Fondo SOLIMARE: la disciplina dell’adeguamento

L’INPS illustra le modalità di adeguamento del Fondo bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE, in ordine alle novità relative all’ampliamento dell’ambito di applicazione, nonché alla prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo (INPS, circolare 23 gennaio 2024, n. 16).

Il decreto interministeriale dell’8 agosto 2023 ha apportato modifiche al decreto interministeriale n. 90401/2015, istitutivo del Fondo SOLIMARE.

 

Per esempio, al fine di adeguare la normativa di riferimento a quanto stabilito dall’articolo 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, relativamente all’obbligo di ricomprendere nell’ambito delle tutele garantite dal Fondo i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, l’articolo 2 del decreto istitutivo è stato integralmente sostituito. Pertanto, alla luce della novella normativa, che supera la precedente disciplina, possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo, “tutte le imprese armatoriali”, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

 

Analogamente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del suddetto D.I. 8 agosto 2023 (ottobre 2023), anche i datori di lavoro del settore marittimo in argomento, che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del FIS né al relativo obbligo contributivo.

 

Beneficiari dell’assegno di integrazione salariale e misura della prestazione

 

Nella platea dei soggetti beneficiari sono ricompresi, dal 1° gennaio 2022, tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato, sia il personale marittimo, sia quello non marittimo, mentre sono esclusi i dirigenti.

 

Non è richiesta, in capo al lavoratore, alcuna anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione.

 

La misura della prestazione è pari a quanto garantito dal trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), ossia all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con applicazione di un unico massimale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento.

 

Inoltre, anche ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare (ANF) a carico della gestione del Fondo stesso, fermo restando che, a decorrere dal 1° marzo 2022, la predetta tutela è stata riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità contenute nel D.Lgs. n. 230/2021, in materia di assegno unico e universale per i figli a carico.

 

Il meccanismo del “tetto aziendale”

 

In base al meccanismo del cosiddetto tetto aziendale (articolo 8, comma 3, del decreto istitutivo, come modificato dal decreto interministeriale del 17 maggio 2017, n. 99295), si prevede che l’onere a carico del Fondo per l’erogazione della prestazione richiesta, sia determinato in misura non superiore a 4 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro a fare data dalla sua iscrizione al Fondo, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro.

 

Al fine di non penalizzare i datori di lavoro ora ricompresi nell’ambito di applicazione del Fondo che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente, per i quali l’obbligo di contribuzione al Fondo sorge solo dalla data di entrata in vigore del decreto, e per garantire l’erogazione della prestazione in ordine alla durata e alla misura per tutti i beneficiari, al menzionato comma 3 è stata introdotta dal D.I. 8 agosto 2023 una disposizione transitoria che prevede un’applicazione graduale del meccanismo del tetto aziendale per questa tipologia di datori di lavoro per i primi 5 anni di iscrizione al Fondo. In particolare, il dettato del novellato articolo 8, comma 3, del decreto istitutivo, non prevede alcun limite per le prestazioni erogate nel 2023 e, di conseguenza, per l’anno 2023 le istanze di assegno di integrazione salariale presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.I. 8 agosto 2023, da parte dei datori di lavoro interessati, saranno istruite senza effettuare la verifica del predetto requisito.

 

Per gli anni successivi, in base alla modifica apportata, verrà applicato il limite del tetto aziendale secondo i seguenti parametri: 10 volte la contribuzione dovuta nell’anno 2024; 8 volte nell’anno 2025; 7 volte nell’anno 2026; 6 volte nell’anno 2027 e 5 volte nell’anno 2028.

 

Durata e domanda

 

La nuova disciplina del Fondo, nel richiamare la norma generale, riconosce l’integrabilità di tutte le causali previste per i trattamenti di integrazione salariale, sia ordinaria che straordinaria, includendo anche la fattispecie del contratto di solidarietà, precedentemente non contemplata.

 

La singola domanda di prestazione per una causale straordinaria non può riguardare interventi di volta in volta superiori ai 12 mesi, eventualmente prorogabili, in accordo ai limiti previsti dalla norma per le causali relative alla riorganizzazione aziendale e al contratto di solidarietà.

