Frontalieri, accordo Italia-Svizzera sul telelavoro

Firmato un Protocollo di modifica dell’Accordo tra i due Paesi risalente al 23 dicembre 2020 (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 28 novembre 2023).

L’Italia e la Svizzera hanno sottoscritto a livello tecnico un Protocollo di modifica dell’Accordo frontalieri tra i due Paesi del 23 dicembre 2020 finalizzato a disciplinare il trattamento del telelavoro. L’intesa prevede dal 1° gennaio 2024, in ottemperanza con l’Accordo sui frontalieri, la possibilità di lavorare in modalità smart working fino a un massimo del 25% dell’orario di lavoro

In sostanza, il Protocollo si limita esclusivamente alla codifica delle integrazioni e modifiche previste dalla Dichiarazione di intenti del 10 novembre scorso. Il testo dell’Accordo dovrà essere sottoscritto dai due Paesi entro il 31 maggio 2024, ma la disciplina si applicherà già dal 1° gennaio 2024 sulla base di un accordo amichevole transitorio.

Nello stesso tempo, le autorità competenti di Italia e Svizzera hanno firmato anche un accordo amichevole relativo al periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 dicembre 2023 che introduce, in senso retroattivo, la possibilità di svolgere il telelavoro per i contratti che lo prevedono fino a un massimo del 40% dell’orario di lavoro, in linea con la vigente legislazione nazionale.

 

CCNL Calzature – Industria: presentata la piattaforma

Tra le richieste dei sindacati l’aumento salariale di 260,00 euro al 3°livello, l’incremento del fondo sanitario, dell’elemento di garanzia retributiva e la riduzione dell’orario di lavoro 

Lo scorso 30 novembre la delegazione di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil ha varato la piattaforma per il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori dipendenti delle aziende industriali che producono calzature. A livello economico, tra le richieste principali vi è quella dell’aumento economico per il triennio 2024-2026 di un importo pari a 260,00 euro lordi al 3°livello da riparametrare. Per quanto riguarda il welfare contrattuale, invece, si  richiede un aumento di 3,00 euro per ogni dipendente iscritto al fondo integrativo sanitario Sanimoda  e pertanto la quota dovrebbe aumentare da 12,00 euro a 15,00 euro oltre ad altri 2,00 euro per l’introduzione della prestazione della LTC (non autosufficienza), invece per quanto riguarda il fondo previdenziale integrativo Previmoda è stato chiesto l’aumento del contributo a carico delle aziende.
Sulla contrattazione di  secondo livello si vorrebbe incrementare l’elemento di garanzia retributiva (per le aziende che non praticano la contrattazione di secondo livello)  da 300,00 euro annui a 500,00 euro annui, modificandolo in elemento perequativo.
Dal punto di vista normativo, i sindacati richiedono la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, un miglioramento delle condizioni sulla flessibilità e sul part-time volontario, oltre a una disciplina all’interno del contratto sul lavoro agile.
Per quanto riguarda il tema della malattia, si richiede una maggiore salvaguardia per i lavoratori sottoposti a terapia salvavita e malattie degenerative si chiede. Nello specifico, una maggiore salvaguardia contrattuale, l’aumento del trattamento economico e dei termini per la conservazione del posto di lavoro per le malattie lunghe; l’introduzione di un permesso specifico per patologie invalidanti legate al ciclo mestruale.

Emissione nota di variazione in diminuzione in caso di chiusura fallimento in pendenza di giudizi

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione del ”dies a quo” ai fini dell’emissione della nota di variazione in diminuzione, ex articolo 26 del Decreto IVA, in caso di chiusura del fallimento in pendenza di giudizi e con riferimento a procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021 (Agenzia delle entrate, risposta 29 novembre 2023, n. 471).

L’articolo 26, comma 2, del decreto IVA, nella versione precedente al 26 maggio 2021, stabiliva che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.

Tale disposizione disciplinava le variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta il cui esercizio ha natura facoltativa ed è limitato alle ipotesi espressamente previste, tra le quali figurava il “mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose“.

