Attestazione operatività del sistema di comunicazione di dati e informazioni sulla titolarità effettiva

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, del Decreto 11 marzo 2022, n. 55, del Ministero dell’economia e delle finanze che stabilisce le disposizioni in tema di comunicazione, accesso, e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese, trust e istituti giuridici affini, il MIMIT con il Decreto 29 settembre 2023 ha attestato l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

 

In particolare il Decreto MIMIT prevede che dal 9 ottobre 2023, data di pubblicazione in Gazzetta, decorre il termine perentorio di 60 giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del decreto n. 55 del 2022.

Il Regolamento MEF, infatti, stabilisce che entro tale data:

  • gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, se in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell’articolo 22, commi 3 e 4, del Decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese;

  • il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell’articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese.

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA, utilizzando il modello di comunicazione unica di impresa adottato con Decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2009.

 

Dunque, ai sensi dell’art 4 del Decreto n. 55/2022, la comunicazione deve contenere:

a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell’articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell’articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell’articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;

b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica:

  • l’entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio;

  • se il titolare effettivo non viene individuato, le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;

c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

  • la denominazione dell’ente;

  • la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente;

  • l’indirizzo di posta elettronica certificata;

d) relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

  • la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine;

  • la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico;

e) l’eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell’esclusione dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonché l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all’articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato;

f) la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

 

Le autorità di cui all’articolo 21 del decreto antiriciclaggio e i soggetti obbligati, di cui all’articolo 3 dello stesso decreto, accedono ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva presenti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese.

Tali dati e informazioni sono accessibili anche al pubblico a richiesta e senza limitazioni, salvo che nella comunicazione di cui all’articolo 4 risulti l’indicazione di cui al comma 1, lettera e), dello stesso articolo.

Eblig: c’è tempo fino al 20 ottobre per la presentazione delle domande di contributo

A disposizione delle imprese contributi fino a 1.000,00 euro per incremento e mantenimento occupazione 

L’Ente Bilaterale dell’artigianato ligure, costituito dalle associazioni artigiane e sindacali della Liguria, ha stanziato 522.166,13 euro per le imprese ed i loro dipendenti, in regola con i versamenti e con esclusione del contratto dell’edilizia, per gli interventi realizzati nel 2022. Le imprese ed i lavoratori liguri potranno presentare domanda per ricevere un contributo fino al 20 ottobre 2023 (inizialmente il termine previsto era l’8 ottobre) agli sportelli dell’Ente, presso le sedi delle associazioni artigiane e sindacali o direttamente online seguendo le procedure presenti sul sito dell’Ente. 
Saranno erogati, per le imprese, contributi fino a 1.000,00 euro per incremento e mantenimento occupazione, 700,00 euro per la maternità e in misura percentuale per “eventi eccezionali”, “sicurezza”, “qualità e innovazione” e “riduzione premio Inail”. Inoltre è stata inserita una nuova misura per le spese sostenute per la formazione non finanziata dei titolari e soci delle imprese liguri.
Con l’intervento della Regione Liguria, commenta il presidente dell’Ente Bilaterale, sarà possibile stanziare, oltre la cassa integrazione, una cifra per aiutare gli artigiani liguri con dipendenti. Per i lavoratori dipendenti sono infatti previsti contributi per la maternità, per la carenza dei primi 3 giorni di malattia, per l’iscrizione per asili nido e per scuola materna. Tra gli interventi finanziati risultano di particolare interesse i contributi d’iscrizione fino a 300,00 euro per i figli dei dipendenti che frequentano gli asili nido o la scuola materna.  

Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige: adeguamento

Pubblicato sulla G.U. del 9 ottobre 2023 il decreto ministeriale che adegua il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol alla disciplina sugli ammortizzatori sociali (D.M. 22 agosto 2023).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il decreto in commento, in attuazione dell’accordo collettivo stipulato il 15 dicembre 2022, detta disposizioni per adeguare il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol – già
costituito alla data del 31 dicembre 2021 – alla normativa in materia di ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015.

