Regime IVA applicabile alle cessioni di carburante in deposito fiscale

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la cessione dei prodotti all’interno di un deposito o da un deposito fiscale ad un altro, o verso un destinatario registrato esercente deposito commerciale, non deve essere assoggettata ad IVA (Agenzia delle entrate, risposta 21 novembre 2023, n. 465).

L’istante è una società stabilita in uno stato estero che opera nel settore della distribuzione all’ingrosso di carburanti solidi, liquidi e gassosi e prodotti derivati, senza una stabile organizzazione in Italia, ma che ha nominato un rappresentante fiscale.

Tale società intende acquistare e vendere benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, realizzando cessioni a catena a quattro parti con vari soggetti.

Ciò premesso, la società chiede all’Agenzia delle entrate se gli acquisti e le cessioni che la stessa intende effettuar siano non soggetti ad IVA ai sensi dell’articolo 1, commi da 937 a 941, Legge n. 205/2017.

 

In risposta l’Agenzia ricorda che la Legge n. 205/2017 ha introdotto misure di contrasto all’evasione IVA in relazione all’immissione in consumo da un deposito fiscale o all’estrazione da deposito di destinatario registrato, di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili individuati nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2018.

 

Secondo l’articolo 1 della suddetta Legge, infatti:

  • l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell’IVA tramite modello F24, senza possibilità di compensazione;

  • il versamento deve essere effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti;

  • la base imponibile, che include l’ammontare dell’accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all’ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è in ogni caso aumentata, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione. 

Tanto premesso, l’Agenzia fornisce chiarimenti sulla disciplina del comma 939 dell’articolo 1, della Legge n. 205/2017, evidenziando che la sospensione dell’IVA per le cessioni di beni effettuate nel deposito fiscale rappresenta una misura eccezionale del regime IVA, funzionale a tutelare la ratio antifrode cui si ispira l’intera disciplina.

 

Per quanto concerne i beni custoditi nel deposito fiscale, la ratio legis è quella di allineare sostanzialmente l’esigibilità dell’IVA a quella dell’accisa.

Per quanto concerne, invece, i beni introdotti nel deposito del destinatario registrato, la norma intende allineare l’esigibilità IVA a quella dell’effettiva estrazione del prodotto da detto deposito.

 

Pertanto, con riferimento ai dubbi sollevati dall’istante, l’Agenzia afferma che, il trasferimento di carburanti per motori autotrazione da un deposito fiscale ad un altro deposito fiscale, in regime di accisa sospesa, rientra sempre nel regime di sospensione dall’IVA (di cui all’art. 1, comma 939, Legge n. 205/2017), a prescindere dalla circostanza che le cessioni in esame possano coinvolgere più di due parti, nonché dal fatto che, nell’ambito dell’operazione di cessione di carburanti, uno dei depositi fiscali coinvolto sia localizzato in uno Stato Membro differente.

Ebinter Foggia: erogati bonus per i dipendenti delle aziende aderenti all’Ente

Corrisposti contributi di 200,00 euro e di 150,00 euro a sostegno del reddito dei lavoratori

Per andare incontro alle difficoltà sopportate dai lavoratori dipendenti da aziende aderenti ad Ebinter Foggia (Ente Bilaterale per il Terziario della provincia di Foggia), e dovute dalla crisi economica e dall’aumento del costo del carburante, lo stesso eroga sino al prossimo 15 dicembre, dei contributi a sostegno del loro reddito nella misura di:
200,00 euro per l’acquisto di libri scolastici ed universitari a favore dei figli dei dipendenti delle suddette aziende;
150,00 euro di bonus carburante a favore dei lavoratori fuori sede.
L’Ente comunica altresì, che entrambi i contributi possono cumularsi tra loro e pertanto, la domanda di fruizione ed il conseguente fruire di uno di questi, non esclude l’utilizzo dell’altro.
Ciò a cui si auspica mediante l’intervento di misure welfare per i dipendenti di settore, è di sostenere ed alleviare le difficoltà in cui essi convergono, perché colpiti dalla crisi causata dai vari eventi storici che hanno coinvolto il nostro Paese.

