CCNL Rai: stabilito il Premio di Risultato per il 2024

Definite le modalità di erogazione del Premio di Risultato relativamente all’esercizio 2024 per i dipendenti della Rai

E’ stato sottoscritto il 27 novembre da Rai-Radiotelevisione italiana e dalle OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazioni, Snater, Libersind-Confsal il verbale di accordo che disciplina l’erogazione del Premio di Risultato relativo all’esercizio 2024 per tutti i quadri, impiegati ed operai dipendenti della Rai.
Innanzitutto, viene definito il valore teorico complessivo del Premio di Risultato pari a 1.579,27 euro lordi riferiti al 4° livello, fermo restando che presupposto per l’erogazione è il raggiungimento nel bilancio di un valore positivo.
La misura individuale del premio è determinata valutando le assenze intervenute nell’anno solare secondo il seguente schema:
– assenze nel mese di 2 giorni: riduzione del 25% di un dodicesimo del premio annuo;
– assenze nel mese di 3 giomi: riduzione del 50% di un dodicesimo del premio annuo;
– assenze nel mese superiori ai 3 giorni: riduzione di un dodicesimo del premio annuo.
La misura individuale del premio è comunque corrisposta senza riduzione ai lavoratori che nel corso dell’anno solare hanno effettuato assenze complessive in numero non superiore a 16 giorni annui.
Non rientrano nel computo delle assenze i giorni di ferie, i giorni di permesso retribuito, le ex festività soppresse, la maternità, l’allattamento, il congedo per malattia del bambino, i permessi per portatori di handicap, per donazione di sangue e midollo osseo, l’infortunio sul lavoro, le giornate di assenza per terapie collegate ad uno stato di invalidità di almeno il 51%, i periodi di licenza per lutto e per matrimonio, le giornate di permesso sindacale e le giornate di permesso previste dalle disposizioni di legge per lo svolgimento di attività di volontariato per la protezione civile, i permessi retribuiti e riposi compensativi previsti dalle disposizioni di legge per I’ adempimento di funzioni presso i seggi elettorali, i permessi esame.
Viene erogato con le competenze del mese di ottobre al personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno finanziario cui si riferisce il premio stesso. Per il personale a tempo determinato che sia stato utilizzato nel corso dell’esercizio di riferimento la misura individuale per i singoli lavoratori viene determinata riproporzionando la somma massima (1.579,27 euro lordi al 4°livello) per i mesi di impegno con contratto a termine effettuati nell’anno solare e valutando le assenze intervenute nello stesso anno sulla base dei criteri previsti per il personale a tempo indeterminato.
Viene specificato anche che i lavoratori con trattamento fiscale agevolato possono richiedere la conversione delle somme nella misura del 50% o del 100% dell’importo in beni e servizi inclusi nel “Piano di welfare”. 
Viene inoltre confermata la cifra a titolo di welfare pari a 250,00 euro a titolo welfare, utilizzabile sulla piattaforma informatica.

Agricoltori autonomi: implementato il Cassetto Previdenziale del Contribuente

La posizione contributiva relativa agli agricoli autonomi è stata resa disponibile nel Cassetto Previdenziale del Contribuente (INPS, messaggio 29 novembre 2023, n. 4255).

Nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rientra anche la realizzazione del “Nuovo fascicolo elettronico agricoltura” che prevede la reingegnerizzazione del canale di comunicazione tra l’INPS, i contribuenti del settore agricolo e i loro intermediari, estendendo agli stessi l’utilizzo del Cassetto Previdenziale del Contribuente, destinato ad accogliere gradualmente tutte le tipologie di posizioni contributive afferenti alle diverse gestioni.

 

Dopo una prima fase in cui è avvenuta la migrazione delle funzioni e delle informazioni del Cassetto Previdenziale per Aziende Agricole nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, con il messaggio in oggetto l’INPS rende noto che anche per la posizione agricola autonoma è stata realizzata la medesima integrazione, per cui le applicazioni, i servizi, le informazioni e le funzioni attualmente esistenti nel Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi sono disponibili accedendo al menu dinamico del Cassetto Previdenziale del Contribuente.

 

In particolare, selezionando la posizione contributiva agricola autonoma di interesse, è possibile accedere in un unico ambiente, ai dati contenuti negli archivi dell’Istituto, fornendo una situazione riassuntiva di informazioni inerenti a una determinata posizione aziendale di Coltivatore diretto o Imprenditore agricolo professionale (CD/IAP) quali: dati anagrafici, dati contabili dell’azienda, decorrenza attività, fascia di reddito, versamenti effettuati con F24, Riepilogo dei Modelli F24 emessi per l’azienda, situazione debitoria, cartelle esattoriali, avvisi bonari, sezione news, generali o individuali, ecc.

