Fondo Fasda: previsti anche per il 2024 i Piani Sanitari dedicati ai familiari

Sarà possibile pagare il contributo dal 18 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024

Anche per l’anno 2024, il Fondo Fasda, Fondo integrativo di assistenza sanitaria per i dipendenti dei servizi ambientali, offre la possibilità di proteggere i familiari. L’offerta prevede due piani sanitari:
– il Piano sanitario “Familiari per coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti” a un costo individuale di 450,00 euro;
– il Piano sanitario “Figli da 0 a 16 anni” a un costo individuale di 150,00 euro.
E’ possibile pagare pagare il contributo, tramite carta di credito o bonifico bancario, dal 18 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024. La copertura sanitaria per i familiari sarà attiva per un periodo di 12 mesi: dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Per aderire all’iniziativa o rinnovare l’iscrizione del nucleo familiare è necessario accedere all’Area Riservata del Portale S.I.FASDA. Si precisa che l’iscrizione in questione deve riguardare l’intero nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia. Le iscrizioni per il periodo gennaio/dicembre 2024 saranno accolte solo previa verifica di eventuali sospensioni negli anni precedenti che, così come previsto dallo Statuto del Fondo FASDA, comportano un’interruzione contrattuale di due anni.

Il Fondo comunica inoltre che in relazione al Piano sanitario Familiari per “Coniuge, conviventi e figli dai 16 anni compiuti”, nell’Area Ortopedia e Traumatologia gli interventi chirurgici di Artroprotesi e Artrodesi non sono più realizzabili presso le strutture convenzionate con UniSalute, ma esclusivamente tramite il SSN con il rimborso della diaria giornaliera di 140,00 euro.

Tassazione compensi dei lavoratori sportivi dilettanti erogati nell’anno 2023

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina fiscale transitoria relativa ai compensi dei lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo per il periodo d’imposta 2023 (Agenzia delle entrate, risposta 11 dicembre 2023, n. 474).

L’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, in vigore fino al 30 giugno 2023, stabilisce che rientrano tra i redditi diversi, tra gli altri, i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine, dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS e USSA operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Ai sensi dell’articolo 69, comma 2, del medesimo TUIR, i suddetti compensi non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro.

 

Il D.Lgs. n. 36/2021, in vigore dal 1 luglio 2023, prevede che l’attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

In particolare, l’articolo 36 stabilisce, al comma 6, che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00

In sostanza, dal 1 luglio 2023, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di redditi di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo.

 

L’art. 51, al comma 1-bis, inoltre, stabilisce che per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000.

 

Pertanto, viene chiarito dall’Agenzia che i compensi erogati dal 1 luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l’importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1bis dell’articolo 51, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’articolo 69 del TUIR.

Gestione eventi lesivi e servizi dispositivi: i nuovi servizi online

A partire dal 7 dicembre 2023 sono disponibili i nuovi servizi online dedicati ai datori di lavoro e ai loro delegati (INAIL, comunicato 6 dicembre 2023).

L’INAIL ha comunicato che a partire dal 7 dicembre 2023 sono disponibili i nuovi servizi online dedicati ai datori di lavoro e ai loro delegati riguardanti la Gestione eventi lesivi e i Servizi dispositivi.

In particolare, Gestione eventi lesivi costituisce un servizio per il datore di lavoro affinché possa avere informazioni, aggiornamenti e funzionalità di interesse in relazione all’area prestazioni e prevenzione in modo da verificare in maniera complessiva:

–  gli adempimenti normativi a su carico con il relativo stato di lavorazione, ovvero le comunicazioni di infortunio, le denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi in stato di bozza, da inviare, inviate e protocollate;

–  il cambio di stato in “Pratica” quando la sede INAIL competente prende in carico l’istruttoria lavorandola fino alla chiusura del caso;

–  le notifiche di atti istruttori, inoltrate dalle sedi INAIL competenti, a seguito delle quali l’utente può accedere agli appositi servizi dispositivi che consentono di compilare e inviare online alcuni dei questionari, finora inviati per posta ordinaria/Pec, ad integrazione della denuncia di infortunio o di malattia professionale precedentemente trasmessa.