 

Le singole istanze con causale ordinaria possono riguardare invece, di volta in volta, periodi di 13 settimane continuative, eventualmente prorogabili fino a un massimo complessivo di 52 settimane nel biennio mobile di riferimento.

 

ART. 11 Causali ordinarie ART. 12 Durata garantita dal Fondo
Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; fino a 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane
Situazioni temporanee di mercato
ART. 21 Causali straordinarie ART. 22 Durata garantita dal Fondo
Riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione 12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile
Crisi aziendale 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione
Contratto di solidarietà 12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all’articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 148/2015 la durata dei trattamenti per la causale contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente

Le domande di integrazione salariale devono essere presentate non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per ogni singola unità produttiva interessata.

 

Il mancato rispetto dei termini temporali non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, determina l’irricevibilità della stessa. Nel caso di presentazione oltre i 15 giorni si determina uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione; pertanto, in caso di presentazione tardiva, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (ovvero dal lunedì della settimana precedente).

Pensionati residenti all’estero: detrazioni per carichi di famiglia anno 2024

I pensionati residenti all’estero, per poter mantenere le detrazioni per carichi di famiglia di cui hanno fruito nel 2023 anche nell’anno di imposta 2024, devono presentare la domanda di applicazione annuale entro il 12 febbraio 2024 (INPS, messaggio 18 gennaio 2024, n. 245).

I pensionati residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, al fine di poter fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, sono tenuti a presentare annualmente all’INPS, nella qualità di sostituto di imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la sussistenza dei seguenti requisiti:

 

a) lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;

b) di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo di imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;

c) di non godere nel Paese di residenza, e in nessun altro Paese diverso da questo, di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;

d) i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione, con l’indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le già menzionate condizioni sono cessate;

e) che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a 2.840,51 euro. In caso di figli di età non superiore a 24 anni, per i quali si chiede la detrazione, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è stato elevato a 4.000 euro. A tale riguardo si rammenta altresì che dal 1° marzo 2022, per effetto dell’istituzione dell’assegno unico e universale, le detrazioni per i figli a carico spettano solo se il figlio è di età pari o superiore a 21 ann

 

Nel caso di eventuali variazioni nei carichi familiari che dovessero avvenire nel corso dell’anno fiscale, gli interessati hanno l’obbligo di comunicarlo con tempestività all’INPS al verificarsi dell’evento che genera il riconoscimento o la perdita del beneficio fiscale.

 

Relativamente all’anno d’imposta 2024, i pensionati interessati aventi i requisiti necessari, al fine di consentire all’INPS di applicare le detrazioni per carichi di famiglia, devono inoltrare la suddetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attraverso una delle modalità di seguito elencate:

 

direttamente, accedendo al servizio online dedicato con la propria identità digitale: SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS, eIDAS (sistema di accesso tramite l’identità digitale fornita da un altro paese europeo). Il servizio è disponibile nel sito istituzionale al percorso: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all’estero” > “Utilizza il servizio”;

 

avvalendosi dell’assistenza gratuita degli Istituti di Patronato, che hanno a disposizione il medesimo applicativo nell’apposita sezione loro dedicata, accedendo dal sito istituzionale attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all’estero” > “Accesso ai servizi per patronati” > “Servizi ai Patronati”. 

 

L’INPS informa che, per coloro che hanno già fruito nel corso dell’anno fiscale 2023 delle detrazioni per carichi di famiglia, le stesse saranno mantenute senza soluzione di continuità per il periodo d’imposta 2024 solo se la presentazione della domanda di applicazione annuale sarà effettuata entro il termine del 12 febbraio 2024.

 

In caso di mancato rispetto del predetto termine, si procederà, con effetto dal rateo in pagamento nella mensilità di aprile 2024, per tutte le gestioni dell’INPS: alla revoca delle detrazioni di cui trattasi; all’adeguamento dell’imposizione fiscale sull’imponibile pensionistico; al recupero delle imposte dovute per effetto delle detrazioni provvisoriamente attribuite nelle mensilità antecedenti.  

