa Edile e volume di affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa.
Indennità di reperibilità
Ai lavoratori, ai quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell’orario normalmente praticato dall’impresa, compete un’indennità di reperibilità pari a 7,50 euro giornalieri.
Bonus straordinario energia e spesa 
A causa dell’aumento del tasso di inflazione, le aziende mettono a disposizione di tutti i lavoratori un importo di 250,00 euro a titolo di welfare (non erogabile in denaro), anche attraverso la modalità di consegna di carte carburante

Fusione per incorporazione: società incorporante legittimata a recuperare il credito IVA rigenerato

L’operazione di fusione integra sia sul piano civilistico che fiscale una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata. La società controllata è, dunque, legittimata a recuperare il credito IVA una volta ”rigenerato” (Agenzia delle entrate, risposta 30 agosto 2023, n. 423).

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in relazione a una fattispecie nella quale una società, fondendosi per incorporazione ad un’altra, a causa della mancata compilazione del quadro VX della dichiarazione annuale IVA relativo all’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’esonero dalla fideiussione, ha ricevuto due atti dall’Agenzia delle entrate per il recupero del credito trasferito dalla controllata alla controllante e, da quest’ultima utilizzato in compensazione nell’ambito della liquidazione dell’IVA di gruppo.

Valutando l’ipotesi di definizione agevolata, a condizione che sia ammesso il successivo recupero dei crediti rigenerati per effetto del pagamento delle adesioni, la società controllata ha chiesto chiarimenti all’Agenzia riguardo all’ammontare dell’IVA recuperabile, al soggetto al quale competono gli adempimenti relativi alla definizione e al recupero del credito e alla modalità di utilizzo del suddetto credito riversato.

 

Riguardo alla definizione in via agevolata delle controversie tributarie aventi ad oggetto atti di recupero crediti d’imposta indebitamente utilizzati, l’Agenzia ha richiamato quanto già chiarito con la circolare del 27 gennaio 2023,  n. 2/E, nella quale viene specificato che il comma 186 della Legge di bilancio 2023 non contiene specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.

 

Pertanto, gli atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati rientrano nel novero degli atti impositivi e le relative controversie possono formare oggetto di definizione agevolata. Parimenti, sono ad oggi definibili le controversie relative agli avvisi di pagamento, gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica, gli avvisi di liquidazione e gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate a carattere impositivo (tra i quali gli atti di recupero crediti esistenti), purché a monte non esista già un accertamento definitivo.

 

Nel caso di specie, trattasi di procedimenti pendenti, non ancora decisi, riguardo ai quali l’Agenzia conferma la possibilità di definizione applicando, in relazione allo stato e al grado in cui pende la controversia stessa, le percentuali di riduzione stabilite dai commi da 186 a 191 della Legge di bilancio 2023.

Le modalità di attuazione della misura deflattiva da applicare sono quelle rese note con provvedimento direttoriale n. 30294/2023, dal quale si evince che la definizione agevolata delle liti pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate. Tuttavia, il suddetto perfezionamento resta condizionato all’esito del controllo eseguito dall’ufficio, e potrebbe venir meno in caso di diniego della definizione agevolata.

 

L’Agenzia ha ritenuto opportuno precisare che, laddove l’istante intenda ”rigenerare” il credito IVA, da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, dovrà procedere al pagamento dell’imposta indicata negli atti sopra indicati e rinunciare alla controversia con riferimento all’imposta medesima.

 

Infine l’Agenzia ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 2504 bis del codice civile, la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Pertanto, nel caso di specie, l’operazione di fusione ha integrato, sia sul piano civilistico che fiscale, una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata e di conseguenza l’incorporante è legittimato a recuperare il credito IVA una volta aver proceduto alla ”rigenerazione”.

Alluvioni 2023, indicazioni sulla presentazione dell’istanza di sospensione dei versamenti

Resa nota una parziale modifica delle modalità per i datori di lavoro agricolo e i lavoratori agricoli autonomi (INPS, messaggio 31 agosto 2023, n. 3005).

L’INPS ha fornito nuove indicazioni per la presentazione dell’istanza di sospensione dei termini dei versamenti dei contributi e degli adempimenti informativi di cui al D.L. n. 61/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2023, n. 100/2023.

In effetti, con la circolare n. 67/2023 era stato comunicato che, per poter usufruire della sospensione dei termini sopra citati era necessario inoltrare apposita istanza tramite il “Cassetto previdenziale per aziende agricole” e il “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi” nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione) a decorrere dal 1° settembre 2023 al 30 settembre 2023.