Inoltre, dal menu principale di gestione eventi lesivi è possibile accedere ai servizi online dell’area prestazioni e prevenzione: Denuncia/Comunicazione di infortunio; Denuncia di malattia professionale; Denuncia di silicosi/asbestosi; Comunicazione di infortunio; Cruscotto infortuni; Ricerca certificati medici.

Invece, la compilazione dei servizi dispositivi è richiesta dall’Istituto tramite un atto istruttorio inviato al datore di lavoro a integrazione delle informazioni mancanti nella denuncia, utili alla sede INAIL per l’istruttoria della pratica. In particolare, le informazioni riguardano i dati retributivi mancanti nella Denuncia/Comunicazione di infortunio o nella Denuncia di malattia professionale inviata dai datori di lavoro della gestione Iaspa (“Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno)” e “Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale)”) oppure, per la sola Denuncia/Comunicazione di infortunio delle gestioni Iaspa e per conto dello Stato, in caso infortunio in itinere (“Informazioni del datore di lavoro per infortunio occorso durante lo spostamento in attualità di lavoro o in itinere”).

I servizi dispositivi possono essere compilati e inviati direttamente dal datore di lavoro oppure su specifica richiesta da parte della sede INAIL competente tramite atto istruttorio.

CCNL Acconciatura ed Estetica: discussi i temi del rinnovo

Sindacati e Associazioni datoriali divisi sui temi principali del rinnovo. Prossimi incontri a gennaio e febbraio 2024 

Prosegue la trattativa tra le Associazioni datoriali e le Sigle sindacali, Filcams, Fisascat e Uiltucs, per il rinnovo del contratto per i dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica e tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere. Tramite una nota stampa, la Uiltucs ha reso noto che l’incontro non ha sortito gli effetti desiderati. Tra i temi al vaglio della discussione ci sono: aggiornamento della classificazione del personale; implementazione di nuove mansioni; contratti a tempo determinato; apprendistato; flessibilità e orario di lavoro; preavviso e abusivismo. Dal dibattito, evidenzia il sindacato, sono stati esclusi i contratti a termine per i soggetti svantaggiati; mentre, è stato preso in considerazione le richieste su apprendistato e maturazione degli scatti. Negativo il giudizio da parte del sindacato rispetto alle richieste datoriali, in particolar modo quelle volte ad aumentare la precarietà e la flessibilità del lavoro e di aumentare il periodo di preavviso per dimissioni e/o licenziamento a 45 giorni. Inoltre, è stata chiesta la posizione delle Associazioni circa l’aumento salariale proposto. Oltre alla parte economica, è stato chiesto anche l’aggiornamento della parte normativa. I prossimi incontri sono stati calendarizzati per il 15 gennaio e il 5 febbraio 2024 (plenaria) e il 17 e il 30 gennaio 2024 (tecnica).  

CCNL Formazione Professionale: sottoscritta l’ipotesi di accordo 

Maggiore potere alla contrattazione regionale e previsti un fondo incentivi e una somma una tantum a titolo di welfare 

Nei giorni scorsi è stata sottoscritta da Uil-Scuola, Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Snals-Confsal e dalle Associazioni  degli Enti Forma e Cenfop l’ipotesi di accordo 2024-27 del CCNL per la Formazione Professionale, scaduto a dicembre 2013.
Dopo una lunga trattativa e dopo dieci anni dalla scadenza del contratto, le Parti Sociali sono riuscite a raggiungere un’intesa che mira soprattutto a potenziare la contrattazione di secondo livello.
Il rinnovo si incentra, infatti, sul potenziamento della contrattazione di secondo livello, infatti vengono messi a disposizione dalla contrattazione regionale un fondo incentivi di norma non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale annuo, e una somma una tantum fino a 1.000 euro pro-capite, come welfare contrattuale.