 

Nella sezione “Telematizzazione” del Cassetto Previdenziale del Contribuente, è possibile trasmettere le istanze relative alle richieste di rimborso, compensazioni contributive, rateazione, riduzione delle sanzioni civili, esonero e sospensione in precedenza disponibili nella sezione “Domande Telematiche” del Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi, così come le istanze che erano presenti nella sezione “Comunicazione Bidirezionale” come, ad esempio, la domanda di riconteggio dei debiti annullati fino a 1000 euro (art. 23-bis del D.L. n. 48/2023).

 

Sempre nella medesima sezione “Telematizzazione”, oltre a inserire nuove istanze, si può entrare nello storico delle domande già presentate in precedenza.

 

L’INPS ricorda poi che, per l’area agricola, sono abilitati alla funzione i titolari/rappresentanti legali delle aziende agricole con dipendenti, i titolari della posizione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli e i loro intermediari, purché provvisti di delega.

Decreto Proroghe: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2023, n. 278, la Legge 27 novembre 2023, n. 170, di conversione, con modificazioni, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, che introduce misure urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

La Legge n. 170/2023, in sede di conversione del Decreto Proroghe, ha introdotto alcune novità al testo originario e ha portato alla conferma di molte misure già previste.

 

Tra le misure confermate e che diventano definitive si sottolineano:

  • all’articolo 1, la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40000 euro annui;

  • all’articolo 4, la proroga al 30 novembre 2023 del termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, con inoltre la rimodulazione del versamento della relativa imposta sostitutiva da effettuare in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;

  • all’articolo 6, comma 1, il differimento al 30 novembre 2024 del termine di presentazione della dichiarazione per la comunicazione dei dati nel quadro RS del Modello Redditi PF 2022 dei forfettari;

  • all’articolo 7, l’anticipo al 16 novembre 2023, dei termini per l’utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, in relazione al primo trimestre 2023 e al secondo trimestre 2023.

 La Legge di conversione, inoltre, reca con sé novità, tra le quali:

  • l’inserimento dell’articolo 1-bis, intitolato “ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative“, il quale stabilisce che i contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all’articolo 18 del D.L. n. 152/1991, in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024, sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni;

  • la sostituzione dell’articolo 2, denominato “proroga di termini per il versamento dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività“. Pertanto, all’articolo 1, commi 134 e 135, della Legge n. 197/2022, le parole “30 giugno 2023” sono state sostituite dal “15 novembre 2023” e il comma 3-quinquies dell’articolo 4 del D.L. n. 51/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 87/2023, è stato abrogato.

  • l’inserimento dell’articolo 3-bis, in merito al differimento dei termini per l’adesione al ravvedimento “speciale”, il quale stabilisce che i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della Legge n. 197/2022 possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione versando le somme dovute in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovendo le irregolarità od omissioni entro la stessa data;

  • all’articolo 6-quater, l’estensione ai contratti di finanziamento stipulati dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 della possibilità di completare il programma di investimento entro 18 mesi (art. 1, co. 415, Legge n. 197/2022).

CCNL Credito: prorogato il Protocollo d’intesa a favore delle donne vittime di violenza

Prorogato per un ulteriore biennio il Protocollo d’Intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza 

Il 23 novembre 2023, successivamente al rinnovo del CCNL, Abi, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin hanno sottoscritto la proroga per un ulteriore biennio del Protocollo d’intesa sottoscritto il 25 novembre 2019 e rinnovato il 25 novembre 2021, volto a favorire il rimborso dei crediti a favore delle donne vittime di violenza di genere.
Nello specifico, l’accordo prevede che le banche e gli intermediari finanziari aderenti possano concedere  alle donne inserite nei “percorsi di protezione” relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo ipotecario o di finanziamento di credito per il periodo di durata del “percorso di protezione” e comunque non oltre i 18 mesi.
La sospensione non determina l’applicazione di commissioni e interessi di mora per il periodo di sospensione e durante tale periodo il beneficiario può in qualsiasi momento richiedere il riavvio del piano di ammortamento.
La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione e comporta corrispondente l’allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.
Ai fini di tale richiesta, il soggetto beneficiario deve presentare la seguente documentazione:
– domanda di accesso, tramite l’apposito Modulo 1, allegato al presente Protocollo;
– certificazione dell’inizio del “percorso di protezione” con l’indicazione della presumibile data di conclusione dello stesso.