 

Qualora, in seguito alla revoca operata, dovessero pervenire, con riferimento ai pensionati interessati, dichiarazioni sostitutive di atto notorio per l’applicazione delle detrazioni per carichi familiari, le stesse saranno attribuite nuovamente con il primo rateo utile di pensione, comprensive del conguaglio a credito, laddove spettante, in relazione alle mensilità pregresse.

CCNL Recapito Telegrammi: da febbraio previsti nuovi aumenti

Dal 1° febbraio prevista la prima tranche di aumenti per i lavoratori del settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali 

L’Ipotesi del 14 novembre 2023 sottoscritta tra l’organizzazione datoriale Fise-Are e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uilposte-Uil ha previsto per i lavoratori dipendenti delle imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali la prima tranche degli aumenti dal 1° febbraio 2024.
Di seguito gli aumenti e i relativi importi:

Livelli Prima tranche dal 1° Febbraio 2024
1 52,17 euro
2 45,65 euro
3-S 39,13 euro
3 36,00 euro
4 33,39 euro
5-S 30,00 euro 
5 28,70 euro
6 26,09 euro
Livelli Retribuzione base dal 1° Febbraio 2024
1 2.050,59 euro
2 1.854,59 euro
3-S 1.660,86 euro
3 1.567,29 euro
4 1.489,68 euro
5-S 1.389,70 euro
5 1.351,06 euro
6 1.272,96 euro

Le prossime tranches di aumenti sono previste:
– dal 1° settembre 2024;
– dal 1° Luglio 2025;
– dal 1° Giugno 2026.

 

Settore sociosanitario e assistenziale: incontro tra OO.SS. e associazioni datoriali

Le OO.SS. denunciano i ritardi nell’avvio delle trattative di rinnovo dei contratti 

Lo scorso 17 gennaio 2023 si è tenuto un incontro tra i rappresentanti delle confederazioni Cgil, Cisl, Uil, delle categorie interessate quali Uiltucs, Fp-Cisl, Fisascat e Fpl-Uil, con i rappresentanti di Uneba e di altre associazioni del settore sociosanitario e assistenziale, per verificare le diverse posizioni circa il contesto del settore e del panorama contrattuale. 
Le associazioni hanno sollecitato iniziative comuni nei confronti dei livelli istituzionali competenti, utili a sostenere un settore che presenta gravi difficoltà anche in considerazione delle difficoltà economiche che vivono le strutture per via del mancato aggiornamento delle tariffe da parte delle Regioni, oltre all’auspicio di addivenire ad un contratto unico di settore. I rappresentanti confederali presenti hanno illustrato le rispettive valutazioni circa il contesto generale del settore. Le OO.SS. di settore hanno denunciato i ritardi nell’avvio delle trattative di rinnovo dei contratti e in un caso (Agespi) la mancanza di riscontro circa la richiesta formale di avvio della trattativa di rinnovo del contratto scaduto nel 2019, nonostante l’invio della piattaforma contrattuale. Con la sola associazione Uneba, affermano, si è avviato un formale confronto che, al momento, non ha ancora consentito di entrare nel merito delle questioni principali.
I Sindacati hanno sottolineato il ritardo dei rinnovi dei contratti del settore, non giustificabile con il mancato aggiornamento delle tariffe. Pur ritenendo necessario avviare un percorso di omogeneizzazione contrattuale, anche attraverso la definizione di un contratto unico di settore, non ritengono opportuno dilazionare ulteriormente i tempi per il rinnovo dei contratti scaduti, attesi da centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori.

Abitazione principale: detrazione interessi passivi mutuo ipotecario per acquisto immobile locato

L’Agenzia delle entrate provvede a fornire chiarimenti sulla possibilità di detrarre gli interessi passivi derivanti dalla stipula di un mutuo ipotecario per l’acquisto di un immobile locato da adibire ad abitazione principale (Agenzia delle entrate, risposta 23 gennaio 2024, n. 13).

L’articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR prevede che, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

 

Con la circolare n. 14/2023 l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di ribadire che, per i mutui stipulati dal 1993, la detrazione spetta solo in relazione alla stipula di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e delle sue pertinenze. Tale acquisto deve avvenire nell’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo; ciò significa che si può prima acquistare l’immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita.

 

Per i soggetti che acquistano un’unità immobiliare locata, la norma prevede che la detrazione spetti a condizione che entro 3 mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unita immobiliare sia adibita ad abitazione principale.