Il rinnovo ha una vigenza quadriennale, che diventa biennale per le sole materie economiche.
E’ previsto un aumento delle retribuzioni tabellari di 100,00 euro mensili al 5° livello nel primo biennio economico 2024-2025.
Un elemento importante è costituito dall’estensione della “sanità integrativa” a tutto il personale dipendente, a carico della parte datoriale. È confermata, inoltre, la contribuzione nella misura dell’1% a carico dei datori di lavoro a favore del personale dipendente che aderisce al fondo di previdenza complementare “Espero“.
In merito all’orario di lavoro, è stato richiesto un impegno medio settimanale di 22 ore di formazione diretta, fino a un massimo di 800 ore annue, il 30% delle restanti 14 ore settimanali è nella disponibilità del formatore, quale supporto alle attività connesse alla funzione. Le rimanenti ore settimanali sono ricondotte a tutte le funzioni previste dalla declaratoria del formatore, in base agli incarichi ricevuti. 
L’ambito di applicazione, invece, si estende a tutti i rapporti di lavoro, anticipando possibili riforme del settore

Calcolo dell’acconto dell’imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR

Dall’Agenzia delle entrate arriva risposta in merito al metodo di calcolo dell’acconto dell’imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR, previsto dall’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000 (Agenzia delle entrate, risoluzione 7 dicembre 2023, n. 68/E).

L’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 47/2000 prevede che sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto si applichi l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17% e, inoltre, che i soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973, applichino l’imposta sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno.

 

L’articolo 2120 c.c. stabilisce l’obbligo di rivalutare il fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente, sulla base di un coefficiente composto, formato da un tasso fisso dell’1,50% e da un tasso variabile determinato nella misura del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Tale rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e va imputata ad incremento del fondo.

 

A norma del comma 4 del D.Lgs. n. 47/2000, l’acconto dell’imposta sostitutiva è calcolato:

  • sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto quindi anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno;

  • in alternativa, presuntivamente, avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto.

In tal modo il datore di lavoro potrà scegliere, in ciascun anno, quale delle due predette modalità di calcolo dell’acconto sia più conveniente.

 

L’acconto deve essere versato entro il 16 dicembre di ciascun anno e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

 

L’Agenzia delle entrate precisa che un elemento che incide sulla rivalutazione del fondo TFR che presumibilmente dovrà essere accantonato a fine anno è l’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

 

In riferimento al 2023, presumibilmente tale indice relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a quello dello scorso anno e, pertanto, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini un’eccedenza a credito, l’Agenzia ritiene che il sostituto d’imposta possa valutare di procedere a determinare l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023.

Inserimento lavorativo dei migranti vulnerabili: l’Avviso PUOI PLUS

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende nota l’avvenuta pubblicazione dell’invito ad hoc volto alla presentazione di una proposta progettuale finanziata a valere sul FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione, volta a migliorare i livelli di occupabilità e di autonomia dei migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 7 dicembre 2023).

L’Avviso ad hoc PUOI PLUS – Azione di sistema per la promozione dell’integrazione socio-lavorativa dei migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi, è stato pubblicato sul Portale Amministrazione Trasparente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nella sezione “Bandi di gara e contratti” del sito del Ministero dell’interno, quale Autorità di Gestione.

 

In particolare, viene chiesto ad ANPALl Servizi Spa, in qualità di Soggetto Proponente e in virtù della natura specifica degli interventi da realizzare, la presentazione di una progettualità a carattere nazionale, volta all’attuazione di un’azione di sistema di durata pluriennale finalizzata a promuovere – su tutto il territorio nazionale – l’inserimento socio-lavorativo dei cittadini di paesi terzi vulnerabili, intervenendo sul rafforzamento del dialogo, della cooperazione, del coordinamento e dell’integrazione – a livello nazionale, regionale e locale – tra i soggetti dei diversi ambiti di competenza (formazione, lavoro, sociale, sanità, ecc.).

 

I progetti dovranno, tra l’altro, definire e implementare, in maniera capillare su tutto il territorio nazionale, percorsi di politica attiva finalizzati a migliorare l’occupabilità e l’inserimento socio-lavorativo di migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi, per facilitarne il processo di piena autonomia e integrazione nella comunità italiana.