 

In particolare, viene adeguata la platea dei destinatari dell’assegno di integrazione salariale, l’importo e la durata della prestazione a tutela del reddito riconosciuta dal Fondo, nonché ampliata la finalità che lo stesso può perseguire in tema di staffetta generazionale.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento della contribuzione ordinaria prevista per il Fondo è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

Finalità e campo di applicazione

 

Il Fondo persegue i seguenti obiettivi:

 

a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni statali;

b) assicurare, in raccordo con gli interventi all’uopo previsti dal Piano degli interventi di politica attiva del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti, per un periodo non inferiore a tre anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

 

Il Fondo assicura tutela nei confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige.

 

Destinatari delle prestazioni del Fondo sono i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio, coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato oppure con la qualifica di dirigente che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento. 

 

L’assegno di integrazione salariale: durata ed erogazione

 

Il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è sospeso in relazione alle causali previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

 

L’importo dell’assegno di integrazione salariale è determinato con le modalità e nel rispetto dei limiti massimi previsti dall’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

L’assegno può essere concesso per una durata non superiore a tredici settimane per singola richiesta, con la durata massima della prestazione così articolata:

 

1) ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, per una durata massima di 26 settimane per causali sia ordinarie che straordinarie;

 

2) ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente:

 

a) per una durata massima di 26 settimane per causali ordinarie;

b) per una durata massima di 24 mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;

c) per una durata massima di 12 mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;

d) per una durata massima di 36 mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarietà.

 

Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.

 

L’assegno viene erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo paga e il relativo importo è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. 

Fondo Fopen: aggiornato il Documento sulle Anticipazioni

Aggiornato e modificato il documento della fruizione delle prestazioni di anticipazione

Con il Comunicato n. 6-2023, il Fondo Fopen, Fondo Pensione Complementare per i dipendenti del Gruppo Enel, informa gli iscritti sugli aggiornamenti e le modifiche al Documento sulle anticipazioni relative alla posizione previdenziale maturata.
Al fine di consentire un più agevole esercizio delle prerogative in oggetto e nel pieno rispetto del principio della trasparenza nella gestione del rapporto associativo, il Consiglio di Amministrazione del Fopen ha difatti deliberato l’aggiornamento del “Documento sulle Anticipazioni”.
Tra le disposizioni oggetto di modifica, si segnalano a titolo esemplificativo i nuovi termini per le richieste per estinzione mutuo e ristrutturazione prima casa, nonché l’estensione al notaio rogante della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione.
La richiesta di anticipazione sulla posizione previdenziale maturata può esser demandata da coloro che aderiscono a Fopen solamente per:
1) Spese sanitarie per gravissime situazioni. Relativamente a tali spese, l’aderente, ai fini della tutela della propria posizione previdenziale e, nei limiti complessivi dell’importo delle stesse, può ricorrere preliminarmente al contributo spettante da parte di Organismi, Associazioni, Fondi sanitari presso cui risulti iscritto;
2) Acquisto della prima casa di abitazione, ad esclusione delle singole pertinenze;
3) Ristrutturazione della prima casa di abitazione ad esclusione della ristrutturazione delle singole pertinenze;
4) Ulteriori esigenze dell’aderente.
Le anticipazioni possono essere richieste in cifra o in percentuale e si intendono al lordo delle ritenute fiscali di legge.  
Il reintegro può essere effettuato con modalità una tantum, anche mediante delle contribuzioni eccedenti il piano annuo di deducibilità.
L’iscritto che intende effettuare i versamenti una tantum al Fondo Fopen, esclusivamente tramite bonifico bancario, deve far pervenire la relativa comunicazione compilando l’apposito modulo.
L’investimento delle somme avviene il primo giorno utile di valorizzazione del patrimonio.
Le erogazioni realizzate a titolo di reintegro delle somme sono deducibili dal reddito complessivo dell’iscritto.
Su quelle eccedenti il suddetto limite, viene riconosciuto all’aderente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento dell’utilizzo dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto e per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale ed abbia provveduto al trasferimento al Fondo Fopen.
Si comunica altresì, che le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere complessivamente il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del Tfr.
Da ultimo, si comunica che, per tutte le richieste di anticipazione è necessario allegare copia di un documento di identità in corso di validità.