Riconoscimento della pensione anticipata e dell’APE sociale: i chiarimenti 

Arrivano le indicazioni sul riconoscimento dell’accesso ai due istituti da parte dei lavoratori precoci e dei disoccupati che hanno cessato l’attività di lavoro in seguito all’accordo consensuale (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4192).

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze, l’INPS ha fornito indicazioni sulla possibilità, per i lavoratori disoccupati che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale (articolo 14, comma 3, D.L. n. 104/2020) e all’accordo di cui all’articolo 1, comma 311, Legge n. 178/2020, di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale. Inoltre, per i precoci in stato di disoccupazione, l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle causali di cessazione del rapporto di lavoro previste dall’articolo 1, comma 199, lettera a), Legge n. 232/2016.

In particolare, l’INPS sulla base di un’interpretazione sistematica ed evolutiva delle norme, rappresenta che la risoluzione del rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 2020, e di cui all’articolo 1, comma 311, della Legge n. 178 del 2020, rientra tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, utili ai fini del riconoscimento dell’indennità di APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Inoltre, l’articolo 1, commi 179 e 199 della Legge n. 232/2016, prevede le medesime causali di cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso all’indennità di APE sociale e alla pensione precoci in qualità di disoccupato. Pertanto, le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e per “cessazione dell’attività aziendale” rientrano tra le causali di cui al citato articolo 1, comma 199, lettera a), anche per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Con riferimento all’accertamento dello stato di disoccupazione richiesto dal medesimo articolo 1, comma 199, lettera a), ai fini del riconoscimento della pensione anticipata precoci, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e di cui all’articolo 4 del D.L. n. 4/2019, al quale è seguita la circolare ANPAL n. 1 del 2019.

Infine, l’accertamento dello stato di disoccupazione in argomento deve essere sempre verificato consultando i competenti Centri per l’impiego.

Piattaforma OMNIA IS: rilascio nuovi report

Nell’ambito dei progetti volti alla creazione della “Piattaforma Unica delle Integrazioni Salariali” (OMNIA IS), l’INPS comunica il rilascio di report nella sezione del sito istituzionale dedicata agli Open Data (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4181).

Il progetto “Piattaforma Unica Cig (Omnia IS) – Servizi Integrati per il Monitoraggio – Step 2 – Cruscotto di Monitoraggio OMNIA IS” è stato implementato con il rilascio di report nella sezione degli Open Data.

 

All’interno di tale sezione sono stati inseriti i dati gestiti dall’Istituto relativamente ai trattamenti di integrazione salariale, categorizzati per prestazione e periodo, liberamente accessibili e consultabili dai cittadini o dagli operatori pubblici e privati.

 

I report sono rintracciabili seguendo il percorso: “Home” > “Dati e Bilanci” > “Open Data” > “Scarica gli Open Data”, utilizzando le variabili disponibili per filtrare i vari report che sono distinte per argomento, fonte e periodo.

 

In particolare, per visualizzare i prospetti con i dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale occorre impostare come Argomento “Integrazioni Salariali” e/o come Fonte “Ammortizzatori Sociali”.

 

I report pubblicati, a disposizione dell’utenza sono di 2 tipologie:

 

–       Storico – contenente lo storico dei dati a partire dall’anno 2020;

–       Annuale – contenente i dati dell’ultimo anno di riferimento.

 

Nello Storico si trovano i prospetti relativi al numero di domande, di lavoratori e di mensilità per regione e tipo di intervento relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022.

 

Nella seconda tipologia di report rientrano i seguenti prospetti:

 

– Report Annuale. Numero Domande per regione e tipo di intervento. Anno 2022;
  
– Report Annuale. Numero Lavoratori per regione e tipo di intervento. Anno 2022;
  
– Report Annuale. Numero Mensilità per regione e tipo di intervento. Anno 2022.

 

Ciascuno dei suddetti report contiene un dataset in merito al numero di domande autorizzate, al numero di lavoratori pagati (pagamento diretto) e al numero di mensilità pagate (pagamento diretto).

 

Le informazioni mostrate sono classificate in base all’anno, al mese, alla regione e alla tipologia di intervento di integrazione salariale.

Elenchi delegati alle vendite e mediatori familiari: imposta di bollo e tassa concessioni governative

L’Agenzia delle entrate ha fornito un parere circa la possibilità di applicare l’imposta di bollo di all’istanza di inserimento negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita e nell’elenco dei mediatori familiari, da parte degli interessati, nonché l’eventuale versamento delle tasse sulle concessioni governative (Agenzia delle entrate, risposta 28 novembre 2023, n. 468).