 

I destinatari della proposta progettuale, come detto, sono i cittadini di paesi terzi vulnerabili, come i cittadini di Paesi Terzi titolari di protezione internazionale, temporanea e speciale, richiedenti asilo, minori ed ex minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta e/o grave sfruttamento lavorativo e/o violenza di genere.

 

Gli obiettivi specifici dell’intervento sono i seguenti:

 

1) promozione, gestione e monitoraggio dei percorsi di transizione verso il lavoro;
2) qualificazione del percorso di integrazione attraverso l’assistenza e l’accompagnamento agli operatori coinvolti, la messa in disponibilità e la condivisione di metodologie e strumenti di intervento;
3) valutazione in termini quali – quantitativi dei percorsi di transizione e promozione e diffusione dei risultati dell’intervento;
4) promozione di un ruolo più attivo dei centri per l’impiego, sia per rispondere ai bisogni complessi dei migranti, sia per contribuire allo sviluppo di nuove e più vaste reti, con raccordi efficienti ed efficaci tra pubblico e privato. 

 

Tra i risultati che si attende di raggiungere vi è l’inserimento in percorsi di politica attiva di 6200 migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi, secondo un modello di presa in carico basata sulle caratteristiche del migrante e di attivazione di servizi/misure finalizzate a favorirne l’accesso ai servizi per il lavoro pubblici (Centri per l’Impiego) e privati (soggetti promotori). 

 

Le attività progettuali, fatta salva ogni diversa e successiva comunicazione, dovranno avere una durata non superiore a 5 anni (60 mesi) dall’avvio delle stesse e non oltre il 31 dicembre 2029.

 

La proposta progettuale può essere presentata attraverso il portale online dedicato del Ministero dell’interno fino alle ore 16:00 del 15 dicembre 2023.

 

Un’apposita Commissione di valutazione procederà all’esame della proposta progettuale, assegnando al progetto un punteggio massimo di cento punti (100/100), ripartito secondo vari criteri: non sarà ritenuto idoneo il progetto che totalizzerà meno di 60 punti

 

Giornalisti: l’estensione della tutela assicurativa INAIL dal 1° gennaio 2024

Con il 31 dicembre 2023 termina la gestione transitoria dell’assicurazione infortuni dei professionisti, pubblicisti e praticanti (INAIL, circolare 6 dicembre 2023, n. 53).

L’INAIL ha riassunto gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore giornalistico in questione ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’Istituto dal 1° gennaio 2024, fornendo le relative istruzioni operative. La circolare in commento arriva in vista del termine del periodo (dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023) della gestione transitoria dell’assicurazione infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica stabilita dall’articolo 1, comma 1091, della Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022).

Tutela assicurativa

Pertanto, dall’inizio del nuovo anno alle figure giornalistiche sopra citate si applica per gli infortuni occorsi dal 1° gennaio 2024 e le
malattie professionali denunciate dalla medesima data, la tutela prevista dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’INAIL (D.P.R.  n.1124/1965 e D.Lgs. n. 38/2000). 

La tutela comprende gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, con il solo limite del rischio elettivo, comprese le attività prodromiche e strumentali, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni. Sono inclusi gli infortuni in itinere.

L’assicurazione INAIL si estende anche alle malattie professionali contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni esercitate, ampliandosi conseguentemente la tutela per i lavoratori in questione rispetto a quella prevista dalla previgente disciplina assicurativa lNPGI (regolamento del 24 giugno 1980) che comprendeva solo i casi di infortunio per causa violenta dai quali derivasse la morte o l’inabilità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti stabiliti all’articolo 2 del medesimo regolamento.

Continuano invece a essere esclusi dall’assicurazione INAIL i giornalisti titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei confronti dei quali le funzioni e le prestazioni previdenziali e assicurative sono attuate dall’INPGI.
.

