Sport dilettantistico: comunicazioni di inizio e cessazione del rapporto di lavoro

Firmato dal Ministro dello sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il decreto che definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio e cessazione anticipata di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico (DPCM 27 ottobre 2023).  

L’articolo 28 del D.Lgs. n. 36/2021, come novellato dal D.Lgs. n. 120/2023, nell’ambito del settore sportivo dilettantistico, prevede, ai sensi del comma 3, che le associazione o società nonchè la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l’Ente di Promozione Sportiva, l’associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive, sono tenute a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. 

 

La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo dilettantistico, alle comunicazioni al centro per l’impiego. Il comma 5 del medesimo articolo demandava a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il compito di individuare le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti di comunicazione previsti al citato comma 3.

 

In attuazione di quanto sopra, è stato adottato il DPCM in oggetto contenente istruzioni rivolte agli enti sportivi dilettantistici che devono comunicare l’inizio o la cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

 

L’obbligo di comunicazione può essere assolto, in via alternativa, o telematicamente utilizzando il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, o compilando il modello “UNILAV-Sport”, utilizzando l’applicativo messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali accedendo all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it. 

 

Le comunicazioni rese dai datori di lavoro sportivo a partire dal 1° luglio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del decreto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, restano valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione. In fase di prima applicazione, il termine del trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro entro cui effettuare le comunicazioni, decorre dalla data di entrata in vigore del DPCM in trattazione per i rapporti di lavoro relativamente ai quali non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria e che sono stati instaurati a partire dal 1° luglio 2023.

 

I sistemi di classificazione e le modalità tecniche per l’utilizzo del modello “UNILAV-Sport” sono quelli definiti negli appositi allegati al decreto mentre, per le comunicazioni mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, l’ente sportivo procede secondo le indicazioni contenute nel regolamento del medesimo Registro.

 

I dati contenuti nel modello “Unilav-Sport” e nelle comunicazioni effettuate attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche vengono resi disponibili: al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’INPS, all’INAIL, alle Regioni e Province Autonome, per i rispettivi ambiti di competenza, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ad Anpal per l’aggiornamento della scheda anagrafico professionale, all’INL e, nel caso di lavoratori stranieri, al Ministero dell’Interno, secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività e con le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione digitale.

 

Infine, l’articolo 4 del decreto si occupa del regime sanzionatorio applicabile nei casi di omessa o ritardata comunicazione (sanzione amministrativa pecuniaria). 

Contenzioso tributario e adempimento collaborativo: decreti legislativi d’attuazione della riforma fiscale

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, nella seduta del 16 novembre 2023, due Decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale, concernenti il contenzioso tributario e l’adempimento collaborativo (Consiglio dei ministri, comunicato 16 novembre 2023, n. 59).

Il primo dei due nuovi decreti legislativi, approvati in esame preliminare, ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 111/2023, dà attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, attua:

  • il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio;

  • l’ampliamento e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario, l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;

  • il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;

  • la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti;

  • l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;

  • le previsioni sull’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

Il secondo decreto legislativo, invece, introduce misure volte a potenziare il regime dell’adempimento collaborativo attraverso:

 

– l’accelerazione del processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all’applicazione dell’istituto;

– l’apertura del regime anche a società, di per sé prive dei requisiti di ammissibilità, ma appartenenti ad un gruppo di imprese, nel caso in cui almeno un soggetto del gruppo possegga i requisiti di ammissibilità e il gruppo abbia adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;

– la certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili;

– la gestione, nell’ambito del regime dell’adempimento collaborativo, anche di questioni riferibili a periodi d’imposta antecedenti all’ammissione al regime;

nuove forme di contraddittorio in favore dei contribuenti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo;

– procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisca a indicazioni dell’Agenzia delle entrate che richiedano di effettuare ravvedimenti operosi;

– l’emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell’amministrazione finanziaria e dei contribuenti;