 

Al riguardo, l’Agenzia ha già avuto modo di chiarire che tale circostanza viene giuridicamente ad esistenza allorquando il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo.

È stato, inoltre, già spiegato che il legislatore ha limitato la rilevanza del mancato pagamento alle ipotesi di ”procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose”, perché solo in tali ipotesi si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore.

 

L’Agenzia delle entrate, dunque, ha affermato che, nell’ipotesi di chiusura del fallimento ”in pendenza di giudizi”, le note di variazione emesse ex articolo 26, comma 2, del Decreto IVA, nella versione vigente ante 26 maggio 2021, potranno essere emesse, in linea generale, solo al termine dei giudizi pendenti, a seguito dell’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto (momento in cui si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori).

 

Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021, trova applicazione il precedente disposto dell’articolo 26 del Decreto IVA e si richiede di attendere il termine dei predetti giudizi e l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto, per l’emissione delle note di variazione in diminuzione.

Supporto per la Formazione e il Lavoro: le nuove funzionalità per le APL

Illustrate le modifiche alla piattaforma SIISL che hanno l’obiettivo principale di aumentare l’efficienza delle Agenzie per il Lavoro (INPS, messaggio 29 novembre 2023, n. 4271).

L’INPS ha comunicato il rilascio di alcune nuove funzionalità della piattaforma SIISL che hanno l’obiettivo principale di aumentare l’efficienza delle Agenzie per il Lavoro (APL) per la gestione del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), ampliando la visibilità cross dei dati delle diverse filiali e che introducono nuovi strumenti di supporto che facilitano l’interazione tra operatore e piattaforma. Ulteriore obiettivo è quello di consentire il tracciamento dei feedback su colloqui intercorsi con il candidato, fino all’assunzione.

Le nuove funzionalità

Utenza Master – gestione centralizzata: consente a un utente “master” la possibilità di creare utenti “super”. Gli utenti “Master” e “Super” hanno la facoltà di visualizzare dati cross-filiale relativamente alle filiali per cui risultano essere abilitati dai sistemi ANPAL, ovvero:

– lista aggregata dei Cittadini di tutte le sedi dell’APL (esportabile su file);
– lista aggregata delle Manifestazioni di interesse in tutte le sedi dell’APL (esportabile su file);
– lista aggregata delle offerte di lavoro esposte da tutte le sedi dell’APL.
 Sia l’utente “Master” che l’utente “Super” possono decidere, all’accesso in piattaforma, se operare per cross-filiale oppure per singola filiale.

Strumenti di facilitazione per la ricerca e selezione di nominativi ed export su excel: consente all’operatore APL l’applicazione di ordinamenti/filtri/campi di ricerca nella sezione Cittadini (ad esempio Età massima/minima, Livello istruzione minimo, Parole chiave), quindi di esportare la lista in file excel; consente al cittadino la possibilità di esportare in formato PDF il PAD sottoscritto sul SIISL.

Annotazioni (tracciamento produttività): questa funzionalità consente di visualizzare gli esiti dei colloqui od altre attività di lavorazione della posizione del “candidato”, utile anche per verificare l’efficacia delle offerte di lavoro pubblicate dalle APL e, quindi, della piattaforma SIISL nel complesso. Questa funzionalità, che viene mantenuta sul sistema, senza essere propagata ad altri sistemi, è aggiuntiva e non sostitutiva di quella di “Comunicazione rifiuto dell’offerta” che invece è trasmessa agli altri sistemi e deve essere utilizzata per consentire la corretta gestione della misura SFL.

Invio report giornaliero: ricezione per l’operatore “super” di un report giornaliero cross-filiale contenente una sintesi delle liste aggregate.

Configurazione APL: possibilità per l’operatore “super” di configurare le APL che possono essere selezionate dal cittadino in fase di compilazione del PAD (attualmente sedi associate all’operatore in ANPAL). Tale funzionalità è utile per le APL con più filiali ravvicinate su territorio metropolitano, per distribuire i carichi di lavoro ed evitare in tal modo uno sbilanciamento tra filiali.