Adempimenti dei soggetti assicuranti

 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare gli infortuni prognosticati non guaribili entro 3 giorni e le malattie professionali, indipendentemente da ogni valutazione circa l’indennizzabilità degli stessi. La denuncia dell’infortunio deve essere presentata dal datore di lavoro con l’apposito
servizio online Denuncia/comunicazione di infortunio entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza. In caso di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere trasmessa entro 24 ore dall’infortunio.

In caso di malattia professionale, il datore di lavoro deve trasmettere all’Istituto la relativa denuncia, con l’apposito servizio online Denuncia di malattia professionale, entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. La denuncia deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

La tutela INAIL prevede, a differenza del regime assicurativo INPGI, il diritto degli infortunati e tecnopatici alle prestazioni di natura economica e socio-sanitaria, come per esempio l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta erogata dal quarto
giorno successivo alla data dell’evento lesivo fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, ossia fino alla guarigione clinica della lesione, che prescindono dall’esistenza di postumi invalidanti.

Per gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare all’Istituto, a fini statistici e informativi, tramite l’apposito servizio online Comunicazioni di infortunio, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro (articolo 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 81/2008).

 

Sede competente

 

A differenza di quanto avvenuto per la fase transitoria, la gestione degli eventi lesivi non è più accentrata a livello centrale, ma decentrata presso le sedi territoriali dell’Istituto, secondo le regole previste per la generalità degli assistiti.

 

Presentazione delle denunce di iscrizione e variazione 

 

I soggetti assicuranti che non sono titolari di codici ditta e posizioni assicurative attive all’INAIL e che alla data del 1° gennaio 2024 hanno in corso rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica con giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti devono presentare la denuncia di iscrizione, con l’apposito servizio online Denuncia di iscrizione, contestualmente all’inizio dei lavori. Dato che  il 1° gennaio è festivo, il termine di presentazione della denuncia è differito al 2 gennaio 2024. In ogni caso la denuncia di iscrizione può essere trasmessa prima dell’inizio dei lavori.

I soggetti assicuranti già titolari di posizioni assicurative attive e che alla data del 1° gennaio 2024 hanno in corso rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica con giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente la voce di rischio a cui è ricondotta l’attività di giornalismo, devono presentare la denuncia di variazione, con il servizio online Denuncia di variazione ditta, non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni si sono verificate: pertanto le denunce devono essere presentate entro il 30 gennaio 2024.
Secondo le regole generali, nella denuncia di variazione il datore di lavoro deve indicare le retribuzioni che presume di corrispondere nel 2024 e nel 2025. 

Infine, i soggetti assicuranti già titolari di posizioni assicurative attive e che alla data del 1° gennaio 2024 hanno in corso rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica con giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, qualora nella medesima posizione assicurativa sia già presente la voce di tariffa cui è ricondotta l’attività di giornalismo, verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2024 con l’autoliquidazione 2024/2025, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2025, attraverso i servizi telematici Alpi online o Invio telematico dichiarazione salari, le retribuzioni corrisposte nel 2024 ai giornalisti ai quali è stata estesa dal 1° gennaio 2024 l’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, insieme alle retribuzioni erogate nel 2024 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa.

Premi assicurativi

 

Dal 1° gennaio 2024,  il premio assicurativo è calcolato in base al tasso di tariffa relativo all’attività assicurata, stabilito dalle vigenti Tariffe dei premi di cui al decreto 27 febbraio 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” e le relative modalità di applicazione. Ai fini dell’inquadramento, si applica la gestione tariffaria corrispondente alla
classificazione aziendale disposta dall’INPS ai fini previdenziali e assistenziali.

La classificazione tariffaria è classificabile alla voce di tariffa 0722, attualmente relativa all’attività d’ufficio e prevista in tutte le gestioni tariffarie. Come per tutti i lavoratori subordinati, ai sensi dell’articolo 27, comma 1 del D.P.R. n. 1124/1965 , la spesa dell’assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro. Il pagamento della rata premio anticipata e della regolazione premio relativa al periodo assicurativo precedente è effettuato entro il termine del 16 febbraio di ogni anno, sulla base dell’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente.

.