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 149/2022, al comma 1, ha previsto l’inserimento nel Titolo II delle disposizioni di attuazione del c.p.c. di un Capo I­bis dei mediatori familiari, istituendone presso ogni tribunale un elenco.

Sulle domande di iscrizione al suddetto elenco decide il comitato previsto dall’articolo 12­ter e coloro che aspirano a tale iscrizione devono presentare domanda al
presidente del tribunale, corredata di determinati documenti a dimostrazione della propria formazione e specifica competenza.

Il comma 11, lettera c) del medesimo articolo 4 del D.Lgs. n. 149/202 ha, invece, previsto la modifica dell’articolo 179­ter delle disposizioni per l’attuazione del 
c.p.c., prevedendo l’istituzione presso ogni tribunale di un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534­bis e 591­bis del codice al quale possono accedere avvocati, commercialisti e notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata.
Sulle domande di iscrizione a tale elenco decide il comitato che ogni 3 anni deve provvederne alla revisione e all’aggiornamento.

 

L’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. n. 642/1972, il quale, all’articolo 1, dispone che ne sono soggetti gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa.

Relativamente agli atti indicati nella tariffa si applica l’imposta di bollo fin dall’origine alle istanze dirette agli uffici e agli organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo, nella misura di euro 16 per ogni foglio.

Stante tale quadro normativo di riferimento, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le istanze di inserimento negli elenchi dei delegati alle operazioni di vendita e nell’elenco dei mediatori familiari, in quanto inviate a un organo collegiale dello Stato e tendenti a ottenere il provvedimento di iscrizione nel relativo elenco, scontano l’imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.

 

Con riferimento alle tasse sulle concessioni governative, l’articolo 1 del D.P.R. n. 641/1972 individua l’oggetto della tassa in tutti i provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell’annessa tariffa.
Ai sensi dell’articolo 2 del predetto Decreto, concernente la riscossione, la tassa è dovuta in occasione della emanazione dell’atto (tassa di rilascio), del rinnovo, per le formalità del visto o della vidimazione.
L’Agenzia delle entrate ha ricordato che il presupposto di applicazione della tassa sulle concessioni governative scaturisce dalla richiesta di iscrizione di un soggetto ad un albo, elenco o registro previsto dalla legge e abilitante all’esercizio di una professione, arte o mestiere.
In altri termini, la tassa in questione deve essere versata nei casi di iscrizione in albi di categoria, quando la stessa iscrizione sia requisito necessario per l’esercizio dell’attività, arte o professione.

 

Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha osservato che l’iscrizione negli elenchi dei mediatori familiari e dei delegati alle operazioni di vendita risulta  abilitante ai fini dell’esercizio delle relative  attività professionali, che non possono essere esercitate altrimenti e, pertanto, trova applicazione la tassa sulle concessioni governative.

CCNL Scuole Materne Fism: con il mese di dicembre, erogato il welfare contrattuale

Corrisposta la somma di 200,00 euro a titolo di welfare per il personale di settore

Il CCNL Scuole Materne Fism, sottoscritto in data 1° marzo 2023 tra Fism, Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola Rua e Snals-Confsal, applicato al personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli Enti aderenti e/o rappresentati dalla Fism, prevede all’art. 45 denominato “Welfare contrattuale”, che per l’anno in corso, vengono erogati a favore di ciascun dipendente, strumenti di welfare nella misura di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno successivo. Tali valori sono onnicomprensivi ed esclusi dalla base di calcolo del Tfr.
Possono fruire del welfare i lavoratori che, superato il periodo di prova, ed in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato o un contratto a tempo determinato con almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun annualità (ossia 1° gennaio-31 dicembre). Viene escluso da tale fruizione, tutto il personale in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre-31 dicembre di ciascun anno.
Altresì i suddetti valori vengono poi riproporzionati per i lavoratori assunti a tempo parziale comprendendo costi fiscali o contributivi.
II welfare maturato viene inoltre riconosciuto una sola volta e nel periodo di competenza, aggiungendosi ad offerte di beni e servizi riconosciuti dalla disciplina.
Da ultimo si comunica che, il personale ha la facoltà di destinare annualmente il welfare o parte di questo, al Fondo di Previdenza Complementare Espero, secondo le modalità previste, fermo restando che, il costo massimo a carico dell’Istituto non può essere maggiore dell’importo di 200,00 euro per l’anno corrente.

