OMNIA IS: il nuovo servizio per le domande di assegno di integrazione salariale

Presentata nell’ambito della piattaforma la modalità di richiesta dell’AIS erogato dal Fondo di integrazione salariale (INPS, messaggio 29 settembre 2023, n. 3442).

Nell’ambito della piattaforma “OMNIA IS”, l’INPS ha comunicato il rilascio in produzione del nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS). Tuttavia, in questa prima fase, il nuovo servizio è utilizzabile esclusivamente dai datori di lavoro/intermediari che hanno partecipato alle attività di sviluppo e sperimentazione del nuovo applicativo.

La nuova procedura di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale del FIS presenta caratteristiche analoghe a quella relativa alla domanda di CIGO recentemente rilasciata, in quanto caratterizzata da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita che guida l’utente al fine di ridurre la possibilità di trasmissione di dati e informazioni errate.

Anche per gli utenti che devono presentare la domanda di AIS del FIS è disponibile la funzione che consente, selezionando il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzati alla tipologia di ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro richiedibile in base all’inquadramento risultante dalle banche dati dell’INPS.

La prestazione richiedibile è evidenziata come “suggerita”, se è coerente con l’inquadramento aziendale, e come “non compatibile” in caso contrario. In ogni caso, si potrà sempre proseguire con la richiesta, anche se la prestazione non è “suggerita”; in tale caso, la medesima prestazione sarà successivamente oggetto di valutazione in fase istruttoria.

L’INPS ricorda che la domanda di AIS può essere presentata sia per le causali ordinarie che, esclusivamente da parte di datori di lavoro con requisito dimensionale fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, per le causali straordinarie.

Le caratteristiche del servizio

Il sistema guida l’utente nella compilazione dei dati relativi ai singoli campi, fornendo messaggi informativi o alert (ad esempio, descrizione del campo da compilare, incongruenza del dato inserito, etc.) finalizzati a evitare errori od omissioni.

Inoltre, è possibile accedere alla sezione “le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione delle istanze già presentate e visualizzarne i dettagli.

Il nuovo servizio è altresì in grado di compilare in automatico alcuni campi, tra i quali quelli relativi ai dati anagrafici aziendali e consente di indicare l’unità produttiva per la quale viene presentata la domanda di AIS, selezionandola direttamente da un apposito elenco che riporta tutte le unità produttive del datore di lavoro interessato.

Si possono anche di individuare i lavoratori beneficiari che sono in carico all’unità produttiva oggetto della domanda di AIS, selezionandoli direttamente nell’apposita sezione in cui appaiono i relativi codici fiscali prelevati dai flussi Uniemens. In alternativa, è possibile allegare alla domanda il consueto elenco dei beneficiari in formato .csv.

Per le domande di AIS relative alle causali ordinarie è possibile compilare la relazione tecnica direttamente all’interno della domanda, attraverso la redazione di appositi campi che contengono informazioni maggiormente dettagliate per la predisposizione della stessa.

È anche possibile optare per la compilazione degli indicatori economico-finanziari ripartiti per singoli trimestri, in alternativa alla tradizionale modalità di esposizione per intere annualità.

Viene, comunque, mantenuta la facoltà di produrre la relazione tecnica con la modalità tradizionale, allegando alla domanda un file in formato .pdf contenente la relazione stessa.

Viceversa, in caso di domande di AIS relative alle causali straordinarie, al momento l’unica modalità prevista è l’allegazione della relazione tecnica, redatta secondo i modelli standard forniti con la circolare n. 109 del 5 ottobre 2022.

Per favorire la dematerializzazione degli allegati, nel caso in cui il datore di lavoro o il suo intermediario intendano chiedere il pagamento diretto della prestazione, la compilazione dei dati per calcolare l’indice di liquidità può essere fatta direttamente in domanda, nell’apposita sezione prevista. Una volta compilati i campi della sezione, il sistema restituisce immediatamente gli esiti della verifica e, in caso di esito positivo, conferma l’accoglimento della modalità di pagamento scelta.

Infine, sempre per favorire la dematerializzazione degli allegati, nonché per semplificare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro e dei loro intermediari richiedenti la prestazione, nonché assicurare maggiore celerità dell’iter istruttorio, nel nuovo modello di domanda è possibile dichiarare – nei casi previsti – l’avvenuto espletamento della procedura di informativa sindacale di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015, fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa documentazione probatoria per eventuali controlli in ordine alla veridicità della dichiarazione resa. Peraltro, l’Istituto ricorda anche che per le domande riportanti la causale straordinaria “contratto di solidarietà”, rimane obbligatorio allegare copia del verbale di accordo sindacale.