CCNL Cooperative Sociali: continua il confronto tra le Parti Sociali

Tema centrale è stato il corretto inquadramento della figura dell’educatore

Nei giorni scorsi è proseguito, in modalità ristretta, il confronto tra le OO.SS. Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl affiliata alla Fist-Cisl, Uil-Fpl, Uiltucs-Uil e le Centrali Cooperative finalizzato al rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo.
Durante l’incontro precedente i temi discussi sono stati la disciplina dei contratti a termine, la quantificazione dei tempi di vestizione e svestizione, la revisione degli inquadramenti per alcune figure professionali e la modifica dell’articolato sull’obbligo di residenza in struttura (notti passive).
Per quanto riguarda, invece, l’ultimo confronto tema centrale è stato l’aggiornamento della declaratoria dei profili professionali, e nello specifico, il corretto inquadramento degli educatori nei servizi educativi.
A fine incontro, le Parti hanno ribadito la volontà di intensificare gli incontri, al fine di giungere quanto prima ad una preintesa.

CIPL Edilizia Mantova: definito l’EVR 2023

Stabiliti gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione. A dicembre nuova erogazione 

L’Ance Mantova, insieme a Confartigianato Imprese, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, entrambe di Mantova, Legacoop Lombardia, Confcooperative unione provinciale di Mantova, Unione provinciale artigianati, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo nel quale vengono fissati i criteri per la determinazione dell’Elemento variabile della retribuzione 2023 e la sua erogazione. Il riconoscimento dell’Evr viene determinato sulla base della valutazione di 4 parametri: monte salari denunciato alla Cassa edile di Mantova, numero dei lavoratori iscritti alla Cassa, ore lavorate denunciare alla Cassa e andamento della Cassa integrazione, tutte con un’incidenza ponderale del 25%.
L’andamento dei suddetti parametri per il triennio 2022/2021/2020 raffrontato cin il triennio 2021/2020/2019 ha dato esito positivo per tutti e 4 i parametri. Da verifica, infatti, l’erogazione dell’Evr per il periodo 1° gennaio 2023-31 dicembre 2023 è nella misura del 100% del valore massimo stabilito a livello territoriale del 4% dei minimi in vigore, aggiornati a marzo 2022 per il settore industria, e a maggio 2022 per il settore artigianato. A questo si aggiungono i risultati verificati in sede aziendale (100% dell’Evr nella misura stabilita a livello provinciale, qualora i due indicatori aziendali risultino entrambi positivi e del 65% qualora uno solo dei due indicatori aziendali sia positivo).
Pertanto il pagamento, iniziato già a ottobre 2023, prevede a dicembre 2023 l’erogazione, agli impiegati e agli operai del settore edile e del settore artigiano, dell’Evr relativo al mese di dicembre, unitamente a luglio, agosto e settembre 2023. A gennaio 2024, invece, l’Evr riguardante i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.

Agli operai vengono corrisposti gli importi orari dell’Evr per tutte le ore ordinarie lavorate nell’anno soggetto della verifica con i dati a consuntivo, per un massimo di 173 ore per singolo mese, per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’impresa. Agli impiegati vengono corrisposti importi mensili dell’Evr per tutti i mesi lavorati presso l’impresa nell’anno sottoposto ad analisi con i dati a consuntivo e per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’impresa. Per le imprese, invece, con soli impiegati, viene stabilito che il parametro a livello aziendale è rappresentato dalle ore lavorate. Di seguito gli importi riportati in tabella per i dipendenti del settore Edilizia Industria.

Evr Operai – Edilizia Industria

Qualifica Paga base 1° marzo 2022 EVR 4% EVR 100% EVR 65%
Operaio VI 7,67 0,31 0,31 0,20
Operaio III 7,12 0,28 0,28 0,19
Operaio II 6,41 0,26 0,26 0,17
Operaio I 5,48 0,22 0,22 0,14

Evr Impiegati – Edilizia Industria

Qualifica Paga base 1° marzo 2022 ERV 4% EVR 100% EVR 65%
1° Categoria Superiori e Quadri 1.894,71 75,79 75,79 49,26
1° Categoria  1.705,23 68,21 68,21 44,34
2° Categoria 1.421,02 56,84 56,84 36,95
Assistente tecnico 1.326,31 53,05 53,05 34,48
3° Categoria  1.231,56 49,26 49,26 32,02
4° Categoria 1.108,41 44,34 44,34 28,82
4° Categoria (1° impiegati) 947,36 37,89 37,89 24,63

Evr Operai – Edilizia Artigianato

Qualifica Paga base 1° maggio 2022 EVR 4% EVR 100% EVR 65%
Operaio VI 7,66 0,31 0,31 0,20
Operaio III 7,12 0,28 0,28 0,19
Operaio II 6,40 0,26 0,26 0,17
Operaio I 5,48 0,22 0,22 0,14