CCNL Chimica – Piccola Industria: firmato l’accordo per il rinnovo del contratto

Novità economiche e normative per i lavoratori dei settori accorpati di chimica, concia, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro

Dopo mesi di difficile trattativa è stata sottoscritta il 5 dicembre 2023 a Roma, tra la delegazione trattante di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e le rappresentanze di Unionchimica Confapi, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori delle piccole e medie imprese dei settori accorpati di chimica, concia, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro aderenti a Confapi, per il triennio 2023-2025. Nei settori operano circa 56.000 addetti, impiegati in 3800 imprese.
Dal punto di vista economico, l’accordo raggiunto prevede un incremento economico medio a regime così diviso nei vari settori:
– 167,00 euro per il Gomma-Plastica;
– 191,00 euro per il Chimico;
– 161,00 euro per Ceramica, Vetro e Abrasivi.
Le tempistiche di erogazione saranno uguali per tutti i settori, in 4 tranche: novembre 2023, gennaio 2024, aprile 2025, dicembre 2025. La prima tranche sarà di 100,00 euro al parametro medio per tutti i settori. Verrà inoltre riconosciuta anche un’indennità una tantum pari a 101,00 euro per tutte le lavoratrici ed i lavoratori dei settori interessati. 
In merito al welfare contrattuale, è stato definito a partire dal 1° gennaio 2025 l’aumento dello 0,10% a carico delle imprese sulla quota di Fondapi, il Fondo di Previdenza integrativa complementare di settore.
Dal punto di vista normativo si sono registrati avanzamenti normativi in materia di congedo parentale (integrazione indennità), congedo di paternità (giorno aggiuntivo rispetto quanto previsto dalla legge), malattia sopravvenuta durante il godimento delle ferie, conservazione del posto di lavoro, prevenzione degli infortuni, permessi L. 104/92 (possibile frazionabilità in ore), banca ore solidali, assemblee (ora aggiuntiva dedicata al sistema di bilateralità contrattuale), part-time, smart working. In tema di violenza di genere, sono stati introdotti nuovi articoli su misure per le donne vittime di violenza.
L’ipotesi, annunciano i Sindacati, sarà immediatamente sottoposta e votata dalle assemblee nelle aziende dalle lavoratrici e dai lavoratori delle piccole e medie imprese dei settori accorpati di chimica, concia, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro, aderenti a Confapi.

CCNL Commercio D.M.O.- Federdistribuzione: interruzione della trattativa

La trattativa contrattuale ha subito una battuta d’arresto. Chiesti aumenti retributivi e revisione contrattuale 

Federdistribuzione ha diramato un comunicato stampa al fine di chiarire la situazione in merito all’interruzione della trattativa sul rinnovo contrattuale relativo alla Distribuzione Moderna Organizzata, informando i lavoratori del settore. Il contratto riguarda i dipendenti che lavorano nelle imprese del commercio moderno alimentari e non alimentari operanti attraverso le formule della grande distribuzione, distribuzione organizzata/associata, catene di negozi, franchising, ingrosso, cash and carry e shopping on line, che sviluppano la propria attività attraverso centri commerciali, negozi a libero servizio di ogni dimensione (quali, ad esempio, ipermercati, superstore, supermercati, negozi di vicinato, grandi magazzini, grandi superfici specializzate e non) in tutte le categorie merceologiche in gestione diretta, franchising, e-commerce o altre formule distributive.
La Federazione ha chiarito come la negoziazione si sia interrotta per iniziativa delle OO.SS., malgrado i tentativi di mediazione, ribadendo la volontà di proseguire il dialogo. Nella nota è stato chiarito, a differenza di quanto espresso dai sindacati, che Federdistribuzione non ha avanzato richieste né messo in discussione gli istituti del rapporto di lavoro (tredicesima, quattordicesima, scatti di anzianità e ferie).
L’obiettivo è quello di proporre, al tavolo concertativo, incrementi salariali, sostenibilità dei costi per le imprese, classificazione delle mansioni e dei ruoli sulla base delle nuove professionalità legate all’evoluzione digitale.