Come funziona

I datori di lavoro/intermediari che hanno partecipato alle attività di sviluppo e sperimentazione del nuovo applicativo, accedono al sito dell’INPS e inseriscono, nella pagina iniziale, alla funzione “cerca”, la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE – viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”. Il manuale utente è reperibile in formato .pdf nella home page della procedura, alla voce “documenti”.

I datori di lavoro/intermediari che non hanno partecipato alle citate attività di sviluppo, continueranno a presentare la domanda di AIS del FIS utilizzando l’attuale applicativo “CIFWEB”. Con un successivo messaggio l’INPS comunicherà la data a decorrere dalla quale la procedura in commento sarà accessibile a tutti i datori di lavoro/intermediari interessati.

Ebinter Ragusa: permessi per assistenza familiari disabili

Per le imprese e i lavoratori del terzo settore sono previste agevolazioni per l’assistenza a familiari con disabilità  

L’Ente Bilaterale del Terziario di Ragusa ha comunicato alle imprese ed ai lavoratori del comparto alcune novità per quanto riguarda: congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili che versano in situazione di gravità e permessi per assistenza disabili in condizioni di gravità che rientrano nell’articolo 33 della legge 104/1992. Tramite la “variazione dati domanda” viene consentito al lavoratore di modificare i dati di una domanda già inoltrata all’Istituto in modalità telematica, come, ad esempio: indirizzo del domicilio, dei dati lavorativi, delle dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda. Infatti, è possibile effettuare la rinuncia alla domanda che si vuole cambiare, con la presentazione della nuova domanda con i cambiamenti che si intendono apportare, inserendo il mese nel quale si presenta la richiesta di variazione dei dati. E’ bene precisare che se il periodo richiesto nella domanda che si intende variare è trascorso per intero, non è possibile effettuare la comunicazione di variazione.

CCNL Autoferrotranvieri: è stato avviato il confronto per il rinnovo del contratto

I sindacati richiedono la riforma del settore, un aumento salariale e un miglioramento delle condizioni lavorative 

Il 26 settembre si è svolta una prima riunione tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali per l’avvio del confronto per il rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale.
Per quanto riguarda i lavoratori, secondo i sindacati è sicuramente necessario intervenire all’interno del settore, soprattutto per quanto riguarda gli orari, le condizioni di lavoro e gli standard di sicurezza previsti.
Tale situazione, secondo i sindacati, si evince anche dalla difficoltà di reperire il personale e a tal proposito sarebbe necessario rivedere la parte normativa ed economica del CCNL, al fine di garantire un maggiore benessere lavorativo e un maggior bilanciamento tra i tempi di vita e quelli di lavoro.
I sindacati chiedono, pertanto, di fissare un calendario di incontri al fine di trovare un accordo prima della scadenza prevista per il prossimo 31 dicembre.

CCNL Enti di Ricerca: è ancora confronto tra OO.SS. e Aran

Risvolti negativi per la disciplina contrattuale e la mansione di tecnologo a tempo indeterminato

Il dibattito avvenuto tra Aran e OO.SS sulla disciplina contrattuale del comparto Enti di Ricerca e sulla figura professionale del Tecnologo assunto a tempo indeterminato, ha dato conferma dei limiti interpretativi della parte pubblica facendo sì di non poterne riconoscere il giusto valore e dignità.
Difatti, dare una definizione per solo il tetto economico al contratto e non alla disciplina con la quale si possono dar vita ai contratti di Ricerca, non permetterebbe di certo l’uniformità delle tutele a tutti i lavoratori degli Enti pubblici di Ricerca, delle Università e delle Istituzioni Afam.
Sulla professione di tecnologo a tempo indeterminato, l’Aran vuole faccia parte della categoria Ep, ma come si concilia questa posizione con la specificità del nuovo profilo menzionato ai quali la contrattazione deve determinare una propria regolamentazione e dedicare una specifica sezione nel CCNL, ancora non è definita.
Da ultimo, si aggiunge che la parte pubblica, ancora oggi, manifesta limiti che si traducono in una posizione di chiusura atta a definire nel contratto le condizioni lavorative che riconoscano tutele, diritti e valorizzazione dei lavoratori che ormai da troppo tempo sono in attesa di risposte concrete.

D.L. Energia: novità per imprese energivore e ravvedimento per violazioni riguardanti i corrispettivi

Nel testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2023, n. 228, di particolare rilievo in ambito fiscale sono le novità riguardo al regime delle agevolazioni per le imprese energivore e la regolarizzazione delle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi mediante il ravvedimento operoso.