Settore spettacolo: individuazione dei lavoratori discontinui

Pubblicato sulla G.U. del 6 ottobre 2023 il decreto che individua i lavoratori discontinui dello spettacolo che svolgono attività, seppure indirettamente, connesse con la produzione e la realizzazione di spettacoli (D.M. 25 luglio 2023).

Ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della Legge n. 106/2022 (recante “delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”) il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 182/1997, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura.

 

Con il decreto in oggetto, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali indica quali sono i lavoratori discontinui dello spettacolo di cui alla lettera b) del citato decreto legislativo che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a) (attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli).

 

Rientrano nella categoria di lavoratori in argomento:

 

operatori di cabine di sale cinematografiche;

 

– impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

 

maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

 

impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;

 

lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.

 

Gestione delle prestazioni del Reddito di cittadinanza sospese, le procedure

L’INPS ha esposto la casistica delle eventualità per i nuclei che non abbiano i requisiti per continuare a fruire della misura nel 2023 (INPS, messaggio 6 ottobre 2023, n. 3510).

Le procedure di gestione delle prestazioni del Reddito di cittadinanza sospese ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del D.L, n. 48/2023, sono state illustrate dall’INPS con il messaggio in commento. Infatti, da luglio 2023, l’INPS sta procedendo, mensilmente, a sospendere l’erogazione della misura per i nuclei che non abbiano i requisiti per continuare a fruirne nell’anno 2023 oltre le 7 mensilità. La causale della sospensione è indicata in procedura con la seguente motivazione “domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”.

Per proseguire la fruizione della misura senza incorrere nella sospensione ai sensi dell’articolo 1, comma 314, della Legge di Bilancio 2023 e dell’articolo 13, comma 5, del D.L. n. 48/2023, i nuclei familiari devono avere al loro interno uno dei seguenti componenti: persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al DPCM n. 159/2013; minorenni; persone con almeno 60 anni di età; percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all’INPS tramite la piattaforma GePI entro il 31 ottobre 2023.

La casistica

Nel caso in cui il requisito anagrafico utile alla prosecuzione della fruizione della misura maturi prima della settima mensilità o nel mese successivo (ad esempio, per compimento dei 60 anni di un componente del nucleo), lo stesso è rilevato automaticamente dai sistemi e l’erogazione della prestazione prosegue senza soluzione di continuità.

Nel caso di nascita di un figlio o in presenza di nuova disabilità accertata, se la nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è presentata entro il settimo mese di fruizione del Reddito di cittadinanza o in quello successivo, la nuova condizione del nucleo è rilevata in fase di rielaborazione automatica delle domande (in sede di rinnovo mensile) e, anche in questo caso, l’erogazione del beneficio prosegue automaticamente, senza soluzione di continuità.

Invece, nel caso in cui il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione o la DSU venga presentata successivamente alla intervenuta sospensione, è necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza. La nuova domanda non verrà bloccata dalla domanda sospesa per la causale sopra riportata e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

Per i casi di segnalazione da parte degli utenti di disabilità erroneamente non indicate in DSU, le strutture territorialmente competenti dell’INPS effettueranno la verifica negli archivi dell’Istituto, circa l’effettiva presenza del verbale di invalidità con i requisiti previsti dal DPCM n. 159/2013 e, in caso di esito positivo, può essere data l’indicazione di presentare la DSU di rettifica retrodatata alla data di effettiva rilevazione della disabilità.

L’Istituto evidenzia, inoltre, che qualora per le prestazioni del Reddito di cittadinanza in pagamento, per le quali sia prevista la prosecuzione oltre le sette mensilità, venga nel mentre verificata la perdita del requisito per la prosecuzione (ad esempio, per variazione del nucleo, per decesso o per compimento della maggiore età di un componente), il nucleo familiare cesserà dalla fruizione del beneficio entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l’evento.

Infine, rimane confermata, fino alla mensilità di novembre 2023, l’ipotesi di ripresa dell’erogazione della prestazione del Reddito di cittadinanza nel caso in cui venga comunicato all’INPS, tramite la piattaforma GePI, entro il termine del 31 ottobre 2023, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali. In questo caso, non è necessaria la presentazione della nuova domanda per il ripristino della misura (salvo il caso di conclusione dei 18 mesi di durata della erogazione del beneficio).

CCNL Cooperative Sociali: prosegue il negoziato per il rinnovo

Le trattative si sono concentrate sul tempo determinato e sui tempi di vestizione e svestizione

Lo scorso 3 ottobre si sono incontrate le OO.SS. stipulanti Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl affiliata alla Fist-Cisl, Uil-Fpl, Uiltucs-Uil e le Centrali Cooperative in merito al rinnovo del CCNL scaduto lo scorso 31 dicembre 2019 ed applicabile ai lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo-cooperative sociali.
Dopo ampia discussione sulle modifiche normative intervenute, per quanto riguarda il tempo determinato, dopo ampia discussione sulle modifiche normative intervenute e sulle effettive esigenze del settore si è convenuto che le Centrali Cooperative provvederanno all’invio di un testo relativo a questo Istituto con l’integrazione delle possibili causali discusse durante l’incontro.
In merito alla questione vestizione e svestizione, le parti si sono confrontate in particolar modo sul minutaggio da applicare a quest’istituto, atteso che la contrattazione di secondo livello ha riportato esiti negoziali differenti e hanno stabilito che le Centrali Cooperative forniranno un testo, con l’intento di inserire detto istituto all’interno del CCNL, al fine di uniformare la disciplina.
Con l’obiettivo di chiudere le trattative entro l’anno, le OO.SS hanno calendarizzato cinque incontri da qui fino a metà dicembre.

Contratti pubblici: non dovuta un’ulteriore imposta di bollo rispetto a quella della stipula

L’Agenzia delle entrate, nell’ambito dei contratti pubblici, ha chiarito che in relazione alla fase di registrazione non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto (Agenzia delle entrate, risposta 9 ottobre 2023, n. 446).

L’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. n. 642/1972, il quale ha disposto che sono soggetti all’imposta gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa.

Ai sensi dell’articolo 1bis, tale imposta va applicata fin dall’origine agli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione.

 

L’articolo 18, comma 10 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (recante il ”Codice dei contratti pubblici”), ha apportato modifiche in relazione all’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a corrispondere al momento della stipula di un contratto.

In particolare, con la tabella di cui all’allegato I.4 del suddetto Decreto è stato individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto ed è stato stabilito che l’imposta venga individuata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, esentando gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

 

Ciò premesso, l’Agenzia ha chiarito che le nuove disposizioni trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1 luglio 2023 e che il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del D.P.R. n. 642/972.

 

Il versamento deve avvenire in modalità telematica, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE).

Nello specifico, i codici tributo per eseguire tale versamento al momento della stipula del contratto sono:

  • ”1573” denominato ”Imposta di bollo sui contratti ­articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

  • ”1574” denominato ”Imposta di bollo sui contratti ­SANZIONE ­articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

  • ­”1575” denominato ”Imposta di bollo sui contratti INTERESSI ­articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

Nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica, la suddetta imposta deve essere versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici.

Non è ammesso, invece, il versamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale.

 

Pertanto, in risposta al dubbio sollevando dall’istante, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che in relazione alla fase di registrazione non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto.