Evr Impiegati – Edilizia Artigianato

Qualifica Paga base 1° maggio 2022 EVR 4% EVR 100% EVR 65%
7 1.911,46 75,79 75,79 49,26
6 1.705,08 68,21 68,21 44,34
5 1.421,04 56,84 56,84 36,95
4 1.325,38 53,05 53,05 34,48
3 1.231,72 49,26  49,26 32,02
2 1.107,65 44,34 44,34 28,82
1 947,3 37,89 37,89  24,63

Comunicazione alle Entrate delle informazioni su beneficiari e servizi di pagamento transfrontaliero

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti e istruzioni relativamente alla comunicazione delle informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero, al fine di rafforzare la cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA (Agenzia delle entrate, provvedimento 20 novembre 2023, n. 406675).

Con il D.Lgs. n. 153/2023 sono state recepite le indicazioni della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di alcuni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento, i quali detengono informazioni specifiche che permettono di identificare il destinatario o il beneficiario di pagamenti online, oltre alle informazioni generiche relative alla data, all’importo e allo Stato di origine del pagamento.

Poiché gli Stati hanno bisogno di tali informazioni per controllare l’esistenza dei debiti in materia di IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che si considerano avvenute nel rispettivo territorio, è stato previsto che, per rafforzare la lotta alle frodi IVA, i prestatori dei servizi di pagamento conservino la documentazione relativa ai pagamenti e mettano determinate informazioni a disposizione delle rispettive amministrazioni fiscali.

 

Pertanto, con il provvedimento n. 406675/2023 l’Agenzia ha chiarito quali sono le informazioni oggetto di comunicazione:

˗ il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;

˗ il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

˗ il numero di identificazione IVA, o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario, se disponibili;

˗ l’IBAN o, se l’IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;

˗ se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;

˗ se disponibile, l’indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

˗ i dettagli dei pagamenti transfrontalieri;

˗ i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai predetti pagamenti transfrontalieri.

 

Tale obbligo di comunicazione si applica se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario.

I soggetti obbligati alla comunicazione sono i prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia è Paese di origine e i prestatori di servizi di pagamento, operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l’Italia è Paese ospitante.

 

La comunicazione è dovuta su base trimestrale, con decorrenza dal 1 gennaio 2024 ed il termine entro cui deve essere effettuata la trasmissione dei dati è l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento delle informazioni.

La modalità prevista per l’invio dei dati all’Agenzia delle entrate è il Sistema di Interscambio Dati (SID) e il risultato positivo dell’elaborazione è comunicato mediante l’emissione e l’invio di una ricevuta di accoglimento del file.

Disparità uomo-donna nel lavoro: i dati per il 2024

Il Decreto Interministeriale n. 365 del 20 novembre 2023 individua i settori economici e le professioni che presentano il maggiore tasso di disparità uomo-donna per l’anno 2024 (D.M. 20 novembre 2023, n. 365).

Quali sono gli ambiti lavorativi in cui si registra la maggiore disparità di genere tra uomini e donne? 

 

A questa domanda si può trovare risposta leggendo i dati tabellari riportati nel decreto in oggetto, adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, dati che rilevano per l’applicazione nel 2024 degli incentivi all’assunzione previsti dall’articolo 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012.

 

Si ricorda che l’articolo 2, punto 4, lettera f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 definisce “lavoratore svantaggiato” anche chi si trovi nella condizione di ’“essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato”.

 

I dati sono ricavati sulla base delle elaborazioni effettuate dall’lSTAT in relazione alla media annua del 2022.

 

Nella tabella A allegata al decreto sono riportati gli occupati dipendenti distinti per attività economica e sesso, mentre, nella tabella B, la classificazione è fatta in base alle professioni.

 

Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l’anno 2022 in misura pari al 9,8%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% del valore medio è pari al 12,2%: i settori e le professioni che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportati.

 

Dalla consultazione dei dati tabellari emerge, ad esempio, che il settore economico in cui è presente uno dei maggiori tassi di disparità di genere è quello dell’industria delle costruzioni ed estrattiva, con una percentuale di donne occupate, rispettivamente, del 8,8% rispetto a quella di uomini pari al 91,2% (tasso di disparità 82,4), e del 11,9% di occupazione femminile a fronte del 88,1% di occupazione maschile (tasso di disparità di 76,1).

 

Con riferimento alle professioni, invece, spiccano le differenze tra: gli ufficiali e le truppe delle forze armate (tasso di disparità 98,3 e 87,5); sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate (tasso di disparità 94,8); i conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento; gli artigiani e operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche; le professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione.

CCNL Agenzie di somministrazione: stop alla trattativa con Assolavoro

Interrotto il confronto tra le OO.SS. Nidil-Cgil, Felsa-Cisl, Uiltemp, e l’Associazione datoriale Assolavoro per il rinnovo del contratto collettivo della somministrazione

Dopo quasi un anno e mezzo di trattativa il confronto per il rinnovo del contratto collettivo della somministrazione tra i Sindacati Nidil-Cgil, Felsa-Cisl, Uiltemp e l’associazione di categoria delle agenzie per il lavoro Assolavoro si è interrotto.  A comunicarlo i Sindacati in una nota diffusa nei giorni scorsi.
Secondo Felsa, Nidil, Uiltemp, le motivazioni celano la mancanza di volontà di trovare per via negoziale le soluzioni alle problematiche che riscontrano le lavoratrici e i lavoratori impiegati ogni giorno dalle Agenzie per il Lavoro in tutti i settori, sintetizzate nella piattaforma di rinnovo del CCNL. 
Tra i punti in discussione più certezze sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni, il miglioramento delle regole del Mog (monte ore garantito) e, in caso di perdita della missione, l’aumento delle indennità di disponibilità.
Altra questione di rilevante importanza è la parità di trattamento dei somministrati con i dipendenti diretti dell’azienda. Per le OO.SS. appare fondamentale migliorare la qualità della formazione e del placement che offre il sistema bilaterale, dare piena attuazione alle norme su preavviso, proroga e clausola sociale, garantire le attuali prestazioni del fondo di solidarietà, migliorare e aumentare le prestazioni dell’Ente Bilaterale Ebitemp, nonchè rafforzare i confronti a livello territoriale.

Le OO.SS. Nidil, Felsa e Uiltemp, affermano in conclusione, che vada immediatamente ripresa la trattativa per il rinnovo del contratto. 

Fondo per il settore del trasporto aereo: indicazioni sulla corretta trasmissione dei flussi retributivi

L’INPS affronta il tema della corretta gestione della trasmissione dei dati retributivi dei singoli lavoratori, in alcune ipotesi per le mensilità decorrenti da aprile 2022 (INPS, messaggio 21 novembre 2023, n. 4139).

Dopo la circolare n. 87 del 17 ottobre 2023, l’INPS torna sul tema del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. L’Istituto lo fa fornendo indicazioni per la corretta gestione della trasmissione dei dati retributivi dei singoli lavoratori, nelle ipotesi in cui per tutte le mensilità decorrenti da aprile 2022 – mese da cui è sorto l’obbligo di esposizione delle retribuzioni utili ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento – l’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, presente all’interno della denuncia Uniemens individuale, sia valorizzato sempre con valore pari a zero.

In particolare, l’INPS fa riferimento ai casi in cui, a causa di eventi come, ad esempio, trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) a zero ore, maternità, aspettativa non retribuita, congedo straordinario, congedo parentale, nell’intervallo di tempo intercorrente tra aprile 2022 e il mese antecedente la data di presentazione dell’istanza datoriale di accesso alla prestazione integrativa non risultino retribuzioni utili per i fini sopra descritti.

In questi casi, applicando il criterio del cosiddetto periodo mobile, il periodo di riferimento ricadrebbe nell’arco temporale compreso tra gennaio 2020 e la cessazione dell’emergenza epidemiologica fissata al 31 marzo 2022, periodo neutralizzato come indicato nel messaggio INPS n. 1336 del 30 marzo 2021: di conseguenza, le retribuzioni di cui tenere conto sono quelle riferite ai 12 mesi precedenti a gennaio 2020.

Pertanto, al ricorrere della fattispecie sopra rappresentata, i datori di lavoro interessati sono tenuti a variare, nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> della denuncia individuale, la retribuzione riferita al mese di aprile 2022, precedentemente valorizzata come zero, sostituendola con quella determinata ai sensi di quanto previsto dal messaggio n. 1336/2021. Inoltre, i datori di lavoro interessati sono tenuti a effettuare la variazione entro il mese di competenza dicembre 2023.

Peraltro, l’INPS precisa che qualora le retribuzioni esposte nel flusso Uniemens siano state oggetto di rideterminazioni a opera di atti dispositivi dell’Autorità giudiziaria o amministrativa, i datori di lavoro devono esporre, per ciascuna delle mensilità interessate, la retribuzione lorda di riferimento individuata dal medesimo provvedimento.