Nel testo del Decreto Energia 2023 sono previsti interventi urgenti in materia di energia, a sostegno del potere di acquisto e a tutela del risparmio. Tra le novità:

  • Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

  • Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio;

  • Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica;

  • Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi;

  • Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese;

  • Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, il Decreto ha stabilito che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) mantenga azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

Il Decreto, inoltre, è intervenuto allo scopo di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante, riconoscendo un ulteriore contributo nei limiti pro capite ai beneficiari della social card.

 

Per quanto riguarda, poi, il regime delle agevolazioni a favore delle imprese energivore, il Decreto ha definito in primo luogo le imprese agevolabili a decorrere dal 1 gennaio 2024.

L’accesso, in particolare, sarà concesso alle imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni stesse, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;

  2. operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;

  3. hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore.

Hanno, inoltre, diritto di accedere alle agevolazioni anche le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sottosettore ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della stessa comunicazione europea 2022/C 80/01. 

Tali imprese sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

  • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa;

  • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1% del valore aggiunto lordo dell’impresa;

  • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore: per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;

  • per l’anno 2027, tra il 55% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;

  • per l’anno 2028, tra l’80% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa.

Non possono, invece, accedere alle agevolazioni le imprese che si trovino in stato di difficolta ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

 

Infine, sempre in ambito fiscale, all’articolo 4 del Decreto Energia è stabilito che i contribuenti che dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi possano avvalersi del ravvedimento operoso, anche per violazioni già constatate entro il 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.

 

 

Decreto Proroghe: lavoro agile e riorganizzazione del Ministero del lavoro

È in vigore dallo scorso 30 settembre il D.L. n. 132/2023 (cosiddetto “Decreto Proroghe”) che, tra le altre misure, differisce al 31 dicembre 2023 il lavoro agile in favore dei lavoratori fragili e concede più tempo per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.L. 29 settembre 2023, n. 132).

Prorogato nuovamente il termine in materia di lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità: lo prevede l’articolo 8 del D.L. n. 132/2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, pubblicato sulla G.U. del 29 settembre 2023, modificando l’articolo 1, comma 306 della Legge n. 197/2022.

 

Per effetto di tale intervento, dunque, i datori di lavoro devono assicurare, fino al nuovo termine del 31 dicembre 2023, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

 

I soggetti beneficiari della proroga in questione sono i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del D.L. n. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 11/2022.

 

Si tratta dei cosiddetti lavoratori fragili le cui patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità, sono state indicate, appunto, nel D.M. 4 febbraio 2022 (tra gli altri, pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria, maggiori di 60 anni in presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari, ecc.).

 

Il medesimo articolo 8 del Decreto Proroghe aggiunge anche un ulteriore periodo al comma 306 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023, prevedendosi che il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa.

 

L’articolo 14 del decreto legge in oggetto contiene poi la proroga dei termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Avvocatura dello Stato.

 

Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74/2023, è prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l’Avvocatura dello Stato.

 

Inoltre, le funzioni dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, da adottare entro il 30 novembre 2023. 

 

CCNL Dirigenti medici e veterinari: sottoscritto il rinnovo contrattuale

Il rinnovo prevedere aumenti stipendiali e nuove indennità 

Aran insieme alle organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative dell’Area Sanità (Anaoo-Assomed, Cimo, Fassid, Aaroi-Emac, Fp-Cgil, Fvm, Fesmed, Federazione Cisl medici, Anpo-Ascoti Fials medici, Uil-Fpl e le Confederazioni sindacali di Cosmed, Cida, Codirp, Cosmed, Cgil, Cosmed, Cisl, Confsal e Uil) hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021. Il CCNL riguarda 134.000 dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni sanitarie dell’Area dirigenziale della Sanità. Tra le novità più importanti, si segnala l’introduzione dell’indennità di specificità sanitaria per i profili diversi da quello medico e veterinario, volta al progressivo allineamento all’indennità già presente per medici e veterinari e quella di pronto soccordo. Il nuovo CCNL riconosce incrementi a regime del 4,5% che corrispondono ad un beneficio medio complessivo di circa 290,00 euro al mese. A questa cifra vanno aggiunte, tra le altre, le risorse per l’esclusività. Per quel che riguarda gli arretrati, che spettano al 31 dicembre 2023, questi ammontano a circa 10.700 euro. Ad essere incrementati sono anche i valori dell’indennità di specificità medico veterinaria, la parte fissa della retribuzione di posizione, la clausola di garanzia, l’UPG (Ufficiale di Polizia Giudiziaria). Interventi importanti sono stati operati sull’orario di lavoro, in particolar modo sul servizio di guardia e di pronta disponibilità. Ad essere riscritto è stato anche il periodo di prova, il meccanismo delle sostituzioni nel caso di assenza, impedimento, malattia o cessazione del titolare dell’incarico. Gli incarichi dirigenziali sono stati aggiornati, con lo scopo di garantirlo a tutti i dirigenti. Anche le tutele sono state ampliate, come quelle per le gravi patologie che implicano terapie salvavita, misure in favore delle donne vittime di violenza e le diverse tipologie di assenza sia giornaliere che orarie. Il tema dell’informazione, correlato alle relazioni sindacali, è stato ampliato ad un confronto tra la dimensione aziendale e regionale, prestando attenzione alla riduzione del rischio clinico, alle misure riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro. Nel contratto collettivo trovano spazio: smart working e assunzione dei dirigenti specializzandi a tempo determinato.