– la previsione di un periodo transitorio di osservazione che preceda l’esclusione del contribuente dal regime dell’adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi;

– il potenziamento degli effetti premiali connessi all’adesione al regime dell’adempimento collaborativo prevedendo, al ricorrere di specifici presupposti: esclusione o riduzione delle sanzioni amministrative tributarie; esclusione della punibilità del delitto di dichiarazione infedele; riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

 

Il testo interviene, infine, in materia sanzionatoria prevedendo che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da parte di imprese che non posseggano i requisiti per aderire al regime dell’adempimento collaborativo comporti, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e, eventualmente, la non punibilità del reato di dichiarazione infedele.

CCNL Servizi Postali: rinnovati i contratti del settore recapiti, distribuzione e servizi postali

Novità economiche e normative per i dipendenti del settore

Il 14 novembre 2023 le Segreterie Nazionali delle OO.SS. Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil Poste, insieme alle associazioni datoriali CNA e FISE hanno sottoscritto le ipotesi di rinnovo dei due contratti delle imprese private operanti nel settore dei recapiti, della distribuzione e dei servizi postali. I due testi risultano equivalenti, ad eccezione della parte riferita alla Bilateralità e al Fondo Sanitario, presenti in CNA e non recepiti da FISE.
Nello specifico, si segnalano elementi di novità rilevanti dal punto di vista normativo. In primo luogo, la sottoscrizione di una regolamentazione in tema di contrasto alle molestie sessuali, la previsione di congedi per le donne vittime di violenza di genere, l’estensione delle tutele già in essere per le tossicodipendenze ad etilisti e ludopatici. Il congedo matrimoniale viene esteso anche alle unioni civili. Introdotto, inoltre I’istituito della reperibilità e, in tema di inquadramento, inserite ed ordinate all’interno delle declaratorie alcune figure professionali.
Dal punto di vista economico è stato definito un incremento lordo medio mensile di 130,00 euro (parametrato sul livello 5° super), da riversare interamente sui minimi tabellari. Prevista, altresì, l’erogazione di un importo Una Tantum di 500,00 euro, così suddiviso:
– 150,00 euro a gennaio 2024;
– 150,00 euro a luglio 2024;
– 200,00 euro a settembre 2024.
Gli importi sono da corrispondere in egual misura a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di contratto (part-time/full-time), dall’inquadramento, dall’anzianità di servizio.
Nel testo viene chiarito il concetto di stagionalità ed elevato a 200 il limite annuo delle ore da rendere in regime di flessibilità, a fronte delle attuali 150. Prevista la Formazione continua ed Aggiornamento Professionale tramite il Fondartigianato, per I’acquisizione di maggiori conoscenze e competenze professionali. 
Infine è stata concordata l’istituzione di una Commissione che si occuperà degli aspetti tecnici legati all’introduzione dell’istituto delle Ferie Solidali in favore di lavoratori in situazioni di gravità. 
Nel solo documento siglato da CNA è stato introdotto un sistema strutturato di bilateralità, finalizzato all’erogazione di prestazioni di welfare contrattuale, con i vantaggi connessi ad una legislazione di favore in termini di detassazione. E’ stata altresì istituita la sanità integrativa, con adesione al Fondo San.Arti., con la previsione secondo cui le imprese che non intenderanno aderirvi dovranno corrispondere nella busta paga mensile di ogni singolo lavoratore le quote di 30,00 euro (EBNA-Bilateralita) e 25,00 euro (San.Arti.), a far data dal mese di dicembre 2023. 

CCNL Federcasa: continua il negoziato per il rinnovo

Riprende la trattativa tra le Parti incentrata sull’aumento retributivo

Il 14 novembre è ripresa la trattativa sul rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa.
La negoziazione si è incentrata sulle richieste dei sindacati per un maggiore aumento retributivo, rispetto a quello proposto nell’ultimo incontro da Federcasa pari al 2,5%, in quanto secondo questi ultimi irricevibile e distante dall’indice di inflazione cumulata degli ultimi tre anni pari al 16%.
Nell’incontro la delegazione di parte datoriale ha proposto un aumento sul tabellare complessivamente pari al 4,5%, non sufficiente secondo i sindacati.
Inoltre, è stata  proposta da Federcasa una produttività obbligatoria dell’1,5% per le aziende aderenti al contratto, secondo i sindacati tale ipotesi non garantisce l’incremento stipendiale strutturale definendo di fatto la creazione di divari e disuguaglianze tra lavoratori ugualmente inquadrati.
Il prossimo incontro è previsto per il 1°dicembre.

Rata di pensione dicembre 2023: conguaglio e somma aggiuntiva

L’INPS ha completato le attività per garantire il pagamento dell’anticipo relativo alla rivalutazione definitiva per l’anno 2023 (INPS, 15 novembre 2023, n. 4050).

È arrivata la comunicazione che l’INPS ha terminato le attività finalizzate a garantire, sulla rata di pensione di dicembre di quest’anno, il pagamento del conguaglio relativo alla rivalutazione definitiva per l’anno 2023, che l’articolo 1 del D.L. n. 145/2023, ha anticipato all’ultimo pagamento dell’anno corrente.

Le attività in questione sono state effettuate contestualmente alle elaborazioni utili al pagamento automatizzato dell’importo aggiuntivo (articolo 70, comma 7, Legge n. 388/2000), nonché della seconda tranche della somma aggiuntiva (quattordicesima).

Anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione per il 2023

L’articolo 1 del D.L. n. 145/2023, tuttavia, ha previsto che per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per il 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni (articolo 24, comma 5 della Legge n. 41/1986, per l’anno 2022) venga anticipato al 1° dicembre 2023.

Pertanto, la variazione percentuale definitiva calcolata dall’Istat per l’anno 2022 da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2023 è stata pari al +8,1%. Sono state interessate dall’operazione tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali con decorrenza precedente l’anno 2023, per una platea complessiva di 21 milioni di prestazioni. Il messaggio include anche i criteri della rivalutazione effettuata dall’Istituto.

Rata di dicembre 2023 e importo aggiuntivo

L’INPS informa anche che sulla rata di dicembre 2023 vengono corrisposti il nuovo importo spettante e utilizzato anche per la tredicesima mensilità, e gli arretrati di importo non superiori a 1.000 euro. Sul cedolino è stata inserita la nota informativa dedicata.

Invece, l’importo aggiuntivo di 154,94 euro per l’anno 2023 (articolo 70, comma 7 Legge n. 388/2000) è stato attribuito a oltre 346.000 beneficiari.

In particolare, l’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al D.Lgs. n. 509/1994. Quindi, tale importo non spetta, tra le altre, alle prestazioni non qualificate come pensioni e alle pensioni di vecchiaia in cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.

L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che: se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di 1,5 volte il trattamento minimo x 13 (11.074,83 euro); se il pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di 3 volte il trattamento minimo x 13 (22.149,66).

La quattordicesima

Infine, l’Istituto comunica, tra l’altro, che per la seconda tranche del 2023 sono stati utilizzati i limiti reddituali al tasso di perequazione provvisoria del +7,3%, utilizzato per l’elaborazione centrale relativa al mese di luglio 2023. La somma aggiuntiva è stata riconosciuta, sulla mensilità di dicembre 2023, a oltre 150.000 beneficiari.

CCNL Allevatori Zootecnici: con il rinnovo contrattuale in arrivo aumenti retributivi

Il rinnovo introduce novità sul piano economico e normativo  

Le Sigle Sindacali di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia e Aia hanno reso noto il rinnovo del contratto, scaduto il 31 dicembre 2022, per le lavoratici ed i lavoratori delle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici. Molte le novità introdotte. Sul piano economico è previsto un aumento retributivo sul biennio 2023-2024 del 5,5% e la rivalutazione degli scatti di anzianità complessivamente pari a 3,4%. Sul piano normativo, invece, sono stati introdotti: aggiornamenti sulla regolazione dei contrati a tempo determinato e del tempo parziale; istituzione della Banca Ore; rafforzamento della contrattazione di secondo livello, con il coinvolgimento delle strutture nazionali.

Redditi da lavoro autonomo conseguiti dai pensionati, la dichiarazione 2023

Entro il 30 novembre 2023 i pensionati soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo devono presentare la dichiarazione reddituale riferita a tali redditi conseguiti nell’anno 2022 (INPS, messaggio 15 novembre 2023, n. 4043).

Il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo è stato introdotto dalla disposizione contenuta nell’articolo 10 del D.Lgs. n. 503/1992 che prevede, altresì, che, ai fini dell’applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all’Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF per il medesimo anno.

 

Alcuni soggetti, tuttavia, sono esclusi dall’obbligo di presentare la dichiarazione reddituale in quanto per gli stessi non si applica il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.

 

In particolare, si tratta delle seguenti categorie:

– titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;

– titolari di pensione di vecchiaia.

– titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;

– titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive;

– titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

 

L’INPS precisa che i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui sopra, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora, nell’anno 2022, abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.829,94 euro.

 

I redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da Enti locali e altre istituzioni pubbliche e private sono interamente cumulabili con i trattamenti pensionistici per cui, i pensionati che li avessero percepiti nell’anno 2022, non sono tenuti all’obbligo di dichiarazione reddituale.

 

Analogamente, i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione, così come tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione.

 

Devono invece effettuare la dichiarazione a preventivo per l’anno 2023, i titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, di pensione di privilegio, dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e alle mansioni per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, che svolgono lavoro sportivo.

 

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

 

Riguardo alle modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi in questione, l’INPS rende noto che il pensionato, una volta autenticatosi con la propria identità digitale, può accedere al servizio on line RED Semplificato disponibile sul sito istituzionale, selezionando nel motore di ricerca: “Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato” e, nel successivo pannello, scegliere la Campagna di riferimento: 2023 (dichiarazione redditi per l’anno 2022).

 

I cittadini in possesso di SPID, CNS o CIE potranno rendere la dichiarazione reddituale anche attraverso il Contact Center Multicanale

 

L’INPS ricorda anche che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione consistente nel versamento all’Ente previdenziale di appartenenza di una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima, somma che sarà prelevata sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

 

 

CCNL Emittenti Radiofoniche e Televisive: in vigore i nuovi minimi retributivi

Dal 1° novembre 2023 nuove retribuzioni per i dipendenti delle emittenti radiofoniche e televisive

In data 26 maggio 2022, Confindustria Radio Televisioni per le radio, televisioni e aziende multimediali, la Commissione Lavoro, Anica, Rna, Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uil-Com, hanno siglato il CCNL Emittenti Radiofoniche e Televisive, con decorrenza dal 26 maggio 2022 al 31 dicembre 2024.
La disciplina contrattuale applicata alle Aziende private che esercitano servizi radiotelevisivi multimediali, attività di messa in onda, produzione e commercializzazione di programmi, nonché attività di edizione, prevede al “Capitolo 9°-Trattamento economico, art. 46”, i minimi retributivi vigenti dal 1° novembre 2023 per entrambi i comparti, come riportato nelle tabelle sottostanti.
Settore Emittenti Radiofoniche

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
6 1.489,60 524,37 10,33 2.024,30
Quadro 1.489,60 524,37 10,33 2.024,30
5 1.336,14 520,49 10,33 1.866,96
4 1.099,24 515,45 10,33 1.625,02
3 938,70 513,10 10,33 1.462,13
2 792,49 509,71 10,33 1.312,53
1 662,27 506,96 10,33 1.179,56

Settore Emittenti Televisive

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
9 1.952,85 536,58 10,33 2.499,76
Quadro A 1.952,85 536,58 10,33 2.499,76
8 1.790,10 533,22 10,33 2.333,65
Quadro B 1.790,10 533,22 10,33 2.333,65
7 1.650,74 529,77 10,33 2.190,84
6 1.574,76 528,62 10,33 2.113,71
5 1.451,00 525,80 10,33 1.987,13
4 1.220,05 520,57 10,33 1.750,95
3 1.018,31 516,08 10,33 1.544,72
2 895,57 513,16 10,33 1.419,06
1 771,79 510,61 10,33 1.292,73

Legge delega in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2023, n. 267, è stata pubblicata la Legge 27 ottobre 2023, n. 160, con la quale il Governo viene delegato in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

La Legge n. 160/2023 definisce le disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese al fine di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell’intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche d’incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione nonché rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale.

Pertanto, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della suddetta delega, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l’attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese. Poi, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

 

Nell’esercizio della delega il Governo provvede a:

  • razionalizzare l’offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell’acquacoltura e ferma restando l’autonomia delle regioni nell’individuazione di ulteriori modelli per l’attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali;

  • armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato “Codice degli incentivi”.

Nell’esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai principi e criteri direttivi generali, anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell’autonomia programmatica delle regioni:

  1. ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all’occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla formazione e all’innovazione e alla sostenibilità ambientale, nonché la facilitazione nell’accesso al credito da parte delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e la crescita dimensionale, anche favorendo l’aggregazione, o altri ambiti e finalità del sostegno;

  2. concentrazione dell’offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico;

  3. programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex ante, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze degli interventi di carattere emergenziale.

I Decreti legislativi, nel disciplinare la programmazione, devono favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni, nonché il coordinamento e l’integrazione con gli interventi regionali, individuandone le condizioni e le soluzioni di raccordo.

 

ln particolare, il Codice degli incentivi dovrà ricomprendere:

– i contenuti minimi dei bandi, delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per l’attivazione delle misure di incentivazione alle imprese, inclusi i motivi generali di esclusione delle imprese, l’individuazione della base giuridica di riferimento, i profili procedurali per l’accesso e il mantenimento delle agevolazioni e l’individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie nonché la disciplina del cumulo delle agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa europea;

– la revisione e l’aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l’erogazione di incentivi alle imprese;

– il rafforzamento delle attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post sull’efficacia degli interventi di incentivazione definendo le pertinenti disposizioni applicabili agli interventi di maggiore rilevanza;

– l’implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull’intelligenza artificiale, dirette a facilitare la piena conoscenza dell’offerta di incentivi, nonché a fornire supporto alla pianificazione degli interventi, alle attività di valutazione e al controllo e al monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e sugli aiuti concessi;

– la previsione di premialità, nell’ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che persone con disabilità;

– la previsione di premialità, nell’ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che valorizzino la quantità e la qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità.

CCNL Assicurazioni Anapa: riprendono le trattative per il rinnovo

Fissati per il mese di novembre nuovi incontri con l’obiettivo di discutere sulla parte economica del contratto 

Nei giorni scorsi Anapa ha incontrato i sindacati First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna e Uilca con l’obiettivo di sbloccare le trattative per il rinnovo del CCNL Agenzie di Assicurazione in gestione libera, applicabile ai lavoratori del settore e scaduto a giugno 2020.
Le parti si sono confrontate al fine di discutere su come dirimere le divergenze, soprattutto dal punto di vista economico.
Si sono, quindi, programmati degli incontri per il mese di novembre in cui una Commissione dovrà esaminare la questione della riforma del premio di produttività e la sua connessione con gli strumenti di welfare.
Fissato, invece, per il 4 dicembre un nuovo incontro tra le parti per trattare sugli altri istituti contrattuali e cercare quanto prima di arrivare ad una positiva conclusione della trattativa.