 

 

CCNL Credito: siglato il rinnovo

Importanti novità economiche e normative per il personale di settore

In data 23 novembre 2023 Abi, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin hanno sottoscritto il Verbale di Accordo per rinnovare il CCNL Credito applicato ai Quadri direttivi ed ai dipendenti delle aziende operanti nel settore creditizio, finanziario e strumentale.
Di seguito si enunciano le principali novità.
In merito alla parte economica è previsto un aumento salariale medio mensile pari a 450,00 euro dal mese di dicembre, nonché l’erogazione di arretrati corrispondenti al periodo incluso tra luglio e novembre 2023 con una media pari a 1.250,00 euro, ed il ripristino della base di computo del Tfr a far data dal 1° luglio 2023.
L’incremento contrattuale summenzionato viene elargito in quattro quote così suddivise: la prima di 250,00 euro prevista nel mese di dicembre; la seconda di 100,00 euro nel mese di settembre 2024; la terza pari a 50,00 euro prevista a giugno 2025 e l’ultima di 35,00 euro a marzo 2026. Altresì, si rileva che, l’aumento influisce positivamente anche sulla tredicesima mensilità.
Nella tabella sottostante, vengono riportati gli aumenti mensili stipendiali.

Livelli 01/07/2023 01/09/2024 01/06/2025 01/03/2026 Totale
QD 4° Livello 335,92 134,37 67,18 47,03 584,50
QD 3° Livello 291,88 116,75 58,38 40,86 507,87
QD 2° Livello 277,07 110,83 55,41 38,79 482,10
QD 1° Livello 264,07 105,63 52,81 36,97 459,48
3a Area 4° Livello 250,00 100,00 50,00 35,00 435,00
3a Area 3° Livello 215,68 86,27 43,14 30,20 375,29
3a Area 2° Livello 203,75 81,50 40,75 28,53 354,53
3a Area 1° Livello 193,32 77,33 38,66 27,06 336,37
Area Unificata (ex 1a e 2a Area Professionale) 174,79 69,92 34,96 24,47 304,14

Gli importi corrispondenti all’Una Tantum e validi per il periodo 1° luglio 2023-30 novembre 2023, vengono elargiti come indicato nella tabella di seguito illustrata.

Livelli Una Tantum
QD 4° Livello 1.679,60
QD 3° Livello 1.459,40
QD 2° Livello 1.385,35
QD 1° Livello 1.320,35
3a Area 4° Livello 1.250,00
3a Area 3° Livello 1.078,40
3a Area 2° Livello 1.018,75
3a Area 1° Livello 966,60
Area Unificata (ex 1a e 2a Area Professionale) 873,95

Il suddetto emolumento spetta al personale di settore in servizio alla data di stipula del Verbale di Accordo; versato pro quota in ragione del servizio prestato dal dipendente nel medesimo periodo e ridotto in caso di lavoro a tempo parziale. Inoltre, non è utilizzato ai fini dei vari istituti contrattuali, tranne che per il Tfr ed i trattamenti di quiescenza e previdenza aziendale.
Per quanto riguarda il Tfr, la quota corrispondente viene ricalcolata in conseguenza a quanto previsto nel Verbale di Accordo, applicandosi pertanto al personale in forza alla data di stipula.
Di seguito si riportano gli importi mensili calcolati per tredici mensilità ed in vigore dal 1° luglio 2023.

Livelli Minimi Scatti di anzianità Importo ex ristrutturazione tabellare
QD 4° Livello 4.911,48 95,31 14,30
QD 3° Livello 4.180,89 95,31 14,30
QD 2° Livello 3.760,45 41,55 7,99
QD 1° Livello 3.547,80 41,55 7,99
3a Area 4° Livello 3.156,90 41,55 7,99
3a Area 3° Livello 2.899,88 41,55 7,99
3a Area 2° Livello 2.739,63 41,55 7,99
3a Area 1° Livello 2.599,29 41,55 7,99
Area Unificata (ex 1a e 2a Area Professionale) 2.350,10 29,07 5,59

