CCNL Grafica ed Editoria – Industria: nuovo incontro sulla parte normativa del contratto

Classificazione del personale, Organismo bilaterale, Banca del tempo e smart working tra i temi principali del confronto

In data 23 novembre 2023, a Roma, presso la sede di Confindustria, si è tenuto l’incontro per il rinnovo del CCNL Grafici Editoriali. Presenti le Associazioni datoriali Assografici, Aie, Anes e le Segreterie Nazionali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil. Nel corso della riunione sono stati affrontati i temi relativi alla parte normativa del contratto, sui quali negli scorsi mesi si sono registrati significativi avanzamenti. 
L’obiettivo delle Parti Sociali è quello di rendere il CCNL Grafico Editoriale uno strumento più moderno, flessibile e articolato che possa cogliere le evoluzioni tecnologiche e digitali, governando i cambiamenti di processo e di prodotto nonché un vero e proprio contratto di filiera del settore grafico editoriale e digitale. 
In primo luogo è stato affrontato il tema della classificazione del personale e quindi dell’inserimento dei nuovi profili professionali digitali, con la previsione di effettuare un’analisi più approfondita durante la vigenza contrattuale, allo scopo di procedere con gli aggiornamenti necessari. 
In secondo luogo è stata richiesta la creazione di un Organismo Bilaterale Permanente (OBP) con diversi compiti, tra cui il monitoraggio dei sistemi e dei modelli organizzativi, della evoluzione professionale, dei sistemi di welfare, anche al fine di intervenire tempestivamente su eventuali esigenze di modifica/integrazione o sperimentazione dell’organizzazione e della distribuzione dell’orario di lavoro, con la possibilità di avvalersi di una figura di esperto a seconda delle materie trattate.
In materia di formazione professionale, è stata condivisa la volontà di promuovere iniziative di formazione nei luoghi di lavoro in contrasto alla violenza, anche sulla base di quanto previsto dalla Convenzione ILO 190.
A tutela delle professionalità maturate viene prevista l’introduzione di una procedura di confronto finalizzato al mantenimento dell’applicazione del CCNL Grafico Editoriale al personale anche nei casi di cessione o trasferimento di ramo d’azienda. 
Nell’ottica di favorire maggiormente l’equilibrio vita-lavoro viene prevista l’istituzione di una banca del tempo che potrà essere costituita a livello aziendale su base volontaria. A favore dei lavoratori in difficoltà previsto invece un regolamento per la gestione delle ferie e dei Rol solidali nei luoghi di lavoro. 
In materia di smart working le Parti si sono confrontate per la definizione di linee guida per la gestione del lavoro agile, in applicazione della normativa vigente. Per i contratti a termine viene richiesto l’ampliamento delle causali per l’utilizzo dei contratti a termine fino a 24 mesi, valorizzando la stabilizzazione quale elemento distintivo. 
Le Segreterie Nazionali hanno inoltre richiesto l’estensione dell’assistenza sanitaria integrativa per i contratti a termine.
In conclusione le Segreterie Nazionali, unitamente alle delegazioni trattanti hanno valutano positivamente l’avanzamento condiviso sulla parte normativa, fermo restando il confronto che si dovrà svolgere sulla parte economica, finalizzato al recupero del potere di acquisto delle retribuzioni.
Le Parti si sono aggiornate per il 19 e 20 dicembre per proseguire il confronto sulla parte economica. 

Assunzione giovani: fruizione dell’esonero contributivo in caso di riqualificazione coattiva del rapporto

Il datore di lavoro che, in buona fede, assume un giovane lavoratore titolare di rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo, può legittimamente fruire degli esoneri contributivi (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4178).

Come noto, la Legge di bilancio 2018 ha introdotto un esonero contributivo che spetta ai datori di lavoro per le assunzioni e le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

 

Allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile, sono stati previsti esoneri cosiddetti “sperimentali” per l’occupazione giovanile anche dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 10, Legge n. 178/2020) e dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 297, Legge n. 197/2022).

 

Il requisito dell’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro costituisce presupposto legittimante ai fini della riconoscibilità anche dei predetti esoneri, ciò in virtù del rinvio operato dal legislatore, in relazione agli stessi, alla disciplina prevista per l’esonero cosiddetto “strutturale” per l’occupazione giovanile introdotto dalla citata Legge di bilancio 2018.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, si occupa dell’ipotesi di riconoscibilità di un incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato, laddove l’assunzione stessa non rappresenti una libera determinazione del datore di lavoro, bensì consegua alla riqualificazione coattiva di un rapporto originariamente instaurato secondo altra forma.

 

Infatti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (interpello n. 2/2016) ha stabilito che non è possibile fruire dello sgravio contributivo in argomento, laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro, ma in conseguenza di un accertamento ispettivo, ciò in considerazione del fatto che la concessione dell’esonero assumerebbe una natura premiale nei confronti di chi nulla ha fatto per contribuire ad una maggiore e stabile occupazione ma, viceversa, ha violato diverse diposizioni di legge.

 

La suddetta preclusione, pertanto, opera solo nel caso in cui il datore di lavoro che intenda fruire dell’incentivo sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo. 

 

L’INPS chiarisce in proposito che, laddove il datore di lavoro che abbia fruito dei menzionati incentivi all’assunzione di giovani sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione.

 

In presenza della buona fede al momento dell’assunzione, dunque, nel caso in cui un rapporto venga riqualificato ab origine come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comportando quindi il venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri indicati, tale circostanza, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire degli esoneri contributivi in trattazione, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che assume il giovane.

 

Nell’ipotesi sopra descritta, quindi, il datore di lavoro che ha assunto in buona fede può legittimamente fruire degli esoneri contributivi in oggetto e non è tenuto, per il successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione, né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa. 

Superbonus 90%: contributo a fondo perduto erogato nella misura del 100%

L’Agenzia delle entrate ha determinato la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (Agenzia delle Entrate, provvedimento 24 novembre 2023, n. 411179).

L’articolo 9, comma 3, del D.L. 18 novembre 2022, n.176, convertito, con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, hanno sostenuto nell’anno 2023 spese relative a interventi edilizi detraibili dall’IRPEF con percentuale del 90% e in possesso dei seguenti requisiti:

  • richiedente con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro;

  • richiedente titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio;

  • unità immobiliare adibita ad abitazione principale del richiedente.

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 22 settembre 2023, ha poi definito le modalità di attuazione di tale contributo e i termini per la presentazione delle domande di accesso, dal 2 al 31 ottobre 2023.

 

Tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è inferiore alle risorse finanziarie stanziate, con il nuovo provvedimento del 24 novembre, n. 411179, l’Agenzia ha annunciato che la percentuale per il calcolo del contributo da erogare è pari al 100%.

L’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario, dunque, è pari al contributo richiesto risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia.

CCNL Funzioni locali: confronto sulla nuova bozza di contratto

Nella nuova bozza importanti integrazioni dal punto di vista economico 

Al fine di giungere in tempi brevi alla sottoscrizione definitiva di un testo concordato da tutte le Parti Sociali, le OO.SS. di settore e l’Aran nella riunione dei giorni scorsi hanno discusso su una nuova bozza di articolato contenente importanti integrazioni.
Tra le novità, si segnala che diventerà oggetto di contrattazione integrativa, sia per i Dirigenti degli enti locali, sia per i dirigenti PTA, l’eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di specifici incarichi previsti dalle norme vigenti, come quello di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), di responsabile della transizione digitale (RTD), di data protection officere (DPO). 
L’importo della retribuzione di posizione riconosciuta al personale utilizzato in convenzione dall’ente utilizzatore viene fissato al 30%. Per la dirigenza PTA, invece, è stato eliminato l’articolato sul Fondo unico, tornando alla disciplina degli artt. 90-91 del CCNL 2016-2018, mentre viene riconosciuto a decorrere al 1° gennaio 2021 l’incremento del valore annuo lordo per tredici mensilità dell’indennità di struttura complessa rideterminato in 10.525,00 euro.

Per la Sezione specifica dei Segretari comunali e provinciali, viene estesa l’operatività dell’OPI anche alle questioni compatibili con il loro ruolo e con le loro funzioni. Viene integrata la tutela per le donne vittime di violenza, con la precisazione secondo cui le Segretarie a cui è stata riconosciuta la possibilità di collocamento in disponibilità presso il Ministero dell’Interno, al fine di provvedere al riassegnamento presso gli uffici centrali o periferici dell’Albo nazionale, oppure presso altri uffici dello stesso Ministero, mantengono le voci retributive del trattamento economico in godimento per un periodo di un anno dalla data di assegnazione al nuovo ufficio.
La retribuzione di posizione del Segretario di un Unione di comuni diventa quella della fascia demografica derivante dalla somma degli enti dell’Unione; nei comuni capoluogo, nelle province e nelle città metropolitane, è possibile incrementare fino al 15% la soglia massima della retribuzione di posizione, ove sussista la relativa capacità di bilancio e nel rispetto del tetto al Fondo. Viene anticipata dal nono al sesto mese dalla firma del CCNL l’entrata in vigore della nuova disciplina della retribuzione di posizione. La percentuale del 25% relativa al compenso per i Segretari cui viene conferito un incarico di reggenza o supplenza viene confermata; l’incarico di RPCT diventa una delle voci che determina la graduazione della retribuzione di posizione; infine, viene prevista una dichiarazione congiunta con cui le parti concordano sull’opportunità di implementare un sistema di gestione centralizzata e in forma digitale, a livello di Ministero dell’Interno, dei fascicoli personali dei Segretari comunali e provinciali.
Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, hanno inoltre richiesto che il regolamento del lavoro agile sia adottato entro 120 giorni dalla sottoscrizione del CCNL e che venga tutelato il diritto alla disconnessione.
L’Aran ha programmato la prossima riunione per Lunedi 11 Dicembre.

Decontribuzione sud: in arrivo la proroga

La Commissione Europea ha deciso di approvare per ulteriori 6 mesi il Temporary Framework Ucraina, fino al 30 giugno 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 22 novembre 2023).

La proroga di ulteriori 6 mesi del Temporary Framework Ucraina, fino al 30 giugno 2024, è stata decisa dalla Commissione Europea. La notizia è stata comunicata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che riporta anche il commento del Ministro Marina Calderone per cui la scelta della Commissione “apre a una procedura più rapida e semplificata per la richiesta del Ministero all’UE di autorizzare l’estensione della durata dell’esonero contributivo per sostenere le imprese dell’Italia Meridionale”.

L’esonero contributivo in questione, conosciuto come “Decontribuzione Sud“, introdotto dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), pur prevista fino al 2029 infatti necessita di apposita autorizzazione della Commissione Europea per la sua applicazione e fruizione in quanto aiuto di Stato.

A oggi la fruizione dell’agevolazione è stata autorizzata dalla Commissione europea fino al 31 dicembre 2023.

Il Bonus Sud prevede, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero contributivo massimo del 30% in favore dei datori di lavoro privati con sede in una delle Regioni del Mezzogiorno.

 

 

CCNL Telecomunicazioni: presentata la piattaforma rivendicativa

I Sindacati chiedono aumenti salariali, Elemento di garanzia retributiva, stabilizzazioni, welfare e assistenza sanitaria integrativa 

Le Sigle sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno presentato la Piattaforma rivendicativa. In linea con gli Accordi Interconfederali hanno avviato la fase di rinnovo del CCNL che riguarda le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti da imprese che erogano sevizi di telecomunicazione. Alla luce di quanto accaduto negli ultimi anni, dalla pandemia all’introduzione dello smart working, passando per la necessità di implementare nuove infrastrutture di rete, anche alla luce dei fondi messi a disposizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i Sindacati avanzano alcune rivendicazioni.
Tra queste si segna l’esigenza di potenziare i sistemi di digitalizzazione, e di fare dei passi in avanti sull’attuazione dei diritti sindacali per quel che riguarda i contesti più “remotizzati” o quanto meno “ibridi/misti”. E’ importante, aggiungono i sindacati, inserire nel prossimo contratto il sistema di certificazione delle attività di CRM-BPO, favorendo il processo di piena occupabilità. Per quanto riguarda la formazione va stabilita una quota minima garantita all’interno dell’orario di lavoro. 
 

Parte economica

Richiesta di aumenti retributivi coerenti con gli aumenti legati all’inflazione. La rivendicazione relativa all’aumento è fissata in 260,00 euro per il 5° livello. Per l’Elemento di garanzia retributiva, l’incremento rivendicativo è fissato in 300,00 euro; con la precisazione che l’EGR non assorbibile debba essere erogato anche in caso di Welfare/Fringe Benefit erogati. Per le aziende che non prevedono il Premio di Risultato, viene chiesto che venga erogato l’EGR anche in presenza di ammortizzatori sociali. Viene proposta la non assorbibilità degli aumenti contrattuali, valorizzazione ed estensione della contrattazione aziendale di secondo livello quale elemento di crescita economica, professionale e normativa. Politiche di welfare per migliorare la conciliazione tra vita e lavoro.

Parte normativa

Sul piano normativo occorre sperimentare nuove forme di organizzazione del lavoro in modo tale che vengano previste riduzioni dell’orario di lavoro a parità di salario. A tal proposito viene chiesto di introdurre, in via sperimentale, un pacchetto aggiuntivo di permessi retribuiti finalizzati al raggiungimento di accordi aziendali di riduzione dell’orario di lavoro. Inoltre, occorre trasformare il 5S in un effettivo livello di inquadramento; e disporre il passaggio dal 3° al 4° livello degli operatori di Customer Care in outsourcing per chi ha maturato almeno 36 mesi di anzianità sul 3° livello. Tra le disposizioni da inserire ci sono anche: estensione erga omnes della sanità integrativa contrattuale con costo interamente a carico dell’azienda ed obbligo di iscrizione per le aziende che non hanno fondi sanitari; introduzione del congedo mestruale; rafforzamento dei permessi di paternità. 

Modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei crediti d’imposta edilizi non utilizzabili

A decorrere dal 1 dicembre 2023 sarà possibile comunicare all’Agenzia delle entrate i crediti d’imposta non utilizzabili, derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito (Agenzia delle entrate, provvedimento 23 novembre 2023, n. 410221).

Ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del D.L. n. 104/2023 (Decreto Asset), se i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito, risultino inutilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate.

 

Riguardo alle modalità per l’effettuazione della suddetta comunicazione, il nuovo provvedimento delle Entrate stabilisce che l’invio avvenga, a decorrere dal 1 dicembre 2023, tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, all’interno della “Piattaforma cessione crediti“, direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi.

Inoltre, tramite il medesimo servizio potranno essere consultati i dati delle comunicazioni accolte.

Per i crediti tracciabili il provvedimento prevede l’indicazione:

  • del protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;

  • di una o più rate annuali dei suddetti crediti.

La comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.

Per i crediti non tracciabili il cessionario deve comunicare:

  • gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura.

La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.

 

In entrambi i casi, va indicata la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

In caso di accoglimento, le comunicazioni sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.

Congedo straordinario e permessi in favore di più richiedenti: i chiarimenti

Fornite le indicazioni per la gestione alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 (INPS, messaggio 22 novembre 2023, n. 4143).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha fornito indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario (articolo 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001), sia dei permessi in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità (articolo 33 della Legge n. 104/1992).

In effetti, il D.Lgs n. 105/2022, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, ha introdotto novità normative in materia di permessi e di congedo straordinario e ha anche modificato l’articolo 33 della Legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal comma 3 del medesimo articolo 33.

Riconoscimento dei benefici

In realtà, il D.Lgs. n. 105/2022 non ha modificato il comma 5-bis dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 151/2001 in base al quale, a eccezione dei genitori, il congedo straordinario di cui al comma 5 e i permessi di cui all’articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave. Ma la disposizione, tuttavia, va letta congiuntamente alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 105/2022 all’articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, che, per i relativi permessi, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”.

Pertanto, fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo, sia la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.

Di conseguenza, può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di 3 giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992 o del prolungamento del congedo parentale (articolo 33, D.Lgs. n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (articolo 33, comma 2, Legge n. 104/1992 e articolo 42, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001) per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di 3 giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

A seguito di questi chiarimenti, tra l’altro, le strutture territoriali dell’INPS dovranno riesaminare i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute e non ancora definite relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.