A parziale modifica di quanto indicato, l’istanza di sospensione con titolo “Sosp. eventi alluvionali 1° Maggio 2023 Emilia-Romagna” potrà essere presentata dai contribuenti legittimati a usufruire della sospensione in oggetto, a decorrere dal prossimo 1° settembre 2023 e fino al 30 settembre 2023, con le seguenti modalità:

datori di lavoro agricolo che assumono manodopera, tramite il nuovo “Cassetto previdenziale del contribuente”, sezione “Telematizzazione” > “Crea istanza AG”;

lavoratori agricoli autonomi, tramite il “Cassetto previdenziale per Agricoltori Autonomi”, sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.

Ebap Piemonte: contributo per conseguimento diploma scolastico del personale dipendente

In caso di conseguimento di un diploma scolastico, diploma professionale, sarà possibile richiedere un contributo di 1.000,00 euro alle OO.SS.

L’Ebap, Ente Bilaterale dell’Artigianato Piemontese, ha messo a disposizione un contributo per il personale dipendente, in forza da almeno 6 mesi, che consegua un diploma scolastico di scuola secondaria di secondo grado, diploma professionale, conseguito presso scuole pubbliche o parificate. 
Il contributo, previsto nella misura di 1.000,00 euro una tantum, deve essere richiesto rivolgendosi personalmente o tramite e-mail agli Sportelli delle Organizzazioni sindacali. Le richieste devono essere presentate entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento del titolo di studio.
Per ottenerlo sarà necessario presentare la seguente documentazione: 
– attestazione ISEE standard in corso di validità al momento della presentazione della domanda, non superiore a 35.000,00 euro; 
– dichiarazione conseguimento rilasciata dall’istituto scolastico;
– modello C.

Definizione agevolata delle liti pendenti e possibilità di rigenerazione di un credito IVA

Nell’ambito della definizione agevolata delle liti pendenti, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per la rigenerazione di un credito IVA è necessario versare separatamente l’imposta dovuta e scegliere la definizione agevolata solo per le sanzioni e gli interessi (Agenzia delle entrate, risposta 30 agosto 2023, n. 422).

L’articolo 1, comma 186, della Legge di bilancio 2023 dispone che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

 

In riferimento alla definizione in via agevolata delle controversie tributarie aventi ad oggetto atti di recupero crediti d’imposta indebitamente utilizzati, l’Agenzia delle entrate, con la circolare del 27 gennaio 2023, n. 2/E, ha già avuto modo di chiarire che, il suddetto comma 186 della Legge di bilancio 2023 non contiene specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.

Al riguardo, la circolare del 1 aprile 2019, n. 6/E, ha precisato che gli atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati rientrano nel novero degli atti impositivi e che, quindi, le relative controversie possono formare oggetto di definizione agevolata.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata.

 

Nel caso di specie, l’istante sta valutando l’ipotesi di definizione agevolata di due contenziosi, soltanto a condizione che sia ammesso il successivo recupero dei crediti rigenerati per effetto del pagamento delle adesioni, chiedendo pertanto chiarimenti in merito all’ammontare dell’IVA recuperabile e la modalità di utilizzo del credito riversato.

In risposta l’Agenzia precisa che, laddove l’istante intenda ”rigenerare” il credito IVA, da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, dovrà procedere al pagamento dell’imposta indicata negli atti e rinunciare alla controversia con riferimento all’imposta medesima. Tale controversia, una volta ridotta alle sole sanzioni e agli interessi, potrà essere definita secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 191, della Legge di bilancio 2023. Dunque, dovrà essere versata separatamente l’imposta dovuta e sarà possibile la definizione delle sole sanzioni collegate al tributo e degli interessi mediante la sola presentazione della domanda.

Infine l’Agenzia chiarisce che, qualora l’istante decida di ”rigenerare” il credito IVA, potrà riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d’imposta 2023 l’importo del credito IVA versato corrispondente a quanto recuperato con gli atti emessi dall’Agenzia.

 

 

Epar: rimborso per l’acquisto di libri scolastici 

 

Fino al 31 dicembre 2023 è possibile inoltrare la domanda di rimborso per le spese sostenute 

L’Ente paritetico Cifa-Confsal ha reso nota la possibilità di accedere al rimborso per le spese relative all’acquisto dei libri scolastici/testi universitari sostenute nell’anno 2022. A beneficare del contributo sono i figli dei lavoratori e/o gli studenti lavoratori iscritti all’Ente, in regola con il pagamento della quota associativa, con l’inoltro del modulo di adesione e con l’anzianità di versamento delle quote di servizio ininterrotta per 12 mensilità. Va precisato che per i lavoratori stagionali, le suddette previsioni sono da intendersi cumulative e non continuative.
Inoltre, per l’anno 2023 vengono riconosciute 30 prestazioni da un massimo di 100,00 euro l’una; mentre, se gli importi certificati corrispondono ad un cifra inferiore a 100,00 euro viene riconosciuto come contributo l’importo riportato sulla ricevuta presentata. Le domande devono essere comprensive dei seguenti documenti:
– modello di richiesta prestazioni;
– certificato di iscrizione scolastica;
– copia della ricevuta e delle spese sostenute fino all’importo di 100,00 euro;
– modello di adesione all’Ente;
– copia dell’ultima busta paga emessa;
– dichiarazione sostitutiva atto notorio. 
E’ possibile inoltrare le domande fino al 31 dicembre 2023.   

CCNL Terzo Settore (Fesica-Confsal): rinnovato il contratto per i dipendenti del comparto

Nel contratto, con scadenza 30 giugno 2026, sono previsti nuovi minimi retributivi e l’istituzione della Banca ferie solidali  

Le Parti stipulanti Confimprese Italia e Fesica-Confsal hanno sottoscritto il rinnovo del contratto per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del Terzo Settore. Sia per quel che riguarda la parte economiche che normativa, il CCNL decorre dal 1° luglio 2023 e scade il 30 giugno 2026. Per quanto concerne l’aspetto economico, le Parti hanno concordato di rivalutare la paga base nazionale conglobata per ciascun livello. I nuovi minimi, riportati nella tabella di seguito, decorrono dal 1° luglio 2023.

Livello Retribuzione
Dirigenti 2.738,39
Quadri 2.190,64
Livello I 1.862,15
Livello II 1.752,58 
Livello III 1.642,58
Livello IV  1.533,54
Livello V  1.423,98
Livello VI  1.314,40

Dal confronto con il precedente contratto, restano invariate le altre indennità, nelle misure di:
– 180,00 euro per indennità Area Quadri;
– 80,00 euro per indennità d’incarico;
– 140,00 euro per indennità apicale di funzione per i lavoratori dal 1° al 3° livello; e di 80,00 euro per i lavoratori dal 4° al 6° livello;
– 10% mensile della retribuzione tabellare per indennità di cassa e maneggio.
Ai dipendenti che nello svolgimento del proprio lavoro mostrano di possedere doti di esperienza, autonomia, responsabilità e capacità di coordinamento e innovazione, viene riconosciuto un Superminimo pari a 105,00 euro per l’Area Quadri, di 60,00 euro per i lavoratori dal 1° al 3° livello e di 50,00 euro per quelli dal 4° al 6° livello. 
Tra le novità per la parte normativa si segnala l’introduzione della Banca ferie solidali. Infatti, tramite questo strumento, si può cedere a titolo gratuito alle ferie non utilizzate eccedenti quelle maturate nell’anno in corso. La cessione può essere di un massimo di 10 giorni complessivi per ciascun anno che eccedano comunque il periodo minimo delle 4 settimane di ferie annuali.
A beneficiare delle ferie solidali sono:
– lavoratori bisognosi di ferie per assistere i figli minori, il coniuge o il convivente che necessitino di cure costanti per patologie riconosciute attraverso certificazione prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche;
– per sé stessi in quanto affetti da grave patologia oncologica riconosciuta attraverso certificazione prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche.
La richiesta delle ferie solidali può essere avanzata per un massimo di 15 giorni per ciascuna istanza, reiterabile fino a 2 volte.

Le prestazioni previste dal Supporto per la formazione e il lavoro

Riepilogate le attività per le quali è previsto il beneficio economico pari a 350 euro mensili (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 30 agosto 2023).

Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto scorso del D.M. 8 agosto 2023, n. 108 riguardante le modalità di attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha anche riepilogato le attività per le quali è prevista l’indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro per un massimo di 12 mensilità.

La misura del SFL, istituita dal Decreto Lavoro, prevede un percorso di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro.

Dato che la legge ha definito le attività a cui i destinatari del Supporto per la formazione e il lavoro possono aderire per ricevere l’indennità, il cittadino che vorrà attivarsi e possiede i requisiti per accedere alla misura potrà partecipare ad alcune prestazioni remunerate indicate dal D.M. n. 4/2018, oltre che al Servizio civile universale.

Le prestazioni

Il citato D.M. n. 4/2018 prevede che vengano remunerate le seguenti attività:

– orientamento specialistico;
– accompagnamento al lavoro;
– attivazione del tirocinio;
– incontro tra domanda ed offerta;
– avviamento a formazione;
– sostegno alla mobilità territoriale;
– lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;
– supporto all’autoimpiego.

Tra le attività ulteriori previste per il Supporto per la formazione e il lavoro rientra anche il Servizio civile universale.

I cittadini interessati al SFL e alle altre misure previste dal Decreto Lavoro (Assegno di inclusione), oltre che alla fase transitoria di passaggio dal reddito di cittadinanza ai nuovi provvedimenti, potranno consultare sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e su quello dell’INPS le FAQ e ricevere assistenza tramite il servizio Urp online del Ministero sul quale è stato attivato un chat bot per supportare gli utenti in tempo reale. Attivo anche il Contact Center dell’INPS.