 

Nel caso di specie, il contratto di locazione è stato effettuato ai sensi della Legge n. 431/1998 che all’articolo 3, comma 4, dispone che per la procedura di diniego di rinnovo si applichi l’articolo 30 della Legge n. 392/1975 (c.d. Legge sull’equo canone).

Tale articolo 30, rubricato “procedura per il rilascio“, a sua volta dispone che avvenuta la comunicazione relativa al diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza, e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l’immobile, il locatore possa convenire in giudizio il conduttore.

 

Al riguardo, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l’intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione individua nella ”scadenza” del rapporto il presupposto della cessazione del vincolo da cui discende l’applicabilità del procedimento per convalida di licenza o sfratto.

 

Nella fattispecie in esame, l’istante ha utilizzato la procedura di cui al citato articolo 30 della Legge n. 392/1978, che è lo strumento processuale, specificamente previsto dall’ordinamento per i casi di diniego di rinnovazione della locazione alla prima scadenza, finalizzato ad ottenere, al pari dell’intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione, un provvedimento costituente titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile.

 

L’Agenzia delle entrate, dunque, ritiene che l’utilizzo della procedura di rilascio non osti alla fruizione della detrazione di cui al citato articolo 15, comma 1, lett. b) del TUIR, a condizione che nel termine di “tre mesi dall’acquisto” venga esercitata la relativa azione giudiziale.

Nel caso in esame, ai fini della fruizione della detrazione, tale circostanza non risulta soddisfatta.

Assegno unico e universale, da marzo 2024 necessaria nuova domanda

Per i nuclei familiari per i quali è cessata la fruizione del Reddito di cittadinanza al 31 dicembre 2023, l’AUU sarà pagato fino alla mensilità di febbraio 2024 (INPS, messaggio 19 gennaio 2024, n. 258).

A seguito dell’introduzione dell’Assegno di inclusione (ADI) dal 1° gennaio 2024 (D.L. n. 48/2023), la fruizione del Reddito di Cittadinanza (RDC) è cessata al 31 dicembre 2023. Al riguardo, l’INPS ha comunicato che per i nuclei familiari per i quali è cessata la fruizione del Reddito di cittadinanza alla fine dello scorso anno e ai quali l’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) veniva corrisposto come quota integrativa dello stesso Reddito, che non hanno presentato la domanda di AUU, la relativa prestazione continua a essere erogata sulla carta RDC per l’intero importo spettante, senza soluzione di continuità, sino alla mensilità di febbraio 2024, tenuto conto dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido al 31 dicembre 2023.

A decorrere dalla mensilità di marzo 2024, per coloro che eventualmente non vi abbiano già provveduto, invece, è necessario presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale . L’eventuale presentazione della domanda di ADI da parte dei nuclei potenziali beneficiari della nuova misura, infatti, non sostituisce in alcun modo la domanda di AUU che, pertanto, deve essere sempre presentata per poter beneficiare della prestazione familiare.

Il caso dei nuclei è stato sospeso il RDC nel 2023

L’INPS ha anche ribadito che anche per i nuclei familiari che includono figli nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali è intervenuta la sospensione del RDC nel corso del 2023 ai sensi della Legge n. 197/2022, in caso di mancata presentazione della domanda di AUU, l’INPS garantisce la fruizione della prestazione fino alla competenza del mese di febbraio 2024. Anche in questo caso, per poter beneficiare della prestazione, a decorrere dalla mensilità di marzo, per coloro che eventualmente non vi abbiano già provveduto, è necessario presentare una nuova domanda di AUU.

Domanda di AUU: verifica della correttezza dei dati

Inoltre, per una puntuale erogazione degli importi dell’Assegno unico universale per i figli a carico, l’INPS evidenzia la necessità, per gli utenti che abbiano presentato la relativa domanda, di verificare la correttezza dei dati di pagamento indicati. In particolare, è necessario controllare l’esattezza del codice IBAN del conto corrente o della carta prepagata, che deve essere intestato/cointestato al richiedente la prestazione.