L’INPS, inoltre, prevede che nei prossimi giorni saranno rilasciate ulteriori funzionalità.

CCNL Cuoio e Pelli Industria: con la retribuzione di dicembre nuovi minimi retributivi

Con la busta paga di dicembre minimi aggiornati
Con l’ipotesi di rinnovo del 25 maggio 2023 sono stati indicati nuovi minimi retributivi che vengono erogati con la retribuzione di dicembre 2023 per le lavoratrici ed i lavoratori delle aziende i…

CCNL Commercio (Anpit-Cisal): con dicembre prestazioni welfare ai lavoratori

Corrisposti strumenti di welfare aziendale entro il 31 dicembre 

Il 22 settembre 2023, Anpit, Aifes, Confimprenditori, Unica, Cisal-Terziario e Cisal hanno sottoscritto il CCNL Commercio (Anpit-Cisal), applicato ai dipendenti dei settori del commercio.
La disciplina collettiva contrattuale, prevede all’art. 210 denominato “Welfare Contrattuale, importi e condizioni” l’erogazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di prestazioni welfare da parte delle aziende di comparto a favore dei propri dipendenti, come riportato nella tabella sottostante.

Livello Dal 2023
Dirigente 1.200,00/anno (in quote mensili maturate di 100,00 euro)
Quadro 600,00/anno (in quote mensili maturate di 50,00 euro)
A1, A2, B1, B2, C1, C2 e D1 e D2 e Operatori di Vendita 250,00/anno (in quote mensili maturate di 20,83 euro)

Tali prestazioni sono elargite al personale in forza e che abbia superato il patto di prova all’atto dell’accredito di queste, secondo le modalità definite dalle imprese. Per la corresponsione, la frazione di mese che supera i 14 giorni viene considerata come mese intero.
Gli importi di cui trattasi si intendono distinti e non assorbibili ad altri servizi welfare versati dalle aziende e sostitutivi del Premio di Risultato, considerandoli quindi aggiunti agli altri servizi già presenti.
Coloro a cui è destinato il welfare aziendale sono tutti i lavoratori indipendentemente dal loro inquadramento o dal tipo di contratto di lavoro subordinato se a tempo indeterminato o determinato, oppure se a tempo pieno o part-time, purché abbiano prestato attività lavorativa per almeno 20 ore settimanali; lavoratori apprendisti; lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori che prestano attività in modalità agile. E’ inoltre compreso il personale in astensione obbligatoria o in congedo parentale, mentre invece vengono esclusi i tirocinanti, gli stagisti ed i lavoratori in aspettativa non retribuita.
Tali servizi sono indirizzati sia al lavoratore che al proprio nucleo familiare nei casi previsti, anche se non fiscalmente a carico, fermo restando che la destinazione del welfare è scelta dal dipendente interessato tra una delle esemplificazioni previste.
I valori del welfare comprendono eventuali ritenute previdenziali o fiscali a carico dell’azienda. Di conseguenza, in caso di un futuro diverso trattamento previdenziale o fiscale, questa s’impegna a garantire a tutti i dipendenti nessuna variazione di costo.
Altresì non sono né divisibili o frazionabili, né rimborsabili e né cedibili, salvo la possibilità di destinarli alla Previdenza Complementare da parte del lavoratore.
La loro fruizione deve avvenire entro 12 mesi dalla messa a disposizione al fine di evitare il superamento dei limiti di utilizzo previsti dalla legge.
Per questo, previo accordi di secondo livello, decorso il termine, non si può più beneficiare di questi, non percependo pertanto, alcun rimborso né tardiva prestazione sostitutiva.

Collaboratori sportivi e dipendenti pubblici: slitta il termine di invio dell’Uniemens

Entro il 7 dicembre 2023 dovranno essere trasmessi i flussi Uniemens di competenza di ottobre 2023 relativamente ai collaboratori sportivi, compresi quelli che svolgono attività di carattere amministrativo gestionale, e ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni autorizzati a svolgere attività retribuita nell’ambito dello sport (INPS, messaggio 29 novembre 2023, n. 4268).

Nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i collaboratori coordinati e continuativi con attività di carattere amministrativo-gestionale hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale e sono iscritti alla Gestione separata INPS.

 

Per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a prestare la attività retribuita nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro (per i quali si applica lo stesso regime dei volontari), i compensi percepiti devono essere sottoposti a contribuzione previdenziale così come previsto per le prestazioni sportive e il pagamento della contribuzione deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.

 

L’insorgenza dell’obbligo contributivo presso la Gestione separata scatta al superamento dell’importo di reddito prodotto ai fini fiscali pari a 5.000 euro annui.

 

Con il precedente messaggio n. 4012/2023, l’INPS aveva comunicato che, per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale e per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita, per i quali è previsto l’obbligo di versamento presso la Gestione separata, relativamente ai compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di “ottobre 2023”, il versamento della contribuzione poteva essere effettuato entro il 30 novembre 2023 “contestualmente alla trasmissione dei flussi Uniemens”.

 

Ebbene, in parziale rettifica a quanto sopra, nel nuovo messaggio in oggetto l’Istituto rende nota la proroga del termine del 30 novembre al 7 dicembre 2023 ma solo per quanto riguarda l’adempimento connesso all’invio dell’Uniemens e non al versamento dei contributi che, invece, rimane fissato al 30 novembre 2023.

 

Pertanto, per effetto della modifica apportata alla scadenza in argomento, per i compensi effettivamente erogati alle descritte categorie di lavoratori nel periodo di competenza di “ottobre 2023” la trasmissione dei flussi Uniemens può essere effettuata entro il 7 dicembre 2023.

Aggiornato il modello RAP per la registrazione in modalità telematica degli atti privati

L’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati (Agenzia delle entrate, provvedimento 29 novembre 2023, n. 414541).

Al fine di adeguare il modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati al quadro normativo attuale e per agevolarne la compilazione tramite il relativo applicativo web, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello RAP, nonché le relative istruzioni.

In particolare, il modello RAP è stato adeguato alle ultime disposizioni agevolative previste per il “Terzo settore” (D.L. 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122).

 

Secondo quanto stabilito, in presenza di determinate condizioni, alla registrazione di atti, contratti, convenzioni e ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale, viene applicata l’imposta di registro in misura fissa.

Con la nuova versione del modello di richiesta è stata anche data autonoma evidenza alla figura del “mediatore”, il quale risulta uno dei soggetti tenuti a richiedere la registrazione del contratto.

Inoltre, con il provvedimento, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle informazioni contenute nella richiesta di registrazione dei contratti di comodato e dei contratti preliminari di compravendita, nonché dei dati riguardanti il versamento delle imposte di registro e di bollo.

 

La presentazione telematica del modello aggiornato potrà avvenire a partire dal 6 dicembre 2023 e, per agevolare la compilazione e l’invio, nell’applicativo web l’Agenzia ha anche introdotto nuove funzionalità che ne facilitano la navigazione e l’usabilità.

 

Assidai: nuovo portale online per i manager che vogliono iscriversi per la prima volta al Fondo

Fino al 30 novembre 2023 è possibile comunicare al Fondo eventuali cambi di Piano Sanitario

Assidai, Fondo di assistenza Sanitaria Integrativa Dirigenti Aziende Industriali, ha informato i manager, quadri e consulenti, che è stata inviata specifica comunicazione relativa al Rinnovo 2024 a tutti coloro che sono iscritti ai Piani Sanitari Individuali e ai Piani Sanitari Familiari. In contemporanea ha comunicato che è online il nuovo portale Assidai dedicato ai manager, quadri e alle alte professionalità che vogliono iscriversi per la prima volta al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di emanazione Federmanager, che si prende cura dei dirigenti e delle loro famiglie nei momenti più delicati della loro vita da oltre 30 anni.
Al fine di garantire a tutti la possibilità di leggere con attenzione la comunicazione, sono stati differiti al 30 novembre 2023 i termini per comunicare al Fondo eventuali cambi di Piano Sanitario o per richieste di informazioni relative alla propria iscrizione.
I Piani Sanitari Assidai dedicati alle persone sono vari; la scelta di uno piuttosto che l’altro risiede prima di tutto in quelle che sono le esigenze e le necessità di ogni singola persona e della propria famiglia. Si precisa che le prestazioni per la non autosufficienza (Long Term Care) sono incluse in tutti i Piani Sanitari senza alcun contributo aggiuntivo.

Sportello Unico INPS Invalidità Civile: rilasciata la prima versione

Il nuovo portale è stato progettato per creare un canale integrato e completo di informazioni di interesse per questa platea di cittadini (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4193).

L’INPS ha comunicato di aver rilasciato una prima versione del Portale della Disabilità, denominato “Sportello Unico INPS Invalidità Civile” realizzato nell’ambito delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Attraverso il Portale dedicato, il cittadino può accedere e seguire gli sviluppi dell’iter avviato per il riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità civile, disabilità, nonché dei benefici di cui alla legge n. 68/1999 e alla Legge n. 104/1992.

La nuova piattaforma, fruibile da desktop, smartphone e tablet, è accessibile da parte dell’utente dal sito istituzionale dell’INPS, digitando nel motore di ricerca “Portale della Disabilità” e selezionando tra i risultati il servizio dedicato. L’accesso al Portale avviene attraverso la propria identità digitale: SPID di livello 2 o superiore, Carta d’Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Coloro che siano impossibilitati ad accedere al Portale in autonomia possono delegare un’altra persona di propria fiducia. 

Le possibilità offerte dal nuovo portale

L’interessato, che ha presentato una domanda di prestazione, può visualizzare il certificato medico introduttivo, nonché conoscere il luogo, la data e l’orario di visita, se la stessa è stata già programmata; nel caso di una domanda definita – almeno dal punto di vista del primo accertamento sanitario – è possibile visualizzare i verbali redatti dalle ASL e dall’INPS. Infatti, per ogni domanda è presente la cronologia dei vari stadi all’esito dello svolgimento dell’istruttoria, in modo che il cittadino possa conoscere gli esiti delle varie fasi dell’iter sanitario-amministrativo, incluse quelle già definite e quelle ancora da istruire o da completare.

Inoltre, è possibile trasmettere, tramite il Portale della Disabilità, la documentazione medica in possesso del cittadino in caso di domanda di prima istanza o di aggravamento oppure nel caso di revisione sanitaria, qualora lo stesso voglia aderire all’iter previsto all’articolo 29-ter del D.L. n. 76/2020. Tale disposizione consente alle Commissioni mediche dell’INPS di redigere verbali anche solo agli atti in tutti i casi in cui la documentazione sanitaria venga considerata sufficiente per una valutazione obiettiva ed esaustiva.

La consultazione del giudizio medico-legale e del verbale sanitario sul Portale della Disabilità risponde all’esigenza di trasparenza, semplificazione e digitalizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni. La presenza del giudizio medico-legale sul Portale non modifica i termini e le modalità di presentazione del ricorso giudiziario ai fini dell’eventuale contestazione dell’esito dell’accertamento sanitario.

Nel Portale sono anche presenti avvisi e scadenze relativamente a domande di prima istanza, di revisione e dell’indennità di frequenza; mentre, all’interno della sezione “Comunicazioni“, possono essere visualizzate le note inviate dall’Istituto all’utente via e-mail.

Nella sezione “Pagamenti e cedolini” è possibile visualizzare la lista completa degli ultimi pagamenti disposti per le prestazioni correlate all’invalidità civile, cecità e sordità.

Nel messaggio in commento, infine, l’INPS ha annunciato che saranno prossimamente disponibili ulteriori servizi e funzionalità utili al cittadino.