La circolare n. 87/2023 ha fornito indicazioni anche in merito al calcolo della retribuzione, in presenza di denunce Uniemens individuali riguardanti porzioni di mese, precisando che la retribuzione va calcolata in rapporto al numero di giorni cui la denuncia si riferisce. In merito a quest’ultima indicazione, l’INPS chiarisce che il proporzionamento della retribuzione riguarda esclusivamente le ipotesi in cui per il medesimo mese siano presenti più denunce individuali riferite allo stesso lavoratore da parte dello stesso soggetto datoriale. 

Diversamente, in presenza di un’unica denuncia individuale riferita a una porzione del mese, la retribuzione andrà sempre calcolata in rapporto all’intero mese.

Inoltre, l’Istituto richiama l’attenzione sulle modalità di calcolo della retribuzione mensile, con particolare riguardo al meccanismo della neutralizzazione delle ore/giornate di mancata prestazione, rispetto al quale precisa che, in presenza di mensilità parzialmente retribuita, la retribuzione da esporre nel flusso Uniemens dovrà essere quella calcolata rapportando la retribuzione percepita alle ore/giornate effettivamente retribuite nel mese e moltiplicando la retribuzione oraria/giornaliera che ne deriva per il numero di ore/giornate del mese che l’interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro.

Infine, l’INPS precisa che la previsione (paragrafo 3 della circolare n. 87/2023), secondo cui “le mensilità non interamente lavorate andranno esposte utilizzando come valore lo zero”, deve intendersi riferita esclusivamente alle mensilità interamente non lavorate.

Fondo del personale dei servizi ambientali: al via la contribuzione ulteriore

Le risorse sono destinate a finanziare prestazioni integrative rispetto alla NASpI o in caso di cessazione del rapporto di lavoro (INPS, messaggio 20 novembre 2023, n. 4104).

L’INPS ricorda che l’articolo 9, comma 4, del decreto interministeriale n. 103594/2019 (modificato dall’articolo 4, comma 2 del D.M. del 29 settembre 2023) ha disposto che i datori di lavoro, rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali sono tenuti al versamento, dalla decorrenza del Fondo medesimo, di “un ulteriore contributo”.

In particolare, le contribuzioni ulteriori sono costituite dal: 

– versamento di un contributo in cifra fissa di 10 euro mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;

– versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.

Queste contribuzioni sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Le contribuzioni ulteriori in argomento sono dovute a decorrere dal periodo di paga in corso (ottobre 2019) alla data di entrata in vigore del decreto n. 103594/2019, istitutivo del Fondo.

Tuttavia, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 29 settembre 2023, alle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 9 del citato decreto n. 103594/2019, il versamento da parte dei datori di lavoro, del “50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata”, è dovuto unicamente fino al 31 dicembre 2022.

Il messaggio in commento include, poi, le modalità di esposizione dei dati relativi al contributo nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.

La contribuzione ordinaria

L’Istituto nel messaggio in oggetto ha anche evidenziato che la contribuzione ordinaria, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale del 29 settembre  2023 (novembre 2023), deve  essere versata da tutti i datori di lavoro rientranti nell’ambito applicativo del Fondo, che occupano almeno un dipendente. Nello specifico, l’aliquota contributiva ordinaria è pari allo 0,45%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano almeno un dipendente e fino a 15 dipendenti ed è pari allo 0,65% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15 dipendenti.

 

 

Elba: erogate quote contributive 2023 per corsi di formazione esterna degli apprendisti

Contributi di 125,00 euro per le aziende con apprendisti che svolgono formazione esterna

Per le aziende che sono in regola con i versamenti all’Elba, Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato, sono previsti contributi per le spese sostenute in favore degli apprendisti nella frequentazione di corsi di formazione esterna.
In materia di apprendistato professionalizzante, la quota per ogni apprendista che ha svolto la formazione esterna (trasversale) disposta dagli Enti pubblici di competenza durante il 2023, è di 125,00 euro.
Per ottenere tali contributi, le imprese devono esser in regola con i versamenti di cui sopra, sino a due mesi prima l’invio della domanda di ricezione degli stessi.
Circa la formazione esterna svolta dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la domanda di ottenimento dei medesimi, deve esser presentata entro e non oltre il 30 novembre 2023, insieme a tutta la documentazione richiesta, mediante apposito sportello e negli uffici dedicati.