Infine, l’Istituto ricorda che la domanda di AUU e l’ISEE aggiornato possono essere presentati entro il termine del 30 giugno 2024, senza perdita degli arretrati, che saranno corrisposti con successivo conguaglio. In assenza dell’ISEE in corso di validità, l’importo dell’AUU sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei relativi arretrati.

Federchimica: al via il premio giovani 2024

Le iscrizioni al progetto sostenuto da Federchimica Confindustria scadono entro 22 marzo 2024 

Federchimica Confindustria ha dato il via all’edizione del premio “Chimica: la scienza che salva il mondo” destinato ai giovani delle scuole primarie e secondario di primo grado per l’anno scolastico 2023/2024. Lo scopo del premio è quello avviare iniziative di divulgazione ed orientamento per tutti i cicli scolatici, dalla scuola primaria all’università, con approfondimenti sulla chimica all’interno dei programmi scolastici, al fine di indirizzare i giovani nella scelta della chimica come materia di studio Stem e, in futuro, di lavoro. Le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, che intendono partecipare all’iniziativa, devono realizzare un elaborato, che sia un racconto, reportage giornalistico, podcast ecc.
I premi in palio sono un tablet per il vincitore che partecipa singolarmente, e 2.000 euro di materiale didattico per la scuola che partecipa in gruppo. Le domande di partecipazione sono pervenire entro il 22 marzo 2024; mentre il 30 aprile 2024 è la data fissata per la consegna degli elaborati. Maggiori indicazioni sono fornite sul sito internet di Federchimica. Nel corso della scorsa edizione sono pervenuti 270 elaborati, coinvolgendo oltre 5.000 studenti.

CCNL Agricoltura Consorzi: iniziata la trattativa per il rinnovo

Incremento salariale, orario lavorativo, permessi, welfare tra le principali tematiche discusse

Iniziata lo scorso 18 gennaio la trattativa per il rinnovo del CCNL Agricoltura Consorzi applicato ai rapporti di lavoro del personale dei consorzi agrari e scaduto il 31 dicembre 2023, di cui si prevede la nuova decorrenza per il periodo 2024-2027.
I sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno affermato che gli incontri fissati sono da considerare una occasione importante per lo sviluppo del nostro Paese, poiché quello a cui si auspica è la realizzazione di maggiori tutele per i lavoratori del settore, sebbene non manchino tensioni in merito.
Tra le tematiche discusse durante l’assemblea si enunciano le richieste di migliorie relative alle relazioni sindacali, al welfare, alla classificazione del personale, agli appalti, alla salute e sicurezza sul lavoro; aumento delle ore impiegate per la formazione professionale; la riduzione dell’orario lavorativo da 39 ore a 36 ore a parità di salario; l’aggiunta di permessi per visite specialistiche, per assistenza agli anziani e ai genitori di figli fino a 3 anni per l’inserimento in asili nido; nonché, l’ampliamento delle casistiche per l’anticipazione del Tfr. Le Organizzazioni Sindacali richiedono altresì un aumento del salario di 210,00 euro al parametro 111.
Da ultimo, le Parti firmatarie hanno comunicato inoltre la volontà di trovare soluzioni in tempi brevi al fine di concludere velocemente le trattative, fissando pertanto i prossimi incontri nel 12 e 22 febbraio 2024, e nel 4 marzo 2024.

CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali – Anpas: sottoscritta la preintesa per l’unificazione

Con la preintesa stabiliti i minimi dal 1° dicembre 2022 e l’Una Tantum dovuta ai mancati aumenti per il 2020 e il 2021

Il 18 gennaio 2024 è stata sottoscritta da Anpas-Odv, Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia e le Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Fp-Cisl, Uilfpl la preintesa relativa al CCNL di unificazione dei CCNL Istituzioni Socio Assistenziali – Anpas e Misericordie relativo al periodo 2020-2022, con l’obiettivo di sottoscrivere il nuovo contratto del comparto “socio sanitario-assistenziale, del trasporto sanitario e di emergenza urgenza extraospedaliera” attraverso anche il coinvolgimento del CCNL Croce Rossa Italiana.
Le Parti hanno convenuto di dare copertura economica, attraverso i seguenti strumenti:
a) l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum complessiva pari a 450,00 euro, corrisposta per il mancato aumento relativo agli anni 2020 e 2021 ed erogata ai lavoratori in forza all’atto della sottoscrizione definitiva, riproporzionata per i lavoratori part-time, secondo le seguenti scadenze:
– 250,00 euro a giugno 2024;
– 200,00 euro a settembre 2024.
b) l’incremento dei minimi conglobati, con decorrenza dal 1° dicembre 2022. A tal proposito le Parti si impegnano, nell’ambito della trattativa per la stipula del nuovo CCNL con la Croce Rossa Italiana 2023-2025, a valutare la differenza fra il valore IPCA  relativo all’anno 2022 e gli aumenti erogati e concordano sulla necessità di avviare, immediatamente dopo la firma definitiva dell’accordo, il tavolo per la trattativa del CCNL unificato.
Di seguito i nuovi minimi.

Posizione economica 1 2 3 4 5 6
Categoria A 1.302,72 euro 1.341,79 euro 1.380,87 euro 1.446,01 euro 1.511,15 euro 1.576,29 euro
Categoria B 1.380,87 euro 1.446,01 euro 1.511,15 euro 1.576,29 euro 1.641,43 euro 1.732,61 euro
Categoria C 1.511,15 euro 1.576,29 euro 1.641,43 euro 1.732,61 euro 1.836,82 euro 1.954,07 euro
Categoria D 1.732,61 euro 1.836,82 euro 1.958,98 euro 2.071,32 euro  2.188,55 euro  2.370,95 euro
Categoria E 1.836,82 euro 1.954,07 euro 2.071,32 euro 2.188,55 euro 2.370,95 euro 2.514,24 euro
Categoria F 2.071,32 euro 2.188,55 euro 2.370,95 euro 2.722,67 euro 3.022,30 euro 3.647,59 euro

L”intesa deve essere approvata dai lavoratori nelle assemblee che si dovranno concludere entro il 1° Febbraio 2024.

Dichiarazione precompilata IVA, sperimentazione anche per il 2024

Prosegue anche per il 2024 il periodo di sperimentazione della precompilata IVA, elaborata grazie ai dati acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e con i dati dei corrispettivi telematici (Agenzia delle entrate, provvedimento 19 gennaio 2024, n. 11806).

L’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 ha previsto che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1 luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione, le bozze dei registri e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.

 

Con il nuovo provvedimento dell’Agenzia n. 11806/2024 è stato ulteriormente esteso il periodo di sperimentazione anche al 2024, essendo stato ritenuto opportuno consolidare e arricchire i dati precompilati della platea già individuata, considerato che la stessa riguarda circa 2,4 milioni di soggetti IVA.

 

In particolare, per i soggetti che adottano il regime speciale riferito alle attività agricole, nel corso del 2023 sono state introdotte nuove funzionalità nell’applicativo web dei documenti IVA precompilati per consentire di integrare le annotazioni nei registri e determinare la corretta liquidazione dell’IVA a credito.

Il 12 dicembre 2023, inoltre, sono state pubblicate le nuove specifiche tecniche del tracciato delle fatture elettroniche (utilizzabile a partire dal 1 febbraio 2024), che consentono, per i soggetti che adottano il regime speciale riferito alle attività agricole, di indicare per ogni fattura la percentuale di compensazione, nonché gli altri dati utili a determinare l’IVA ammessa in detrazione.

Queste informazioni potranno essere utilizzate per calcolare l’ammontare dell’IVA a credito da riportare nei documenti IVA precompilati riferiti a tali soggetti.

 

Inoltre, a partire dalle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2024, è stata resa disponibile ai soggetti destinatari dei documenti IVA precompilati e ai loro intermediari delegati un’ulteriore funzionalità che consente di scaricare in forma massiva, mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, i seguenti documenti elaborati dall’Agenzia delle entrate:

  • bozze dei registri IVA mensili;

  • prospetti riepilogativi IVA su base mensile e trimestrale;

  • bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche;

  • bozza della dichiarazione IVA annuale.

I dati acquisiti in via automatica potranno essere importati dai soggetti IVA e dai loro intermediari nei propri sistemi gestionali oppure utilizzati per un confronto con le informazioni a loro disposizione.

 

Restano confermate le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, disciplinate con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023.