Posizioni assicurative anomale: il progetto INPS per migliorare i flussi Uniemens

Concluso il Piano di Evoluzione dei Servizi 2023 per ridurre le anomalie/errori del conto individuale unificato dei lavoratori (INPS, messaggio 28 settembre 2023, n. 3396).

L’INPS ha reso noto che si è concluso il progetto con il quale viene attuato l’intervento per ridurre le anomalie e migliorare la qualità informativa dei flussi Uniemens, rendendo più aggiornata e corretta la posizione assicurativa individuale dei lavoratori.

Si tratta del Piano di Evoluzione dei Servizi 2023, mediante il quale l’Istituto ha individuato tra i suoi obiettivi quello di ridurre le anomalie/errori del conto individuale unificato, attraverso la loro rilevazione automatica e la loro successiva sistemazione, per poter così perseguire le attività relative alla sistemazione della posizione assicurativa.

Al fine di raggiungere questo obiettivo e accrescere il valore generato per tutti i soggetti contribuenti e i loro intermediari, l’INPS ha previsto l’invio di apposite comunicazioni ai datori di lavoro e agli intermediari delle posizioni anomale rilevate, con lo scopo di sanare tempestivamente i conti individuali con la conseguente regolarità contributiva del soggetto datoriale.

Con frequenza periodica, saranno quindi inviate comunicazioni ai datori di lavoro e ai loro intermediari evidenziando i ticket di Cassa Integrazione/Fondi di Solidarietà che hanno generato almeno un’anomalia, non ancora risolta, riguardante competenze precedenti. Le comunicazioni, inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al datore di lavoro, conterranno il prospetto delle posizioni di pertinenza e l’elenco dei ticket, corredato da alcune informazioni, tra cui i conteggi sulle anomalie.

Le comunicazioni, inoltre, rimanderanno alla consultazione attiva del “Cruscotto CIG e Fondi”, facilitando i destinatari della comunicazione nella consultazione dei dettagli, grazie ai dati contenuti negli archivi dell’Istituto.

Come ulteriore misura proattiva nei confronti del datore di lavoro, nel “Cassetto Previdenziale del contribuente” è presente la funzionalità “Evidenze CIG”, che consente di monitorare i conguagli relativi alle autorizzazioni CIG gestite con il sistema dei ticket, nonché agevolare la visualizzazione di errori che potrebbero determinare differenze di importi conguagliati comunicati con nota di rettifica. Questa funzionalità fornisce l’elenco, per posizione assicurativa, di tutte le evidenze CIG con ticket.

Il Cruscotto

In particolare, il Cruscotto fornisce in tempo reale un riepilogo dei datori di lavoro iscritti alle diverse Gestioni previdenziali dell’Istituto, i quali potranno utilizzare le varie funzioni di consultazione previste per verificare:

– il corretto contenuto dei flussi Uniemens relativamente ai parametri di coerenza, calcolo, compatibilità e congruità, nonché lo stato delle denunce individuali con l’evidenza delle eventuali anomalie e la spiegazione degli errori riscontrati;
– il montante generato per ciascuna autorizzazione e il contributo addizionale calcolato, nonché i termini di scadenza e decadenza;
– il valore del contributo ordinario risultante dalle dichiarazioni Uniemens relative ai soggetti datoriali afferenti ai Fondi di solidarietà.
Analoga comunicazione sarà inviata agli intermediari, con il prospetto delle posizioni per le quali risultano delegati.

CCNL Riscossione: sottoscritto l’Accordo per il Contributo Welfare 2023

Con la mensilità di ottobre, corrisposto ai dipendenti dell’Ente il premio welfare aziendale

A seguito dell’incontro svoltosi presso la sede direzionale di Agenzia delle entrate-Riscossione lo scorso 27 settembre, è stato siglato tra Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin, il Verbale di Accordo sul Welfare Aziendale da corrispondere a tutti i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate.
Difatti, in accordo con quanto previsto nel Verbale del 15 luglio 2014, con le competenze del mese di ottobre, viene erogato un Premio a titolo di Welfare Aziendale a tutti coloro hanno aderito entro e non oltre il mese di settembre.
Il contributo viene corrisposto sulla base del requisito esistente al momento dell’erogazione, ovverosia “status di figlio a carico”, ed in quanto tale, verificato dall’Ente stesso. Qualora all’atto delle verifiche di fine anno sulle detrazioni, il soggetto dovesse non risultare più a carico del lavoratore, il suddetto premio verrà recuperato.
In aggiunta, si specifica che, da un’indagine approfondita si è rilevato, che a fronte del montante invariato, gli importi spettanti alle varie fasce di età risultano superiori a quelli erogati nel precedente anno in quanto sono state presentate un numero minore di istanze.
Da ultimo, i Sindacati concludono comunicando che prossimamente verrà fissato un incontro sul telelavoro.

Crediti d’imposta imprese ”non gasivore” non ricondotti alla definizione di credito da imposta erariale

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti ad una società soggetta a procedura di liquidazione giudiziale in merito alla possibilità di utilizzo dei crediti d’imposta imprese ”non gasivore” al di fuori della compensazione con ruoli erariali (Agenzia delle entrate, risposta 28 settembre 2023, n. 439).

L’articolo 6, comma 4, D.L. n. 115/2022 (D.L. Aiuti bis), l’articolo 1, comma 4, D.L. n. 144/2022 (D.L. Aiuti ­ter), l’articolo 1 D.L. n. 176/2022 (D.L. Aiuti­ quater) e l’articolo 1, comma 5 Legge n. 197/2022 hanno previsto il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale durante il terzo trimestre 2022, ottobre e novembre 2022, dicembre 2022 e il primo trimestre 2023.

 

Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate osserva che l’articolo 31 del D.L. n. 78/2010, disciplinando la preclusione alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo in via definitiva, sancisce che a decorrere dal 1 gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Tale disposizione, dunque, contempla il divieto di compensazione dei soli crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.

Ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione ”erario” del modello F24. 

 

Pertanto, l’Agenzia ritiene che i crediti d’imposta per imprese ”non gasivore”, avendo natura agevolativa, non possono essere ricondotti alla definizione di credito derivante da imposta erariale. Con riferimento a tali crediti, dunque, non opera il divieto di compensazione in presenza di un debito iscritto a ruolo in via definitiva, disciplinato dall’articolo 31 del D.L. n. 78/2010.

Risulta, invece, applicabile l’articolo 155 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), il quale al primo comma dispone che i creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest’ultimo, ancorché non scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale.

L’operatività di tale compensazione nella procedura di liquidazione giudiziale è, tuttavia, sottoposta a rigorose condizioni e opera:

  • in presenza di posizioni creditorie reciproche, indipendentemente dal fatto che queste siano scadute prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, purché il fatto genetico dei crediti sia avvenuto prima dell’apertura della procedura;

  • in presenza di crediti omogenei, nel senso che possono essere compensati soltanto crediti della stessa specie (es.: obbligazioni pecuniarie, obbligazioni aventi ad oggetto la consegna di una quantità di un bene specifico), liquidi, nel senso di certezza dell’esistenza e dell’importo­ requisito, tuttavia, che non deve necessariamente preesistere rispetto all’apertura della procedura, potendo sussistere al momento della pronuncia della compensazione, ovvero quando la compensazione viene eccepita ­ ed esigibili, anche dopo l’apertura, essendo sufficiente che l’esigibilità sussista al momento della pronuncia.

Nel caso di specie sussistendo le anzidette condizioni, l’Amministrazione finanziaria può opporre in compensazione del debito verso l’istante, rappresentato dai suddetti crediti per imprese “non gasivore”, con il credito verso quest’ultimo, rappresentato dal debito iscritto a ruolo divenuto definitivo. A nulla rileva, in questa circostanza, il discrimine circa la ”natura” degli stessi, operante ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs n. 78/2010 e l’Ente creditore può opporsi alla cessione dei crediti e chiedere la compensazione disciplinata dall’articolo 155 del CCII.