Ebinter Ragusa: stanziato il contributo per i lavoratori iscritti all’Ente

Il contributo messo a disposizione è di 50.000 euro 

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa ha disposto l’erogazione di sussidi di sostegno al reddito per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti all’Ente. Trattasi di un contributo di 50.000 euro e la disposizione scaturisce da una decisione presa nel corso della riunione del consiglio direttivo. Nella fattispecie, i sussidi possono essere utilizzati per svariate cose, tra cui l’acquisto di lenti da vista per i figli dei dipendenti per un importo massimo di 150,00 euro; un contributo di 200,00 euro per spese odontoiatriche; un importo pari a 500,00 euro per nascita bebè; un contributo annuo di 200,00 euro da investire in attività sportive per i lavoratori e per i figli minorenni; 300,00 euro di buono libri, strumenti musicali e digitali; 500,00 euro per gli studenti universitari da spendere per la propria crescita culturale; massimo 500,00 da investire in corsi di formazione.
Inoltre, per le aziende che nel corso dell’anno 2023 hanno sostenuto spese per corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e legge sulla privacy è previsto un contributo per le spese sostenute pari a 1.000 euro, fino ad esaurimento delle risorse. La richiesta per accedere ai sussidi deve essere presentata entro e non oltre il 20 dicembre 2023, mediante gli appositi moduli.

CCNL Legno e Arredo – Piccola Industria: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Definita la parte economica per il 2023: nuovi minimi e Una Tantum

Nei giorni scorsi Unital e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo della parte economica relativa all’anno 2023 e per l’avvio della trattativa per il rinnovo del CCNL della piccola e media industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e per le industrie boschive e forestali, scaduto lo scorso febbraio.
Innanzitutto, è stato riconosciuto un aumento pari a 95,00 euro lordi al parametro 100 con decorrenza dal 1° dicembre 2023, riparametrata sugli altri livelli, come da tabella.
Le Parti, inoltre, si impegnano ad incontrarsi  per definire gli incrementi dei minimi contrattuali sulla base dell’indice IPCA dell’anno precedente:
– entro il mese di marzo 2024 per definire gli incrementi  con decorrenza dal 1° marzo 2024;
– entro il mese di gennaio 2025 per definire gli incrementi con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
A copertura del periodo dal 1° marzo 2023 al 30 novembre 2023, viene erogata a tutti i lavoratori in forza alle date di erogazione una somma a titolo di Una Tantum uguale per tutti i livelli pari a 900,00 euro lordi:
– 450,00 euro lordi con la retribuzione di novembre 2023;
– 450,00 euro lordi con la retribuzione di aprile 2024.
Gli importi sono riproporzionati per i lavoratori assunti dal 1° marzo al 30 novembre 2023 sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino al giorno 15 del mese rateo dovuto al 100%, assunti dal giorno 16 rateo non dovuto) e per i lavoratori part-time, sulla base dell’orario effettivo.

Categoria Parametro Aumenti dal 1°dicembre 2023 Minimi dal 1°dicembre 2023
AD3 210 199,50 euro 2.907,29 euro
AD2 195 185,25 euro 2.739,09 euro
AD1 180 171,00 euro 2.574,20 euro
AC4 165 156,75 euro 2.409,33 euro
AC3 155 147,25 euro 2.243,54 euro
AC2 155 147,25 euro 2.243,54 euro
AC1 142 134,90 euro 2.100,66 euro
AS3 155 147,25 euro 2.243,58 euro
AS2 140 133,00 euro 2.078,67 euro
AS1 134 127,30 euro 2.008,49 euro
AE3 126,5 120,18 euro 1.926,06 euro
AE2 119 113,05 euro 1.840,57 euro
AE1 100 95,00 euro 1.629,20 euro

Viene inoltre, prevista una quota per il servizio sindacale contrattuale pari a 35,00 euro per ogni lavoratore non iscritto alle OO.SS. stipulanti, da trattenere sulla retribuzione del mese di aprile 2024. 
Tale iniziativa deve essere  comunicata dalle aziende, mediante affissione nell’ultima settimana di gennaio 2024 e i lavoratori che non intendano versare la quota devono darne avviso per iscritto entro il 28 febbraio 2024.
La trattenuta non è applicabile nei confronti dei lavoratori non iscritti alle OO.SS.e assenti per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, gravidanze e puerperio, aspettativa, cassa integrazione guadagni, ecc..) nel periodo intercorrente tra la comunicazione e il 30 aprile 2024.