Cassa Edile Pavia: erogati assegni e borse di studio 2023

Corrisposti assegni di studio e borse di studio ai figli dei lavoratori edili studenti e ai lavoratori studenti

Assegni di studio
La Cassa Edile della Provincia di Pavia, versa in favore dei figli dei lavoratori edili studenti ed ai lavoratori edili studenti, dei contributi a titolo di Assegno di studio in una soluzione unica all’inizio dell’anno scolastico ed entro il 31 dicembre con riferimento agli iscritti all’anno scolastico in corso.
Tale assegno viene destinato ai frequentanti dei tre gradi di scuole pubbliche, o legalmente riconosciute, o paritari, ovverosia:
– medie inferiori;
– medie superiori;
– università.
Al personale di settore ed ai figli i quali frequentino corsi regionali o professionali, viene corrisposto un contributo pari al 50% di quello riconosciuto per l’assegno di studio concernente la frequenza degli istituti pubblici legalmente riconosciuti o paritari.
L’importo viene determinato dal Comitato di Gestione con cadenza annuale.
Al fine della richiesta dell’erogazione di tale assegno occorre compilare la domanda su un apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, correlata di:
– certificazione d’iscrizione all’anno scolastico in corso;
– codice fiscale;
– autocertificazione stato di famiglia.
ed inviarla entro il prossimo 31 ottobre.
Borse di studio
La Cassa Edile eroga ai figli dei lavoratori edili studenti Borse di studio in un’unica soluzione all’inizio dell’anno scolastico ed entro sempre il prossimo 31 dicembre.
Queste vengono assegnate secondo i risultati scolastici conseguiti nell’anno precedente agli studenti delle scuole medie superiori ed agli universitari.
L’importo della Borsa di studio viene fissato dal Comitato di Gestione.
I requisiti richiesti per fruirne sono i seguenti:
– aver conseguito la promozione con una media non inferiore al 7,5 per lo studente delle scuole medie superiori;
– per il calcolo della media vengono esclusi i voti riguardanti la condotta, la religione e l’educazione fisica;
– aver superato almeno i 2/3 degli esami indicati nel piano di studio con una media non inferiore ai 24/30 per gli studenti universitari e al momento di presentazione della domanda.
La documentazione occorrente per la compilazione della domanda, presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2023, è la seguente:
– apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile;
– certificazione d’iscrizione all’anno nuovo;
– codice fiscale;
– autocertificazione stato di famiglia;
– certificato degli esami sostenuti con voti per gli universitari;
– copia della pagella dell’anno precedente per gli studenti della scuola media superiore.

Nuclei familiari con RDC e invalidità 45-66%: sussiste il diritto alla valutazione

Questi soggetti potrebbero proseguire nella fruizione del beneficio fino al 31 dicembre 2023, indipendentemente dall’attivazione di misure di politica attiva (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 29 settembre 2023, n. 13254).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha diffuso una nota in via interpretativa, condivisa dall’Ufficio legislativo e sentita la Direzione generale per le politiche attive e l’ANPAL, nella quale si ritiene sussista in favore dei nuclei con grado di invalidità compreso tra il 45 e il 66% il diritto alla valutazione da parte dei servizi sociali, ai fini della eventuale prosecuzione della fruizione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, indipendentemente dall’attivazione di misure di politica attiva.

Pertanto, il Ministero segnala agli operatori dei servizi sociali la presenza sulla Piattaforma GePI dei nuclei beneficiari RDC, con stato beneficio sospeso, al cui interno sono presenti componenti con grado di invalidità compreso tra il 45 e il 66%.

In proposito, il dicastero specifica, che anche tali nuclei sono inseriti all’interno della piattaforma GePI con carattere prioritario e i servizi sociali entro e non oltre il 31 ottobre 2023, dovranno finalizzare l’analisi preliminare con esito diverso da A affinché la comunicazione di avvenuta presa in carico possa essere trasmessa all’INPS tramite la piattaforma GePI.