Circa la parte normativa, tra le novità principali, si indicano:
– la riduzione dell’orario di lavoro a 37 ore settimanali e 30 minuti, dando così ai dipendenti la possibilità di conciliare i tempi vita-lavoro;
– viene ampliata la centralità della formazione al fine di favorire la crescita umana e professionale del personale di settore;
– si dà valore alle pari opportunità ed inclusione, dando particolare attenzione alla tematica relativa alle diversità, alla tutela delle donne, alle molestie sul luogo di lavoro e violenza di genere, alla maternità a rischio, al comporto ed alla malattia;
– viene favorita l’occupazione tramite il Fondo di Solidarietà di Settore ed il Fondo per l’Occupazione, al fine di promuovere le nuove assunzioni mediante anche il passaggio al part-time del personale a cui mancano tre anni alla pensione o all’esodo. Altresì viene previsto un contributo economico pari a 3.500,00 euro nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di donne, disabili, disoccupati fino a 36 anni, nonché persone residenti nelle regioni del Mezzogiorno;
– la partecipazione del personale di comparto alle dinamiche aziendali, con la gestione delle modalità a cura delle singole imprese;
– forte impegno per contrastare le pressioni commerciali;
– maggiore attenzione alla tematica riguardante la salute dei dipendenti, dando maggior riguardo allo stress da lavoro correlato, e di conseguenza, rafforzando ed ampliando l’azione della Commissione nazionale sicurezza;
– da ultimo, il rafforzamento della gestione dei processi aziendali, della Cabina di Regia nazionale ed il potenziamento delle Commissioni e degli Organismi Bilaterali, rivolgendo lo sguardo alla contrattazione di primo e secondo livello.

La tutela previdenziale della malattia dei lavoratori sportivi

Riepilogate le disposizioni della Riforma dello sport per gli iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e alla Gestione separata (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4182).

L’INPS ha riepilogato quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 (Riforma dello sport) in materia di tutela previdenziale della malattia nei confronti dei lavoratori sportivi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata a partire dalla data del 1° luglio 2023.

Lavoratori subordinati

In particolare, con specifico riferimento alla tutela della malattia, ai lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività, si applica la medesima tutela in materia di assicurazione economica di malattia prevista dalla normativa vigente in favore dei lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), aventi diritto alla relativa indennità economica (articolo 33, comma 3 del D.lgs n. 36/2021).

Nei confronti di tutti i lavoratori sportivi subordinati, indipendentemente dal settore di inquadramento del datore di lavoro e dalla qualifica rivestita dal lavoratore, la misura dei contributi dovuti per il finanziamento dell’indennità in argomento è pari a quella fissata per il settore dello spettacolo (2,22 per cento).

È esclusa la possibilità, per i datori di lavoro, di essere esonerati dall’obbligo di versamento contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, siano comunque tenuti a corrispondere ai lavoratori subordinati sportivi assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari alla normale retribuzione nei confronti dei propri dipendenti. Anche ai giovani atleti assunti con contratto di apprendistato viene riconosciuta la tutela assicurativa per la malattia (articolo 30, comma 5 del D.lgs n. 36/2021).

Iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi del settore professionistico

I lavoratori sportivi del settore dilettantistico, tenuti all’iscrizione alla Gestione separata hanno comunque diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. Conseguentemente, a essi si applicano le relative disposizioni in materia di tutela previdenziale della malattia.

Invece, con riferimento ai lavoratori sportivi titolari di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore professionistico, sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2021, continua ad applicarsi la previgente disciplina per cui, al di fuori dell’obbligo assicurativo IVS presso il FPSP, non sussiste alcun obbligo di finanziamento dell’assicurazione di malattia e, pertanto, non è prevista la relativa tutela previdenziale.

La tutela previdenziale della malattia

I lavoratori sportivi aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, come sopra individuati, ai fini del riconoscimento della prestazione economica, in caso di evento di malattia, sono tenuti a richiedere il certificato telematico al proprio medico curante.

Il medesimo certificato perviene all’INPS, che lo rende disponibile al cittadino mediante l’apposito servizio presente sul suo sito istituzionale “Consultazione dei certificati di malattia telematici”. L’attestato di malattia (privo dei dati di diagnosi) è messo, invece, a disposizione del datore di lavoro.

Qualora in casi del tutto eccezionali, a fronte di impedimenti di natura tecnica, il certificato sia stato rilasciato in modalità cartacea, il lavoratore deve provvedere a recapitarlo all’INPS, entro 2 giorni dalla data del rilascio. Contestualmente, è tenuto a consegnare l’attestato cartaceo al proprio datore di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile durante le fasce orarie normativamente previste per l’eventuale controllo domiciliare medico legale, disposto su richiesta datoriale o d’ufficio dall’INPS.

Infine, il flusso del processo gestionale, attivato a seguito della trasmissione del certificato di malattia, non presenta alcuna particolarità ulteriore rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori.